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title: "Regolamento di applicazione della legge sull’abitazione"
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# Regolamento di applicazione della legge sull’abitazione

## Art. 1 Vigilanza {#art_1}

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza generale sull’applicazione della legge
sull’abitazione.

## Art. 2 Dipartimento competente {#art_2}

1Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) è incaricato
dell’applicazione della legge.
2Il Dipartimento si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito Ufficio).

## Art. 3 Situazione dell’alloggio {#art_3}

Il Dipartimento, in collaborazione con la Confederazione, altri uffici dello Stato, i
Comuni, l’industria edilizia rileva e tiene costantemente aggiornati i dati del mercato abitazionale ed
edilizio nel Cantone e nei singoli Distretti.

## Art. 4 Requisiti delle abitazioni {#art_4}

1Le abitazioni sussidiate in applicazione della Legge devono adempiere le esigenze per
i progetti previste dal diritto federale.3
2Alloggi per famiglie numerose sono quelli di almeno 6 PCD (persone per comunità domestica).
Limiti di costo
a) abitazioni in locazione
Art. 4a4 1I limiti dei costi di costruzione per le abitazioni in locazione sono stabiliti come segue:
PCD Numero
dei vani
Valore d’uso e sistemazione
dell’abitazione
Abitazioni in
locazione
1 1 sufficiente
120 000.--
145 000.--
170 000.--
2 2 sufficiente
145 000.--
170 000.--
195 000.--
3 3 sufficiente
170 000.--
195 000.--
225 000.--
4 3-4 sufficiente
195 000.--
225 000.--
255 000.--
5 4-5 sufficiente 225 000.--
1 RS 843.
2 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323 e 327; precedente modifica: BU
1992, 241.
3 Cpv. modificato dal R 8.7.1992; in vigore dal 1.7.1992 - BU 1992, 241.
4 Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; precedenti modifiche: BU 1992,
241; BU 1994, 652.
255 000.--
280 000.--
6 4-6 sufficiente
255 000.--
280 000.--
305 000.--
7 5-7 sufficiente
280 000.--
305 000.--
330 000.--
8 5-8 sufficiente
305 000.--
330 000.--
355 000.--
2I limiti dei costi di costruzione per un posteggio sotterraneo e per un’autorimessa sono stabiliti in
fr. 21 000.--, per un posteggio sotterraneo in linea o a sollevamento meccanico fr. 16 000.- per
posto, per un posteggio coperto fr. 14 000.-- e per un posteggio all’aperto fr. 6 000.--.
3I costi del terreno (pos. O del CCC/CRB) vengono apprezzati in base alla posizione e all’idoneità
della parcella.
4In casi giustificati l’Ufficio può tollerare, nel rispetto dei limiti d’investimento ammissibili, una
diversa ripartizione delle componenti di costo.
b) case unifamiliari
Art. 4b5 1I limiti dei costi d’investimento (CCC/CRB 0-5) per le case unifamiliari sono stabiliti
come segue:
N. vani Costo d’investimento (CCC/CRB 0-5)
3 435 000.--
4 500 000.--
5 560 000.--
2I limiti dei costi di costruzione per un posteggio sotterraneo e un’autorimessa sono stabiliti in fr. 23
000.--, per un posteggio sotterraneo in linea o a sollevamento meccanico fr. 16 000.-- per posto,
per un posteggio coperto fr. 14 000.-- e per un posteggio all’aperto fr. 6 000.--.
c) appartamenti in proprietà
Art. 4c6 1I limiti dei costi d’investimento (CCC/CRB 0-5) per gli appartamenti in proprietà sono
stabiliti come segue:
N. vani Costo d’investimento (CCC/CRB 0-5)
2 230 000.--
3 300 000.--
4 375 000.--
5 430 000.--
2I limiti dei costi d’investimento di alloggi in proprietà in case bifamiliari sono il valore medio tra
quelli dell’art. 4b cpv. 1 e quelli del cpv. precedente.
3I limiti dei costi di costruzione per un posteggio sotterraneo e un’autorimessa sono stabiliti in fr. 23
000.--, per un posteggio sotterraneo in linea o a sollevamento meccanico fr. 16 000.-- per posto,
per un posteggio coperto fr. 14 000.-- e per un posteggio all’aperto fr. 6 000.--.
Art. 4d7 1I limiti di costo di cui all’art. 4a possono essere ridotti o aumentati del 10% in funzione
dell’ubicazione dell’immobile, del mercato dell’alloggio e della situazione economica in generale. Il
fabbisogno di alloggi come pure la congruità delle pigioni restano preponderanti.
2I limiti di costo di cui agli art. 4b e 4c possono essere ridotti o aumentati del 10% in funzione
dell’ubicazione dell’immobile, del tipo di costruzione e del mercato immobiliare.
Art. 4e8 1I costi indicati nella domanda di sussidio e approvati non possono di regola essere
superati.
5 Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; precedenti modifiche: BU 1992,
241; BU 1994, 652.
6 Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; precedenti modifiche: BU 1992,
241; BU 1994, 652.
7 Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; introdotto al R 8.7.1992 - BU
1992, 241.
8 Art. introdotto dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53.
2L’Ufficio può accettare superamenti di costo, nei limiti ammissibili secondo gli art. 4a, 4b e 4c
soltanto se sono dovuti a modifiche del preventivo o del progetto preventivamente autorizzati.

