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title: "Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi"
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provisions: 6
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# Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

## Art. 1 Competenze del Dipartimento del territorio {#art_1}

Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è responsabile del coordinamento
dell’attuazione dei compiti in materia di protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi affidati a
tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati. In
particolare, esso provvede al coordinamento delle attività rientranti nel campo di applicazione della
LALPChim con quelle in materia di protezione dell’ambiente, di protezione della salute e dei lavoratori.
Competenze della Divisione dell’ambiente
Art. 1a1 La Divisione dell’ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle
contravvenzioni di cui all’art. 9 cpv. 2 LALPChim.
Competenze della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo

## Art. 2 {#art_2}

La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS):
a) nell’ambito dell’applicazione della LALPChim, adotta i provvedimenti e prende le decisioni non
altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;
b) è responsabile dei compiti di informazione e di formazione giusta gli art. 4 e 5 LALPChim ed
emana le opportune direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente;
c) è il servizio che esegue i controlli a campione presso i punti vendita ai sensi dell’art. 22
dell’ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti del 25 maggio 2022.2

## Art. 3 Competenze della Sezione dell’agricoltura {#art_3}

La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento finanze e dell’economia è competente per
l’applicazione dell’art. 20 ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio
2005.

## Art. 4 Tasse {#art_4}

L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in
materia ambientale emanato dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio.

## Art. 5 Norma abrogativa {#art_5}

Il decreto esecutivo d’applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio
dei veleni del 3 gennaio 1974 è abrogato.

## Art. 6 Entrata in vigore {#art_6}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore5 unitamente al suo allegato contemporaneamente alla legge cantonale di
1 Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558.
2 Lett. reintrodotta dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91; precedente modifica: BU 2009,
558.
3 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91.
4 Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.
5 Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 335.
836.110
applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 21
gennaio 2008 (LaLPChim).
Pubblicato nel BU 2008, 335.
Allegato6
6 Allegato abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.
