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title: "Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici"
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# Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

## Art. 1 (LCC art. 2) {#art_1}

Competente per l’applicazione della LCC è il Dipartimento del Territorio (in seguito:
Dipartimento).

## Art. 2 b) Consiglio di Stato {#art_2}

Rimane di competenza del Consiglio di Stato:
a) il controllo sulla salvaguardia di biotopi adatti a mammiferi, agli uccelli indigeni e migratori;
b) il mantenimento di un’adeguata superficie cacciabile con l’allestimento di misure di
pianificazione della caccia;
c) la tutela degli habitat e della fauna.

## Art. 3 Collaborazione {#art_3}

Il Dipartimento collabora con gli altri servizi cantonali interessati:
a) all’allestimento di misure di salvaguardia degli habitat della fauna;
b) alla definizione delle specie cacciabili;
c) alla tutela delle zone protette.
Pianificazione della caccia

## Art. 4 (LCC art. 4) {#art_4}

1Il Dipartimento, sulla base delle componenti naturali del paesaggio, in riferimento alle
singole specie di interesse venatorio, emana periodicamente le linee direttive per:
a) la valorizzazione degli habitat per i selvatici;
b) l’esercizio della caccia.
2Esso si avvale della collaborazione dei servizi cantonali competenti, dei Comuni, delle associazioni
ambientalistiche e venatorie e di enti e associazioni che dimostrano un interesse giustificato, sentito
il preavviso della Commissione consultiva sulla caccia.
Linee direttive

## Art. 5 a) Habitat {#art_5}

1Nelle direttive per la valorizzazione degli habitat sono indicati i piani d’intervento, gli
studi necessari, le finalità, le modalità e i mezzi finanziari.
b) Esercizio della caccia
2Le linee direttive per l’esercizio della caccia mirano al mantenimento di effettivi sani in equilibrio
con l’ambiente circostante, rispettando la struttura naturale delle singole popolazioni.
3Esse fissano gli strumenti più appropriati (controllo degli abbattimenti, periodi di protezione,
ripopolamenti o altro) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
4A questo scopo il Dipartimento provvede ad eseguire:
a) censimenti regolari della selvaggina;
b) studi di gestione del patrimonio faunistico cantonale di interesse venatorio.
1 Ingresso modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

## Art. 6 c) Piani di protezione {#art_6}

1L’Ufficio della caccia e della pesca collabora all’allestimento di piani di protezione e di
cura di ambienti adatti alla fauna e alla selvaggina e alla gestione degli habitat della fauna tramite
la conservazione, la valorizzazione e la promozione di biotopi quali: boschetti, boschi golenali,
boschi vecchi di composizione naturale, margini boschivi strutturati, zone agricole tradizionali ed
estensive, siepi naturali, prati secchi, zone umide, rive naturali, cariceti e canneti.
2Esso si pronuncia sugli interventi che possono compromettere l’esistenza della selvaggina e del
suo habitat naturale.
Zone di tranquillità
Art. 6a2 Le zone di tranquillità per la selvaggina vengono fissate dal Consiglio di Stato per una
durata minima di 5 anni.
Disturbi
(LCC art. 24)
Art. 6b3 1È vietato disturbare o influenzare il comportamento della fauna selvatica con mezzi di
locomozione (auto, motoslitte, motociclette, biciclette elettriche, ecc.), come pure aeromobili civili
senza occupanti.
2È vietato disturbare e/o avvicinare la fauna selvatica:
a) durante il periodo di riproduzione delle singole specie;
b) durante il periodo con neve al suolo.
3Durante tutto l’anno è vietato:
a) usare mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per l’osservazione della selvaggina;
b) posare lecche saline;
c) foraggiare la selvaggina;
d) usare narcotici o sostanze simili;
e) usare qualsiasi tipo di richiamo per la fauna selvatica.
4È vietata la ricerca sistematica di palchi di cervo dal 15 febbraio al 15 aprile.
5L’Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare specifiche autorizzazioni in deroga ai divieti di cui
ai capoversi 1,2,3 e 4.
Bandite di caccia
a) Istituzione

## Art. 7 (LCC art. 23) {#art_7}

1Le bandite di caccia vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata minima di 5
anni.4
2Restano riservate le disposizioni concernenti le bandite federali.

## Art. 8 b) Contenuto {#art_8}

1Le bandite di caccia devono garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo
naturale delle popolazioni di selvaggina.
2Per ognuna di esse viene formulato l’obiettivo da raggiungere.
3Esse possono essere generali o riguardanti solo singole specie.
4Per la loro istituzione si tiene conto dei rapporti della selvaggina con l’habitat, l’agricoltura e la
foresta.

## Art. 9 c) Proposte {#art_9}

Le proposte motivate riguardanti le bandite devono essere presentate al Dipartimento
dalle associazioni o enti interessati, entro un anno dall’eventuale scadenza.