## Art. 5 Controllo {#art_5}

L’Ufficio verifica che lo stato di manutenzione degli immobili sia buono e ordina, se del
caso, i necessari lavori di ripristino. Esso si avvale dei servizi tecnici dello Stato.
CAPITOLO II
Promuovimento della costruzione di abitazioni

## Art. 6 Famiglie numerose {#art_6}

Per famiglie numerose si intendono famiglie con almeno 4 figli minorenni, o di
formazione incompiuta, sempre che vivano nella comunione domestica.

## Art. 7 Anziani {#art_7}

Per anziani si intendono le persone che, a norma della LAVS, hanno diritto a una
rendita per vecchiaia.

## Art. 8 Invalidi {#art_8}

Per invalidi si intendono le persone che, a norma della LAI, della LAMI o della LAM
hanno diritto a un’invalidità di almeno il 50%.

## Art. 9 Motulesi {#art_9}

Per motulesi si intendono persone che, per la loro cura, ricorrono in permanenza
all’aiuto di terzi e abitano in alloggi idonei dal profilo costruttivo, in particolare conformi alle norme
tecniche del centro per la normalizzazione della costruzione (CRB).

## Art. 10 Personale curante {#art_10}

Per personale curante necessario si intendono le persone che, allo scopo di prestare
una costante assistenza a domicilio, coabitano con gli anziani, gli invalidi o i motulesi, o vivono in
un alloggio messo a disposizione dagli stessi.

## Art. 11 Partecipazione comunale {#art_11}

La partecipazione finanziaria comunale di un terzo (art. 5 e 6 della legge) è dovuta dal
Comune in cui è intavolata l’abitazione con alloggi a pigione moderata.

## Art. 12 Residenza {#art_12}

I sussidi stabiliti agli art. 5 e 6 della legge sono concessi esclusivamente per alloggi
occupati da persone residenti nel Cantone.

## Art. 13 Condizioni finanziarie {#art_13}

1I sussidi di cui gli art. 5 e 6 della legge sono concessi esclusivamente per alloggi
occupati da persone il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale per la
attribuzione delle riduzioni suppletive (art. 28 e 29 OCF 30 novembre 1981).
2L'ultima notifica di tassazione fa stato per i limiti del reddito e sostanza ammessi per l'ottenimento
del sussidio, a meno che un'attestazione rilasciata dall'autorità fiscale comprovi una situazione di
reddito o di sostanza diversa10.
3Per gli stranieri tassati alla fonte fa stato il reddito lordo dell'anno precedente diminuito delle
deduzioni previste dalla legge sull'imposta federale diretta11.

