---
title: "Regolamento del Consiglio della magistratura"
id: 28577ecc-5f03-41cd-92d7-4f5184d4f67f
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "177.445"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/820
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/28577ecc-5f03-41cd-92d7-4f5184d4f67f
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/34614/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 62b3ff176d9cba6e99f213f3bf177b596ccfa024dd0e4544715ab582ea1f6c55
provisions: 51
---

# Regolamento del Consiglio della magistratura

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio della
magistratura del Cantone Ticino.

## Art. 2 Sede e informazioni al pubblico {#art_2}

1Il Consiglio della magistratura ha sede a Lugano, presso il Tribunale in cui opera il suo
Presidente.
2Il sito internet del Cantone Ticino indica l’indirizzo completo del Consiglio della magistratura e
riporta tutte le informazioni necessarie all’utenza per potervisi rivolgere, rispettivamente i rendiconti
annuali e la giurisprudenza.

## Art. 3 Composizione, durata e modalità di elezione {#art_3}

La composizione del Consiglio della magistratura, la durata delle cariche e le modalità di
elezione dei suoi membri e supplenti sono regolate dalla legge sull’organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006 (LOG).

## Art. 4 Magistrati e persone che svolgono funzioni giudiziarie {#art_4}

1Sono magistrati ai sensi del presente regolamento i membri con ruolo giudicante delle
autorità elencate nell’articolo 1 capoverso 2 LOG, e meglio i giudici, ordinari o straordinari,
rispettivamente i loro supplenti, ordinari o straordinari, delle Giudicature di pace, delle Preture, della
Pretura penale, del Tribunale d’appello, dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, del
Tribunale di espropriazione, nonché i Procuratori pubblici del Ministero pubblico, i giudici del
Tribunale dei minorenni, i Magistrati dei minorenni, i membri del Consiglio della magistratura e quelli
della Commissione di ricorso sulla magistratura.
2Sono persone che svolgono funzioni giudiziarie cui fa riferimento l’articolo 74 capoverso 1 LOG, in
particolare i periti del Tribunale delle espropriazioni, gli assessori giurati, nonché i membri laici di
altri tribunali.
3Non sono considerati né magistrati né persone che svolgono funzioni giudiziarie ai sensi del
presente regolamento coloro che sono attivi nelle autorità di conciliazione civili, i segretari assessori,
i cancellieri e i vice-cancellieri, né lo sono i segretari giudiziari della magistratura inquirente.
4Nel presente regolamento, il termine generico “magistrati” deve essere inteso quale termine
cappello comprendente anche le persone che svolgono funzioni giudiziarie.
Capitolo secondo
Organizzazione
Sezione 1
Organi

## Art. 5 Organi del Consiglio della magistratura {#art_5}

1Gli organi del Consiglio della magistratura sono il Consiglio plenario, il Presidente e il
Vicepresidente, coadiuvati da un segretariato.
2Il Consiglio plenario è costituito dall’insieme dei membri titolari del Consiglio della magistratura o
dai loro supplenti in caso di impedimento. Il Presidente può decidere di convocare anche i supplenti
alle riunioni del plenum; il loro voto ha valore consultivo.
3In caso di necessità possono essere create delle commissioni speciali.
4Il Presidente dirige il Consiglio plenario e le commissioni, con possibilità di delega al Vicepresidente
o a un altro membro.
Sezione 2
Consiglio plenario

## Art. 6 Competenze {#art_6}

Il Consiglio plenario esercita tutte le competenze che la legge attribuisce al Consiglio
della magistratura e che non sono attribuite al Presidente.

## Art. 7 Sorveglianza amministrativa {#art_7}

Il Consiglio plenario esercita la sorveglianza amministrativa sulle autorità giudiziarie ai
sensi della LOG e ha segnatamente le seguenti competenze:
a) decidere di procedere alle visite o alle ispezioni delle varie autorità giudiziarie tramite una
delegazione nominata in base alle necessità e alle competenze dei suoi membri;
b) esaminare i rapporti delle autorità giudiziarie;
c) costatate delle irregolarità nel funzionamento di un’autorità giudiziaria, informare l’istituzione
toccata e impartire un termine per ovviare alla problematica, il cui mancato ossequio può
comportare l’apertura di un’inchiesta amministrativa;
d) decidere l’apertura di un’inchiesta amministrativa e pronunciare le decisioni che essa comporta;
e) emanare raccomandazioni di portata generale, segnalare e proporre alle competenti autorità
istruzioni e misure atte a migliorare l’organizzazione e il funzionamento delle autorità giudiziarie.

