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title: "2.5.6 Ordinanza municipale concernente l'occupazione delle palestre comunali da parte delle società sportive del 31 gennaio 2007"
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# 2.5.6 Ordinanza municipale concernente l'occupazione delle palestre comunali da parte delle società sportive del 31 gennaio 2007

## Art. 1 Norme generali {#art_1}

Principio
1 Il MunicipiO mette a disposizione delle società sportive le palestre
scolastiche comunali.
2 Le società con movimenti giovanili hanno la priorità.

## Art. 2 {#art_2}

Periodi
L uso delle palestre scolastiche è consentito durante il periodo di apertura
delle scuole.
2 I casi particolari, sentito il preavviso del Municipio e della Direzione degli
Istituti Scolastici, il Municipio può autorizzare l'occupazione anche durante
i periodi delle vacanze scolastiche.

## Art. 3 {#art_3}

Orari
1 Le palestre sono messe a disposizione di regola tra le ore 18:00 e le ore
22:30.
2 In occasione di manifestazioni con pubblico le palestre ed i locali annessi
devono essere liberati entro un'ora dalla conclusione delle stesse.

## Art. 4 {#art_4}

Competenza
1 La competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l'uso delle palestre
comunali spetta al Municipio.
2 Gli orari ed i giorni assegnati devono essere rispettati.
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1- v Città di Lugano Ordinanza 2.5.6
www.lugano.ch

## Art. 5 y {#art_5}

Procedura
Le richieste di autorizzazione devono essere presentate per iscritto al
Municipio entro il 15 luglio di ogni anno.
Le richieste di autorizzazione per le manifestazioni a carattere amichevole
devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data prevista.
3 Pr le manifestazioni ufficiali fa stato il calendario diramato dalle varie
federazioni.

## Art. 6 {#art_6}

Responsabilità
11 Municipio declina ogni responsabilità per furti o infortuni avvenuti
nell'ambito delle attività che si svolgono nelle palestre.
CAPITOLO 2

## Art. 7 Norme di utilizzo {#art_7}

Responsabile
1 Gli allenamenti possono svolgersi solo alla presenza di un allenatore o di
un dirigente in qualità di responsabile.
2 In particolare il/la responsabile deve:
a. assicurare l'ordine, la disciplina e la cura dei locali e delle attrezzature fisse
e mobili;
b. informare tempestivamente il Municipio e la Direzione delle Scuole in caso
di mutamento del responsabile o del sostituto;
c. controllare, alla fine dell'attività, che tutto il materiale venga
correttamente rimesso a posto e che gli spogliatoi e le docce vengano
lasciati in perfetto ordine.

## Art. 8 {#art_8}

Ordine
L'accesso delle palestre è autorizzato unicamente con scarpette di
innastica.
E vietato utilizzare le scarpe che vengono calzate all'esterno.
3 richiesto il rispetto delle più elementari norme d'igiene e di pulizia
all'interno degli spogliatoi e nell'uso delle docce.
4 Durante le sedute di allenamento non è ammesso il pubblico.

## Art. 9 {#art_9}

Restizioni
N
el
l
e
p
alestr
e
è
v
ie
t
a
t
o
:
a. praticare attività che potrebbero causare danni ai locali e infrastrutture;
b. sospendersi ai tabelloni;
c. usare palloni già utilizzati per l'esterno;
d. fumare;
e. introdurre animali.
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1- v Città di Lugano Ordinanza 2.5.6
www.lugano.ch
y
2 Prima, durante e dopo la pratica delle attività i partecipanti dovranno
comportarsi correttamente evitando schiamazzi, rumori fastidiosi e
molestie che possono recare disturbo al vicinato.
3 Nonè possibile concedere il proprio spazio ad altre persone o società.
4 Pe quanto non è previsto dalla presente Ordinanza valgono le
disposizioni dell'Istituto scolastico.

## Art. 10 {#art_10}

Materiale
1 Gli attrezzi fissi e quelli mobili della palestra sono messi a disposizione
degli utenti, ad esclusione del piccolo materiale.
2 Ai reSPonsabili delle varie società incombe l'obbligo di denunciare
immediatamente al Municipio e alla Direzione delle Scuole, tramite il
custode, i danni causati. Questi verranno riparati a spese del sodalizio
responsabile.

## Art. 11 {#art_11}

Manifestazioni
1 Durante le manifestazioni autorizzate deve essere esposto lo striscione del
Dicastero Sport.
2 Durante le manifestazioni ufficiali è autorizzata l'esposizione di cartelloni e
materiale pubblicitario, riservato il rispetto delle seguenti disposizioni:
a. uso di materiale leggero, plastificato o di stoffa;
b. fissaggi senza l'impiego di chiodi o ganci.
3 Pr manifestazioni della durata di due o più giorni le società organizzatrici
devono, in accordo con il custode ed a loro spese, incaricare una ditta per
le pulizie.

## Art. 12 {#art_12}

Sicurezza
Durante le competizioni con presenza di pubblico, le società devono
organizzare, a loro spese, un adeguato servizio d'ordine.
CAPITOLO 3

## Art. 13 Tasse {#art_13}

Esenzione
Per l'uso delle palestre da parte delle società sportive di Lugano, di regola,
non viene prelevata alcuna tassa.

## Art. 14 {#art_14}

Ammontare
Per le società sportive aventi sede in altri comuni e per manifestazioni o corsi
a pagamento sono previste le seguenti tasse.
Palestre piccole (Bertaccio, Besso, Cassarate piccola, Loreto, Molino Nuovo
piccola, Pazzallo, Pregassona, Ruvigliana, Viganello):
-
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-
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Città di Lugano Ordinanza 2.5.6
www.lugano.ch
CHF 20.-- per ogni ora;
CHF 600.-- per ora/annua;
CHF 300.-- al giorno (sabato/domenica e giorno festivo).
Palestre grandi (Cassarate grande, Gerra, Lambertenghi, Breganzona,
Pazzallo):
CHF 35.-- per ogni ora;
CHF 1 '000.-- per ora/annua;
CHF 500.-- al giorno (sabato/domenica e giorno festivo).
CAPITOLO 4

## Art. 15 Disposizioni finali {#art_15}

Revoca
In caso di inosservanza della presente Ordinanza il Municipio si riserva di
revocare, con effetto immediato, l'autorizzazione, dandone successiva
conoscenza alla Direzione delle Scuole.

## Art. 16 {#art_16}

Abrogazioni
La presente Ordinanza abroga le seguenti normative:
Ordinanza municipale concernente l'uso degli spazi scolastici nel quartiere
di Breganzona, del 26 aprile 2004;
Ordinanza municipale per l'utilizzo della palestra comunale da parte di
terzi nel quartiere di Pazzallo, del 26 aprile 2004;
Ordinanza municipale per l'uso delle palestre comunali da parte di
associazioni sportive nel quartiere di Pregassona, del 26 aprile 2004;
Ordinanza municipale per la concessione e l'uso delle palestre scolastiche
comunali da parte di associazioni sportive nel quartiere di Viganello, del
26 aprile 2004;
come pure tutte le successive modifiche alle stesse ed ogni altra disposizione
incompatibile o contraria.

## Art. 17 {#art_17}

Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208
LOC.
E I
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1- v Città di Lugano Ordinanza 2.5.6
www.lugano.ch
y
Per il Municipio
11 Sindaco 11 Segretario
Arch. dipl. ETH G. Giudici A. Zoppi, lic. oec. HSG
Risoluzione municipale del 31 gennaio 2007.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 5 febbraio 2007 e il 20
febbraio 2007
