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title: "Legge sull’Ente Ospedaliero Cantonale"
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provisions: 31
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# Legge sull’Ente Ospedaliero Cantonale

## Art. 1 Ragione sociale, personalità giuridica, sede {#art_1}

Sotto la denominazione Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è istituita una azienda
cantonale, indipendente dall'Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di
diritto pubblico e sede a Bellinzona.

## Art. 2 Scopi {#art_2}

1L’EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla
popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.
2L’EOC gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione
continua della qualità delle cure e dell’equità d’accesso alle cure.
3L'EOC provvede all'organizzazione e alla gestione delle case di cura - RAMI ai sensi dell'art. 63a
cpv. 1bis LCAMal, previste dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi dell'art. 39 cpv. 3
LAMal in prossimità degli istituti acuti dell'EOC.3

## Art. 3 Missione e mandati di prestazione {#art_3}

1La missione e i mandati di prestazione all’EOC sono definiti dalla pianificazione
ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia.
2Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato.

## Art. 4 Ospedali pubblici {#art_4}

L’EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli
ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.

## Art. 5 Assistenza sanitaria {#art_5}

Gli ospedali dell’EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai
mandati di prestazione, a ogni paziente:
a) uguale qualità di assistenza medica e sanitaria indipendentemente dal tipo di contratto
assicurativo;
b) un trattamento sanitario conforme allo stato della scienza ed adeguato ai mezzi disponibili, nel
rispetto della propria dignità e libertà e nell’ossequio del principio dell’informazione e del
consenso;
c) in casi urgenti il diritto di essere curato nelle strutture stazionarie e ambulatoriali degli ospedali
pubblici.
Assistenza sanitaria negli ospedali di zona
Art. 5a4 1Gli ospedali di zona, accessibili 24 ore su 24, dispongono di:
a) un reparto di medicina interna generale e di un’offerta di cure stazionarie in ambito riabilitativo
o di cure post e sub-acute;
1 Titolo modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 61.
2 Art. modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 61.
3 Cpv. introdotto dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 61.
4 Art. introdotto dalla L 13.12.2023; in vigore dal 1.10.2024 - BU 2024, 190.
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b) un servizio di Primo Soccorso aperto 7 giorni su 7 gestito in maniera complementare ai servizi
della rete sanitaria del territorio;
c) un’offerta di consultazioni specialistiche a cadenza settimanale a complemento dell’offerta
ambulatoriale esistente nella regione.
2I comparti di cura di cui al capoverso 1 lettera a) sono dimensionati in modo tale da garantire
un’adeguata copertura del fabbisogno e il rispetto dei criteri di qualità e di economicità.
3Il medico responsabile dell’ospedale di zona è presente in loco e assicura la necessaria
compenetrabilità tra i reparti di cura dei pazienti degenti.
Formazione
Art. 5b5 1L’EOC organizza, promuove e assicura la formazione in ambito sanitario universitario e
non universitario in tutte le sue sedi.
2In particolare, l’EOC favorisce il perfezionamento in medicina interna generale dei medici in
formazione post-diploma negli ospedali di zona, al fine di incoraggiare un possibile futuro
professionale nell’ambito della medicina di famiglia.

## Art. 6 Patrimonio {#art_6}

1Il patrimonio dell’EOC è costituito dai beni di sua proprietà.
2Lo Stato ne garantisce gli impegni.

## Art. 7 Esenzione fiscale {#art_7}

L’EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali.

## Art. 8 Rapporti di lavoro {#art_8}

1I rapporti di lavoro dell’EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.
2Nell’assunzione del personale, l’EOC, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi
aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro
offerto.
Esso tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio
dell’assistenza.6
TITOLO II
Organizzazione
Capitolo I
Organi

## Art. 9 Organi {#art_9}

Gli organi dell’EOC sono:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direzione generale;
c) le Direzioni locali.
A. Il Consiglio di amministrazione

## Art. 10 Composizione {#art_10}

1Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri tra i quali un rappresentante del
Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.

## Art. 11 Incompatibilità {#art_11}

Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione:
a) i dipendenti dell’EOC e i loro rappresentanti;
b) i funzionari dello Stato;
c) gli amministratori, gli azionisti, i proprietari di stabili, i medici e il personale di strutture
ospedaliere concorrenti;
d) i rappresentanti dei grossi fornitori;
e) i membri del Gran Consiglio.7
5 Art. introdotto dalla L 13.12.2023; in vigore dal 1.10.2024 - BU 2024, 190.
6 Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 118.
7 Lett. introdotta dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 200.
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## Art. 12 Collisione d’interesse {#art_12}

Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e
al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della
LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.

## Art. 13 Nomina e durata {#art_13}

1I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta
del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
2Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al
massimo due volte.