## Art. 8 Sorveglianza disciplinare {#art_8}

Il Consiglio plenario ha tra le altre le seguenti competenze di natura disciplinare:
a) decidere l’apertura d’ufficio di un’inchiesta disciplinare e istruirla, di principio tramite il
Presidente o una sua delegazione;
b) aprire e istruire, di principio tramite il Presidente o una sua delegazione, una procedura di
inchiesta disciplinare su richiesta esplicita del segnalante, se ritenuta sufficientemente fondata,
oppure, ai sensi dell’articolo 83 capoverso 2 LOG, dopo che la sua segnalazione è stata
inizialmente evasa con una decisione presidenziale ai sensi dell’articolo 83 capoverso 1 LOG
poiché reputata manifestamente infondata;
c) emanare la decisione che conclude una procedura disciplinare, decidendo eventualmente di
infliggere una sanzione disciplinare, inclusa la destituzione del magistrato;
d) evadere segnalazioni manifestamente infondate nei casi eccezionali in cui il presidente ritiene
opportuno che la decisione sia resa dal plenum e non da lui solo.1

## Art. 9 Procedura di rielezione dei magistrati {#art_9}

Il Consiglio plenario preavvisa all’attenzione del Gran Consiglio le candidature dei
magistrati già in carica che intendono chiedere la riconferma nella medesima funzione per un
ulteriore periodo di nomina, dopo averli sentiti personalmente.

## Art. 10 Altre competenze {#art_10}

Il Consiglio plenario è inoltre competente per:
a) decidere, su istanza del magistrato, circa il suo svincolo dal segreto d’ufficio;
b) prendere posizione sui progetti di legge o problematiche che gli sono sottoposti dal Gran
Consiglio, dal Consiglio di Stato o da altre autorità;
c) vigilare sull’osservanza dell’obbligo delle autorità giudiziarie di attenersi ai regolamenti e alle
direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 17a
della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD);
d) allestire e presentare al Gran Consiglio un rapporto annuale sul funzionamento della giustizia
cantonale;
e) esonerare i magistrati quando, per malattia fisica o psichica o per altre cause, non possono
adempiere convenientemente ai doveri della carica;
f) formulare il preavviso al Consiglio di Stato per le attività accessorie dei magistrati ai sensi
dell’articolo 19 capoverso 4 LOG;
g) raccogliere, trattare, decidere o se del caso inoltrare alla competente autorità le segnalazioni
dei dipendenti delle autorità giudiziarie o nelle quali sono attivi magistrati ai sensi dell'articolo
31a capoverso 3 LORD;
h) adottare misure cautelari nell'ambito dei procedimenti di sua competenza;2
i) gestire tutti gli altri compiti che la legge attribuisce al Consiglio della magistratura.3
1 Lett. introdotta dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
2 Lett. modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
3 Lett. modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.

## Art. 11 Convocazione e svolgimento delle riunioni {#art_11}

1Il Consiglio plenario è convocato dal Presidente a seconda delle necessità o su richiesta
di almeno tre membri o dell’assemblea dei magistrati. Esso deve riunirsi almeno due volte all’anno.
2La convocazione viene fatta per iscritto tramite posta elettronica con un preavviso minimo di dieci
giorni. In casi di estrema urgenza la convocazione è possibile anche per via telefonica e con
preavviso minore.
3La convocazione, oltre a luogo, giorno e ora della seduta, deve indicare anche l’ordine del giorno.
I documenti necessari sono allegati o messi a disposizione secondo le indicazioni fornite con la
convocazione.
4Le sedute hanno di norma luogo in presenza. È tuttavia possibile procedere in modalità remota.
5Qualora un membro ordinario non possa presenziare, deve darne tempestiva comunicazione al
Presidente che procede a convocare un supplente.
6I supplenti possono venire convocati dal Presidente anche se nessun membro ordinario ha
preannunciato la sua assenza.

## Art. 12 Deliberazioni {#art_12}

1Il Consiglio plenario delibera a numero completo (art. 85 cpv. 1 LOG).
2Di principio, soprattutto per questioni urgenti o di importanza limitata, il Consiglio plenario può
statuire in via di circolazione, a meno che uno dei membri ordinari vi si opponga e chieda una seduta.
3Anche le deliberazioni in via di circolazione sono prese a numero completo.
4Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità il voto del
Presidente vale doppio.
5In casi eccezionali e per motivi gravi una decisione può essere presa anche senza che tutti i membri
(o supplenti) del Consiglio plenario si siano espressi, a condizione che vi siano almeno 4 voti
favorevoli.
6I membri supplenti convocati facoltativamente e il segretario giuridico hanno voto consultivo.