## Art. 10 d) Sorveglianza {#art_10}

1All’Ufficio della caccia e della pesca è affidata la gestione e la vigilanza delle bandite.
2Esso provvede alla segnalazione dei confini con cartelli o con marchi rosso-giallo (il rosso indica la
zona protetta).
2 Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modifica: BU 2017,
203.
3 Art. introdotto dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
4 Decreto esecutivo Bandite di caccia 2021-2026 del 7 luglio 2021 - BU 2021, 210. Cpv. modificato dal R
1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
3L’attraversamento delle bandite da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri
principali marcati, con l’arma scarica e i cani al guinzaglio.5
Animali randagi

## Art. 11 (LCC art. 27) {#art_11}

1I cani e i gatti randagi, nonché altri animali domestici inselvatichiti vaganti oltre trecento
metri dai fabbricati abitati, possono essere catturati o abbattuti, senza obbligo di risarcimento da
parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.
2Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di cattura
o di abbattimento.
Selvaggina in cattività

## Art. 12 (LCC art. 25) {#art_12}

1La domanda di autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici va inoltrata tramite
formulario ufficiale all’Ufficio del Veterinario cantonale.
a) Autorizzazioni
2Questo decide, sentito il preavviso dell’Ufficio della caccia e della pesca, nei casi contemplati
contemporaneamente dall’art. 25 LCC e dall’art. 12 del regolamento di applicazione della legge
cantonale sulla protezione degli animali.
3Nei casi contemplati esclusivamente dall’art. 25 LCC, l’Ufficio della caccia e della pesca decide
direttamente.
4Di regola non viene rilasciata l’autorizzazione:
a) per la detenzione di animali incrociati con specie domestiche, ibride o altre specie selvatiche;
b) per la detenzione di animali provenienti dall’ambiente naturale.

## Art. 13 b) Modifiche {#art_13}

Le modifiche del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione, vanno
prontamente segnalate all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

## Art. 14 c) Controllo {#art_14}

Gli agenti della polizia della caccia possono controllare in ogni momento le tenute di
animali selvatici e il rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni.

## Art. 15 d) Animali selvatici che recuperano la libertà {#art_15}

1Gli animali selvatici che recuperano la libertà devono essere immediatamente segnalati
all’Ufficio della caccia e della pesca, il quale ne darà comunicazione all’Ufficio del Veterinario
cantonale.
2Qualora non vengano ripresi entro 5 giorni o non siano stati segnalati, essi possono venire
abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.
3Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di
abbattimento o di un’eventuale partecipazione alla cattura.7
Messa in libertà di selvaggina

## Art. 16 (LCC art. 26) {#art_16}

1La messa in libertà di selvaggina è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio della caccia e della pesca.
2Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della
caccia.
Capitolo II
Presupposti per l’esercizio della caccia
Patente
a) Presentazione

## Art. 17 (LCC art. 5) {#art_17}

Durante l’esercizio della caccia il cacciatore deve avere con sé la patente di caccia.
b) Contenuto
5 Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.
6 Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.
7 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.

## Art. 18 {#art_18}

1Sono parte integrante della patente:
a) Tessera d’identità cacciatore valida;8
b) Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente:
– le generalità;
– il foglio di controllo;
– il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina
abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell’autorizzazione
annuale per la caccia alta);
– le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina;9
c) Copia del presente regolamento.
2La tessera d’identità cacciatore formato carta di credito non ha scadenza, mentre quella cartacea
perde la sua validità dopo 15 anni dall'emissione.10
Rilascio della patente
a) Autorità competente

## Art. 19 (LCC art. 5) {#art_19}

1La tessera d’identità cacciatore va richiesta all’Ufficio della caccia e della pesca.
2L’autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio
del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia
e della pesca.

## Art. 20 b) Documenti necessari {#art_20}

1Il richiedente per la patente deve presentare:
a) per la tessera d’identità cacciatore:
– un documento di legittimazione (passaporto o carta d’identità);
– una fotografia recente formato passaporto e di ottima qualità;
b) per l’autorizzazione annuale:
– la tessera d’identità cacciatore;
– la ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 14
OCP;
– la prova di aver pagato la tassa d’affiliazione alla Federazione di caccia ticinese, oppure la
tassa supplementare di fr. 80.- al Dipartimento;
– una valida attestazione del superamento della prova periodica della precisione di tiro per
l’arma da impiegare nella categoria di caccia richiesta.13
c) Tasse
2La tassa è fissata in fr. 50.- per il rilascio della tessera d’identità cacciatore e dalla LCC per la
domanda di autorizzazione annuale.
Rimborso della tassa di autorizzazione

## Art. 21 (LCC art. 13) {#art_21}

La tassa dell’autorizzazione annuale della categoria di caccia prescelta, dedotte le spese
di cancelleria e la tassa supplementare è rimborsata in caso di decesso, grave malattia o infortunio
del titolare e ritenuto che ne sia fatta domanda all’Ufficio della caccia e della pesca prima
dell’apertura della caccia.
Sostituzione della patente
a) Autorità
(LCC art. 5)
8 Lett. modificata dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedente modifica: BU 2019,
255.
9 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.
10 Cpv. modificato dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedente modifica: BU 2019,
255.
11 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
12 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2008,
473.
13 Lett. modificata dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250; precedente modifica: BU 2021,
198.

