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title: "Legge sul consorziamento dei Comuni"
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# Legge sul consorziamento dei Comuni

## Art. 1 Scopo del Consorzio e natura giuridica {#art_1}

1Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l’esercizio di una o più attività di
pubblico interesse di loro competenza.
2Se previsto dallo statuto, può essere delegato al Consorzio lo svolgimento di compiti accessori
attraverso mandati di prestazione.
3Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.

## Art. 2 Diritto applicabile {#art_2}

La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente
stabilito da Leggi speciali.
Istituzione del Consorzio
1. Volontaria

## Art. 3 {#art_3}

Il Consorzio può essere istituito volontariamente, per decisione delle Assemblee,
rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.
2. Coattiva

## Art. 4 {#art_4}

1Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i
Comuni interessati quando ciò è giustificato per il razionale esercizio di una o più attività e non è
possibile l’istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato
accordo tra gli stessi.
2Contro il decreto di consorziamento ogni Comune interessato può interporre ricorso al Gran
Consiglio entro 60 giorni.
3Il ricorso ha effetto sospensivo; il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.
4La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo
entro 30 giorni.
Statuto
1. Principio

## Art. 5 {#art_5}

Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile.
2. Contenuto

## Art. 6 {#art_6}

Lo statuto deve indicare:
a) i Comuni consorziati;
b) la denominazione del Consorzio;
c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;
d) il comprensorio e la sede;
e) la durata del Consorzio;
f) gli organi consortili, la loro composizione, il loro funzionamento e il diritto di voto, secondo i
disposti della presente Legge;
g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese di gestione corrente e degli
investimenti tra i singoli Comuni;
h) le deleghe di competenze alla Delegazione e all’amministrazione consortile;
i) i compiti statutari dell’organo di controllo esterno;
l) le modalità di liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile in caso di
scioglimento;
m) le disposizioni relative ad aspetti quali la partecipazione finanziaria, le proprietà e gli aspetti
tecnico-gestionali in caso di adesione di nuovi Comuni;
n) i compiti delegati ai sensi dell’art. 1 cpv. 2;
o) ogni altra norma sull’organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia
esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.
3. Adozione

## Art. 7 a) volontaria {#art_7}

1Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione
dei Municipi dei Comuni interessati.
2Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali
nell’ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.
3L’adozione dello statuto consortile equivale all’adozione di un regolamento comunale giusta le
norme della Legge organica comunale.
4La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide entro
60 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione
deve essere motivata.

## Art. 8 b) coattiva {#art_8}

1Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell’art. 7.
2Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di
Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi; è applicabile per analogia l’art. 4.
4. Acquisto della personalità giuridica

## Art. 9 {#art_9}

Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l’emanazione dello
statuto da parte del Consiglio di Stato.
5. Modifica dello statuto

## Art. 10 a) volontaria {#art_10}

1Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:
a) di un Comune membro;
b) della Delegazione consortile;
c) dell’Autorità cantonale di vigilanza.
2La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il
proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura
di cui all’art. 7.

## Art. 11 b) coattiva {#art_11}

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato,
sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l’art. 4.

## Art. 12 c) numero dei membri degli organi {#art_12}

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l’inizio di un
periodo di elezione.

## Art. 13 Adesione di nuovi Comuni {#art_13}

All’adesione di nuovi Comuni sono applicabili per analogia gli articoli da 10 a 11 e le
disposizioni statutarie.
Capitolo II
Organizzazione del Consorzio

## Art. 14 Generalità {#art_14}

1Gli organi obbligatori del Consorzio sono:
a) il Consiglio consortile;
b) la Delegazione consortile.
2Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.
3L’esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.
4Lo statuto può legittimare il Consiglio consortile a delegare competenze decisionali alla
Delegazione, come pure la Delegazione a delegarne al Segretario e all’amministrazione
consortile; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale.

## Art. 15 A. Consiglio consortile {#art_15}

1Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune.
Il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.
Composizione, elezione e eleggibilità
2Il rappresentante e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro
tre mesi dalle elezioni comunali.
3La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione
consortile o di impiegato del Consorzio.

## Art. 16 Diritto di voto, istruzione e revoca {#art_16}

1Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in
Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.
2Le modalità sono stabilite dallo statuto.
3Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti.
4Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.
5I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al
loro indirizzo.
6I rappresentanti possono essere revocati dall’organo di nomina, riservato il diritto del Municipio di
decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

## Art. 17 Competenze {#art_17}

1Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, è l’organo superiore del
Consorzio.
2In particolare:
a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione consortile;
c) autorizza le spese di investimento;
d) provvede alle nomine di sua competenza;
e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti
necessari;
f) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto,
l’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono
riservate le procedure amministrative;
i) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla Legge ad altro
organo.
3Lo statuto consortile può prevedere per le competenze di cui alle lettere c), e), f), h) e i) del
capoverso precedente, la delega decisionale a favore della Delegazione, stabilendone i limiti.
4Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se
non è utilizzato.