## Art. 13 Ricusazione ed esclusione di un membro {#art_13}

1Qualora un membro sia stato validamente ricusato o si sia escluso, deve essere
sostituito da un supplente.
2Se la ricusazione o l’esclusione concerne solo una trattanda, la supplenza deve essere prevista
solo per l’evasione della stessa.
3La procedura di ricusazione ed esclusione è retta dall’articolo 49.

## Art. 14 Sostituzione di un membro ordinario da parte di un supplente {#art_14}

1I membri eletti dall’assemblea dei magistrati devono essere in primo luogo sostituiti da
membri supplenti nominati dalla stessa; i membri eletti dal Gran Consiglio, devono essere sostituiti
da membri supplenti nominati da quest’ultimo.
2Qualora nessun supplente di una categoria fosse disponibile, è possibile ricorrere a un membro
dell’altra.
3In casi eccezionali nei quali un membro ordinario non possa essere sostituito da alcun supplente,
il Consiglio plenario può deliberare ugualmente, a condizione che vi siano almeno quattro voti
favorevoli.
4La designazione del supplente spetta al Presidente.
Sospensione cautelare e richiesta di sospensione cautelare da parte di un membro

## Art. 15 {#art_15}

1Il Consiglio plenario può decidere la sospensione cautelare temporanea di un proprio
membro che è oggetto di un procedimento penale quando le circostanze e la gravità del reato
ipotizzato lo giustificano.
2Un membro del Consiglio della magistratura che è oggetto di una procedura penale può formulare
una dichiarazione scritta all’attenzione del Consiglio plenario chiedendo la sua sospensione e
dichiarando di volersi astenere immediatamente da qualsiasi attività in seno allo stesso.
3Il Consiglio plenario decide tempestivamente sulla richiesta di sospensione.
4In caso di reiezione della richiesta di sospensione, il membro deve immediatamente tornare ad
essere attivo in seno al Consiglio della magistratura.

## Art. 16 Verbalizzazione {#art_16}

1Ogni seduta viene verbalizzata.
2Il verbale deve indicare il luogo, la data e la durata della seduta, i nomi dei presenti, le tematiche
trattate e le decisioni prese, con l’indicazione del risultato delle votazioni.
3Su richiesta di uno dei membri e con l’accordo di tutti i presenti, il verbale riporta in forma succinta
anche i contenuti delle discussioni o di parte di esse. Ogni membro o supplente può chiedere la
verbalizzazione, rispettivamente la rettifica, di sue affermazioni.
4Il verbale è firmato dal suo estensore e dal Presidente.
Sezione 3
Presidente

## Art. 17 Competenze {#art_17}

1Il Presidente ha in particolare i seguenti compiti:
a) assicurare il buon funzionamento del Consiglio della magistratura e l’esecuzione delle sue
decisioni;
b) convocare le sedute plenarie, allestire l’ordine del giorno, designare gli eventuali supplenti e
dirigere le deliberazioni;
c) gestire gli affari correnti e adottare le misure necessarie in casi d’urgenza;
d) adottare le misure organizzative della sorveglianza amministrativa da parte del Consiglio
plenario, in particolare richiedere documenti, organizzare le visite e le audizioni;
e) evadere denunce manifestamente infondate, dandone avviso al magistrato interessato, al
denunciante e agli altri membri del Consiglio della magistratura (art. 83 LOG);
f) adottare misure cautelari;
g) preparare le decisioni e i rapporti del Consiglio della magistratura;
h) rappresentare il Consiglio della magistratura di fronte alle autorità e a terzi, con facoltà di farsi
accompagnare da altri membri;
i) gestire i rapporti del Consiglio della magistratura con i media;
l) nominare i collaboratori riconosciuti al Consiglio della magistratura.
2Il Presidente può delegare alcuni compiti, in casi puntuali, ad altri membri titolari o supplenti del
Consiglio della magistratura.

## Art. 18 Informazione del Consiglio plenario {#art_18}

Il Presidente informa regolarmente il Consiglio plenario sulla sua attività.