## Art. 22 {#art_22}

1Per la sostituzione della tessera d’identità cacciatore e dell’autorizzazione annuale è
competente l’Ufficio della caccia e della pesca.
2Viene percepita una tassa di fr. 50.- per ogni documento sostituito.
3…

## Art. 23 b) Perdita {#art_23}

1In caso di perdita:
a) della tessera d’identità cacciatore, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di
legittimazione valido;16
b) dell’autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo o del duplicato del foglio di controllo, il
cacciatore deve darne immediata comunicazione all’Ufficio della caccia e della pesca.
2In caso di perdita dell’autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può
esercitare la caccia solo con l’autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della
tessera d’identità cacciatore, all’Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Giubiasco
durante il periodo venatorio di caccia alta.17

## Art. 24 Esami di abilitazione {#art_24}

Il Consiglio di Stato disciplina con separato regolamento:
a) gli esami di abilitazione;
b) lo svolgimento della formazione;
c) lo svolgimento del periodo di cura della selvaggina;
d) i compiti della Commissione esaminatrice.
Capitolo III
Esercizio della caccia

## Art. 25 Specie cacciabili {#art_25}

1Le seguenti specie sono cacciabili:
a) caccia alta:
mammiferi
cervo (Cervus elaphus)
capriolo (Capreolus capreolus)
camoscio (Rupicapra rupicapra)
cinghiale (Sus scrofa)
marmotta (Marmota marmota)
volpe (Vulpes vulpes)
tasso (Meles meles)18
b) caccia bassa:
mammiferi
volpe (Vulpes vulpes)
faina (Martes foina)
tasso (Meles meles)
lepre comune (Lepus capensis)
lepre variabile (Lepus timidus)
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
uccelli
fagiano di monte (Lyrurus tetrix)
fagiano comune (Phasianus colchicus)
beccaccia (Scolopax rusticola)
piccione domestico inselvatichito
colombaccio (Columba palumbus)
tortora dal collare or. (Streptopelia decacto)
ghiandaia (Garrulus glandarius)
cornacchia nera (Corvus corone corone)
14 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2016,
351.
15 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.
16 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
17 Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019,
255.
18 Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403.
cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
corvo imperiale (Corvus corax)
germano reale (Anas platyrhynchos)
cormorano (Phalacrocorax carbo)19
c) caccia acquatica:
alzavola (Anas crecca)
germano reale (Anas platyrhynchos)
moriglione (Aythya ferina)
moretta (Aythya fuligula)
folaga (Fulica atra)
Numero massimo e genere dei capi e periodi
2Il numero massimo e il genere dei capi, nonché i periodi, sono stabiliti dall’art. 42 del presente
regolamento.
Caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo

## Art. 26 (LCC art. 17) {#art_26}

In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo
autunnale al cervo e al capriolo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.
Caccia speciale al cinghiale

## Art. 27 (LCC art. 17) {#art_27}

In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale
al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.
Caccia speciale alla volpe

## Art. 28 (LCC art. 17) {#art_28}

In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale
alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la
caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale.
Controllo della selvaggina
a) Iscrizione

## Art. 29 (LCC art. 11) {#art_29}

1Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve:
a) Iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena
possibile nel duplicato, il giorno, l’ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l’età e il
sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e)
egli dovrà specificarne i motivi.
L’iscrizione va fatta per esteso, come da esempio sul foglio di controllo, con inchiostro
indelebile.
In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione
rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.
Apporre ai camosci, cervi, cinghiali e caprioli la fascetta identificativa immediatamente sul posto
dell’uccisione;24
b) Presentare ai posti di controllo entro 24 ore dall’abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i
cinghiali, salvo le eccezioni previste all’art. 31 cpv. 3;25
c) Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell’animale da lui abbattuto, a
condizione che questo non sia da autodenunciare, egli deve consegnare assieme al capo di
selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte tutte le catture effettuate sino a quel
momento;26
19 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2012,
348.
20 Art. modificato dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.
21 Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194.
22 Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU 2010,
263; BU 2013, 346.
23 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421.
24 Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU
2015, 421-429; BU 2019, 255.
25 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.
26 Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.
d) Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale
o duplicato);
e) Procedere alla registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al
cacciatore dell’Ufficio della caccia e della pesca) entro 12 ore dalla cattura dei capi di fagiano
di monte, beccaccia, lepre comune e lepre variabile, compresi i capi da autodenunciare;27
f) Portare personalmente i capi da autodenunciare come segue:
– caccia alta, caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e caccia speciale al cinghiale: ai
posti di controllo entro 24 ore;
– caccia bassa e caccia acquatica: segnalarli immediatamente all’Ufficio della caccia e della
pesca o a un agente della polizia della caccia i quali provvederanno al sequestro;28
g) Inviare sia il foglio di controllo che il duplicato all’Ufficio della caccia e della pesca entro 15
giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.29
2L’Ufficio della caccia e della pesca, d’intesa con l’Ufficio del Veterinario cantonale, definisce i criteri
per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori.30

