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title: "Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro"
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# Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale sui giochi in denaro del
29 settembre 2017.

## Art. 2 Scopo {#art_2}

Lo scopo della presente legge è segnatamente quello di disciplinare:
a) l’ammissibilità, lo svolgimento e la sorveglianza dei giochi in denaro;
b) le misure cantonali di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo;
c) l’utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi in denaro;
d) l’imposizione delle case da gioco.

## Art. 3 Dipartimento competente e regolamento d’applicazione {#art_3}

Il Consiglio di Stato definisce i dipartimenti competenti per l’applicazione della presente
legge e adotta le norme necessarie a questo scopo.
Capitolo secondo
Giochi in denaro di grande estensione

## Art. 4 Giochi di grande estensione {#art_4}

Sul territorio cantonale è vietata la messa in funzione di giochi di destrezza di grande
estensione.
Capitolo terzo
Giochi in denaro di piccola estensione
Sezione 1
Disposizioni comuni

## Art. 5 Definizioni {#art_5}

Le definizioni contenute nella LGD sono applicabili se il diritto cantonale non prevede
disposizioni diverse.

## Art. 6 Obbligo d’autorizzazione {#art_6}

Per lo svolgimento di giochi di piccola estensione è necessaria l'autorizzazione.

## Art. 7 Giochi di piccola estensione {#art_7}

1Sul territorio cantonale è permesso lo svolgimento di giochi di piccola estensione, a
condizione che vengano rispettate le direttive federali e cantonali in materia di giochi in denaro.
2Le scommesse sportive locali sono permesse unicamente in occasione di eventi che presentano
un particolare interesse culturale o per la collettività.
3Ai minori di 18 anni non è permesso partecipare a piccoli tornei di poker.
4L'organizzatore è responsabile del corretto svolgimento dei giochi e del rispetto del divieto per i
minori.
5Rimangono in ogni caso escluse le classiche competizioni sportive a livello regionale.
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## Art. 8 Presentazione di un rapporto e dei conti {#art_8}

1Dopo lo svolgimento di giochi di piccola estensione deve essere allestito un dettagliato
rendiconto finanziario.
2Il regolamento d’applicazione determina in particolare i termini, la documentazione, le modalità di
presentazione dei rendiconti nonché le conseguenze in caso di mancata presentazione.

## Art. 9 Coordinazione intercantonale {#art_9}

1Il Consiglio di Stato può concludere con i governi degli altri Cantoni una o più
convenzioni allo scopo di coordinare le rispettive autorizzazioni per giochi in denaro di grande
estensione, le quali devono essere ratificate dal Gran Consiglio.
2Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare tramite decreto esecutivo modifiche di valore non
sostanziali delle convenzioni sottoscritte.
3Le convenzioni possono prevedere che le autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione
siano accordate anche ad un solo ente al quale i Cantoni firmatari affidano in esclusiva
l’organizzazione, nonché l’obbligo di ripartire fra i Cantoni convenzionati tutti i benefici secondo una
chiave di riparto prestabilita.
Sezione 2
Disposizioni aggiuntive
Piccole lotterie

## Art. 10 a) definizione {#art_10}

Le piccole lotterie comprendono le tombole, le lotterie in senso stretto, le pesche di
beneficienza, la ruota della fortuna e altri giochi analoghi.

## Art. 11 b) condizioni {#art_11}

L’autorizzazione è rilasciata, su istanza presentata in tempo utile e tramite modulo
ufficiale, alle seguenti condizioni:
a) sono autorizzate unicamente le piccole lotterie che adempiono le condizioni dell’art. 33 e 34
LGD e della relativa ordinanza;
b) il valore dei premi deve essere almeno uguale al 50% dell’importo dei biglietti emessi;
c) è vietato affidare tutta l’organizzazione a persone fisiche o giuridiche che stabiliscono esse
stesse la somma spettante alla società organizzatrice;
d) se l’organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie è affidata a terzi, questi ultimi devono
perseguire scopi d’utilità pubblica.

## Art. 12 c) condizioni supplementari per le lotterie in senso stretto {#art_12}

1Per le lotterie in senso stretto è inoltre necessario che:
a) sul piano della lotteria e sui biglietti sia indicato il numero dei biglietti emessi, il numero ed il
valore complessivo dei premi, la data dell’estrazione, le modalità di pubblicazione e il termine
perentorio per il ritiro dei premi, il quale non sarà mai inferiore ad un anno;
b) sugli stessi sia indicata la data della risoluzione del dipartimento competente o del Consiglio di
Stato autorizzante la lotteria;
c) l’estrazione sia aperta al pubblico, comunicata almeno cinque giorni prima all’autorità cantonale
di vigilanza e d’esecuzione e resa pubblica secondo le modalità stabilite, ma almeno tramite un
sito internet che resta accessibile per almeno un anno.
2Al momento dell’estrazione della lotteria è necessaria la presenza di un agente di polizia quando
non è data la contemporanea presenza di almeno buona parte dei suoi partecipanti.

