---
title: "Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni"
id: 2be232af-45b2-4a31-848a-5c1ef688bbf6
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "923.110"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/498
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/2be232af-45b2-4a31-848a-5c1ef688bbf6
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/19530/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 62bff373ab244a8b3069bb4e9620d0a3edce7acbb8c8d1441ec5587e1f07bf67
provisions: 32
---

# Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

## Art. 1 Competenze {#art_1}

1L'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito Ufficio) applica direttamente la
legislazione federale e cantonale sulla pesca.
2Restano riservate le competenze espressamente attribuite ad altre unità amministrative.
TITOLO II
Esercizio della pesca

## Art. 2 Zona e periodi di pesca3 {#art_2}

1La pesca è permessa nelle seguenti zone, escluse le zone di protezione, e nei periodi:
a) Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:
secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento;
b) In tutti i laghi alpini e bacini idroelettrici sotto i 1200 metri di altitudine (numerazione da 84 a 93
nella cartina di riferimento):
dal 15 marzo all’ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal
1° aprile;
c) In tutti i laghi alpini e bacini idroelettrici sopra i 1200 metri di altitudine (numerazione da 1 a 83
nella cartina di riferimento):
dalla prima domenica di giugno alla seconda domenica di ottobre. Per i detentori di patenti di
categoria T1 solo dal sabato antecedente la terza domenica di giugno. La cattura di pesci da
esca, con la bottiglia o l’apposito bertovello, è autorizzata dalle ore 12.00 del giorno precedente
alla prima domenica di giugno;
d) In tutti i corsi d’acqua, ad eccezione degli affluenti dei laghi alpini e bacini idroelettrici situati
sopra i 1200 metri di altitudine:
dal 15 marzo all’ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal
1° aprile;
e) In tutti gli affluenti dei laghi alpini e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri di altitudine:
dalla prima domenica di giugno all’ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di
categoria T1 solo dal sabato antecedente la terza domenica di giugno.
2La pesca del temolo (Thymallus thymallus) è consentita unicamente ai detentori della patente di
categoria D3, dal 1° ottobre al 30 novembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica,
limitatamente alle seguenti zone, escluse le zone di protezione:
1 Titolo modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.
2 Ingresso modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252; precedenti modifiche: BU
2012, 497; BU 2021, 282.
3 Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
4 Art. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 1999, 5; BU 2003, 292; BU 2004, 354; BU 2005, 369; BU 2008, 685; BU 2014, 570; BU 2016,
428; BU 2019, 372; BU 2020, 299; BU 2021, 282.
– Ticino: dal ponte di Quartino fino alla confluenza del canale di scarico della centrale OFIBLE di
Biasca (zona Giustizia);
– Moesa: dalla confluenza con il fiume Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni.

## Art. 3 Limitazioni di pesca {#art_3}

1La pesca di fondo, con moschette o con camole naturali o artificiali, è vietata dal 15
marzo al 31 maggio nei seguenti tratti di fiume:
a) Ticino: dalla foce fino alla confluenza del torrente Baròugia a valle del ponte FFS a sud di
Giornico;6
b) Brenno: dalla confluenza con il Ticino fino a Malvaglia (ponte per Semione);
c) Moesa: dalla confluenza con il Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni;
d) Maggia: dalla foce fino alla confluenza con la Bavona a Bignasco.
2Nei tratti di fiume menzionati nel precedente capoverso, la pesca di fondo con moschette o con
camole naturali o artificiali è permessa dal 1° giugno all’ultima domenica di settembre, limitatamente
a tre fili laterali.7
3Nei periodi e nei tratti di fiume elencati all’art. 2 cpv. 2 è vietato:
a) qualsiasi tipo di pesca ad eccezione della pesca di superficie, con o senza galleggiante,
limitatamente a tre moschette;
b) l’utilizzo di girelle più grandi del numero 16 per il congiungimento delle lenze, di più di una
girella, nonché di altri espedienti per appesantire le lenze;
c) l’utilizzo di mosche e ninfe affondanti;
d) limitatamente al mese di novembre, l’entrata in acqua.8

## Art. 4 Orari di pesca {#art_4}

1La pesca è autorizzata durante gli orari seguenti:
– dalle ore 06.00 alle 19.00 nel mese di marzo;
– dalle ore 05.00 alle 20.00 nel mese di aprile;
– dalle ore 04.00 alle 21.00 nei mesi di maggio, giugno e luglio;
– dalle ore 04.30 alle 20.30 nel mese di agosto;
– dalle ore 05.30 alle 19.00 nel mese di settembre;
– dalle ore 06.30 alle 18.30 nel mese di ottobre;
– dalle ore 08.00 alle 17.00 nel mese di novembre.10
2Durante il periodo in cui vige l'ora estiva i summenzionati orari, d'inizio e termine di pesca, sono
posticipati di un'ora.
3Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:
gli orari di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

## Art. 5 Attrezzi di cattura permessi {#art_5}

1Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:
gli attrezzi di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
2Le patenti di tipo P1 danno diritto all’uso di tutti gli attrezzi indicati nelle tabelle 1 e 3 degli allegati
1 e 2, nonché alla canna da barca o da riva come da tabelle 2 e 4. Le patenti di tipo P2 danno diritto
all’uso degli stessi attrezzi concessi per le patenti di tipo P1, fatta eccezione per le reti volanti.11
3La patente di categoria D1 dà diritto all’uso dei seguenti attrezzi:
– canna con o senza mulinello munita di esche naturali e artificiali in tutte le acque;
– molagna, tirlindana, cavedanera e bilancino nei laghi Verbano e Ceresio.12
5 Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 2003, 292; BU 2005, 369.
6 Lett. modificata dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
7 Cpv. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227.
8 Cpv. reintrodotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedente modifica: BU 2015,
495.
9 Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732; precedente modifica: BU 1997,
567.
10 Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 361; precedenti modifiche: BU 2014,
570; BU 2016, 428; BU 2019, 372.
11 Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 361; precedenti modifiche: BU 2004,
354; BU 2005; 369; BU 2007, 732; BU 2010, 424.
12 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.
4La patente di categoria D2 da diritto all’uso della canna con o senza mulinello, munita di esche
naturali o artificiali, del bilancino, della bottiglia e della nassetta per pesci da esca dalla riva dei laghi
Verbano e Ceresio.13
5La patente di tipo T1 da diritto all’uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D1.14
6La patente di tipo T2 da diritto all’uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D2.15
7È permesso l’uso del guadino per trarre a riva i pesci che hanno abboccato.16
8…17

## Art. 6 Attrezzi e sistemi vietati {#art_6}

1Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni contenute negli
allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
2Nelle altre acque è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal presente regolamento;
in particolare è vietato:
a) il congiungimento delle lenze fra due canne;
b) usare o portare con sé larve della carne (cagnotti) e le uova di pesce naturali e artificiali;
c) la pasturazione dei pesci con prodotti naturali e artificiali;
d) l’uso contemporaneo di più di una canna, fatta eccezione per i laghi Ritom, Naret Grande e
Sambuco a partire dalla seconda domenica di giugno, nei quali è consentito l’uso
contemporaneo di due canne, a condizione che ambedue siano innescate con pesci morti non
protetti, sanguinerole vive o pesci artificiali; la lunghezza totale delle esche non può in ogni
caso essere inferiore a 7 cm;19
e) l’uso di una lenza con più di cinque fili laterali;
f) l’uso di ami più piccoli del numero cinque per la pesca con esche naturali;20
g) usare ami con più punte (ancoretta) fatta eccezione per la pesca con pesciolino naturale,
artificiale e cucchiaino;
h) usare ami muniti di ardiglione (ritegno), fatta eccezione per i laghi alpini e bacini numerati nella
cartina di riferimento, nei quali è consentito l’ardiglione per le esche artificiali e per il
pesciolino;21
i) usare l’attrezzo denominato “cane”, eccezion fatta per i laghi alpini a contare dal 1° luglio;
l) la formazione di buche nelle superfici ghiacciate;
m) l’uso di apparecchi per l’individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in
acqua di pesci o gamberi;
n) lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua;
o) stare lungo la riva dei corsi d’acqua e dei laghi con canna montata durante l’orario di pesca
proibito;
p) tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;
q) usare attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In
particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta
montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;22
r) praticare la pesca subacquea;
s) catturare pesci con le mani;
t) usare quale esca il pesciolino vivo nei corsi d’acqua.23
Cattura di esche
13 Cpv. modificato dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedente modifica: BU 2001,
405.
14 Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
15 Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
16 Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
17 Cpv. abrogato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
18 Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.
19 Lett. modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
20 Lett. modificata dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227.
21 Lett. modificata dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedenti modifiche: BU 2008,
685; BU 2014, 570.
22 Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
23 Lett. introdotta dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