## Art. 30 b) Posti di controllo {#art_30}

I posti di controllo, per le diverse specie da presentare, con i relativi giorni ed orari di
apertura, vengono fissati annualmente dall’Ufficio della caccia e della pesca nell’autorizzazione
annuale di caccia.

## Art. 31 c) Termine e modalità di controllo {#art_31}

1I cervi e i cinghiali abbattuti il 19 e il 27 settembre devono essere sottoposti al controllo
entro la mattina del giorno seguente.
2I cervi maschi adulti, i fusoni e i caprioli maschi adulti, esclusi i capi sanitari e i capi da
autodenunciare, sono esentati dall’essere presentati al posto di controllo a condizione che il
cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al
cacciatore dell’Ufficio della caccia e della pesca) entro 12 ore dalla cattura.
3I capi di cervo maschio adulto, i fusoni e i caprioli maschi adulti registrati online devono essere:
– contrassegnati dal cacciatore con la fascetta identificativa immediatamente sul posto
dell’uccisione. Il numero univoco della fascetta deve essere riportato anche nel foglio di
controllo e nel relativo duplicato nell’apposita casella;
– conservati interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione;
– identificabili per il tramite di una fotografia dell’animale intero (trofeo compreso) la quale deve
essere obbligatoriamente allegata al formulario di registrazione online.

## Art. 32 Messa in commercio e consumo {#art_32}

1Ogni capo di cinghiale abbattuto dev’essere sottoposto al controllo trichinoscopico
prima del consumo.
2L’Ufficio del Veterinario cantonale può vincolare il consumo delle carni a un controllo sulla
radioattività.
3È vietato il consumo di cormorani.

## Art. 33 {#art_33}

…33

## Art. 34 {#art_34}

…34
Cani
a) Uso dei cani
27 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2014,
403; BU 2022, 194; BU 2025, 135.
28 Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.
29 Lett. introdotta dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.
30 Cpv. introdotto dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351.
31 Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014,
403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021,
198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
32 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351; precedente modifica: BU 2007,
521.
33 Art. abrogato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.
34 Art. abrogato dal R 1.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 220; precedente modifica: BU 2008,
473.

## Art. 35 {#art_35}

1È vietato usare cani nell’esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo
e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da traccia che
possono essere impiegati unicamente per la ricerca della selvaggina ferita, previa comunicazione a
un agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca.
2E’ vietato usare cani segugi nell’esercizio della caccia bassa al di sotto dei 1'600 mslm dal 16 al 30
novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia
speciale al cinghiale.36

## Art. 36 b) Bandite e zone protette {#art_36}

Nelle zone in cui è vietata la caccia (bandite, zone di protezione, ecc.) i cani devono
essere tenuti al guinzaglio (salvo autorizzazione speciale rilasciata dall’Ufficio della caccia e della
pesca).

## Art. 37 c) Sorveglianza {#art_37}

1Durante tutto l’anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie, fatta
eccezione:
– per i cani da caccia durante i giorni di prova cani (art. 38) e durante l’esercizio venatorio, nel
rispetto di quanto previsto all’art. 35 del presente regolamento;
– per quanto previsto al cpv. 3.
2I cani vaganti senza sorveglianza colti a rincorrere la selvaggina possono essere abbattuti dagli
agenti della polizia della caccia.
3L’Ufficio della caccia e della pesca può, su richiesta, accordare l’autorizzazione per lasciare vagare
i cani sotto sorveglianza in zone prestabilite laddove per la selvaggina non sia oggetto di effettivo
disturbo.

