---
title: "Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2026"
id: 283c09af-a70b-4752-96cd-b26b65369fde
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "851.220"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/874
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/283c09af-a70b-4752-96cd-b26b65369fde
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/21116/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 279551f4bc1c4816e10f0409936bb82c745e3a6d91f2513209009dee584ebff1
provisions: 7
---

# Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2026

## Art. 1 {#art_1}

La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare
degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.
Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi

## Art. 2 {#art_2}

La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare
degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 110 franchi.
Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi

## Art. 3 {#art_3}

Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura
per invalidi ammontano a:
a) 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani;
b) 300 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.

## Art. 4 Importo minimo della prestazione complementare {#art_4}

L'importo minimo della prestazione complementare annua ammonta a:
a) 6'132.00 franchi per gli adulti;
b) 4'699.20 franchi per i giovani adulti;
c) 1'461.60 franchi per i minorenni.

## Art. 5 Letti elettrici {#art_5}

1I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni
complementari.
2L’importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65
franchi.
3In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA
compresa:
a) 250 franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell’assicurato;
b) 280 franchi per il trasporto dal domicilio dell’assicurato al centro.

## Art. 6 Cure dentarie {#art_6}

1Le note d’onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che
ha effettuato il trattamento se, cumulativamente:
a) la nota d’onorario non è ancora stata saldata dall’assicurato;
b) è stato sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito).
2Le note d’onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al
beneficiario di prestazione complementare.

## Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità {#art_7}

Ottenuta l’approvazione federale, il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1°
gennaio 2026 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2026.
851.220
Pubblicato nel BU 2026, 62.
