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title: "Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori"
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# Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1L’accordo regola l’accesso intercantonale ai cicli di formazione proposti dalle scuole
specializzate superiori e riconosciuti dalla Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione
professionale (LFPr), nonché l’ammontare dei contributi che i cantoni di domicilio delle
studentesse e degli studenti devono versare alle istanze responsabili dei cicli di formazione delle
scuole specializzate superiori.
2L’accordo promuove perciò la compensazione degli oneri tra i cantoni, la coordinazione delle
offerte di formazione e la libera circolazione delle studentesse e degli studenti fornendo a
quest’ultimi uno sgravio finanziario.

## Art. 2 Campo d’applicazione {#art_2}

1L’accordo si applica ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori secondo
l’art. 29 LFPr.1
2Gli studi postdiploma non sono regolati dal presente accordo.
3Due o più cantoni possono adottare tra loro delle disposizioni finanziarie divergenti da quelle
contemplate da questo accordo.
II. Diritto ai contributi

## Art. 3 Cicli di formazione aventi diritto a dei contributi {#art_3}

1Un ciclo di formazione ha diritto a dei contributi quando soddisfa le seguenti
condizioni:
a. il ciclo di formazione è riconosciuto dal competente Ufficio federale,
b. il cantone in cui ha sede la scuola ha concluso con l’operatore della formazione una
convenzione di prestazione nella quale è chiaramente regolata la garanzia della trasparenza
dei costi, e
c. il ciclo di formazione è annunciato al segretariato dal cantone in cui ha sede la scuola,
secondo l’art. 4.
2I cicli di formazione menzionati all’art. 7 necessitano inoltre di una domanda motivata da parte
della competente Conferenza dei direttori cantonali.
3Gli eventuali profitti realizzati dagli operatori della formazione su un ciclo di formazione offerto,
devono essere utilizzati per ridurre la tassa di studio oppure devono essere investiti nello sviluppo
del ciclo di formazione.
Lista dei cicli di formazione aventi diritto

## Art. 4 a dei contributi {#art_4}

1I cantoni in cui ha sede la scuola annunciano al segretariato i cicli di formazione che
intendono iscrivere nel campo di applicazione dell’accordo, fornendo la prova che rispettano le
condizioni dell’art. 3 e precisando il tasso di copertura applicabile secondo gli art. 6 o 7.
2Il segretariato tiene un elenco dei cicli di formazione aventi diritto al versamento dei contributi.
Questo elenco è aggiornato all’inizio di ogni anno di studio.
III. Contributi

## Art. 5 Cantone debitore del pagamento {#art_5}

1Debitore del pagamento dei contributi secondo gli art. 3, 6 e 7 dell’accordo è il cantone
di domicilio al momento dell’inizio della formazione.
1 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione
professionale, LFPr); RS 412.10.
417.100
2È considerato cantone di domicilio l’ultimo cantone nel quale le studentesse e gli studenti
maggiorenni hanno risieduto almeno due anni senza interruzioni prima dell’inizio della formazione
e dove erano finanziariamente indipendenti senza seguire contemporaneamente una formazione;
vale come attività lucrativa anche la gestione di un’economia domestica e la prestazione di
servizio militare o civile.
3Per le studentesse e gli studenti che non soddisfano le condizioni del cpv. 2, vale come cantone
di domicilio:
a. il cantone d’attinenza per le studentesse e gli studenti di nazionalità svizzera i cui genitori
risiedono all’estero o che vivono all’estero senza padre o madre; se ci sono più cantoni
d’attinenza vale il più recente;
b. il cantone di assegnazione per le rifugiate e i rifugiati e gli apolidi maggiorenni, orfani di padre
e di madre o i cui genitori risiedono all’estero;
c. il cantone in cui si trova il domicilio civile per le studentesse e gli studenti di nazionalità estera,
maggiorenni e orfani di padre e di madre o i cui genitori risiedono all’estero, e
d. in tutti gli altri casi, il cantone in cui si trova, all’inizio della formazione, il domicilio civile dei
genitori o la sede dell’ultima autorità tutoria competente.