## Art. 18 Sedute e deliberazioni {#art_18}

1Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni ordinarie annuali, alla data
prevista dallo statuto, per esame e delibera sui conti del Consorzio.
Inoltre quando ciò sia chiesto:
a) dalla Delegazione consortile;
b) da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla
Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e
ne ordina la convocazione entro 60 giorni.
2Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e può discutere e decidere solo se sono
presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.
3Il Consiglio consortile è diretto da un Presidente nominato secondo i disposti statutari.
4Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei
voti presenti.

## Art. 19 Funzionamento e mozioni {#art_19}

1Il Consiglio consortile funziona e delibera inoltre per analogia, secondo i disposti degli
articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale.
2Lo statuto regola per il resto il funzionamento del Consiglio consortile.
3Ogni Comune tramite il proprio rappresentante può presentare proposte su oggetti di competenza
del Consiglio consortile nella forma della mozione.
4La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi.
5Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.

## Art. 20 B. Delegazione consortile {#art_20}

1La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque
membri, compreso il presidente.
Composizione
2La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.
3Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

## Art. 21 Elezione, eleggibilità e incompatibilità {#art_21}

1La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta
costitutiva.1
2Sono eleggibili tutti i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile.
3L’elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli
eleggendi.
4Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve possibilmente
tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e
dei gruppi politici nel comprensorio consortile.
5La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di
Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

## Art. 22 Presidente e Vicepresidente {#art_22}

1Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla
Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.
2L’elezione avviene in forma tacita quando si ha un’unica proposta.

## Art. 23 Competenze {#art_23}

1La Delegazione consortile dirige l’amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi;
essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il
Consorzio di fronte ai terzi.
2La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
b) provvede all’incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti
pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
c) provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
d) cura l’esecuzione dei regolamenti consortili;
e) nomina il Presidente e il Vicepresidente alla prima seduta della Delegazione consortile;
f) nomina gli impiegati del Consorzio.
3La Delegazione esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell’art. 17 cpv. 3.

## Art. 24 Funzionamento {#art_24}

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II
capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

## Art. 25 Segretario consortile e dipendenti consortili {#art_25}

1Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile.
2Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.
3Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge
organica comunale.

## Art. 26 C. Organo di controllo esterno {#art_26}

1I Consorzi devono istituire un organo di controllo esterno.
1 Cpv. modificato dalla L 12.3.2012; in vigore dall’8.5.2012 - BU 2012, 171.
2Esso opera secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla
gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.
Organo di controllo esterno
3L’organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il
preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.
4Lo statuto consortile può assegnare all’organo di controllo esterno altri compiti, oltre a quelli
previsti dalla legge.
Capitolo III
Finanziamento e gestione del consorzio

## Art. 27 Generalità {#art_27}

1Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:
a) le quote di partecipazione dei Comuni;
b) l’imposizione di tasse e di contributi;
c) i sussidi di enti pubblici;
d) altre fonti stabilite dallo statuto.
2Il Consorzio non può prelevare imposte.

## Art. 28 Quote di partecipazione dei Comuni {#art_28}

Lo statuto stabilisce le modalità di ripartizione delle spese consortili tra i Comuni.
Finanziamento investimenti

## Art. 29 consortili2 {#art_29}

1I Comuni consorziati sono responsabili delle loro quote secondo quanto definito dagli
statuti consortili approvati dai Comuni.
2Lo statuto stabilisce se il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure
quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei
Comuni consorziati.
3Se il finanziamento e ammortamento degli investimenti sono posti direttamente a carico dei
Comuni consorziati, parallelamente all’avanzamento degli stessi e dietro richiesta, i Comuni
versano al Consorzio le loro quote parte dell’investimento al netto di eventuali sussidi attivando le
medesime nei conti comunali. Per gli investimenti già realizzati la Delegazione concorda con i
Municipi le modalità di ripresa del valore residuo.
4Al Consorzio cui fosse negata l’apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può
accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere
sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.
5Il Consiglio di Stato può emanare direttive per l’applicazione del presente articolo e disciplinare
aspetti particolari nel Regolamento di applicazione.

## Art. 30 Tasse e contributi {#art_30}

1Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.
2Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa i soggetti imponibili, i criteri di computo
e l’ammontare.
Gestione

## Art. 31 a) tenuta dei conti {#art_31}

1Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della legge organica
comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
2Il Consiglio di Stato provvede all’introduzione a tappe del nuovo piano contabile armonizzato in
tutti i Consorzi.
3Esso emana le disposizioni per l’approvazione dei singoli piani contabili, le direttive e i criteri di
valutazione per l’allestimento dei bilanci patrimoniali.
4Sono riservate disposizioni settoriali particolari.