## Art. 14 Verifica delle condizioni {#art_14}

L’Ufficio, d’intesa con la Divisione delle contribuzioni, verifica periodicamente le
condizioni di reddito e sostanza, come pure le condizioni personali dei locatori di abitazioni
beneficianti del sussidio di legge (art. 5 e 6).
9 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994,
459.
10 Cpv. modificato dal R 16.9.1997; in vigore dal 19.9.1997 - BU 1997, 463.
11 Cpv. modificato dal R 16.9.1997; in vigore dal 19.9.1997 - BU 1997, 463.
12 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994,
459.
Competenza
Art. 14a13 L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo II della legge.
CAPITOLO III
Promuovimento dell’accesso alla proprietà

## Art. 15 Applicazione per analogia {#art_15}

Le disposizioni del capitolo II del Regolamento valgono per analogia in quanto non
diversamente stabilito negli articoli successivi.
Competenza
Art. 15a14 L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo III della legge.

## Art. 16 Domicilio {#art_16}

Il sussidio è concesso soltanto a cittadini svizzeri maggiorenni o stranieri titolari del
§permesso di domicilio secondo la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 20 marzo 1931.

## Art. 17 Esigenze tecniche per l’acquisto {#art_17}

L’acquisto di un’abitazione esistente, per beneficiari del sussidio dell’art. 11 della legge,
deve concernere un’abitazione che già adempie le esigenze tecniche e di costo stabilite dal diritto
federale, o le può adempiere con modifiche i cui costi non comportano, con i costi d’acquisto, un
sorpasso di detti limiti.
CAPITOLO IV
Rinnovo di abitazioni

## Art. 18 Analogia {#art_18}

Le norme dei capitoli II e III del presente regolamento valgono per analogia in quanto
non diversamente stabilito negli articoli seguenti.
Competenza
Art. 18a15 L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo IV della legge.

## Art. 19 Lavori sussidiabili {#art_19}

Sono sussidiabili i seguenti lavori di rinnovo con riserva dell’art. 20:
a) le opere da capomastro relative alla ristrutturazione parziale o generale dell’immobile;
b) le opere da carpentiere-copritetto e lattoniere inerenti la sostituzione completa o parziale della
copertura;
c) le opere da metalcostruttore, da falegname e da vetraio per sostituzione di serramenta, ecc.;
d) le opere da pittore per i locali ristrutturati; opere esterne relative al rifacimento delle facciate
con tinteggi isolanti od intonaci plastici;
e) opere da istallatore idraulico relative agli impianti di nuove cucine e nuovi servizi igienici;
f) nuovi impianti di riscaldamento e interventi a favorire il risparmio energetico secondo la Legge
cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994;16 17
g) sostituzione di impianti elettrici non conformi;
h) onorari relativi alle opere di progettazione.

## Art. 20 Lavori non sussidiabili {#art_20}

Non sono sussidiabili i semplici lavori di tinteggio, verniciatura, riparazione degli
apparecchi sanitari e dell’impianto di riscaldamento ed elettrico, sostituzione di pavimento che non
sono in relazione alla ristrutturazione dell’alloggio, piccoli lavori di riparazione alla copertura, ecc.
Riduzione dei sussidi
13 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU
1994, 459.
14 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU
1994, 459.
15 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU
1994, 459.
16 Lett. modificata dal R 8.4.1999; in vigore dal 13.4.1999 - BU 1999, 119.
17 Norma transitoria: v. BU 1999, 119; testo completo, nota a fine legge.