## Art. 38 d) Prova {#art_38}

1La prova per i cani da caccia è permessa:
a) dal 4 al 23 agosto il martedì, sabato, domenica dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300
mslm;
b) dal 29 settembre all’11 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore
17.30;
c) dal 17 ottobre al 19 novembre il martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la caccia
bassa, escluso sabato 14 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo
e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale.38
2Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.
3Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone,
abilitati alla caccia, ma non in possesso di un’autorizzazione di caccia bassa.
Periodi e giorni di caccia

## Art. 39 (LCC art. 16 e 17)39 {#art_39}

Periodi e giorni di caccia:
Giorni di caccia:
a) caccia alta:
dal 5 settembre al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre, tutti i giorni.40
b) caccia bassa:
35 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014,
403; BU 2015, 421; BU 2016, 351.
36 Cpv. modificato dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedenti modifiche: BU
2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264.
37 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU 2010,
263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017,
203; BU 2018, 266.
38 Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2020,
220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
39 Nota marginale modificata dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346.
40 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il
giorno d’apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura
è vietata la caccia alla lepre comune.41
c) caccia acquatica:
dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre
(Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania).
Il giorno d’apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

## Art. 40 Spostamento sul luogo di caccia {#art_40}

1La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni è permessa alla vigilia
dell’apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall’ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore.
2Il rientro deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno seguente la chiusura relativa alla categoria
corrispondente, equipaggiamento sopraindicato compreso.
3Resta riservato quanto previsto dagli articoli 50 e 51.

## Art. 41 Orari di caccia {#art_41}

1Orari di caccia:
a) caccia alta al di sopra dei 400 mslm:
- dal 5 settembre al 19 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30;
- dal 23 settembre al 27 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00;
b) caccia alta al di sotto dei 400 mslm:
- dal 5 settembre al 19 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore
20.30;
- dal 23 settembre al 27 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore
20.00;
c) caccia bassa:
- dal 16 ottobre al 24 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 18.30;
- dal 25 ottobre al 30 novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
d) caccia acquatica:
– in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
– in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.42
2…43

## Art. 42 Numero massimo e genere dei capi e periodi {#art_42}

1L’Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del
camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo
fissandone le modalità di attuazione sull’Autorizzazione annuale di caccia alta.
2I prelievi delle specie elencate all’art. 25, sono regolati come segue:
a) Caccia alta:
1. CAMOSCIO:
3 capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:
- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni l’8 settembre;
- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 5 al 17 settembre per colui che ha
abbattuto una femmina di camoscio non lattifera di almeno 2,5 anni o un camoscio di 1,5 anni
(anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 kg (capo sanitario);
- 2 femmine di camoscio non lattifere di almeno 2,5 anni dal 5 al 17 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal 5 al 17 settembre;
- la cattura dei piccoli dell’anno e delle femmine lattifere è vietata.
Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha
più diritto al terzo capo di camoscio.
41 Lett. modificata dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2008,
473.
42 Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2014,
403; BU 2016, 351; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023,
264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
43 Cpv. abrogato dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250.
44 Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206 e 248; precedenti modifiche: BU
2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU
2014, 403; BU 2015, 421-429; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198;
BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il
corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d’età e viceversa.
Colui che cattura un camoscio maschio di almeno 2.5 anni, senza catturare una femmina non
lattifera di almeno 2.5 anni nella corrente stagione di caccia, l’anno successivo si vedrà preclusa la
possibilità di catturare il camoscio maschio di almeno 2.5 anni quale cattura diretta.
Al cacciatore che, nella precedente stagione di caccia, ha catturato un camoscio maschio di almeno
2,5 anni senza aver catturato una femmina non lattifera di almeno 2,5 anni, è preclusa, nella corrente
stagione, la cattura diretta di un camoscio maschio di almeno 2,5 anni.
2. CAPRIOLO:
2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:
- 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano
di abbattimento, l’8 settembre (in tutto il territorio aperto alla caccia al capriolo) ed
eventualmente il 14 settembre (a settori);
- oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 5 al 17 settembre per colui che ha abbattuto
una femmina di capriolo non lattifera di almeno 1,5 anni;
- 1 femmina di capriolo non lattifera di almeno 1,5 anni sino al raggiungimento della quota
stabilita dal Piano di abbattimento dal 5 al 17 settembre;
- la cattura dei piccoli dell’anno e delle femmine lattifere è vietata.
3. CERVO:
- 2 maschi con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 5 al 19 settembre. Tra questi può figurare
al massimo un maschio con corona su ambedue le stanghe, cacciabile unicamente dal 5 al 9
settembre (cervo corona: con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste e con aste
di lunghezza minima di 60 centimetri misurate lungo la curva, all'esterno, partendo dalla base
della rosa fino alla punta più lunga della corona);
- femmine non lattifere in numero illimitato dal 5 al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre;
- e 1 femmina lattifera dal 18 al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre, a condizione che prima
sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia;
- e 1 femmina lattifera dal 18 al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre;
- cerbiatti (cervi dell’anno) in numero illimitato dal 18 al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni dal 5 al 7 settembre e dal 23 al 24 settembre.
Colui che cattura una femmina non lattifera ha diritto a un terzo maschio con almeno 2 punte su uno
dei palchi dal 5 al 19 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (se
non già catturato) che è cacciabile solo dal 5 al 9 settembre.
4. CINGHIALE TASSO VOLPE:
- numero di capi illimitato dal 5 al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre.
5. MARMOTTA:
- 2 marmotte dal 9 all’11 settembre.
b) Caccia bassa:
1. LEPRE (comune e variabile):
2 capi per cacciatore, dei quali:
- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 18 e 25 ottobre e 1° novembre;
- 1 lepre variabile, cacciabile nei giorni 16, 18 e 25 ottobre e 1, 7, 8, 15, 22, 29 e 30 novembre.
2. FAGIANO DI MONTE:
- 1 fagiano di monte maschio, cacciabile nei giorni 16, 18 e 25 ottobre e 1, 7, 8, 15, 22, 29 e 30
novembre;
- la cattura della femmina è vietata.
3. BECCACCIA:
- 15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre.
4. ALTRE SPECIE
Tutte le altre specie cacciabili non sono soggette a limitazioni quantitative.
3…

