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title: "Legge sulla protezione delle rive dei laghi"
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provisions: 3
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# Legge sulla protezione delle rive dei laghi

## Art. 1 D. Distanze verso il fondo vicino {#art_1}

Le costruzioni nella zona protetta devono avere una distanza minima di m 5 dal confine
con il fondo vicino.
All’interno del medesimo fondo le costruzioni dovranno avere una distanza minima di 10 m l’una
dall’altra.
E. Indice di occupazione e altezze
Art. 11 Ove non esiste strada le costruzioni avranno un’altezza massima di 10 metri e non
potranno occupare più del 20% della superficie del fondo.
1 Titolo modificato dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.
2 Art. abrogati dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.
3 Art. introdotto dalla L 23.5.1990, in vigore dal 13.11.1990 - BU 1990, 365.
4 Art. abrogato dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.
5 Art. modificato dalla L 19.2.1973, in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 49.
701.400
Ove la strada è situata a un’altezza di 8 metri o più dal livello medio le costruzioni non devono
sorpassare il livello stradale con nessun corpo; possono avere un’altezza massima di 10 m, con
indice di occupazione del 20%.
Ove la strada è situata a un’altezza inferiore agli 8 metri dal livello medio le costruzioni avranno
un’altezza massima di 8 metri con i seguenti indici di occupazione:
a) 12% se la costruzione oltrepassa per 1 metro o più il livello stradale;
b) 16% se la costruzione oltrepassa il livello stradale per meno di 1 metro;
c) 20% se la costruzione non oltrepassa il livello stradale.
L’altezza viene misurata sulla facciata a lago in corrispondenza dell’asse della costruzione.
Nel computo dell’indice di occupazione si deve tener conto delle costruzioni esistenti.
La superficie residua, anche in caso di frazionamento, in quanto soggetta all’indice di cui sopra, non
è più computabile per altre costruzioni.
F. Menzione a R.F. dell’assoggettamento
Art. 12 Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni deve provvedere a far iscrivere a registro
fondiario la menzione che l’intero fondo è stato assoggettato a un indice di occupazione in seguito
all’avvenuta edificazione.
Per i Comuni nei quali non è ancora introdotto il registro fondiario definitivo questa menzione dovrà,
per cura degli uffici registri, essere immediatamente notificata alla cancelleria comunale interessata,
rispettivamente al geometra incaricato del raggruppamento, perché sia iscritta negli estratti censuari.
Darsene
Art. 13 Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni può autorizzare su area privata,
rispettivamente concedere sul dominio pubblico, la costruzione di darsene ad una distanza inferiore
di m 4 dalla strada e non oltre il livello medio. Non è permessa più di una darsena per ogni casa
d’abitazione. Sui fondi a lago non edificati non può essere permessa più di una darsena per ogni 15
metri di fronte del fondo stesso, misurato in linea retta tra i due termini estremi verso lago.
Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni provvede ad assicurare il libero transito lungo la riva del
lago.
Casi particolari
Art. 14 Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni per assicurare la vista del lago può rifiutare
l’approvazione dei progetti che, pure rispettando le restrizioni degli articoli precedenti, prevedessero
costruzioni costituenti un eccessivo schermo vero il lago oppure sporgenti oltre la strada in punti di
particolare pregio panoramico.
Resta espressamente riservato l’art. 23 della presente legge.
Piantagioni
Art. 15 Sono vietate le piantagioni che tolgono la vista tra la strada e il lago.
Opera di cinta
Art. 16 Cinte e siepi verso lago, verso strada o tra fondi contigui non possono superare l’altezza
di m 1,20 dal suolo e devono avere una distanza di m 4 dal ciglio delle strade cantonali, comunali e
consortili e di m 5 dal livello medio del lago.
Il proprietario potrà, a titolo precario e previa autorizzazione del dipartimento, erigere cinte o siepi di
altezza non superiore a m 1,20 dal livello stradale entro la striscia di 4 metri dal ciglio delle strade
cantonali e anche a confine del ciglio stesso.
Le autorizzazioni di cui sopra sono revocabili senza compenso in caso di realizzazione di opere
pubbliche.
Restrizioni per ragioni estetiche
Art. 17 Restano in ogni caso riservate le disposizioni inerenti la protezione delle bellezze naturali
del paesaggio giusta il decreto legislativo del 16 gennaio 1940.
Deroghe
Art. 18 Il Consiglio di Stato può permettere deroghe:
a) per opere di interesse pubblico e turistico generale;
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b) per costruzioni nell’agglomerato;
c) per costruzioni che non occupano più del 15% di un sedime di almeno 5000 mq.
Nel caso della lettera a) sarà stipulata e iscritta a favore dello Stato una servitù di limitazione della
facoltà di destinazione.
Per le opere di interesse pubblico e turistico generale può essere concessa anche l’occupazione di
area di dominio pubblico.
Art. 19 ...6

## Art. 2 Autorizzazioni di nuove opere e di modificazioni {#art_2}

Le nuove opere, le riattazioni o le modificazioni di un’opera esistente che si trovano in
fondi soggetti all’applicazione della presente legge devono essere autorizzate dal Dipartimento delle
pubbliche costruzioni.
Le approvazioni cantonali anteriori all’entrata in vigore della presente legge sono parificate alle
nuove autorizzazioni, sempreché i lavori vengono iniziati entro un anno dall’avvenuta emanazione
della corrispondente licenza comunale e in ogni caso entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, e sempreché non vengano sospesi per un periodo superiore a tre mesi.
Art. 21-30 ...7

## Art. 3 Disposizioni finali {#art_3}

La presente legge abroga quella del 9 ottobre 1952 e il relativo decreto esecutivo del 3
marzo 1954.
Il Consiglio di Stato determina mediante decreto esecutivo le norme particolari per l’esecuzione della
presente legge, che è pubblicata, trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore8.
Pubblicata nel BU 1962, 5.
6 Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
7 Art. abrogati dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.
8 Entrata in vigore: 15 gennaio 1962 - BU 1962, 5.