## Art. 21 {#art_21}

1Quando un’abitazione rinnovata è occupata da persone che non adempiono ai requisiti
personali o finanziari di legge, il sussidio concesso deve essere rimborsato pro rata, sulla base di
un periodo di ammortamento di 25 anni.
2Analogamente si procede nel caso in cui l’abitazione rinnovata rimane vuota per oltre sei mesi.
CAPITOLO V
Acquisto di terreni edificabili

## Art. 22 Piano regolatore {#art_22}

1Il sussidio cantonale viene accordato solo ai Comuni dotati di PR vincolante al più tardi
al momento in cui è concesso l’aiuto.
2Il sussidio al Comune è concesso per l’acquisto di fondi che sono stati azzonati quali aree per la
costruzione di abitazioni. Eccezionalmente un sussidio può essere concesso anche per fondi non
ancora assegnati all’area edificabile, qualora il Municipio, con il consenso del Dipartimento
dell’ambiente, risolve che lo saranno tempestivamente.
3In questo caso il pagamento avverrà ad azzonamento cresciuto in giudicato.

## Art. 23 Istanza {#art_23}

Il Comune interessato al sussidio presenta un’istanza al Dipartimento contenente:
1. l’estratto del RF definitivo o provvisorio dei fondi oggetto d’acquisto;
2. il valore di stima dei fondi;
3. le condizioni d’acquisto;
4. la prova che il terreno è azzonato quale area edificabile, con i vincoli emergenti dal PR;
5. la situazione aggiornata del mercato abitazionale ed edilizio nel Comune, in rapporto alle
previsioni pianificatorie di PR;
6. le intenzioni del Comune in ordine al terreno che si intende acquistare (costruzione in proprio,
concessione a terzi con diritto di superficie, vendita per favorire l’accesso alla proprietà).
Competenza
Art. 23a18 Il Dipartimento è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo V della
legge.
CAPITOLO V BIS19
Acquisto di stabili esistenti
Competenza
Art. 23b20 L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo Vbis della legge.
CAPITOLO VI
Misure di promuovimento in favore di imprenditori e di organizzazioni
della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità

## Art. 24 Partecipazione al capitale {#art_24}

L’Ente che domanda allo Stato la partecipazione al capitale presenta un’istanza al
Dipartimento contenente:
1. forma giuridica, statuti dell’ente, con estratto del RC;
2. ultimo bilancio dell’ente con rapporto di revisione;
3. progetti concreti di costruzione di abitazioni già realizzate e che intende realizzare, con il
relativo piano di finanziamento;
4. limite della partecipazione pubblica richiesta.
Lo Stato stabilisce, nel singolo caso, l’entità della partecipazione.

## Art. 25 Mutui e fideiussioni {#art_25}

1La concessione di mutui e fideiussioni agli imprenditori o organizzazioni della
costruzione di abitazioni di pubblica utilità è subordinata alla concessione del mutuo o della
fideiussione da parte della Confederazione.
18 Art. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
19 Capitolo introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
20 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU
1994, 459.
2I mutui devono essere rimborsati entro 30 anni al più tardi e rimunerati al saggio d’interesse delle
ipoteche di secondo grado.

## Art. 26 Sede {#art_26}

La partecipazione e la concessione di mutui e fideiussioni è data solo a enti la cui
ragione sociale ha sede nel Cantone Ticino.

## Art. 27 Rapporti {#art_27}

Il rapporto di gestione, i conti annuali, il rapporto di revisione sia delle organizzazioni
mantello che gli imprenditori e organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità
beneficianti dell’intervento dello Stato devono essere presentati al Dipartimento entro il 30 giugno
dell’anno successivo.
CAPITOLO VII
Piano cantonale

## Art. 28 Piano cantonale {#art_28}

Il piano cantonale contiene in particolare:
1. le esigenze di alloggi a pigione moderata nei singoli distretti;
2. le esigenze di rinnovamento di alloggi specificate nei singoli distretti;
3. le regioni in cui l’acquisto di aree fabbricabili da parte dei Comuni è conforme alle esigenze di
nuovi alloggi a pigione moderata;
4. la priorità dei singoli interventi;
5. i mezzi finanziari disponibili per i singoli interventi in applicazione della legge.