## Art. 7 {#art_7}

1Per la cattura di pesci da esca, oltre la canna, è consentito l’uso di una bottiglia o di una
nassetta per pescatore, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio, dove è consentito l’uso di
due bottiglie o nassette.24
2La cattura delle esche è consentita durante gli orari previsti all'art. 4 del presente regolamento.
3Le catture devono limitarsi allo stretto necessario. L’Ufficio può autorizzare i titolari di negozi di
pesca a catturare pesci vivi da esca a scopo di vendita. L’autorizzazione è soggetta ad una tassa.25
4È vietato catturare invertebrati acquatici e pesci a scopo di esca nei fiumi, nei bacini e nei laghi
alpini durante il periodo di divieto generale di pesca.

## Art. 8 Statistica e controllo {#art_8}

1I detentori di patenti di pesca con reti (tipo P) devono iscrivere con inchiostro indelebile
nell’apposito libretto:
a) quotidianamente, il metraggio delle reti posate e il pescato conseguito, così come le giornate
di pesca senza catture;
b) al termine di ogni mese, i totali mensili nella tabella riassuntiva annuale.26
2I detentori di patenti del tipo D e T, nonché i ragazzi tra il 9° e il 13° anno di età e le persone in
sedia a rotelle, devono iscrivere con inchiostro indelebile nell’apposito libretto:27
a) all’inizio dell’attività, la data della giornata di pesca e il relativo settore;
b) al più tardi al termine di ogni battuta prima di lasciare il luogo di pesca, ogni pesce trattenuto
nei corsi d’acqua, bacini e laghi alpini, così come ogni esemplare di trota marmorata catturato
accidentalmente e poi rilasciato;
c) immediatamente, ogni temolo trattenuto nei mesi di ottobre e novembre (solo per i detentori
della patente categoria D3);
d) prima dello sbarco, rispettivamente al termine della battuta di pesca dalla riva, i pesci trattenuti
nei laghi Verbano e Ceresio;
e) al più tardi al termine di ogni battuta prima di lasciare il luogo di pesca, rispettivamente prima
dello sbarco, le ore di pesca effettuate.28
3Le registrazioni sono da eseguire secondo le modalità fissate dall’Ufficio.
4I libretti di statistica devono essere inviati all'Ufficio entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
5I pescatori che scelgono la patente e il libretto di statistica in formato digitale sono tenuti a rispettare
le medesime disposizioni di cui sopra, mediante l’applicativo “Pesca TI” per dispositivi mobili.29

## Art. 9 Gare di pesca {#art_9}

1Chi organizza gare di pesca deve richiedere l'autorizzazione per iscritto con almeno un
mese di anticipo all'Ufficio.
2La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
a) tipo di gara e regolamento;
b) definizione del campo di gara;
c) numero previsto di partecipanti;
d) orari;
e) tipo di pasturazione e quantitativi previsti.
3L'autorizzazione viene negata in particolare nei seguenti casi:
a) documentazione incompleta;
b) assenza di garanzie di corretto svolgimento;
c) contrasto con la legislazione sulla pesca e sulla protezione delle acque;
d) l'organizzatore non può garantire lo smercio del pesce catturato o l'eliminazione del pesce non
commerciabile.
4I pesci catturati, se non protetti, non devono essere rilasciati.
5La gara deve svolgersi nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di pesca e ogni
partecipante deve essere in possesso di una patente valida o di un permesso speciale rilasciato
dall’Ufficio. Gli agenti della polizia della pesca possono verificare il regolare svolgimento e le patenti
e i permessi dei partecipanti.30
24 Cpv. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543.
25 Cpv. modificato dal R 24.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 457.
26 Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
27 Frase modificata dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.
28 Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 2006, 457; BU 2009, 598; BU 2013, 429; BU 2014, 570; BU 2015, 495.
29 Cpv. introdotto dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227.
30 Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
6L'organizzatore fornisce entro 30 giorni un rapporto sul pescato suddiviso per specie.

## Art. 10 Guardapesca volontari {#art_10}

Il Dipartimento del territorio fissa i criteri per la scelta dei guardapesca volontari ed emana
le direttive concernenti l'organizzazione del servizio volontario di sorveglianza.

## Art. 11 Ritiro della patente e del libretto di statistica {#art_11}

Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente e del libretto di
statistica, rispettivamente alla revoca della patente digitale, a chi in particolare:
a) pesca o cattura pesci nei periodi in cui vige il divieto generale di pesca ai sensi dell’art. 2 cpv.
1 lett. b) - e);
b) pesca o cattura pesci al di fuori degli orari consentiti (ad eccezione dei casi in cui si applica la
multa disciplinare di cui al punto 1.1 dell’allegato 4);
c) pesca in zone di protezione;
d) dissimula o tenta di dissimulare pesci per trarne un vantaggio sulla quota giornaliera o annuale;
e) si oppone a un atto di un organo della polizia della pesca, stabilito dalla legge;
f) usa attrezzi o sistemi per infilzare il pesce o pratica la pesca a strappo;
g) iscrive volontariamente dati inveritieri circa il pescato nell’apposito libretto per la registrazione
del pescato professionale.
TITOLO III
Patenti e strumenti di statistica32

## Art. 12 Rilascio della patente e degli strumenti di statistica33 {#art_12}

1Il rilascio delle patenti e degli strumenti di statistica è effettuato:34
a) dalle Cancellerie comunali di domicilio o di dimora del richiedente;
b) da qualsiasi Cancelleria comunale per i non domiciliati o non dimoranti nel Cantone;
c) dall’Ufficio, per gli utenti che staccano la patente digitale e che effettuano la richiesta e il
pagamento online.35
2Le patenti di tipo P sono rilasciate dall’Ufficio per il tramite delle cancellerie dei Comuni di
domicilio.36
3Previa comunicazione all’Ufficio, più Comuni possono delegare a una sola Segreteria comunale il
rilascio delle patenti e degli strumenti di statistica.37
4L’Ufficio può concedere il rilascio della patente turistica (tipo T) a organizzazioni turistiche regionali,
in accordo con i Comuni interessati.38
5Gli organizzatori di gare possono richiedere le necessarie patenti di tipo T2, nonché i permessi di
breve durata, direttamente all’Ufficio.39
6L’Ufficio revoca la patente ottenuta in contrasto con i disposti dell’art. 15 LCSP.40
7La sovrattassa per le patenti annuali di cui all’art. 16 cpv. 5 LCSP è fissata a fr. 60.– per gli adulti
e a fr. 25.– per i pescatori tra il 14° e il 17° anno di età.41
8In caso di rilascio di patenti annuali di diverse categorie nel corso dello stesso anno, la sovrattassa
viene percepita una sola volta per pescatore.42
31 Art. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685; BU 2009, 548.
32 Capitolo modificato dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202; precedente modifica: BU
2009, 548.
33 Nota marginale modificata dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202; precedente
modifica: BU 2009, 548.
34 Frase modificata dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202.
35 Cpv. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedente modifica: BU 2009,
548.
36 Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
37 Cpv. modificato dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202; precedente modifica: BU 2009,
548.
38 Cpv. modificato dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202.
39 Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
40 Cpv. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227.
41 Cpv. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedente modifica: BU 2022,
252.
42 Cpv. introdotto dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.
Banca dati informatica
Art. 12a43 1La funzione di piattaforma digitale per la gestione e l’archiviazione dei dati di cui all’art.
12a LCSP è svolta dal sistema informatico cantonale denominato Gestionale Pesca.
2L’Ufficio è l’organo responsabile del Gestionale Pesca e lo gestisce con il supporto tecnico del
Centro sistemi informativi. L’Ufficio assolve in particolare i seguenti compiti:
a) è responsabile dell’utilizzo e del trattamento dei dati ivi contenuti in maniera conforme allo
scopo stabilito dalla legge;
b) gestisce e coordina gli accessi al sistema informatico;
c) si assicura che il sistema informatico sia regolarmente aggiornato.
3Il Gestionale Pesca contiene i dati relativi alle patenti di pesca, ai pescatori e all’attività di pesca da
essi svolta.
4Accedono al Gestionale Pesca, per la parte relativa alle patenti e ai dati personali dei pescatori, in
qualità di organi partecipanti:
a) le cancellerie comunali incaricate di rilasciare patenti di pesca presso i propri sportelli;
b) le organizzazioni turistiche regionali autorizzate dall’Ufficio a rilasciare patenti di pesca presso
i propri sportelli.
5I singoli pescatori inseriscono direttamente nel Gestionale Pesca le informazioni inerenti la propria
attività di pesca e possono modificare i propri dati personali, mediante l’applicazione per dispositivi
mobili Pesca TI.
6Le misure di sicurezza adottate dall’Ufficio per tutelare i dati elaborati sono stabilite nelle direttive
emanate dal Consiglio di Stato.