## Art. 19 Supplenza {#art_19}

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che a sua volta, per
motivi analoghi, può essere supplito da un altro membro o supplente designato dal Presidente,
subordinatamente dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità, dal Consiglio plenario.
Sezione 4
Segretariato

## Art. 20 Segretariato giuridico {#art_20}

1Il Presidente e il Consiglio plenario sono coadiuvati da un segretariato giuridico
composto almeno da un cancelliere.
2Il segretariato giuridico può firmare determinati atti o documenti su delega del Presidente.
3Il segretariato giuridico si occupa di verbalizzare, personalmente o delegando a terzi, le riunioni, le
sedute e le audizioni.
4Il segretariato giuridico si occupa, tra le altre cose, di preparare i progetti di decisione su richiesta
del Presidente, così come di aiutare quest’ultimo nell’allestimento dei rendiconti annuali e di ogni
altro tipo di rapporto o presa di posizione.

## Art. 21 Segretariato amministrativo {#art_21}

1Di principio il segretariato giuridico si occupa anche del segretariato amministrativo, a
meno che tale mansione non sia stata delegata a una terza persona, pure sottostante alle direttive
del Presidente.
2I compiti amministrativi principali consistono nel raccogliere e allestire la documentazione
necessaria alle discussioni del Consiglio plenario, nell’organizzare le sedute, nel gestire la
corrispondenza in entrata e in uscita, così come le telefonate e i rapporti con terzi.
3Il segretariato amministrativo si occupa di conservare e archiviare gli incarti.
4Esso gestisce pure le pubblicazioni su internet e la corrispondenza con i membri.
Capitolo terzo
Procedure
Sezione 1
Sorveglianza amministrativa

## Art. 22 Modalità {#art_22}

1Il Consiglio della magistratura esercita la sorveglianza amministrativa attraverso:
a) l’esame dei rapporti annuali delle autorità giudiziarie;
b) le visite alle autorità giudiziarie secondo necessità, ma al minimo una volta per mandato;
c) l’esame e la decisione su segnalazioni scritte concernenti il funzionamento di un'autorità
giudiziaria.
2Se necessario, esso può, dopo avere informato l’autorità giudiziaria interessata:
a) procedere all’audizione dei magistrati o del personale coinvolto;
b) consultare tutti i documenti utili all’esercizio del suo mandato, a meno che interessi pubblici o
privati preponderanti non vi si oppongano.

## Art. 23 Esame dei rapporti annuali delle singole autorità giudiziarie {#art_23}

Il Presidente esamina i rapporti annuali delle autorità giudiziarie, con facoltà di chiedere
alle stesse documentazione complementare. I rapporti annuali delle singole autorità giudiziarie
vengono allegati al rendiconto annuale del Consiglio della magistratura che viene sottoposto al
Consiglio plenario, che pure ha facoltà di chiedere complementi.

## Art. 24 Visite {#art_24}

1Le visite ufficiali alle autorità giudiziarie sono decise dal Presidente o dal Consiglio
plenario. Di norma vengono effettuate dal Presidente stesso o da una delegazione scelta dal
Presidente con l’avallo del Consiglio plenario, con facoltà per ognuno dei membri di partecipare, su
sua esplicita richiesta.
2Il Consiglio plenario stabilisce i temi che intende trattare in occasione di tali visite e ne informa
l’autorità giudiziaria in questione, indicando chi farà parte della delegazione incaricata della visita.
3Al termine della visita deve essere di principio allestito un rapporto scritto, da sottoporre all’autorità
giudiziaria visitata e al Consiglio plenario. Nel caso di assenza di un resoconto scritto, la delegazione
incaricata della visita informa oralmente i colleghi del Consiglio della magistratura dell’esito della
stessa in occasione della seguente riunione plenaria.

## Art. 25 Gravi disfunzioni {#art_25}

1Se sono constatate gravi disfunzioni nell’attività di un’autorità giudiziaria, esse devono
venire discusse dal Consiglio plenario che in seguito deve informare l’autorità giudiziaria in
questione, darle la possibilità di prendere posizione e da ultimo fissarle un termine per rimediarvi.
2Qualora tale termine scadesse infruttuoso e i malfunzionamenti dovessero persistere, il Consiglio
plenario può aprire un’inchiesta amministrativa per accertare i fatti, sia per il tramite di suoi membri
che, se del caso, incaricando un esperto esterno. L’autorità giudiziaria in questione deve essere
sentita.
3I membri incaricati o l’esperto esterno possono consultare gli incarti, previa informazione e richiesta
all’autorità giudiziaria in questione, che è tenuta a collaborare, fatta eccezione per i casi in cui un
interesse pubblico o privato preponderante vi si opponga. In tale evenienza, su richiesta dell’autorità
giudiziaria coinvolta, il Consiglio plenario deve decidere se mantenere la domanda di consultazione
o rinunciarvi.
4Al termine della procedura viene allestito un rapporto all’attenzione del Consiglio plenario.