## Art. 6 Determinazione dei contributi {#art_6}

1I contributi sono fissati sotto forma di importo forfettario semestrale per studentessa e
studente, distinguendo per ogni ciclo tra formazione a tempo pieno e formazione a tempo parziale.
2Per stabilire l’importo dei contributi forfettari secondo il cpv. 1 valgono i seguenti principi:
a. calcolo del costo medio ponderato (costo lordo di formazione) per ciclo di formazione e per
studentessa o studente secondo la durata della formazione (numero di semestri), del numero
delle lezioni conteggiabili e della dimensione media della classe. La Conferenza dei cantoni
concordatari determina il numero massimo delle lezioni conteggiabili e il numero minimo di
riferimento riguardo agli studenti per classe;
b. i contributi coprono 50% del costo medio calcolato secondo la lett. a.
Determinazione dei contributi per cicli di formazione

## Art. 7 presentanti un interesse pubblico superiore {#art_7}

1Nel settore della salute e del sociale nonché dell’agricoltura e dell’economia forestale,
la Conferenza dei direttori cantonali competente può chiedere alla Conferenza dei cantoni
concordatari che i contributi per certi cicli corrispondano a un tasso di copertura di 90% al
massimo dei costi standard medi rilevati per studente e per semestre. La Conferenza dei direttori
cantonali competente deve fornire la prova che il ciclo di formazione in questione presenta un
interesse pubblico superiore, in particolare in relazione all’adempimento di un mandato di legge.
2L’interesse pubblico superiore per i contributi più elevati ai sensi del cpv. 1 è riesaminato
periodicamente, al minimo ogni cinque anni, dalla Conferenza dei direttori cantonali competenti
per conto della Conferenza dei cantoni concordatari. Se l’esistenza di un ciclo non presenta più un
interesse pubblico superiore, si applicano i contributi previsti all’art. 6.

## Art. 8 Versamento dei contributi {#art_8}

1I contributi per ciclo e per studente sono versati all’operatore della formazione ogni
semestre.
2Il cantone in cui ha sede la scuola, rispettivamente il cantone responsabile e gli eventuali cantoni
corresponsabili che partecipano al finanziamento devono fornire per i propri studenti delle
prestazioni che siano almeno equivalenti a quelle previste dal presente accordo.

## Art. 9 Tassa di studio {#art_9}

1Gli operatori della formazione possono applicare delle tasse di studio adeguate.
2La Conferenza dei cantoni concordatari può fissare per ciclo di formazione l’importo minimo e
massimo calcolabile per la tassa di studio. Se le tasse di studio superano l’importo massimo
fissato, i contributi per il relativo ciclo di formazione saranno diminuiti in misura corrispondente.
IV. Studentesse e studenti
Studentesse e studenti provenienti da cantoni

## Art. 10 concordatari {#art_10}

I cantoni e le scuole situate sul loro territorio concedono alle studentesse e agli studenti
che frequentano un ciclo di formazione che rientra nel campo d’applicazione del presente accordo,
i medesimi diritti riconosciuti ai propri studenti per quanto riguarda l’accesso alla formazione.
417.100
Studentesse e studenti provenienti da cantoni

## Art. 11 non concordatari {#art_11}

1Le studentesse e gli studenti, nonché le candidate e i candidati agli studi provenienti
da cantoni che non hanno aderito al presente accordo, non possono pretendere uguaglianza di
trattamento. Possono essere ammessi ad un ciclo di formazione soltanto se tutte le studentesse e
tutti gli studenti dei cantoni concordatari hanno ottenuto un posto di formazione.
2Le studentesse e gli studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo
devono assumersi, oltre la tassa di studio, un importo per la formazione almeno equivalente ai
contributi definiti negli art. 6 e 7.
V. Esecuzione

## Art. 12 Conferenza dei cantoni concordatari {#art_12}

1La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dalle direttrici e dai direttori della
pubblica educazione dei cantoni che hanno aderito all’accordo.
2Essa prende tutte le decisioni relative all’accordo in modo definitivo. In particolare ha la
competenza di:
a. fissare l’importo dei contributi secondo i principi definiti agli art. 6 e 7,
b. fissare il numero massimo di lezioni conteggiabili e il numero minimo di riferimento riguardo
agli studenti per classe secondo l’art. 6 cpv. 2 lett. a,
c. fissare l’importo minimo e massimo della tassa di studio per ciclo di formazione secondo l’art.
9, e
d. approvare il rapporto del segretariato ASSS.
3Le decisioni secondo il cpv. 2 lett. da a) a c) richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri
della Conferenza.