## Art. 13 Rendiconti annuali {#art_13}

1I Comuni trasmettono all’Ufficio, entro il 30 novembre di ogni anno, i rendiconti
concernenti le patenti di pesca e gli strumenti di statistica rilasciati nel rispettivo Comune.
2Essi sono tenuti a conservare per un periodo minimo di 5 anni tutti i documenti relativi al rilascio
delle patenti e degli strumenti di statistica.
Procedura di rilascio, rinnovo e cambio categoria della patente di tipo P

## Art. 14 {#art_14}

1La patente professionale tipo P è rilasciata a chi intende esercitare la pesca quale
professione principale o accessoria a scopo lucrativo.
2La domanda per l’ottenimento della patente di tipo P deve essere inoltrata all’Ufficio entro il 15
gennaio di ogni anno.
3Per il rilascio di nuove patenti la domanda deve essere corredata dall’attestazione del superamento
dell’esame di cui all’art. 28a e dalla documentazione indicata dalla Commissione d’esame nel
relativo regolamento.
4Per il rinnovo di patenti o i cambi di categoria, alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
– il libretto per la registrazione delle catture debitamente compilato;
– la comprova dell’avvenuto pagamento degli oneri sociali e della relativa affiliazione alla Cassa
AVS quale pescatore professionista indipendente;
– il reddito dichiarato per la filiera della pesca.
5Non sono rilasciate patenti di tipo P a chi è già titolare di patenti professionali su altri laghi.
Condizioni per il rinnovo e i cambi di categoria delle patenti di tipo P
Art. 14a46 1Per l’ottenimento della patente di categoria P1, il richiedente deve essere stato in
possesso di una patente di tipo P per almeno 5 anni consecutivi sullo stesso lago.
2La patente di categoria P1 è rinnovata al richiedente che dimostra di aver conseguito, nei due anni
precedenti la domanda di rinnovo, un pescato medio di almeno 2500 kg/anno.
3La patente di categoria P2 è rinnovata al richiedente che dimostra di aver conseguito, nei due anni
precedenti la domanda di rinnovo, un pescato medio di almeno 1000 kg/anno.
4In caso di comprovati e gravi impedimenti il Dipartimento può concedere delle deroghe.
Contingentamento nel numero di patenti di tipo P
43 Art. introdotto dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202.
44 Art. modificato dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202; precedente modifica: BU 2009,
548.
45 Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedenti modifiche: BU 2003,
292; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685; BU 2009, 548; BU 2010, 424.
46 Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
Art. 14b47 1Il numero di patenti di tipo P rilasciabili è stabilito tenendo conto di una superficie
pescabile di 44 kmq per il Verbano e di 27 kmq per il Ceresio.
2Per ogni patente di tipo P è richiesta una superficie minima di lago di 4 kmq per la categoria P1 e
di 2 kmq per la categoria P2.
Ordine di priorità nel rilascio di nuove patenti di tipo P
Art. 14c48 1L’assegnazione di nuove patenti è decisa dal Dipartimento.
2Se il numero di richieste di nuove patenti dovesse superare il numero di posti disponibili,
l’assegnazione delle patenti è effettuata tenendo conto degli anni già trascorsi in lista d’attesa, delle
infrastrutture a disposizione, della necessità lavorativa e degli anni restanti all’età del pensionamento,
secondo le modalità fissate dalla Commissione d’esame nel relativo regolamento.
Diritto di precedenza al rinnovo
Art. 14d49 1I detentori di una patente di tipo P in scadenza beneficiano del diritto di precedenza al
rinnovo rispetto ai nuovi richiedenti.
2Il diritto di precedenza al rinnovo decade per chi venisse privato del diritto di pesca per uno o più
anni, a seguito di gravi o reiterate infrazioni.

## Art. 15 Legittimazione {#art_15}

1Durante l’esercizio della pesca, il pescatore deve avere con sé un documento di
legittimazione valido.50
2Quali documenti di legittimazione sono pure ammesse le tessere rilasciate da un'Autorità svizzera,
munite di fotografie recenti.

## Art. 16 Sostituzione della patente e del libretto di statistica cartacei {#art_16}

In caso di smarrimento, le patenti cartacee e i libretti di statistica categoria D1, P1 e P2
possono essere sostituiti dall'Autorità che li ha rilasciati, previo il versamento di una tassa di fr. 100.–
Per tutte le altre patenti, nonché per i richiedenti con età tra i 14 e i 17 anni, la tassa ammonta a fr.
20.–.

## Art. 17 Rimborso della patente {#art_17}

La tassa delle patenti di tipo P può essere rimborsata in caso di decesso o malattia grave
del titolare, previa richiesta all'Ufficio entro tre mesi dalla data di rilascio.
TITOLO IV
Fondo per la fauna ittica e la pesca

## Art. 18 Amministrazione del Fondo {#art_18}

1L'Ufficio amministra il Fondo per la fauna ittica e la pesca.
2L'Ufficio concede finanziamenti o sussidi fino a fr. 10’000.–; la Divisione dell'ambiente fino a fr.
50’000.–.
TITOLO V
Protezione e valorizzazione

## Art. 19 Zone di protezione {#art_19}

1Le zone di protezione sono istituite dal Consiglio di Stato con decreto e con le seguenti
finalità:
a) protezione di specie minacciate e ceppi geneticamente pregiati o particolari;
b) protezione e cattura di riproduttori;
c) protezione e cattura di novellame selvatico per ripopolamenti;
d) protezione di luoghi naturalisticamente pregiati e sensibili;
e) esclusione di luoghi pericolosi per il pescatore.
47 Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
48 Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
49 Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
50 Cpv. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedente modifica: BU 2009,
548.
51 Art. modificato dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202; precedenti modifiche: BU 2009,
548; BU 2019, 372; BU 2024, 227.
2La pesca è inoltre vietata nei laghi Verbano e Ceresio all'imbocco e allo sbocco dei fiumi ai sensi
dell'art. 6 della convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere.
3Di regola l'estensione delle zone di divieto di pesca è opportunamente delimitata con cartelli o
gavitelli.
4Nel comprensorio di protezione delle Bolle di Magadino la pesca è regolata dall'ordinanza
cantonale del 30 marzo 1979.