## Art. 26 Raccomandazioni, segnalazioni e proposte {#art_26}

Le raccomandazioni, le segnalazioni e le proposte alle varie autorità giudiziarie o
politiche vengono sottoposte preventivamente dal Presidente al Consiglio plenario e, una volta
ottenutane l’approvazione, vengono presentate dal Presidente stesso all’autorità interessata.

## Art. 27 Decisioni {#art_27}

Le decisioni in ambito di sorveglianza amministrativa sono prese, a maggioranza, dal
Consiglio plenario, comprese quelle di procedere a raccomandazioni, segnalazioni e proposte, di
principio su richiesta del Presidente.
Sezione 2
Sorveglianza disciplinare

## Art. 28 Principi {#art_28}

1Il Consiglio della magistratura è incaricato della sorveglianza disciplinare su tutti i
magistrati ai sensi dell’articolo 4.
2Un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 81 LOG può essere avviato d’ufficio dal Consiglio
della magistratura oppure su segnalazione scritta e motivata di un’autorità o di un terzo.
3Il segnalante non è parte al procedimento.

## Art. 29 Apertura di un procedimento disciplinare {#art_29}

1Ogni segnalazione fatta al Consiglio della magistratura viene preliminarmente
esaminata dal Presidente.
2Il Presidente, nel contesto dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari, valuta se è
necessaria una presa di posizione del magistrato in questione. In caso concluda che questa è
necessaria, informa il magistrato e lo invita a determinarsi in merito entro un termine congruo; se
presente, trasmette al magistrato copia della segnalazione.
3Se la segnalazione non è manifestamente infondata, il Presidente ne informa il Consiglio plenario
che decide se aprire un procedimento disciplinare. Se per contro decide di non aprire un
procedimento disciplinare, l’incarto viene formalmente stralciato dai ruoli dal Presidente o dal
Consiglio.4
4L'avvio d'ufficio di un procedimento disciplinare può essere proposto dal Presidente o da uno dei
membri, titolari o supplenti, del Consiglio e viene trattato in applicazione dei capoversi 2 e 3, ritenuto
che l'eventuale richiesta di una presa di posizione del magistrato in questione deve essere
accompagnata da una descrizione scritta degli addebiti ipotizzati.
5Il Plenum è competente per adottare le necessarie misure cautelari. In situazioni d’urgenza la
decisione può essere presa dal Presidente, ma deve poi essere sottoposta al Plenum indilatamente
per ratifica.5
6È riservata la necessità di fare una segnalazione al Ministero pubblico per sospetti di reati penali.

## Art. 30 Segnalazioni manifestamente infondate {#art_30}

1Se la segnalazione è manifestamente priva di fondamento il Presidente può dichiararla
inammissibile con una decisione succintamente motivata che intima al segnalante, dandone
informazione al magistrato segnalato e al Consiglio plenario. Per motivi di opportunità può
prescindere eccezionalmente dall’informazione al magistrato.
2La decisione presidenziale di inammissibilità deve contenere l’indicazione che il segnalante ha la
possibilità di chiedere, entro un termine di dieci giorni, di sottoporre la sua denuncia al giudizio del
Consiglio plenario, con l’avvertenza che, in caso di conferma della decisione presidenziale, può
essere applicata una tassa di giustizia sino a 2'000 franchi. In una simile evenienza può essere
chiesto al segnalante il pagamento di un anticipo, con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento la procedura viene stralciata dai ruoli.
3Per decisioni presidenziali di inammissibilità è possibile accollare al segnalante un importo
compreso tra i 50 e i 200 franchi a copertura delle spese processuali.
4Se le circostanze lo richiedono, la decisione riguardo a segnalazioni manifestamente infondate può
essere presa, su richiesta del Presidente, direttamente dal plenum.6

