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title: "Decreto esecutivo concernente i criteri d’occupazione residente"
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# Decreto esecutivo concernente i criteri d’occupazione residente

## Art. 1 {#art_1}

Le percentuali minime di personale residente previste nel presente decreto si applicano
a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.

## Art. 2 {#art_2}

L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della
LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, compresi gli
apprendisti, è residente in Svizzera. Tale percentuale minima si applica anche alle aziende del
settore primario. Per le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale
sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’articolo 5,
la percentuale minima di lavoratori residenti deve essere almeno pari al 30%.

## Art. 3 {#art_3}

1Il beneficiario del sussidio deve garantire il rispetto del criterio di cui all’articolo 2 su
base annua per 5 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale
equivalente a tempo pieno.5
2Nei casi di sussidi concessi tramite procedura agevolata ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 RLInn
il termine di cui al capoverso 1 si riduce a 2 anni.6
3Se il sussidio è liquidato successivamente al termine di cui ai capoversi 1 o 2, lo stesso si estende

## Art. 4 fino all’anno in cui avviene la liquidazione.7 {#art_4}

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore.9
Pubblicato nel BU 2016, 84.
1 Ingresso modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215.
2 Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
3 Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 208; precedente modifica: BU 2019,
251.
4 Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
5 Cpv. modificato dal DE 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 44.
6 Cpv. modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215.
7 Cpv. introdotto dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215.
8 Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.
9 Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 84.