## Art. 13 Lotterie di intrattenimento {#art_13}

Non necessitano dell’autorizzazione le lotterie di piccola estensione organizzate in
occasione di intrattenimenti ricreativi non aperti al pubblico e con premi esclusivamente in natura,
ai sensi dell’art. 41 cpv. 2 della LGD.

## Art. 14 Obblighi di documentazione {#art_14}

Il Consiglio di Stato definisce i documenti che il richiedente deve presentare per provare
la sostenibilità economica, la buona reputazione, la gestione indipendente e l’attività irreprensibile.

## Art. 15 Rifiuto dell’autorizzazione {#art_15}

1L’autorizzazione è rifiutata a chi:
a) nei due anni precedenti alla richiesta contravviene in maniera ripetuta alle disposizioni in
materia di giochi in denaro;
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b) non gode di buona reputazione;
c) non garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco;
d) non offre sufficienti garanzie per la regolare esecuzione dei giochi;
e) non garantisce che le spese d’esercizio, segnatamente le spese di pubblicità e gli stipendi,
siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d’utilità pubblica.

## Art. 16 Ripartizione dell’utile {#art_16}

Le spese per lo svolgimento dei giochi devono essere proporzionate ai mezzi destinati a
scopi d’utilità pubblica.
Tombole

## Art. 17 a) definizione {#art_17}

La tombola è quel gioco organizzato in occasione di intrattenimenti ricreativi e nel quale
tanto la distribuzione delle cartelle quanto l’estrazione dei numeri si svolgono in occasione
dell’evento stesso. I premi consistono esclusivamente in premi in natura e la somma massima di
tutte le poste è modesta.

## Art. 18 b) durata e validità {#art_18}

1Di principio l’autorizzazione è valida per l’organizzazione di una sola tombola.
2Può essere rilasciata un’autorizzazione per la durata di 3 mesi in cui possono essere organizzate
massimo 26 tombole.
3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente in ambito di presentazione dei rapporti e
dei conti.

## Art. 19 c) autorizzazione {#art_19}

In deroga a quanto stabilito dall’art. 13 cpv. 1 necessitano dell’autorizzazione cantonale
le tombole la cui organizzazione è affidata a terzi, in particolare a persone che organizzano o
gestiscono giochi in denaro a scopo di lucro o professionalmente.

## Art. 20 d) cartelle fornite dallo Stato {#art_20}

1Le cartelle per il gioco della tombola sono fornite dallo Stato.
2Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente il prezzo massimo di una singola cartella
e l’eventuale procedura di restituzione.

## Art. 21 Piccoli tornei di poker {#art_21}

1I requisiti degli articoli 32, 33, 36, 37, 39 e 40 LGD e dell’articolo 39 OGD si applicano
ai piccoli tornei di poker organizzati nel Cantone.
2L’organizzatore mette a disposizione dei giocatori, in modo chiaramente visibile, le informazioni
necessarie alla partecipazione al gioco come pure le informazioni relative alla prevenzione del gioco
patologico.
3Può essere rilasciata un’autorizzazione per la durata di 6 mesi in cui possono essere organizzati
al massimo 6 tornei.
4La richiesta deve specificare:
a) il numero massimo di giocatori;
b) l’importo della posta di partenza;
c) le date e gli orari dei tornei e il numero di tornei per giorno;
d) l’importo della tassa di iscrizione.

## Art. 22 Scommesse sportive locali {#art_22}

1I requisiti degli articoli 32, 33, 35, 37, 39 e 40 LGD e dell’articolo 38 OGD si applicano
alle scommesse sportive locali che possono essere organizzate nel Cantone.
2L’autorizzazione è rilasciata applicando per analogia le disposizioni relative alle piccole lotterie.
Capitolo quarto
Autorità di vigilanza

## Art. 23 Compiti {#art_23}

1L’autorità cantonale di vigilanza e d’esecuzione verifica se i giochi di piccola estensione
siano soggetti all’obbligo di autorizzazione, rilascia le necessarie autorizzazioni e sorveglia lo
svolgimento di giochi di piccola estensione soggetti ad autorizzazione.
2Essa può assegnare incarichi alla polizia per l’esercizio dei propri compiti di vigilanza e
d’esecuzione, se sussiste il pericolo concreto che possano essere commessi reati.
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3L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione informa in maniera adeguata in merito alle
condizioni di autorizzazione da soddisfare e alla documentazione da inoltrare nel quadro della
procedura di autorizzazione.
Capitolo quinto
Misure di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo

## Art. 24 Fondo gioco patologico {#art_24}

1Il Fondo gioco patologico concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere attività
o progetti nell’ambito della prevenzione e della lotta alla dipendenza dal gioco.
2Il tipo e l’ammontare dei contributi e l’autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti
dal Consiglio di Stato.