## Art. 31 Procedura disciplinare {#art_31}

1Se il Consiglio plenario decide di aprire un procedimento disciplinare, dopo avere
acquisito le informazioni preliminari necessarie, ne deve informare il magistrato che ne è oggetto,
così come la direzione dell’autorità giudiziaria nella quale egli opera, mettendo a disposizione del
magistrato la documentazione acquisita e fissandogli un termine per le proprie osservazioni,
rispettivamente per chiedere l’assunzione di prove o di essere sentito personalmente.
2Se i fatti sono contestati, il Consiglio plenario decide in merito alle prove notificate e alla richiesta
di essere sentito personalmente e, se necessario, designa uno o più membri incaricati di istruire il
caso.
3…
4…
5…
6A istruttoria ultimata, il magistrato oggetto della procedura è chiamato a formulare le proprie
conclusioni entro un termine di 10 giorni, prorogabile solo a titolo eccezionale.
4 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
5 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
6 Cpv. introdotto dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
7 Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
7La procedura viene sospesa in caso di mancata rielezione o di dimissioni del magistrato che ne è
oggetto, riservate le disposizioni di cui all’articolo 86 LOG. Essa è riattivata qualora l’interessato
fosse eletto a una nuova carica in magistratura.

## Art. 32 Decisione disciplinare {#art_32}

1La decisione del Consiglio plenario in merito al procedimento disciplinare è presa a
maggioranza.
2La decisione motivata deve essere redatta dal Presidente con l’aiuto del segretariato giuridico, o
da un membro da esso incaricato, previa informazione del Consiglio plenario, e deve essere firmata
dal Presidente, con possibilità di delega al Vicepresidente o, subordinatamente, a un altro membro
in caso di impedimento.
3La decisione può prevedere l’accollamento di tasse e spese a una delle parti o al segnalante se
sono dati fondati motivi. Per la quantificazione si applica per analogia la legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
4La decisione deve essere intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e, se non si tratta di magistrati
di elezione popolare, al Gran Consiglio, per il tramite del suo Presidente. Essa è pure intimata al
segnalante, se del caso in forma di estratto.
5La decisione disciplinare deve contenere le indicazioni in merito alle vie di ricorso.

## Art. 33 Condotta querulomane o altrimenti abusiva {#art_33}

1Il Presidente, dandone informazione agli altri membri e al segnalante, può respingere e
archiviare senza formalità le segnalazioni che concernono una questione che è già stata oggetto di
segnalazioni infruttuose al Consiglio della magistratura, effettuata dalla stessa persona e che riveste
un evidente carattere pretestuoso.
2In caso di malafede è possibile accollare al segnalante un importo compreso tra i 100 e i 1'000
franchi a copertura delle spese processuali.
Sezione 3
Procedura di preavviso per le candidature di magistrati già in carica

## Art. 34 Rielezione di magistrati in carica {#art_34}

1Il Consiglio della magistratura preavvisa con un rapporto al Gran Consiglio le
candidature per il rinnovo della carica di coloro che sono già in funzione in un ruolo sottoposto alla
sua vigilanza (art. 79 cpv. 2 lett. f LOG).
2Nel preavviso deve essere indicata la presa di posizione del Consiglio della magistratura sulla
candidatura di ogni magistrato, accompagnata dalla relativa motivazione.
3Il preavviso deve pure indicare se un magistrato è stato oggetto di una sanzione e per quale motivo,
rispettivamente se una procedura disciplinare a suo carico è in corso e per quale motivo.

## Art. 35 Inizio della procedura {#art_35}

La procedura di preavviso inizia con la comunicazione al Consiglio della magistratura,
da parte del Gran Consiglio, dei nomi dei candidati che postulano l’elezione per un nuovo mandato.

## Art. 36 Istruttoria {#art_36}

1La valutazione del candidato avviene in funzione delle qualità personali e dell’idoneità
professionale alla funzione. Entrano in linea di conto elementi quantitativi e qualitativi; questi ultimi
devono considerare le competenze professionali, operative, personali, sociali, oltre alle attitudini e
alle capacità di gestione e direzione per le posizioni che le richiedono.
2Il Consiglio della magistratura effettua un esame preliminare delle candidature. Su richiesta di
almeno due membri, esso procede ad ulteriori accertamenti.
3Il Consiglio della magistratura assume tutte le informazioni e si avvale delle consulenze che ritiene
necessarie per la valutazione del candidato. La valutazione non può basarsi su fonti anonime, voci
correnti o segnalazioni informali.
4Il Consiglio plenario deve di principio sentire ogni magistrato che postula la propria rielezione alla
carica con un colloquio i cui elementi cardine devono essere contenuti in un verbale sottoscritto
seduta stante dal magistrato e dai presenti.
5Il magistrato non può opporre il segreto d’ufficio al Consiglio della magistratura sui dossier giudiziari
di cui è o è stato titolare.
6Il Consiglio plenario può delegare l’istruzione e la raccolta degli elementi al Presidente o a suoi
componenti.