## Art. 43 Divieti speciali {#art_43}

Al cacciatore è vietata la cattura:
a) Caccia alta:
- della fauna selvatica munita di trasmettitori, radiocollari o marche auricolari;
b) Caccia bassa:
- di più di un capo di leporide al giorno;
45 Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2014, 403; BU 2019,
255; BU 2025, 135.
- della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una beccaccia o
di un fagiano comune e viceversa;
- del fagiano di monte maschio in pianta.

## Art. 44 Zone aperte alla caccia {#art_44}

Zone di caccia:
a) caccia alta:
1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI:
A. Nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all’interno dei seguenti confini: dall’intersezione
del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l’autostrada A2, segue
quest’ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada
cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a
Gorduno, all’intersezione con la strada dell’argine insommergibile, segue quest’ultima in
direzione sud sino all’intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto
di partenza.
2. CAMOSCIO:
Aperto nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del
piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno (escluso il Comune di Gambarogno),
Vallemaggia e Lugano (escluso il territorio situato a sud del ponte–diga di Melide e il comparto a
destra dell’autostrada A2) fino al raggiungimento degli specifici Piani di abbattimento.
3. CERVO:
A. Aperto nel distretto di Leventina.
B. Aperto nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64
Legiuna, all’interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale
passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio
per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa,
qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue
la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui
segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte
di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di
partenza), la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di
2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
C. Aperto nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da
postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì).
D. Aperto nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N.
48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad
un’altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
E. Aperto nel distretto di Locarno.
F. Aperto nel distretto di Lugano.
G. Aperto nel distretto di Mendrisio.
H. Aperto nel distretto di Vallemaggia.
4. CAPRIOLO:
A. Aperto nei distretti di Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.
B. Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Riviera e Bellinzona, la caccia è
permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo il
lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
C. Chiuso nei distretti di Leventina e Blenio.
D. Aperto nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.
E. Aperto nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord–sud)
dell’autostrada.
5. CINGHIALE:
Aperto su tutto il territorio cantonale.
Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia
è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì,
martedì, giovedì e venerdì.
6. MARMOTTA:
46 Art. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014,
403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2022,
194; BU 2024, 163.
Aperta su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Lugano e Mendrisio.
Nel distretto di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini
comunali di Mergoscia e Vogorno, al di sopra dei 1'400 mslm.
b) caccia bassa:
Permessa su tutto il territorio cantonale con le seguenti eccezioni:
– la caccia al fagiano di monte è chiusa nei Comuni di Capriasca, Ponte Capriasca, Lugano,
Isone e Comunanza Monteceneri – Cadenazzo (Valle di Caneggio/Corte di Campo),
Gambarogno, Monteceneri e Mezzovico – Vira;
– la caccia alla lepre comune è chiusa nei Comuni di Avegno Gordevio, Maggia e Cevio al di
sotto dei 700 mslm;
– la caccia alla lepre variabile è chiusa nei Comuni di Capriasca, Ponte Capriasca, Lugano, Isone
e Comunanza Monteceneri – Cadenazzo (Valle di Caneggio/Corte di Campo), Gambarogno,
Monteceneri e Mezzovico – Vira, Bellinzona/S.Antonio, Bellinzona/Pianezzo e Arbedo –
Castione;
c) caccia acquatica:
– permessa sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti.
Vietati gli spari in direzione della terraferma.
Armi e munizioni
a) Armi utilizzabili

## Art. 45 (LCC art. 18, cpv. 2) {#art_45}

1Per le seguenti categorie di caccia può essere utilizzato unicamente il tipo di arma
corrispondente sottoindicato:
a) caccia alta:
fucile a palla giusta l’art. 18, cpv. 1, lett. a) LCC;
b) caccia bassa e acquatica:
fucile a pallini, giusta l’art. 18, cpv. 1, lett. b) LCC.
2L’utilizzo di dispositivi di riduzione del rumore da sparo è ammesso per qualsiasi tipo di caccia.47

## Art. 46 b) Idoneità {#art_46}

1Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile ed essere dotate di
un sistema di sicurezza funzionante.
2Il bloccaggio del magazzino delle armi a ripetizione e semiautomatiche non deve essere amovibile
se non smontando l’arma.