## Art. 25 Prevenzione, lotta alla dipendenza e revoca dell’esclusione dal gioco {#art_25}

1Il Consiglio di Stato designa il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla
dipendenza da gioco e il servizio specializzato per la revoca dell’esclusione dal gioco.
2Esso attua misure di prevenzione contro il gioco eccessivo, offre adeguate possibilità di consulenza
e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine e
collabora all’organizzazione dei corsi di cui all’art. 4 cpv. 2.
3A tale scopo può collaborare con altri Cantoni e stipulare contratti con offerenti pubblici nonché
privati.
4Per adempiere i propri compiti legali, il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla
dipendenza dal gioco può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione
relativi alla salute, a misure d'aiuto sociale, a perseguimenti e a e sanzioni amministrativi o penali.
Capitolo sesto
Utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi di grande estensione

## Art. 26 Fondi Swisslos e Sport-toto {#art_26}

1Il Fondo Swisslos concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere opere di
pubblica utilità e d’interesse generale.
2Il Fondo Sport-toto è destinato al promovimento dello sport nell’ambito delle federazioni sportive a
favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell’attività degli enti che
operano a questo scopo.
3Il tipo e l’ammontare dei contributi e l’autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti
dal Consiglio di Stato.
4I singoli contributi stanziati attraverso i fondi Swisslos e Sport-toto che superano il mezzo milione
di franchi devono essere approvati dal Gran Consiglio. Rimangono di regola di competenza del
Consiglio di Stato i contributi assegnati per la costruzione di nuovi impianti sportivi e per la
ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi esistenti.
Capitolo settimo
Tasse

## Art. 27 Tassa cantonale sulle case da gioco di tipo B {#art_27}

1Il Cantone preleva una tassa sulle case da gioco titolari di una concessione B
conformemente a quanto previsto dalla LGD.
2La tassa cantonale corrisponde all’aliquota massima ammissibile secondo la LGD.

## Art. 28 Tasse per autorizzazioni {#art_28}

1Il Cantone preleva una tassa per ogni autorizzazione rilasciata e ogni corso offerto.
2L’ammontare della tassa è stabilita dal Consiglio di Stato.

## Art. 29 Imposizione del prodotto dei giochi {#art_29}

1Sul ricavo lordo dei giochi in denaro autorizzati in virtù di questa legge è prelevata una
tassa del 10%.
2I giochi di piccola estensione che non superano un incasso di 3000 franchi sono esentati dal
pagamento della tassa sul ricavo lordo.
Capitolo ottavo
Sanzioni e procedura di ricorso
Revoca
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## Art. 30 {#art_30}

L’autorizzazione può essere revocata a colui che viola le disposizioni della presente
legge in maniera ripetuta o grave.

## Art. 31 Disposizioni penali {#art_31}

1Le violazioni della presente legge e del regolamento sono punite dal dipartimento
competente conformemente alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
2010 con una multa sino a 50'000 franchi.
2Nel caso in cui l’organizzazione del gioco in denaro sia affidata ad un organizzatore terzo, è
quest’ultimo ad essere punito.
3Chi gestisce apparecchi da gioco in qualità di locatario o per altro titolo è solidalmente responsabile
per il pagamento della multa con il proprietario.
4Nei casi di violazione dell'art. 4 gli apparecchi da gioco sono sequestrati e confiscati.

## Art. 32 Rimedi di diritto {#art_32}

1Contro le decisioni prese dal dipartimento in applicazione della presente legge è dato
ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo nono
Norme varie e finali

## Art. 33 Obbligo di notifica da parte delle autorità {#art_33}

1Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di
polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e
motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per
l’applicazione della presente legge.
2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad
un intervento da parte del dipartimento.
3Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in
giudicato riguardanti i comportamenti illegali.

## Art. 34 Abrogazione {#art_34}

La legge sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931 è abrogata.

## Art. 35 Entrata in vigore {#art_35}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.1
Pubblicata nel BU 2023, 245.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 245.