## Art. 37 Integrazione dell’istruttoria {#art_37}

1Se si prospetta un preavviso negativo il Consiglio lo comunica al candidato, impartendo
un breve termine per presentare le proprie osservazioni o eventuali richieste di complementi
istruttori.8
2Il candidato può allegare documenti o chiedere l’assunzione di altri mezzi di prova se questi non
ritardano considerevolmente il corso della procedura.
3Il Consiglio plenario decide sulle richieste di complementi istruttori e se svolgere ulteriori scambi di
allegati.
4Il Consiglio plenario stabilisce modalità e ordine delle audizioni, che sono verbalizzate o registrate.
Il magistrato può presentare atti o memorie scritte fino a sette giorni prima dell’audizione.9
5Qualora il Consiglio plenario dovesse decidere infine di preavvisare negativamente la candidatura
di un magistrato in carica, prima di trasmettere il rapporto definitivo al Gran Consiglio deve darne
avviso alla persona in questione, concedendole la possibilità di prendere posizione scritta entro un
breve termine e di allegare al rapporto ufficiale all’attenzione del Gran Consiglio le proprie
osservazioni in merito. Resta riservata la sua possibilità di ritirare la candidatura conformemente
all'articolo 39 capoverso 2.10

## Art. 38 Decisione di preavviso {#art_38}

1Il Consiglio plenario delibera a maggioranza sui preavvisi in composizione ordinaria e
in seduta plenaria. I supplenti sostituiscono i membri ordinari assenti, ricusati o soggetti ad
impedimento legale.
2Ciascun membro esprime un proprio preavviso su ogni candidato. È esclusa l'astensione.
3Per ogni singola candidatura viene espressa una valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo
36.
4I fatti accertati in un giudizio di natura disciplinare, indipendentemente dall’esito del procedimento,
sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio plenario anche nella procedura di
preavviso.

## Art. 39 Contenuto, comunicazione e trasmissione dei preavvisi {#art_39}

1I preavvisi devono essere succintamente motivati, ritenuto che quelli negativi devono
anche indicare gli accertamenti svolti.
2In caso di preavviso negativo, ne viene data preventiva comunicazione al candidato interessato
invitandolo a dichiarare, nel termine di tre giorni, se intende mantenere o ritirare la candidatura.
3I preavvisi positivi e negativi, ad eccezione di quelli dei magistrati che hanno ritirato la loro
candidatura, devono essere trasmessi contemporaneamente al Gran Consiglio e ai magistrati
candidati.11

## Art. 40 Accesso agli atti {#art_40}

L’accesso agli atti può essere accordato, su sua esplicita richiesta, alla Commissione
giustizia e diritti del Gran Consiglio, solamente se il magistrato interessato vi acconsente.
Sezione 4
Altre competenze

## Art. 41 Svincolo dal segreto d’ufficio {#art_41}

1La procedura di svincolo dal segreto d’ufficio di un magistrato prende avvio su sua
istanza motivata.
2La decisione, se favorevole, deve indicare esattamente i limiti dello svincolo.

## Art. 42 Esonero di magistrati {#art_42}

Quando, per malattia fisica o psichica o per altre cause, un magistrato non è in grado di
adempiere convenientemente ai doveri della carica, su istanza dell’interessato o d’ufficio il Consiglio
plenario valuta e decide l’esonero di un magistrato, applicando per analogia la procedura prevista
dagli articoli 31 e 32.
Preavvisi per attività accessorie dei magistrati a tempo pieno
8 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
9 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
10 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
11 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.

## Art. 43 {#art_43}

1Su istanza dell’interessato o del Consiglio di Stato il Consiglio plenario valuta e
preavvisa l’esercizio di attività accessorie dei magistrati.
2Una decisione negativa può essere resa solo dopo avere sentito il magistrato interessato. Il
preavviso deve essere motivato.
Evasione delle segnalazioni ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3 LORD

## Art. 44 {#art_44}

1Le segnalazioni dei dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi
magistrati ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3 LORD sono raccolte dal Presidente e trattate
applicando le disposizioni della procedura di sorveglianza disciplinare conformemente agli articoli
28 e seguenti del presente regolamento. Qualora le persone segnalate non siano magistrati, l’incarto
sarà infine trasmesso all’autorità di nomina ai sensi dell’articolo 34 LORD.
2In caso di segnalazione, ai sensi dell’articolo 31a capoverso 1 LORD, della commissione di un
crimine o un delitto perseguibile d’ufficio, il Consiglio della magistratura deve procedere
tempestivamente alla denuncia alle autorità di perseguimento penale.
3Le segnalazioni devono essere trattate in maniera confidenziale.