## Art. 47 c) Detenzione {#art_47}

1Le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio.
2Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o
pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie,
cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50.
3Durante gli spostamenti con il veicolo a motore il fucile deve essere trasportato nell’apposito fodero
chiuso.49

## Art. 48 d) Impiego {#art_48}

È vietato portare con sé nell’esercizio della caccia più di un’arma.

## Art. 49 Mezzi e metodi ausiliari proibiti {#art_49}

1Durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è
vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca:
a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;
b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di
contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;
c) organizzare battute rumorose;
47 Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modifica: BU 2025,
81.
48 Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.
49 Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019,
255.
50 Art. modificato dal R 10.7.2007; in vigore dal 31.8.2007 - BU 2007, 521.
d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le
mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli
ungulati;
e) portare con sé, o far portare a eventuali accompagnatori, munizioni proibite o richiami per
l’adescamento di selvaggina, apparecchi per l’intensificazione della luce residua;51
f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;
g) far uso di radiotrasmittenti o cellulari a scopo venatorio;52
h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell’esercizio della caccia
acquatica;
i) l’impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono
con sostanze chimiche;
l) far uso di droni a scopo venatorio;53
m) portare con sé, o far portare a eventuali accompagnatori, fototrappole, apparecchi per
l’intensificazione della luce residua, camere termiche ed altri strumenti con funzioni equiparabili,
da 3 giorni prima dell’inizio della caccia alta fino al 14 novembre, con l’estensione fino al 30
novembre limitatamente a chi esercita la caccia bassa.54
2La Divisione dell’ambiente può autorizzare cacciatori espressamente formati a impiegare un
dispositivo di puntamento notturno per l’esercizio della caccia al fine di contrastare epizoozie o per
prevenire ingenti danni causati dalla fauna selvatica a colture agricole, forestali o animali da
reddito.55
Veicoli a motore, ciclomotori
a) Trasporto di cacciatori, armi e munizioni

## Art. 50 (LCC art. 20) {#art_50}

L’uso di veicoli a motore, di ciclomotori e di e-bike per il trasporto di cacciatori, armi e
munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto
all’art. 54:
a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il
Canton Uri;
b) 1 Malvaglia/Caslou;
2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Biborgh;
3 Rodaglio/Legri;
4 Chironico/Barolgiasco;
5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
7 Osco/Vigera/Tarnolgio/Carì/parcheggio bacino Predelp;
8 Personico/Diga Val d’Ambra;
9 Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);
10 Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
11 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
12 Brione/Val Resa (località Resa);
13 Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;
14 Monte Brè/Miranda;
Palagnedra/Bordei;
Moneto/Monadello;
17 Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
18 Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);
19 Vergeletto/Zardin;
Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc;
Aurigeno/Dunzio;
51 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2017,
203; BU 2021, 198; BU 2023, 264; BU 2024, 163.
52 Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.
53 Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU
2012, 348; BU 2013, 346; BU 2019, 255.
54 Lett. introdotta dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
55 Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modifica: BU 2025,
81.
56 Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2012, 348; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2015, 453; BU 2016, 351; BU 2017,
203.
22 Cavergno/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
23 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
24 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
25 Robasacco/Revólt, fino in località Casa di Moschini;
26 Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo “La Vigna”);
27 Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
28 Fontanelle/Borla/Canedo;
29 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all’entrata sud dell’abitato di Lelgio
(piazzale ex–cava);
30 Villa Luganese/Monti di Creda;
31 Cadro/grotto Alpe Vallà;
32 Lugano/Bré paese;
33 Novaggio/Alpe Paz;
34 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
35 Meride/Serpiano (funivia);57
c) nelle zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali;
d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale:
- il 4 settembre (vigilia di caccia alta) e il 22 settembre dalle ore 07.00 alle ore 24.00;
- dal 18 al 19 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.45 alle ore 09.00 e dalle ore
18.00 alle ore 20.30;
- dal 23 al 27 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore 09.00 e dalle ore
18.00 alle ore 20.00.58