## Art. 13 Segretariato {#art_13}

1Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione assume le funzioni di segretariato dell’accordo.
2Gli competono in particolare i seguenti compiti:
a. mantenere aggiornata la lista dei cicli di formazione aventi diritto a dei contributi,
b. riscuotere le spese per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori secondo l’art.
6,
c. preparare i dossier che saranno sottoposti, per decisione, alla Conferenza dei cantoni
concordatari,
d. elaborare o verificare delle proposte per l’adeguamento dei contributi,
e. assumere compiti di coordinamento,
f. regolare questioni di procedura, tra cui in particolare stabilire le regole concernenti il
rendiconto, il versamento dei contributi, i termini e i giorni di riferimento, e
g. informare ogni anno la Conferenza dei cantoni concordatari.
3Le spese in relazione all’esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni concordatari,
ripartite proporzionalmente al numero dei loro abitanti. La fatturazione avviene annualmente.

## Art. 14 Regolamento delle controversie {#art_14}

1Per regolare le controversie derivanti dal presente accordo si applica la procedura
definita nella Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con
perequazione degli oneri (CQI).
2Nel caso di controversie non risolte, la decisione spetta, previo reclamo di diritto pubblico, al
Tribunale federale secondo l’art. 120 cpv. 1 lett. b della Legge sul Tribunale federale.2
VI. Disposizioni finali

## Art. 15 Adesione {#art_15}

L’adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

## Art. 16 Entrata in vigore {#art_16}

1Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
mette in vigore il presente accordo quando vi hanno aderito almeno dieci cantoni, tuttavia al più
presto all’inizio dell’anno studio scolastico 2013/2014.
2 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110.
417.100
2Se un cantone è responsabile o corresponsabile di una scuola o di un istituto che propone un
specifico ciclo di formazione, durante un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore
dell’accordo, può far dipendere da una sua preventiva autorizzazione il versamento del suo
contributo per la frequenza dello stesso ciclo di formazione presso una scuola situata fuori
cantone.
3L’entrata in vigore dell’accordo deve essere comunicata alla Confederazione.

## Art. 17 Disdetta {#art_17}

L’accordo può essere disdetto il 30 settembre di ogni anno con una comunicazione
scritta indirizzata al segretariato e con un termine di preavviso di due anni. La disdetta tuttavia può
essere data al più presto cinque anni dopo l’adesione.

## Art. 18 Durata degli obblighi {#art_18}

Quando un cantone disdice l’accordo, i suoi obblighi derivanti da questo accordo nei
confronti delle studentesse e degli studenti in formazione al momento della disdetta rimangono
invariati.
Accordo intercantonale del 27 agosto 1998

## Art. 19 sulle scuole specializzate superiori {#art_19}

1Quando un cantone aderisce all’ASSS, le scuole specializzate superiori situate in quel
cantone sono automaticamente stralciate dall’allegato all’accordo del 1998 sulle scuole
specializzate superiori (ASSS).
2Per i cantoni che non hanno ancora aderito all’ASSS, il versamento dei contributi avviene in base
alle disposizioni dell’ASSS del 1998.

## Art. 20 Principato del Liechtenstein {#art_20}

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria
legislazione. Esso gode degli stessi diritti e deve adempiere gli stessi obblighi dei cantoni
concordatari.
Berna, 22 marzo 2012 Conferenza svizzera dei direttori cantonali
della pubblica educazione
La presidente: Isabelle Chassot
Il segretario generale: Hans Ambühl
Entrata in vigore
Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 24 ottobre 2013, l’Accordo
intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS)
entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Il Segretario generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno
aderito all’accordo.
Pubblicato nel BU 2014, 5. DL di approvazione del 26.11.2012 - BU 2013, 3.