## Art. 20 Gamberi {#art_20}

1La pesca del gambero indigeno (Austropotamobius pallipes/italicus) è vietata in tutte le
acque del Cantone.
2La pesca dei gamberi non indigeni è permessa nei laghi Verbano e Ceresio ai detentori di patenti
del tipo P.
3I gamberi non indigeni catturati devono essere uccisi prima dello sbarco.
4È vietato immettere gamberi non indigeni in acque libere o con esse comunicanti, così come
qualsiasi forma di detenzione.
Protezione pesci e gamberi marcati
Art. 20a53 1In tutte le acque del Cantone, i pesci e i gamberi marcati e riconoscibili secondo le
indicazioni fornite dall’Ufficio sono protetti e vanno rilasciati con la massima cura.
2Pesci e gamberi di cui al capoverso 1 recuperati morti da reti autorizzate o rinvenuti già morti
devono essere consegnati all’Ufficio.54

## Art. 21 Rimessa in acqua di pesci e gamberi protetti {#art_21}

1Pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere
rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura.55
2Nel caso in cui non fosse possibile sfilare facilmente l'esca, il filo deve essere reciso vicino alle
labbra del pesce.
3Chi pesca dalla corona delle dighe o da luoghi sopraelevati rispetto le acque, deve munirsi del
necessario per calare con cura il pesce in acqua.
4I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie o che non
raggiungono la lunghezza minima prescritta, devono essere messi in un apposito contenitore, posto
in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del
pescato. Tali pesci possono essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il
proprio consumo famigliare.56

## Art. 22 Lunghezza minima e numero di catture {#art_22}

1Nei corsi d’acqua, laghi alpini e bacini possono essere trattenuti solo i pesci che
raggiungono le lunghezze minime seguenti:
trota fario cm 30 fiume Ticino da Personico (confluenza canale di
scarico centrale AET) alla foce, nonché nel fiume
Moesa (asta principale settori BD2, BD3, BN1,
BN2)
trota fario cm 26 in tutti i corsi d’acqua, ad eccezione delle zone
specificate altrimenti
trota fario cm 24 in tutti i laghi alpini e bacini idroelettrici numerati
trota lacustre cm 40 ad eccezione dei corsi d’acqua appartenenti al
bacino imbrifero del lago Ceresio, dove vige la
misura minima di 55 cm a partire dal 1° settembre
trota specie
52 Art. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 2005, 370.
53 Art. introdotto dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.
54 Cpv. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227.
55 Cpv. modificato dal R 9.11.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 366.
56 Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999,
366.
57 Art. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 1999, 5; BU 2001, 405; BU 2002, 23; BU 2004, 352 e 376; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU
2007, 732; BU 2011, 543; BU 2012, 497; BU 2014, 570; BU 2015, 495; BU 2016, 428; BU 2018, 393; BU
2019, 372; BU 2021, 282; BU 2023, 361.
marmorata protetta nei
corsi
d’acqua
trota iridea cm 22
salmerino
fontinalis
cm 22
salmerino
alpino
cm 0 ad eccezione dei laghi Cadagno, Gottardo,
Gottardo Pompe, Naret Grande, Ritom, Rodont
(San Carlo), Tom e Tremorgio, dove vige la
misura minima di cm 24
salmerino
namaycush
(trota
canadese)
cm 28
temolo cm 40
coregone cm 30
pesce persico cm 18 ad eccezione del lago di Vogorno, dove vige la
misura minima di cm 15
anguilla specie
protetta
luccio cm 45
2Nell’esercizio della pesca è vietato avere con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime
previste per le relative specie nelle acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne
uso quale esca.
3Nei corsi d’acqua in cui vige la misura minima di 30 cm per la trota fario (asta principale BD2, BD3,
BN1, BN2), è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 3 esemplari tra trote e
salmerini. In tutti gli altri corsi d’acqua è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 6
esemplari tra trote e salmerini.
4Sull’arco dell’intera stagione di pesca, nei corsi d’acqua è consentito il prelievo massimo
complessivo di 80 esemplari tra trote e salmerini.
5Nei bacini e laghi alpini numerati sulla cartina di riferimento, è consentita la cattura giornaliera
massima complessiva di 12 esemplari tra trote e salmerini, senza contingente annuo. Nel calcolo
non vengono computati i salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 24 cm catturati nei laghetti in cui
vige la misura minima di 0 cm. Se trattenuti, essi devono comunque essere iscritti nella statistica.
6Il pescatore deve sospendere l’attività di pesca al raggiungimento della quota massima giornaliera
o annuale per le acque in cui esercita la pesca.
7Nel caso in cui si peschi durante la stessa giornata sia in corsi d’acqua che in bacini o laghi alpini,
il numero complessivo giornaliero massimo di catture tra trote e salmerini è di 12 esemplari, nel
rispetto dei contingenti previsti per la pesca dei corsi d’acqua.
8Durante l’esercizio della pesca nei corsi d’acqua, un pescatore non può avere con sé un numero
di trote e salmerini maggiore a quello consentito per le acque in cui esercita la pesca.
9Il mantenimento di pesci vivi in appositi contenitori è autorizzato, a condizione che ogni pescatore
separi le proprie catture da quelle di altri pescatori e che i pesci non risentano negativamente delle
condizioni di detenzione. Non è consentito rilasciare pesci trattenuti vivi allo scopo di catturarne altri.
10Per il temolo è consentita la cattura di un numero massimo di 2 esemplari per giornata, al massimo
10 esemplari durante l’intero periodo di pesca. Alla cattura del secondo temolo giornaliero, il
pescatore deve sospendere ogni attività di pesca.
11Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni previste dagli allegati 1, 2
e 3.

## Art. 23 Uso e commercio di pesci da esca {#art_23}

1Su tutto il territorio cantonale è vietato commerciare, portare con sé e usare quale esca:
a) pesci vivi di specie non appartenenti alla fauna locale, ad eccezione del gardon sui laghi
Verbano, Ceresio e fiume Tresa;
b) pesci vivi o morti protetti, sottomisura o appartenenti a specie minacciate (cfr. allegato 1 OLFP,
grado di minaccia da 0 a 2).59
58 Art. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543; precedenti modifiche: BU 2004,
354; BU 2005, 370.
59 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.
2L’uso di pesci vivi quale esca è consentito:
a) nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa come agli allegati 1, 2 e 3;
b) nei laghi alpini e bacini numerati nella cartina di riferimento, unicamente laddove l’uso del l’uso
del pesciolino morto è reso impraticabile dalla presenza di ostacoli sommersi quali vegetazione
acquatica, legname, sassaie;60
c) a condizione che vengano innescati solo per la bocca.61

## Art. 24 Ripopolamenti {#art_24}

1L’Ufficio allestisce i piani di ripopolamento sulla base dei rilevamenti della popolazione
ittica e della statistica di pesca, nonché emana le direttive in merito alle attività delle piscicolture che
producono materiale da ripopolamento.62
2Ogni immissione di pesci o gamberi nelle acque libere o con esse comunicanti deve essere
autorizzata dall'Ufficio.
3Le immissioni devono avvenire alla presenza di un rappresentante designato dall'Ufficio che redige
un rapporto di semina.

## Art. 25 Catture eccezionali {#art_25}

L'Ufficio può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da
scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

## Art. 26 Interventi tecnici {#art_26}

1L'Ufficio, direttamente o per il tramite delle unità amministrative competenti, autorizza
gli interventi tecnici sui corpi d'acqua, ordina la sospensione delle attività illegali e il ripristino della
situazione antecedente.
2In particolare l'autorizzazione è negata quando i lavori causano danni a biotopi pregiati o alla
riproduzione naturale delle specie principali o minacciate.
TITOLO VI
Associazioni e commissioni

## Art. 27 Associazioni riconosciute {#art_27}

1Le Associazioni comunicano al Dipartimento del territorio la composizione degli organi
sociali e i mutamenti statutari. Esse presentano annualmente un rapporto sull'attività e, in
particolare, sulla destinazione di eventuali sussidi.
2Il riconoscimento può essere revocato se l'attività dell'Associazione è in contrasto con la
legislazione vigente in materia di pesca o in caso di gravi infrazioni alla stessa da parte del loro
comitato o di loro membri con l'accordo dello stesso.
Corso di introduzione alla pesca ed esame per l’ottenimento della certificazione SaNa63

## Art. 28 {#art_28}

1La Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP) organizza almeno una
volta all’anno il corso di introduzione alla pesca, nonché l’esame per l’ottenimento della
certificazione SaNa, per coloro che hanno compiuto almeno il 13° anno di età.65
2La FTAP rende note per tempo attraverso i suoi canali e la stampa le date, le località nonché le
modalità e le tasse.
3La FTAP designa i responsabili organizzativi e didattici e ne comunica i nominativi all’Ufficio.
4L’Ufficio emana le direttive sui contenuti del corso e può verificare lo svolgimento del corso e
dell’esame inviando suoi esperti.66
5Coloro che frequentano il corso d’introduzione alla pesca sono tenuti a svolgere l’esame per
l’ottenimento della certificazione SaNa.67
Esame per nuovi titolari di patenti di tipo P
60 Cpv. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227.
61 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.
62 Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.
63 Nota marginale modificata dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
64 Art. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999,
5.
65 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
66 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
67 Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
Art. 28a68 1L’ASSORETI comunica per tempo la data e la località dell’esame, designa i responsabili
organizzativi e gli esaminatori.
2L’Ufficio emana le direttive inerenti le materie e le modalità dell’esame e ne verifica il corretto
svolgimento.