## Art. 29 Norma transitoria {#art_29}

Prima dell’approvazione del piano cantonale, i sussidi e gli interventi previsti dalla legge
sono concessi qualora le domande presentate dopo la sua entrata in vigore abbiano ottenuto i
corrispondenti sussidi e interventi della Confederazione in applicazione del diritto federale.
CAPITOLO VIII
Controllo delle pigioni e delle condizioni
economiche dei beneficiari

## Art. 30 Controllo delle pigioni {#art_30}

1Le abitazioni sussidiate in applicazione della legge sono sottoposte al controllo delle
pigioni e delle condizioni economiche degli occupanti (proprietari e inquilini) in base al diritto
federale da parte dell’Ufficio.21
2Il proprietario di abitazioni in locazione sussidiate con questa legge è tenuto a ridurre la pigione in
misura corrispondente agli aiuti federali e cantonali percepiti.

## Art. 31 Verifica delle condizioni {#art_31}

1Il proprietario, per sé e per gli inquilini, è tenuto a presentare all’Ufficio i dati economici
e familiari ai fini del controllo delle pigioni e delle condizioni di sussidiamento.22
2La mancata presentazione della documentazione può comportare l’immediata sospensione del
sussidio.

## Art. 32 Contratto tipo {#art_32}

1Il Consiglio di Stato, sentito l’avviso delle associazioni cantonali interessate, allestisce
un contratto tipo per alloggi sottoposti al controllo delle pigioni secondo la legge.
2Il contratto deve contenere in particolare:
1. l’indicazione delle parti con, per quanto concerne l’inquilino, il numero dei componenti la
comunione domestica;
2. l’oggetto della locazione;
3. la durata della locazione;
4. la pigione e il calcolo che la determina in base al piano di finanziamento;
5. le modalità di aumento e riduzione delle pigioni;
21 Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU
1994, 459.
22 Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU
1994, 459.
6. le modalità di notifica degli aumenti;
7. la dichiarazione dell’inquilino attestante che egli non supera i limiti di sostanza e reddito fissati
dalla legislazione federale;
8. le modalità di disdetta.
a) piano delle pigioni
Art. 32a23 24 1Il contratto di locazione menziona che l’oggetto locato beneficia di aiuti federali e
cantonali e le condizioni personali e finanziarie per beneficiare dei sussidi.
2Esso indica in particolare:
a) la pigione mensile dopo la deduzione dell’aiuto di base federale;
b) i sussidi a fondo perso federali e cantonali;
c) la pigione netta senza spese accessorie per gli aventi diritto al sussidio;25 26
d) la data del primo adeguamento della pigione di base.27 28
3Il piano delle pigioni può essere consultato presso il proprietario.
b) spese accessorie
Art. 32b29 30 1Le spese accessorie e le spese d’esercizio menzionate dall’art. 38 della legge
federale 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e
dall’Ordinanza 30 novembre 1981, sono elencate nel contratto.
2Gli importi mensili per le imposte sugli immobili e i premi di assicurazione sono indicati nel
contratto separatamente e singolarmente.
3Il contratto indica che le spese non menzionate sono comprese nella pigione.
4Il Dipartimento emana le direttive per l’esecuzione degli art. 32a e 32b.

