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title: "Regolamento del Servizio mobilità e scambi"
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# Regolamento del Servizio mobilità e scambi

## Art. 1 Istituzione e compiti {#art_1}

1Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito
Dipartimento) è istituito il Servizio mobilità e scambi.
2La mobilità e gli scambi comprendono:
a) quelli di allievi e persone in formazione del secondario I e II, individuali o di classe, con altre
regioni linguistiche della Svizzera;
b) quelli di minorenni e giovani con altre regioni linguistiche della Svizzera nel contesto della
cultura, dello sport e del tempo libero;
c) le relazioni a distanza tra classi della scuola ticinese e classi di altre regioni linguistiche della
Svizzera o di altri Paesi;
d) quelli di docenti finalizzati ad esperienze di insegnamento in altre lingue;
e) quelli linguistici di allievi e persone in formazione con l’estero nel quadro di programmi svizzeri
e internazionali dedicati a questo scopo;
f) i periodi di stage e pratica professionale in un’altra regione linguistica della Svizzera o in un
Paese estero durante la formazione professionale, quella terziaria o nel quadro della
transizione al mondo del lavoro;
g) i soggiorni formativi e professionali in Svizzera e all’estero.
3Il servizio è subordinato all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione (di seguito UFCI)
della Divisione della formazione professionale. Quest’ultimo è il partner di rifermento per la Divisione
della formazione professionale e per la Divisione della scuola e si occupa:
a) di organizzare la mobilità e gli scambi di cui al cpv. 2;
b) di partecipare ai bandi di concorso nazionali e internazionali proposti nell’ambito del
finanziamento della mobilità e degli scambi;
c) di intrattenere relazioni durature con gli omonimi servizi degli altri cantoni e di facilitare la
conclusione di accordi intercantonali tra i servizi o di partenariati tra scuole;
d) di intrattenere relazioni durature con la Confederazione e le sue strutture che si occupano di
elargire fondi per la mobilità e gli scambi;
e) di fungere da interlocutore unico verso l’Agenzia Movetia, assicurando a livello cantonale
l’informazione, la promozione e l’implementazione dei progetti promossi dall’agenzia stessa
verso le scuole, gli insegnanti, gli allievi e le famiglie;
f) di intrattenere relazioni durature con altre organizzazioni pubbliche internazionali attive negli
scambi e mobilità;
g) di sottoporre al Dipartimento la stipulazione di accordi di collaborazione in ambito di mobilità e
scambi che implicano oneri per il Cantone;
h) di stipulare sotto la responsabilità dell’UFCI accordi di collaborazione in ambito di mobilità e
scambi che non implicano oneri per il Cantone;
i) di curare le relazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro in Ticino e a livello nazionale
che possono sostenere le iniziative cantonali inerenti alla mobilità e agli scambi;
j) di organizzare momenti di sensibilizzazione, informazione e di consulenza in materia di mobilità
e scambi;
k) di coadiuvare i collegi dei docenti degli istituti postobbligatori ad elaborare i propri programmi
sul plurilinguismo degli allievi;
l) di assistere prima, durante e dopo il soggiorno i partecipanti ai progetti di mobilità gestiti dal
servizio;
m) di monitorare la mobilità e gli scambi che coinvolgono il Ticino;
n) di gestire i finanziamenti federali ed europei ottenuti dalla partecipazione a bandi di concorso;
o) di studiare e proporre adeguamenti in relazione al quadro giuridico di riferimento in tema di
mobilità e scambi.
Organizzazione
400.170

## Art. 2 {#art_2}

1Il servizio è composto dai seguenti settori operativi:
a) il settore scambi, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. a) - d);
b) il settore stage e formazione pratica, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. e) -
g) durante la formazione professionale e terziaria;
c) il settore lingua e mobilità, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. f) - g) nel quadro
della transizione al mondo del lavoro.
2Il responsabile del servizio:
a) ne dirige e coordina l’attività, curando il miglioramento della qualità delle prestazioni e
l’assistenza ai partecipanti e assicurando la corretta gestione dei finanziamenti;
b) ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e le varie unità dipartimentali;
c) lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;
d) ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri cantoni, con l’Agenzia Movetia, con le
organizzazioni e i partner cantonali, nazionali e internazionali con cui collabora.

## Art. 3 Sede {#art_3}

La sede del servizio è definita dal Dipartimento.

## Art. 4 Collaborazione {#art_4}

1Il servizio collabora segnatamente con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione
della formazione professionale, la Divisione della scuola, con la Divisione della cultura e degli studi
universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana, con la Scuola universitaria federale per la formazione professionale, con il
Centro delle risorse didattiche e digitali, con l’Ufficio degli aiuti allo studio.
2Il servizio può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come conferenze o
seminari.

## Art. 5 Competenze decisionali in materia finanziaria {#art_5}

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come
segue:
a) al responsabile del servizio fino a 2'000 franchi;
b) al capoufficio UFCI per importi superiori a 2'000 franchi e fino a 10'000 franchi;
c) al capodivisione per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;
d) al direttore del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;
e) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

## Art. 6 Entrata in vigore {#art_6}

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.1
Pubblicato nel BU 2022, 185.
1 Entrata in vigore: 8 luglio 2022 - BU 2022, 185.