## Art. 29 Commissione consultiva {#art_29}

1La Commissione consultiva della pesca è nominata dal Consiglio di Stato, tenuto conto
di un’equa rappresentanza delle cerchie interessate. Essa è presieduta dal direttore del
Dipartimento del territorio.69
2Ogni qualvolta le circostanze lo esigano, alle riunioni della Commissione possono essere convocati
esperti.
3La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.
TITOLO VII
Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

## Art. 30 Reati {#art_30}

I reati previsti all’art. 34 cpv. 2 della legge cantonale sulla pesca sono perseguiti e
giudicati dalla Divisione dell’ambiente. La procedura è fissata dalla legge di procedura per le
contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Multe disciplinari
Art. 30a71 Le contravvenzioni di diritto cantonale punite con multa disciplinare e i relativi importi
sono elencati nell’allegato 4.

## Art. 31 Ricorsi {#art_31}

Contro le decisioni delle competenti unità amministrative è dato ricorso al Consiglio di
Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 32-32a ...73

## Art. 33 Entrata in vigore {#art_33}

Ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'Interno74, il presente regolamento
viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in
vigore.75
Pubblicato nel BU 1996, 426 e BU 1997, 37.
Allegato 176
(art. 2, 4, 5, 6, 22)
Esercizio della pesca nel lago Maggiore (Verbano)
Protezione delle specie
68 Art. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
69 Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.
70 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 597.
71 Art. introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.
72 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.
73 Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 126; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 1999, 5; BU 2004, 380; BU 2007, 732; BU 2009, 548.
74 Approvazione federale: 6 gennaio 1997 - BU 1997, 37.
75 Entrata in vigore: 13 dicembre 1996 - BU 1996, 426.
76 Allegato modificato dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202; precedenti modifiche: BU
1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 371; BU 2006, 458; BU 2007, 732; BU 2009,
548.
Art. 177 1Periodi di divieto e lunghezze minime:78
Specie Periodo di divieto Lunghezza minima
Trota(2) dal 26 settembre al 20 dicembre 40 cm
Salmerino(2) dal 15 novembre al 24 gennaio 25 cm
Coregone lavarello(2) dal 1° novembre al 31 gennaio 30 cm
Coregone bondella(2) dal 1° novembre al 31 gennaio 25 cm
Temolo specie protetta
Luccio(2) dal 15 marzo al 30 aprile 45 cm
Pesce persico(2) dal 1° aprile al 31 maggio 18 cm
Siluro e altre specie
esotiche(3) nessuno nessuna
Lucioperca(2) dal 1° aprile al 31 maggio 40 cm
Carpa indigena dal 1° giugno al 30 giugno 30 cm
Agone(1) dal 15 maggio al 15 giugno 20 cm
Tinca dal 1° giugno al 30 giugno 25 cm
Anguilla specie protetta
Alborella specie protetta
Pigo specie protetta
Barbo dal 15 maggio al 15 giugno nessuna
Gambero indigeno specie protetta
(1) La pesca con reti dell’agone è vietata. Gli agoni accidentalmente catturati da pescatori con reti
devono essere consegnati al Centro di raccolta carcasse a Giubiasco, secondo le indicazioni del
Veterinario cantonale, per la loro distruzione. Il consumo degli agoni catturati dai pescatori dilettanti
deve attenersi alle disposizioni emanate dal Laboratorio cantonale. Il commercio di agoni catturati
nel Verbano è vietato.
(2) Ai titolari di patenti tipo D e T è consentita la cattura giornaliera di un massimo di:
– 15 salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini;
– 50 pesci persici;
– 5 lucioperca;
– 2 lucci.
(3) Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce
rosso, carpa d’allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al
momento della cattura.
2Dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete, nonché la pesca con tramaglio,
limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo.
3I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.
Orari di pesca
Art. 279 1La pesca con attrezzi del tipo canna, bilancino, nonché della categoria traina è
permessa durante gli orari seguenti:
gennaio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00
febbraio: dalle ore 6.00 alle ore 19.00
marzo: dalle ore 6.00 alle ore 20.00
aprile: dalle ore 5.00 alle ore 20.30
maggio: dalle ore 4.00 alle ore 21.00
giugno, luglio e agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.15
settembre: dalle ore 5.00 alle ore 20.30
ottobre: dalle ore 6.00 alle ore 19.00
novembre: dalle ore 6.00 alle ore 18.00
dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.
2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.
3La posa e la levata delle reti, dei bertovelli e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:
nei mesi di gennaio e febbraio:
77 Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedente modifica: BU 2009,
225.
78 Cpv. modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedenti modifiche: BU 2011,
543; BU 2012, 497; BU 2013, 429; BU 2014, 570; BU 2017, 400; BU 2018, 393.
79 Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007,
732; BU 2013, 429.
posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i
tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il
sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata
quotidianamente;
nel mese di marzo:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i
tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il
sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata
quotidianamente;
nel mese di aprile:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;
nel mese di settembre:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nel mese di ottobre:
posa a partire dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di novembre e dicembre:
posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i
tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il
sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata
quotidianamente.
4I bertovelli possono essere lasciati in posa per tre notti consecutive, nel rispetto degli orari di posa
e di levata previsti al cpv. 3.80
5Durante il periodo in cui vige l’ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un’ora.81
Attrezzi di pesca consentiti
Art. 3 1Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nelle tabelle 1 e 2.82
2L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie traina e
canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.83
Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca
Art. 484 1La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni
successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle
maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza
fra undici nodi consecutivi.
2Le reti e i bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni.85
3Per tutte le reti descritte nella Tabella 1 è consentito l’uso esclusivamente quando:
a) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;
b) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.86
4Ogni attrezzo del tipo rete deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo, rispettivamente
ogni attrezzo del tipo bertovello deve essere segnalato con galleggianti bicolori giallo-azzurro-giallo.
Tutti i galleggianti devono avere una grandezza minima di cm 20x10x5 e recare il numero assegnato
dall’Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.87
5Gli attrezzi con estensione orizzontale in posa superiore ai 20 m devono essere segnalati all’inizio
e alla fine.
6Il porto di attrezzi pronti all’impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il
genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.
7Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.
80 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
81 Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
82 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
83 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2013,
429.
84 Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007,
732; BU 2010, 424; BU 2013, 429.
85 Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
86 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
87 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
Ausiliari
Art. 588 Nell’esercizio della pesca con reti o con attrezzi della categoria traina il pescatore può
farsi aiutare da un’altra persona senza patenti.
Attrezzi e sistemi vietati
Art. 689 Nel lago Maggiore è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente
allegato; in particolare è vietato:
– l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In
particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta
montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;
– l’uso di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie traina e canna;
– la pesca subacquea;
– l’uso di apparecchi e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;
– lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua;
– tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;
– posare qualsiasi tipo di rete nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco
quando questi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno
specchio d’acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere
mantenuta una distanza minima di 50 m: Ascona (Patriziale), Brissago (Porto Resiga), Mappo,
Porto Ronco (Crodolo);
– avere con sé pesci sottomisura, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4. È pure
vietato farne uso quale esca;
– ogni uso durante l’azione di pesca, nonché la detenzione a bordo di natanti o dispositivi
analoghi, di ecoscandagli con tecnologie avanzate in grado di visualizzare in tempo reale e ad
alta definizione la posizione e i movimenti dei pesci (Live Sonar).
Tabella 1:90 Attrezzi professionali consentiti nelle acque del lago Maggiore (Verbano).
Allegato 1: art. 3
Attrezzo Specie di
riferimento Maglia
minima Altezza
massima Lunghezza
massima Limitazioni stagionali e altre
prescrizioni
1. Reti volanti(1)
1.1 Riadaresc Coregone lavarello 37-50 mm 150 maglie 750 metri Proibito durante il divieto
dei coregoni.
1.2 Reet da
bundela
Coregone bondella 32-35 mm 150 maglie 750 metri (1000
metri dal 31/01
al 15/07)
Proibito durante il divieto dei
coregoni.
La maglia 32-33 mm è
consentita soltanto dal 31
gennaio al 15 luglio per una
lunghezza massima di 1000
metri.
1.3 Reet da
siluro
Siluro ≥ 80 mm 70 maglie 750 metri Uso concesso mediante
autorizzazione nominale e
vincolato alla raccolta dei dati
specifici al loro impiego.
Proibito durante il divieto del
lucioperca.
Durante il divieto della trota
obbligo di posa ad almeno
200 metri da rive e foci.
2. Reti da posta(1)
2.1 Riadaresc
reet de
bundela
Coregone
Lucioperca
≥32 mm 150 maglie 500 m Proibito durante il divieto
dei coregoni.
La maglia 32-33 mm è
consentita soltanto dal 31
gennaio al 15 luglio.
88 Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 429.
89 Art. modificato dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202; precedenti modifiche: BU 2007,
732; BU 2008, 685; BU 2012, 497; BU 2013, 429; BU 2014, 570; BU 2015, 495.
90 Tabella modificata dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 40; precedenti modifiche: BU 2007,
732; BU 2008, 239; BU 2009, 186 e 548; BU 2010, 424; BU 2011, 543; BU 2012, 497; BU 2014, 570; BU
2018, 393; BU 2021, 282; BU 2025, 202.
Lo sviluppo lineare della
singola tesa o ancoraggio
non può superare i 250
metri.
Durante il periodo di
protezione del pesce
persico obbligo di posa su
fondali di profondità
superiore a 20 metri e
obbligo di ancorare la rete
ad entrambe le estremità.
2.2 Gardonera Gardon 24-30 mm 150 maglie 150 m Consentita solo durante il
divieto del persico.
Ogni gavitello o «segno»
non può avere più di 3 metri
di corda.
La rete deve essere
sollevata dal fondo di
almeno 4 metri e ancorata a
partire dalla corona verso il
largo perpendicolarmente
alla riva.
3. Reti da fondo
3.1 Voltana Persico 25-28 mm 30 maglie 360 m Proibito durante il divieto
del persico.
Durante il periodo di divieto
del coregone obbligo di
posare la rete a profondità
comprese tra i 10 e i 45
metri
3.2 Reet de
bundela
Bondella 32-43 mm 75 maglie 500 m Proibito durante il divieto
dei coregoni.
La maglia 32-33 mm è
ammessa soltanto dal 31
gennaio al 15 luglio.
Durante il periodo di
protezione del pesce
persico obbligo di posa su
fondali di profondità
superiore a 30 metri.
3.3 Reet de pes
bianc
Lucioperca ≥45 mm 50 maglie 500 m
300 m per la P2
Proibito durante il divieto del
lucioperca.
Obbligo di posa su fondali
superiori a 20 metri dal 15
al 31 marzo.
4. Tremagli
4.1 Tremaglio
per persico
Persico
Bottatrice
Gardon
25-28
mm
2 m 250 m Proibito durante il divieto
del pesce persico e dei
coregoni.
4.2 Tremaglio
per luccio
Luccio
Lucioperca
≥45 mm 2 m 250 m Proibito durante il divieto
del luccio, del lucioperca e
dei coregoni.
5. Bertovelli(2)
Bertovello Specie varie - 2 m Diametro
massimo
0,8 m
Durante il divieto del luccio,
della tinca, della carpa e del
pesce persico obbligo di
posa a profondità superiori
a 30 metri.
(1) Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare
in acqua non più di 1500 metri complessivi di reti della categoria «volante» e «da posta».
Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel
rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo.
(2) Ciascun pescatore potrà avere contemporaneamente in posa un massimo di 6 bertovelli.
Tabella 2:91 Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del lago Maggiore (Verbano).
Allegato 1: art. 3
91 Tabella modificata dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.
Attrezzo Specie di riferimento Limitazioni stagionali e altre prescrizioni
Pesca da barca o da riva
Canna da pesca
con o senza
mulinello
Varie specie È consentito l’uso massimo di due canne per pescatore, con un
numero di esche complessivo non superiore a 10.
Pesca a traina(1)
Canna, con o
senza downrigger
con o senza
derivatore
(sideplaner)
Varie specie Consentite 6 canne per imbarcazione.
Per ogni canna è consentito l’aggancio di un singolo derivatore e una
sola esca.
Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che
artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm.
Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che
artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm.
Molagna
(tirlindana da
trota)
Trota Proibito durante il divieto della trota.
Tirlindana Pesce persico Proibito durante il divieto del persico.
Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.
Cavedanera,
cane (sia emerso
che sommerso)
Trota Consentito un massimo di:
– 8 esche in caso di utilizzo di una sola cavedanera (o cane);
– 6 esche per singolo attrezzo in caso di utilizzo contemporaneo di due
cavedanere (o cani).
Proibito durante il divieto della trota.
Cattura di pesci da esca(2)
Bilancino Pesce da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non
deve superare la lunghezza di 1,5 metri.
Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione.
Proibito da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dello spuntar del
sole.
Nassetta Pesce da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm,
altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.
Bottiglia Pesce da esca Nessuna specifica.
(1) Per quanto riguarda la pesca a traina è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per
imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo.
(2) Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei
«pesci da esca», che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. Gli
esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto
o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.
Allegato 292
(art. 2, 4, 5, 6, 22)
Esercizio della pesca nel lago di Lugano (Ceresio)
Protezione delle specie93
Art. 194 1Periodi di divieto e lunghezze minime:95
Specie Periodo di divieto Lunghezza minima
Trota(1) dal 26 settembre al 20 dicembre 40 cm
Salmerino(1) dal 15 novembre al 24 gennaio 25 cm
Coregone(1) dal 15 novembre al 24 gennaio 30 cm
Luccio(1) dal 15 marzo al 30 aprile 45 cm
Pesce persico(1) dal 1° aprile al 31 maggio 18 cm
Siluro e altre specie esotiche(2) nessuno nessuna
Lucioperca(1) dal 1° aprile al 31 maggio 40 cm
Carpa indigena dal 1° giugno al 30 giugno 30 cm
Agone dal 15 maggio al 15 giugno 20 cm
Tinca dal 1° giugno al 30 giugno 25 cm
92 Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU
1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 379; BU 2006, 459 e 478.
93 Nota marginale introdotta dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
94 Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.
95 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedenti modifiche: BU
2013, 429; BU 2014, 570; BU 2017, 400.
Anguilla specie protetta
Alborella specie protetta
Pigo specie protetta
Barbo dal 15 maggio al 15 giugno nessuna
Gambero indigeno specie protetta
(1) Ai titolari di patenti tipo D e T è consentita la cattura giornaliera di un massimo di:
– 15 salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini;
– 50 pesci persici;
– 5 lucioperca;
– 2 lucci.
(2) Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce
rosso, carpa d’allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al
momento della cattura.
2I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.
Orari di pesca
Art. 296 1La pesca con attrezzi del tipo canna, bilancino, nonché della categoria traina è
permessa durante gli orari seguenti:
gennaio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00
febbraio: dalle ore 6.00 alle ore 19.00
marzo: dalle ore 6.00 alle ore 20.00
aprile: dalle ore 5.00 alle ore 20.30
maggio: dalle ore 4.00 alle ore 21.00
giugno, luglio e agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.15
settembre: dalle ore 5.00 alle ore 20.30
ottobre: dalle ore 6.00 alle ore 19.00
novembre: dalle ore 6.00 alle ore 18.00
dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.
2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.
3La posa e la levata delle reti, dei bertovelli e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:
nei mesi di gennaio e febbraio:
posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i
tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il
sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata
quotidianamente;
nel mese di marzo:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i
tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il
sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata
quotidianamente;
nel mese di aprile:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;
nel mese di settembre:
posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nel mese di ottobre:
posa a partire dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di novembre e dicembre:
posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i
tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il
sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata
quotidianamente.
4I bertovelli possono essere lasciati in posa per tre notti consecutive, nel rispetto degli orari di posa
e di levata previsti al cpv. 3.97
5Durante il periodo in cui vige l’ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un’ora.98
96 Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007,
732; BU 2013, 429.
97 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
98 Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
Attrezzi di pesca consentiti
Art. 3 1Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nelle tabelle 3 e 4.99
2L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie traina e
canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.100
Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca
Art. 4101 1La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni
successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle
maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza
fra undici nodi consecutivi.
2Le reti e bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni.
3Per tutte le reti descritte nella Tabella 3 è consentito l’uso esclusivamente quando:
a) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;
b) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.102
4Ogni attrezzo del tipo rete deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo, rispettivamente
ogni attrezzo del tipo bertovello deve essere segnalato con galleggianti bicolori giallo-azzurro-giallo.
Tutti i galleggianti devono avere una grandezza minima di cm 20x10x5 e recare il numero assegnato
dall’Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.103
5Gli attrezzi con estensione orizzontale in posa superiore ai 20 m devono essere segnalati all’inizio
e alla fine.
6Il porto di attrezzi pronti all’impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il
genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.
7Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.
Ausiliari
Art. 5104 Nell’esercizio della pesca con reti o attrezzi della categoria traina il pescatore può farsi
aiutare da un’altra persona senza patenti.
Attrezzi e sistemi vietati
Art. 6105 Nel lago di Lugano è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente
allegato; in particolare è vietato:
– l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In
particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta
montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;
– l’uso di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie traina e canna;
– la pesca subacquea;
– l’uso di apparecchi e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;
– lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua;
– tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;
– posare qualsiasi tipo di rete nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco
quando questi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno
specchio d’acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere
mantenuta una distanza minima di 50 m: Barbengo (Torrazza), Brusino, Maroggia, Morcote
(Vedo Arbostora);
– l’uso del bilancino (quadrato) nei 200 metri di sponda partendo dall’ex-Tropical di Agno in
direzione di Magliaso, limitatamente a una fascia di 15 metri dalla riva verso il largo;
– avere con sé pesci sottomisura, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4. È pure
vietato farne uso quale esca;
99 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
100 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU
2013, 429.
101 Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU
2007, 732; BU 2010, 424.
102 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
103 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
104 Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 429.
105 Art. modificato dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202; precedenti modifiche: BU
2007, 732; BU 2008, 685; BU 2012, 497; BU 2013, 429; BU 2014, 570; BU 2021, 282.
– ogni uso durante l’azione di pesca, nonché la detenzione a bordo di natanti o dispositivi
analoghi, di ecoscandagli con tecnologie avanzate in grado di visualizzare in tempo reale e ad
alta definizione la posizione e i movimenti dei pesci (Live Sonar).
Tabella 3106: Attrezzi professionali consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio).
Allegato 2: art 3
Attrezzo Specie di riferimento Maglia
minima Altezza
massima Lunghezza
massima Limitazioni stagionali e
altre prescrizioni
1. Reti volanti(1)
1.1 Riadaresc Coregone lavarello ≥ 40 mm 150 maglie 750 m Proibito durante il
divieto dei coregoni,
salvo la possibilità di
utilizzarlo a partire dal
20 dicembre con maglia
≥50 mm e ad una
distanza di almeno 100
m dalla riva.
1.2 Pantera Agone 28-37 mm 200 maglie 500 m Proibito durante il
divieto dell’agone.
Ogni gavitello o
«segno» non può avere
più di 3 metri di corda.
2. Reti da posta(1)
2.1 Riadaresc Coregone
Lucioperca
≥40 mm 150 maglie 500 m Proibito durante il
divieto dei coregoni,
salvo la possibilità di
utilizzarlo a partire dal
20 dicembre con maglia
≥50 mm e ad una
distanza di almeno 100
m dalla riva.
Obbligo di posa a non
meno di 100 metri dalla
riva durante il divieto
del lucioperca.
2.2 Pantera Agone
Gardon
28-37 mm 200 maglie 300 m Proibito durante il
divieto dell’agone e del
coregone.
Ogni gavitello o
«segno» non può avere
più di 3 metri di corda.
Durante il divieto del
persico la rete deve
essere sollevata dal
fondo di almeno 4 metri
e ancorata ad entrambe
le estremità a partire
dalla corona verso il
largo
perpendicolarmente
alla riva.
3. Reti da fondo
3.1 Voltana Persico 28–40 mm 100 maglie 500 m Proibito durante il divieto
del persico.
Durante il periodo di
protezione del
coregone obbligo di
posa a profondità
superiori a 10 metri.
3.2 Antanella Luccio
Lucioperca
Carpa
Tinca
≥45 mm 70 maglie 500 m
300 m per la P2
Proibito durante il
divieto del luccio e del
lucioperca.
Durante il periodo di
divieto del coregone
obbligo di posa a
profondità superiori a
106 Tabella modificata dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedente modifica: BU
2016, 428.
10 metri.
4. Tremagli
4.1 Tremagli
per persico
Persico
Bottatrice
Gardon
28–40 mm 2 m 500 m
300 m per la P2
Proibito durante il
divieto del pesce
persico.
Durante il periodo di
protezione del
coregone obbligo di
posa a profondità
superiori a 10 metri.
4.2 Tremaglio
per tinca
carpa
luccio
Luccio
Lucioperca
Tinca
Carpa
≥45 mm 2 m 500 m
300 m per la P2
Proibito durante il
divieto del luccio e del
lucioperca.
Durante il periodo di
protezione del
coregone obbligo di
posa a profondità
superiori a 10 metri.
5. Bertovelli(2)
Bertovello Specie varie - 2 m Diametro massimo
0,8 m
Durante il divieto del
luccio, della tinca, della
carpa e del pesce
persico obbligo di posa
a profondità superiori a
30 metri.
(1) Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare
in acqua non più di 1000 metri complessivi di reti delle categorie «volante» e «da posta» per la
categoria P1, rispettivamente 600 metri complessivi per la categoria P2.
Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel
rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo.
(2) Ciascun pescatore potrà avere contemporaneamente in posa un massimo di 6 bertovelli.
Tabella 4:107 Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio).
Allegato 2: art 3
Attrezzo Specie di riferimento Limitazioni stagionali e altre prescrizioni
Pesca da barca o da riva
Canna da pesca
con o senza
mulinello
Varie specie È consentito l’uso massimo di due canne per pescatore, con un
numero di esche complessivo non superiore a 10.
Pesca a traina(1)
Canna, con o
senza downrigger
con o senza
derivatore
(sideplaner)
Varie specie Consentite 6 canne per imbarcazione.
Per ogni canna è consentito l’aggancio di un singolo derivatore e una
sola esca.
Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che
artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm.
Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che
artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm.
L’utilizzo di canne con derivatore contemporaneamente alla
cavedanera (cane) è vietato.
Molagna
(tirlindana da
trota)
Trota Proibito durante il divieto della trota.
Tirlindana Pesce persico Proibito durante il divieto del persico.
Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.
Cavedanera,
cane (sia emerso
che sommerso)
Trota Consentito l’impiego di una sola cavedanera (cane), con un massimo di
8 esche.
L’impiego momentaneo di una seconda cavedanera (cane) è consentito
unicamente per la pratica del passamano (senza aumento del numero di
esche), durante il recupero di una cattura.
Proibito durante il divieto della trota.
Cattura di pesci da esca(2)