## Art. 33 Rimborso {#art_33}

In caso di sorpasso della pigione al proprietario è fissato un termine di tre mesi per
rimborsare il locatario dei pagamenti eccedenti, compreso l’interesse secondo il diritto federale.
CAPITOLO IX
Conservazione della destinazione

## Art. 34 Annotazione {#art_34}

A garanzia del rispetto delle prescrizioni del capitolo IV della legge è annotata a RF una
limitazione di diritto pubblico della facoltà di disporre della durata di 25 anni.
CAPITOLO X
Procedura

## Art. 35 Decisione di sussidiamento {#art_35}

1I sussidi della legge sono concessi solo per lavori iniziati dopo l’accoglimento
dell’istanza di sussidio cantonale.
2L’inizio anticipato è consentito previa autorizzazione dell’Autorità federale e dell’Ufficio.
3Per le decisioni di sussidiamento dell’acquisto di un’abitazione ai sensi del Capitolo III della legge
fanno stato le disposizioni del diritto federale. L’acquisto anticipato è consentito previa
autorizzazione dell’Ufficio.
4L’acquisto anticipato di stabili esistenti ai sensi del Capitolo Vbis della legge è consentito previa
autorizzazione dell’Ufficio.
Istanza di sussidio
23 Art. introdotto dal R 30.6.1994; in vigore dal 5.7.1995 - BU 1994, 256.
24 Norma transitoria: v. BU 1994, 653; testo completo, nota a fine legge.
25 Lett. modificata dal R 8.4.1999; in vigore dal 13.4.1999 - BU 1999, 119.
26 Norma transitoria: v. BU 1999, 119; testo completo, nota a fine legge.
27 Lett. introdotta dal R 8.4.1999; in vigore dal 13.4.1999 - BU 1999, 119.
28 Norma transitoria: v. BU 1999, 119; testo completo, nota a fine legge.
29 Art. modificato dal R 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 652; introdotto dal R 30.6.1994 -
BU 1994, 256.
30 Norma transitoria: v. BU 1994, 653; testo completo, nota a fine legge.
31 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994,
459.

## Art. 36 {#art_36}

1L’istanza per l’ottenimento dei sussidi cantonali ai capitoli II, III, e IV deve essere
inoltrata sull’apposito formulario emanato dall’Ufficio.32
2La documentazione necessaria per l’ottenimento degli aiuti federali vale anche per quelli
cantonali. Se del caso può essere richiesta altra documentazione.
3Per le richieste in base all’art. 8 della legge deve essere presentato un preventivo separato.
Priorità
Art. 36a33 Per l’attribuzione dei sussidi si considerano gli alloggi vuoti, la quota di alloggi sussidiati
esistenti nel Comune e i criteri dell’art. 62 dell’Ordinanza 30 novembre 1981 relativa alla legge
federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà
CAPITOLO XI
Norme finali e abrogative

## Art. 37 Rifiuto, revoca e restituzione dei sussidi34 {#art_37}

In caso di violazione dell’obbligo secondo l’art. 42 e nei casi previsti dall’art. 43 della
legge l’Ufficio può rifiutare, revocare od ordinare la restituzione dei sussidi e degli aiuti.

## Art. 38 Condizione degli aiuti federali {#art_38}

L’istante che postula gli aiuti della legge previsti ai capitoli II, III e IV deve comprovare
l’ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale mediante la decisione definitiva
della competente autorità.

## Art. 39 Norma transitoria {#art_39}

1La concessione del sussidio di cui all’art. 5 e segg. della legge per la costruzione di
abitazioni al beneficio delle riduzioni suppletive di diritto federale al 1° gennaio 1986 è subordinata
alla presentazione al Dipartimento del permesso di abitabilità rilasciato dopo questa data.
2I limiti di costo indicati agli art. 4a, 4b e 4c sono applicabili alle domande di sussidio presentate dal
1998.36

## Art. 40 Entrata in vigore {#art_40}

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1986.
N.B. NORMA TRANSITORIA
- BU 1994, 653 (20 dicembre 1994)
Gli art. 32a e 32b si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° aprile 1995.
- BU 1999, 119 (8 aprile 1999)
La presente modifica ha effetto per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.
Pubblicato nel BU 1985, 454.
32 Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU
1994, 459.
33 Art. introdotto dal R 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 652.
34 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
35 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994,
459.
36 Cpv. introdotto dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53.