## Art. 14 {#art_14}

…8

## Art. 15 Competenze {#art_15}

Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione dell’EOC, gestisce l’azienda e
decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra
autorità o ad altri organi dell’azienda.

## Art. 16 Compiti generali {#art_16}

Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) decide la politica e la strategia dell’EOC;
b) adotta i regolamenti relativi all’organizzazione e alla gestione dell’EOC;
c) stabilisce le deleghe di competenza e le attribuzioni alla Direzione generale e agli altri organi;
d) stabilisce i diritti di firma.

## Art. 17 Compiti amministrativi {#art_17}

Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) stipula i contratti tipo di lavoro con il personale;
b) assume, sospende, revoca i membri della Direzione generale, i membri delle Direzioni locali,
l’ispettore del controllo, i medici primari e vice-primari;
c) esercita l’alta sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.

## Art. 18 Compiti finanziari {#art_18}

Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) stipula con il Consiglio di Stato i mandati di prestazione;
b) stipula con il Consiglio di Stato il contratto relativo all’ammontare annuale del contributo globale;
c) elabora la relazione annuale sulla gestione all’attenzione del Gran Consiglio;
d) contrae i prestiti necessari;
e) decide circa l’alienazione di beni;
f) decide l’accettazione di donazioni.

## Art. 19 Convocazione e sedute {#art_19}

1Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni
qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri
del Consiglio o del Direttore.
2Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno quattro membri.
3Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
4In caso di parità decide il voto del Presidente.
5Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

## Art. 20 Responsabilità {#art_20}

In deroga alla legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli articoli da 752
a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo.
B. La Direzione generale

## Art. 21 Compiti {#art_21}

1La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell’EOC e assume le funzioni
che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno.
2Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso.
8 Art. abrogato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.
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3Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione.
4La Direzione generale vigila sull’attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti.
C. La direzione locale

## Art. 22 Compiti {#art_22}

1La Direzione locale esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di
amministrazione e dalla Direzione generale dell’EOC.
2La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell’EOC.
3La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale.
Capitolo II
Revisione dei conti

## Art. 23 Competenze {#art_23}

Il Consiglio di Stato designa l’organo preposto alla revisione esterna che:
a) verifica la conformità della contabilità, del conto annuale e delle operazioni di gestione alle
disposizioni vigenti in materia;
b) presenta annualmente il suo rapporto al Gran Consiglio parallelamente ai conti consuntivi.
TITOLO III
Autorità superiori

## Art. 24 Autorità {#art_24}

Le autorità superiori dell’EOC sono:
a) il Gran Consiglio;
b) il Consiglio di Stato.

## Art. 25 Competenze del Gran Consiglio {#art_25}

Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:
a) nomina i membri del Consiglio di amministrazione dell’EOC;
b) approva l’ammontare del contributo globale ai sensi dell’articolo 66d della legge di applicazione
della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).9
c) approva la relazione annuale sulla gestione dell’EOC.

## Art. 26 Competenze del Consiglio di Stato - Generali {#art_26}

Il Consiglio di Stato:
a) vigila sull’attività dell’EOC;
b) rappresenta l’EOC di fronte al Gran Consiglio.

## Art. 27 Competenze finanziarie {#art_27}

Il Consiglio di Stato:
a) attribuisce all’EOC i mandati di prestazione nell’ambito della pianificazione ospedaliera;
b) stipula con l’EOC il contratto di prestazione relativo all’ammontare annuale del contributo
globale;
c) concede all’EOC le fideiussioni necessarie.

## Art. 28 Competenze di nomina {#art_28}

Il Consiglio di Stato:
a) designa l’organo di revisione;
b) designa l’organo del Dipartimento preposto al controlling dei mandati di prestazione;
c) fissa gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione.
TITOLO IIIA10
Rimedi di diritto
Autorità di ricorso
9 Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
10 Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
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Art. 28a11 Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
TITOLO IV
Finanziamento

## Art. 29 Principi {#art_29}

1Il finanziamento delle prestazioni dell’EOC ai sensi dell’articolo 66c LCAMal è
assicurato da tutte le entrate d’esercizio connesse ai mandati e dal contributo globale dello Stato.
2Il finanziamento delle altre attività dell’EOC, in ambito stazionario e ambulatoriale, è assicurato
dalle entrate d’esercizio ad esse relative, compresi gli utili delle gestioni estranee.
Art. 30 ...13
TITOLO V
Disposizioni finali

## Art. 31 Abrogazione {#art_31}

La legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, il decreto legislativo concernente
le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1983, il decreto
legislativo concernente l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre
1993 e il decreto legislativo concernente i contratti con i medici e l’organico del personale dell’Ente
ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati.
Art. 32 ...14

## Art. 33 Entrata in vigore {#art_33}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.15
Pubblicata nel BU 2001, 33 e 50.
11 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
12 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
13 Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
14 Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307; precedente modifica: BU 2001,
33.
15 Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37.
