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title: "Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni"
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# Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

## Art. 1 Tribunale arbitrale: composizione e sede {#art_1}

1Il Tribunale arbitrale è composto da un presidente designato dal Consiglio di Stato per
un periodo di sei anni e di due membri nominati uno ciascuno dalle due parti in causa
rispettivamente con la petizione e con la risposta.
2Il presidente è sostituito da un supplente designato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei
anni.
3Se una parte non designa il proprio arbitro, il presidente le assegna un termine di dieci giorni per
la designazione. Trascorso infruttuosamente questo termine, la nomina viene eseguita d’ufficio dal
presidente.
4Il Tribunale arbitrale ha sede presso il recapito del presidente, che ne cura anche i lavori di
cancelleria.

## Art. 2 Competenza {#art_2}

1Il Tribunale arbitrale giudica, con giurisdizione su tutto il Cantone:
a) in materia di assicurazione contro gli infortuni: le contestazioni tra assicuratori e persone
esercitanti una professione sanitaria, laboratori, stabilimenti e case di cura;
b) in materia di assicurazioni contro le malattie: le contestazioni tra assicuratori e fornitori di
prestazioni e anche per i casi in cui l’assicurato è debitore della rimunerazione (sistema del
terzo garante).
2Se le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni prevedono
l’intervento di una commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione, il Tribunale
arbitrale può essere adito soltanto dopo il fallimento della conciliazione.

## Art. 3 Petizione {#art_3}

La contestazione è promossa con petizione al Tribunale arbitrale, che viene intimata
alla parte convenuta.

## Art. 4 Risposta {#art_4}

Entro venti giorni dall’intimazione la parte convenuta deve presentare la risposta.

## Art. 5 Ulteriore scambio di allegati {#art_5}

Il presidente può ordinare un ulteriore scambio di allegati.

## Art. 6 Udienza {#art_6}

Terminato lo scambio degli allegati le parti sono convocate all’udienza pubblica davanti
al Tribunale arbitrale.
Ricusazione2
1 Ingresso modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.
2 Nota marginale modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.
178.110

## Art. 7 {#art_7}

1Per la ricusazione del presidente e degli arbitri si applicano per analogia le norme del
codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.
2La domanda di ricusazione deve essere motivata e presentata con il primo atto di causa o non
appena la parte è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
3La domanda di ricusazione di un arbitro è decisa dal presidente, quella del presidente del
Tribunale arbitrale dal presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
4Nel caso di ricusazione, dimissioni o morte di un arbitro, la parte che lo ha proposto è invitata a
designare un nuovo arbitro entro dieci giorni.

## Art. 8 Prove: assunzione e apprezzamento {#art_8}

1L’istruzione e l’assunzione delle prove sono curate in modo semplice e rapido dal
presidente.
2Il presidente ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di respingere,
siccome ininfluenti al giudizio, domande di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

## Art. 9 Sentenza {#art_9}

La sentenza è adottata dal Tribunale e viene intimata alle parti e al Consiglio di Stato
nella forma scritta.

## Art. 10 Revisione {#art_10}

Per il rimedio della revisione fanno stato gli articoli 57 e seguenti della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## Art. 11 Tasse {#art_11}

La tassa di giustizia è fissata dal Tribunale nella misura da fr. 100.-- a fr. 10 000.--, oltre
le spese, tenendo conto del principio della copertura dei costi.

## Art. 12 Ripetibili {#art_12}

Il Tribunale arbitrale condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità per
titolo di ripetibili alla controparte.

## Art. 13 Indennità ai testi e ai periti {#art_13}

Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla Legge sulla tariffa giudiziaria.

## Art. 14 Indennità agli arbitri {#art_14}

1Gli arbitri ricevono le seguenti indennità: fr. 300.-- per giornata intera; fr. 150.-- per
mezza giornata.
2Per il rimanente fanno stato le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di
lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.5

## Art. 15 Indennità al Presidente e al supplente {#art_15}

1Il presidente o il suo supplente riscuote una diaria di fr. 300.-- per le incombenze
affidategli; se libero professionista, riscuote una diaria di fr. 600.--, tutto compreso.
2Per mezza giornata o per un giorno incominciato, va conteggiata mezza diaria.
3Per il rimanente vale l’art. 14 cpv. 2.

## Art. 16 Diritto sussidiario {#art_16}

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento e nella misura compatibile con le
esigenze di semplicità e rapidità del procedimento, si applica, in via sussidiaria, la legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## Art. 17 Norma transitoria {#art_17}

Le cause pendenti all’entrata in vigore del presente Regolamento sono giudicate dal
Tribunale arbitrale nella nuova composizione.
Abrogazione
3 Art. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.
4 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
5 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 234.
6 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
178.110

## Art. 18 {#art_18}

Il presente Regolamento abroga il Regolamento concernente l’organizzazione della
procedura del Tribunale arbitrario in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26
luglio 1968.

## Art. 19 Entrata in vigore {#art_19}

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.7
Pubblicato nel BU 1998, 79.
7 Entrata in vigore: 24 marzo 1998 - BU 1998, 79.