## Art. 32 b) piano finanziario {#art_32}

1Il Consorzio deve dotarsi di un piano finanziario, secondo le norme della Legge
organica comunale.
2 Nota marginale modificata dalla L 12.3.2012; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 199.
3 Art. modificato dalla L 12.3.2012; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 199.
2Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.
3La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi,
almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
4Consorzi di poca entità possono prevedere nello statuto la rinuncia all’allestimento del piano
finanziario.

## Art. 33 c) conti preventivi {#art_33}

La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi e al Consiglio
di Stato, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

## Art. 34 d) conti consuntivi {#art_34}

1La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, al Consiglio
di Stato e all’organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio
consortile.
2L’organo di controllo esterno redige il suo rapporto all’indirizzo della Delegazione e dei Municipi
entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.
3I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all’organo di
controllo.
4La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

## Art. 35 Coinvolgimento dei Comuni; informazione ai Comuni {#art_35}

1Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono
preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della
seduta del Consiglio consortile.
2Gli altri oggetti di cui all’art. 17 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta
del Consiglio consortile.
3Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in
ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.
4I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull’attività del Consorzio.
Capitolo IV
Norme varie

## Art. 36 Ricorsi ed opposizioni {#art_36}

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre i ricorsi contro le decisioni
degli organi consortili e le opposizioni di cui agli art. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46.

## Art. 37 Regolamenti {#art_37}

1I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.
2I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di trenta giorni
durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio
di Stato contro le disposizioni in essi contenute.4
3Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli art. 186 segg. della
Legge organica comunale.

## Art. 38 Convenzioni e mandati di prestazione {#art_38}

Per l’esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono
applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale.

## Art. 39 Pubblicazione decreto di istituzione e di scioglimento {#art_39}

Il decreto di istituzione o di scioglimento di un Consorzio deve essere pubblicato sul
Foglio ufficiale e all’albo dei Comuni consorziati.

## Art. 40 Pubblicazione delle risoluzioni {#art_40}

1Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all’esposizione
agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del
Consiglio consortile e, quando l’interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione
consortile.
2Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.
4 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.

## Art. 41 Beni consortili {#art_41}

Ai beni consortili sono applicabili analogamente i disposti della legge organica
comunale.
Capitolo V
Vigilanza dello stato

## Art. 42 Vigilanza {#art_42}

Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni
degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale.
Capitolo VI
Scioglimento e liquidazione del consorzio

## Art. 43 Consorzio a tempo determinato {#art_43}

1Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a
meno che non sia stata decisa una proroga.
2Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall’art. 10 in relazione all’art. 7
della presente Legge.

## Art. 44 Consorzio a tempo indeterminato {#art_44}

1Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto,
una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile,
riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
2I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al
Gran Consiglio entro 60 giorni.
3Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.
4La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo
entro 30 giorni.

## Art. 45 Scioglimento d’ufficio {#art_45}

1Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d’ufficio il
Consorzio che:
a) non adempie più i requisiti di legge;
b) non esercita più l’attività per il quale è stato costituito; oppure
c) esercita un’attività che non è più sorretta da un interesse pubblico.
2Il Consiglio di Stato definisce le modalità di liquidazione e decide la destinazione dei beni
consortili.
3Contro il decreto di scioglimento i Comuni e gli organi consortili hanno facoltà di ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione.

## Art. 46 Liquidazione {#art_46}

1Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le
disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato.
2Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.
3In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell’attività di precedenti, il Consiglio di
Stato emana le disposizioni concrete necessarie.
Capitolo VII
Norme transitorie e finali

## Art. 47 Adeguamento alla legge e Consorzi esistenti {#art_47}

1Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente
legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.
2Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.
3La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.
4La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio
consortile, deve essere sottoposta all’approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei
Comuni consorziati.
5È applicabile per il resto la procedura prevista dall’art. 10 in relazione all’art. 7 della presente
Legge.
6Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d’ufficio gli statuti dei
Consorzi che non vi hanno provveduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi
soggiacciono alla procedura di scioglimento d’ufficio di cui all’art. 45.
7Il Consiglio di Stato può autorizzare, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della Legge, il
mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o
per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2
cpv. 2 della precedente Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974.

## Art. 48 Procedura in corso {#art_48}

La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi in via di costituzione al momento della
sua entrata in vigore.

## Art. 49 Abrogazione {#art_49}

La Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974 è abrogata.

## Art. 50 Entrata in vigore {#art_50}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.5
Pubblicata nel BU 2011, 421.
5 Entrata in vigore: 1° settembre 2011 - BU 2011, 421.