Bilancino Pesce da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non
107 Tabella modificata dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedente modifica: BU
2021, 282.
deve superare la lunghezza di 1,5 metri.
Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione.
Proibito da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dello spuntar del
sole.
Nassetta Pesce da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima
50 cm, diametro massimo 25 cm.
Bottiglia Pesce da esca Nessuna specifica.
(1)Per quanto riguarda la pesca a traina è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per
imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo.
(2) Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei
«pesci da esca» che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. Gli esemplari
di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non
raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.
Allegato 3108
(art. 2, 4, 5, 6, 22)
Disposizioni per il fiume Tresa
Gestione della pesca
Art. 1109 Ai fini della gestione e in base alle caratteristiche ambientali il fiume Tresa viene
classificato come corso d’acqua con vocazione prevalente a ciprinidi.
Periodi di protezione
Art. 2 1La pesca è consentita tutto l’anno.
2Per le singole specie ittiche valgono i periodi di divieto stabiliti per il lago di Lugano, fatta eccezione
per le trote, per le quali la pesca è vietata dal 30 settembre al 15 marzo.
3I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00
dell’ultimo giorno di divieto.
Orari di pesca
Art. 3 1La pesca notturna è consentita esclusivamente nella tratta dal ponte della dogana di
Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località.
2Nel resto del corso d’acqua la pesca è consentita negli orari seguenti:
– per i mesi da marzo a ottobre, quelli previsti dall’art. 4 cpv. 1 del regolamento;
– per i mesi da novembre a febbraio, dalle ore 08.00 alle 17.00.110
3Durante il periodo in cui vige l’ora estiva, gli orari indicati sono posticipati di un’ora.
Attrezzi di cattura permessi
Art. 4111 1Su tutto il corso del fiume, la pesca è consentita unicamente ai detentori di patenti delle
categorie D1 e T1, nonché ai ragazzi tra il 9° e il 13° anno di età e alle persone in sedia a rotelle,
con l’uso di una sola canna per pescatore. Nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a
monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località è pure consentito l’uso
degli attrezzi per la cattura di pesci da esca: bilancino, nassetta, bottiglia; secondo le modalità e le
limitazioni previste nella tabella 4 dell’allegato 2.112
2L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito con modalità che non pregiudichino il movimento del
pesciolino.
Attrezzi e sistemi vietati
Art. 5 Su tutto il corso del fiume è vietato:
a) l’impiego di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo quale esca;
b) ogni forma di pasturazione;
c) usare lenze con più di 5 fili laterali;113
d) usare sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;
108 Allegato modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 384; precedenti modifiche: BU
1997, 567; BU 1999, 366; BU 2003, 292 e 329; BU 2004, 354.
109 Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.
110 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
111 Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428; precedenti modifiche: BU
2009, 548; BU 2014, 570.
112 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.
113 Lett. modificata dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227.
e) lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata in acqua;
f) tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;
g) l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In
particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta
montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;114
h) avere con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime previste per le relative specie nelle
acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso quale esca;115
i) praticare la pesca subacquea;116
l) usare ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per l’attrezzo canna;117
m) ogni uso durante l’azione di pesca, nonché la detenzione a bordo di imbarcazioni, natanti, belly
boat o dispositivi analoghi, di ecoscandagli con tecnologie avanzate in grado di visualizzare in
tempo reale e ad alta definizione la posizione e i movimenti dei pesci (Live Sonar).118
Lunghezza minima e numero di catture
Art. 6 1Possono essere trattenuti solo esemplari delle specie sottoelencate che raggiungono le
lunghezze minime seguenti:119
trota fario cm 24
trota lacustre cm 40
trota marmorata specie protetta
trota iridea cm 22
salmerini cm 25
coregoni cm 30
temolo specie protetta
luccio cm 45
persico reale cm 18
siluro e altre specie esotiche
(art. 6 cpv. 4)
nessuna lunghezza minima
lucioperca cm 40
tinca cm 25
carpa indigena cm 30
barbo cm 20
alborella specie protetta
pigo specie protetta
anguilla specie protetta
2Per pescatore e per giornata di pesca è permessa:
a) la cattura di un massimo di 12 capi di salmonidi;
b) la cattura di un massimo di kg 5,0 per le altre specie, fatta eccezione per la specie Rutilus rutilus
(«gardon»). Il limite indicato può essere superato solo per l’apporto di peso dovuto alla cattura
di un esemplare di dimensioni eccezionali.
3Le trote marmorate di qualsiasi taglia catturate devono essere rilasciate con la massima cura. Le
catture devono comunque essere segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità indicate
nella stessa.120
4Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce rosso,
carpa d’allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al momento della
cattura.121
Divieto di cattura
Art. 7 La cattura dei gamberi è sempre vietata.
Disposizioni finali
114 Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
115 Lett. modificata dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.
116 Lett. modificata dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497; precedente modifica: BU
2008, 685.
117 Lett. introdotta dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.
118 Lett. introdotta dal R 1.10.2025; in vigore dal 3.10.2025 - BU 2025, 202.
119 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedenti modifiche: BU
2013, 429; BU 2014, 570.
120 Cpv. modificato dal R 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 400.
121 Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
Art. 8 Per quanto non esplicitamente indicato, valgono le norme contenute nella convenzione
per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel regolamento.
Allegato 4122
(art. 30a)
1 Esercizio della pesca
1.1 Inosservanza degli orari di inizio e fine pesca (fino a un’ora)
(art. 4)
fr. 100.00
1.2 Inosservanza delle prescrizioni in materia di segnalazione degli
attrezzi di pesca professionali nei laghi Verbano e Ceresio
(art. 4 cpv. 4 allegato 1, art. 4 cpv. 4 allegato 2)
fr. 150.00
1.3 Pesca con guadino per scopi contrari a quello previsto dall’art. 5 cpv. 7 fr. 100.00
1.4 Congiungimento delle lenze fra due canne (art. 6 cpv. 2 lett. a) fr. 50.00
1.5 Uso contemporaneo di una o più canne rispetto al numero consentito, a canna
(art. 6 cpv. 2 lett. d, tabella 2 allegato 1, tabella 4 allegato 2 e art. 4 cpv. 1 allegato 3)
fr. 100.00
1.6 Inosservanza della lunghezza totale minima delle esche
(art. 6 cpv. 2 lett. d)
fr. 50.00
1.7 Inosservanza del numero massimo di fili laterali delle lenze
(art. 6 cpv. 1, art. 5 lett. c allegato 3, art. 6 cpv. 2 lett. e)
fr. 50.00
1.8 Impiego di ami vietati
(art. 6 cpv. 1 con rinvii, art. 6 cpv. 2 lett. f-h)
fr. 60.00
1.9 Lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua, a canna
(art. 6 cpv. 1 con rinvii, art. 6 cpv. 2 lett. n)
fr. 30.00
1.10 Stare lungo la riva dei corsi d’acqua e dei laghi con canna montata
durante l’orario di pesca proibito
(art. 6 cpv. 2 lett. o)
fr. 20.00
1.11 Tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione, per pesce
(art. 6 cpv. 1 con rinvii, 6 cpv. 2 lett. p)
fr. 150.00
1.12 Catturare pesci con le mani, per pesce
(art. 6 cpv. 2 lett. s)
fr. 50.00
1.13 Inosservanza delle prescrizioni relative alle dimensioni di un bilancino
(art. 3 cpv. 1 allegato 1, tabella 2 allegato 1, art. 3 cpv. 1 allegato 2, tabella 4 allegato 2)
fr. 30.00
1.14 Mancata o errata compilazione della statistica, limitatamente ai casi che non favoriscono un
prelievo illecito del pescato (art. 8 LCSP, art. 8)
fr. 50.00
1.15 Inosservanza delle prescrizioni relative al mantenimento dei pesci vivi
(art. 22 cpv. 9)
fr. 30.00
2 Protezione
2.1 Pesca dalla corona delle dighe o da luoghi sopraelevati rispetto
alle acque senza munirsi dell’occorrente per calare con cura il pesce
in acqua
(art. 21 cpv. 3)
fr. 50.00
2.2 Inosservanza del limite di catture giornaliero, per pesce
in sovrannumero
(art. 22 cpv. 3, 6 e 7)
fr. 100.00
2.3 Inosservanza delle disposizioni relative all’uso di pesci vivi quale esca
(art. 23 cpv. 2)
fr. 50.00
2.4 Inosservanza delle limitazioni concernenti la pesca di fondo (art. 3) fr. 100.00
122 Allegato modificato dal R 9.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 227; precedente modifica: BU
2022, 58.