## Art. 45 Altre decisioni concernenti i magistrati {#art_45}

Ogni altro tipo di decisione concernente i magistrati non regolata espressamente dal
presente regolamento deve essere presa, su istanza di parte o d’ufficio, nel rispetto del diritto di
essere sentito delle parti, in applicazione analogica dei principi che reggono gli articoli 31 e 32.
Allestimento del rapporto annuale e delle prese di posizione del Consiglio della magistratura

## Art. 46 {#art_46}

1Il Presidente prepara, eventualmente dopo avere consultato i membri del Consiglio
plenario, i progetti di rapporto annuale e le prese di posizione del Consiglio della magistratura,
nonché la documentazione necessaria, che sottopone poi al Consiglio plenario per approvazione.
2Il Consiglio della magistratura veglia affinché l’identità delle persone sanzionate o oggetto di una
procedura disciplinare, così come di tutti coloro che ne sono coinvolti, non possa essere riconosciuta
dal pubblico.
Capitolo quarto
Rapporti con le autorità e con terzi

## Art. 47 Rapporto annuale al Gran Consiglio {#art_47}

Il Consiglio della magistratura trasmette al Gran Consiglio, eventualmente per il tramite
del Consiglio di Stato, un rapporto annuale sullo stato della magistratura cantonale e sulla propria
attività, che viene poi reso pubblico tramite pubblicazione nelle pagine internet del Cantone dedicate
al Consiglio della magistratura.

## Art. 48 Segreto d’ufficio {#art_48}

1Le deliberazioni, i verbali, i documenti di lavoro e gli altri documenti del Consiglio della
magistratura sono riservati.
2I membri del Consiglio della magistratura, i supplenti e tutti coloro che collaborano con esso sono
tenuti al segreto d’ufficio e di funzione.
3I membri del Consiglio della magistratura e le persone che collaborano con esso sono tenuti a
rispettare le competenze del Presidente in materia di informazione al pubblico e di rappresentanza
del Consiglio stesso di fronte alle autorità e a terzi.
4Il Consiglio della magistratura può svincolare i suoi membri dal segreto d’ufficio qualora le
circostanze lo esigano o lo giustifichino.

## Art. 49 Ricusazione ed esclusione {#art_49}

1Il Consiglio plenario decide le istanze di ricusazione di uno o più dei suoi membri, senza
il membro oggetto di ricusazione e completandosi con i supplenti. Se la ricusazione concerne tutti i
componenti del Consiglio plenario l’istanza è demandata per decisione all’autorità competente
indicata dalla LOG.
2Ogni membro del Consiglio plenario deve informare il Presidente qualora sussistano fondate
ragioni per ipotizzare l’esistenza di un motivo di ricusazione a suo carico e si astiene
spontaneamente se ritiene dato il motivo o per serie questioni di opportunità.
3Per la ricusazione si applicano per analogia le disposizioni del Codice di diritto processuale civile
svizzero (art. 47 segg.).
4Il membro ricusato o esclusosi non partecipa alle deliberazioni e non riceve alcuna documentazione
in merito alla procedura in questione.
5Le regole sulla ricusazione e sull’esclusione sono applicabili per analogia ai componenti del
segretariato del Consiglio della magistratura e ai periti esterni.
6I principi della ricusazione e dell’esclusione devono essere riconosciuti e applicati in tutti i campi di
attività del Consiglio della magistratura, non solo per le procedure amministrative e disciplinari.
Capitolo quinto
Diritto sussidiario

## Art. 50 Norme applicabili {#art_50}

Laddove non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le norme
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e della legge sull’organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006.
Capitolo sesto
Disposizioni finali

## Art. 51 Entrata in vigore {#art_51}

Il presente regolamento, approvato il 10 novembre 2023 dal Consiglio plenario, entra in
vigore il 1° marzo 2024.
Disposizione transitoria della modifica del 4 giugno 202512
Alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica si applicano le nuove
disposizioni.
Pubblicato nel BU 2024, 57.
12 Disposizione transitoria introdotta dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