## Art. 51 b) Posteggio {#art_51}

1Il posteggio dei veicoli è consentito in qualsiasi punto delle strade indicate, purché non
invada il campo viabile, e a una distanza massima di 50 m dal ciglio stradale.
2Sui tratti All’Acqua-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra-
Lucomagno al cacciatore è consentito sia posteggiare il veicolo sia avviarsi per l’esercizio dell’attività
venatoria unicamente dai seguenti posteggi (segnalati da appositi cartelli):
– All’Acqua, Ciurei di Mezzo e Nufenen;
– Airolo, Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo;
– Campra, Pian Segno e Lucomagno.
Art. 52…60
Divieti vari
Art. 5361 È vietato:
a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai
fabbricati abitati, dai campeggi e dall’area dei percorsi vita. Prima di sparare il cacciatore deve
accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la
proprietà di terzi;62
b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali
Campra–Lucomagno, Airolo–Nufenen, Airolo–Passo S. Gottardo–confine Canton Uri, nonché
esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali.
Per le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m;
c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;
d) effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri;63
57 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2020,
220; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2025, 135.
58 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2019,
255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
59 Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2021,
198.
60 Art. abrogato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2008,
473; BU 2012, 348; BU 2021, 198; BU 2023, 264.
61 Art. modificato dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2009,
321.
62 Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019,
255.
63 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
e) l’uso delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e
dell’elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto
all’art. 54. L’uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia
di caccia alta (4 settembre) dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e dal 18 al 19 settembre e dal 22 al
27 settembre;64
f) …65
g) usare fototrappole ed altri strumenti d’osservazione remota con funzioni equiparabili a scopo
venatorio, fatte salve eccezioni concesse dall’Ufficio della caccia e della pesca;66
h) cacciare il fagiano di monte e la beccaccia senza l’ausilio del cane da ferma, nonché la lepre
comune e la lepre variabile senza l’ausilio del cane da seguita;67
i) adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti;68
l) è vietato, fatta eccezione per la caccia alta e la regolazione dello stambecco, esercitare
qualsiasi attività venatoria senza indossare indumenti ad alta visibilità.69
Ricerca e recupero della cacciagione
Art. 5470 1Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina potenzialmente
feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un
agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca. Con l’interruzione della
ricerca il cacciatore perde ogni diritto sul capo di selvaggina ricercato.71
2Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l’uso di funivie, di teleferiche, di
funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50
e 51.
3Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l’utilizzo dell’elicottero, o il sezionamento, esclusi i capi
sanitari e i capi da autodenunciare, quando il trasporto è difficoltoso, previa autorizzazione rilasciata
da un guardacaccia o dall’Ufficio della caccia e della pesca.72
4Il cacciatore può rientrare con il veicolo nello stesso luogo da dove è partito con il capo di
selvaggina da portare al posto di controllo nel corso della medesima giornata o al più tardi
immediatamente dopo aver effettuato il controllo del capo abbattuto, oppure, in caso di registrazione
online, non oltre le 24 ore dall’abbattimento.73
Capitolo IV
Polizia della caccia
Carnivori

## Art. 55 (LCC art. 28) {#art_55}

1L’uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori
necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio della caccia e della pesca che ne fissa condizioni e
modalità.
2La domanda va inoltrata allo stesso, tramite modulo ufficiale.
3L’autorizzazione può essere concessa solo a chi ha ottenuto una patente di caccia nell’anno
corrente e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5
anni.
Tassidermia
64 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2015,
453; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022,
194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
65 Lett. abrogata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2014,
403; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
66 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2016,
351; BU 2017, 203; BU 2023, 264.
67 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2017,
203.
68 Lett. introdotta dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
69 Lett. introdotta dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
70 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2013,
346; BU 2016, 351.
71 Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
72 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedente modifica: BU 2024,
163.
73 Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264.
a) Autorizzazione

## Art. 56 (LCC art. 29) {#art_56}

L’autorizzazione per la tassidermia, rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca, deve
contenere:
a) le generalità del richiedente;
b) l’ubicazione del laboratorio e delle celle di conservazione;
c) il modo di marcatura conformemente alle direttive emanate dal Dipartimento.

## Art. 57 b) Registro e marcatura {#art_57}

1È fatto obbligo al tassidermista di tenere costantemente aggiornato il registro di controllo
ufficiale rilasciato dal Dipartimento.
2L’Ufficio della caccia e della pesca può controllare la tenuta dei registri e l’esatta marcatura.
3A tal fine può procedere all’ispezione di locali e laboratori e al controllo di animali imbalsamati o da
imbalsamare.

## Art. 58 c) Animali protetti {#art_58}

1Per l’imbalsamatura di animali protetti si rimanda a quanto previsto all’art. 5
dell’ordinanza federale sulla caccia.
2L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per autorizzare eccezioni nel commercio di
animali imbalsamati vecchi e restaurati.
Selvaggina perita

## Art. 59 (LCC art. 30) {#art_59}

1In caso di ferimento o di uccisione di un capo di selvaggina fuori dall’ambito venatorio,
come pure in caso di ritrovamento in qualsiasi periodo dell’anno di un capo di selvaggina morto,
ferito o abbandonato dalla madre, l’animale dev’essere lasciato sul posto e la Polizia della caccia
avvisata immediatamente.
2L’eventuale richiesta di attribuzione del capo di selvaggina va inoltrata all’Ufficio della caccia e della
pesca.
Capitolo V
Danni causati dalla selvaggina
Prevenzione danni
(LCC art. 34)

## Art. 60 a) Autodifesa {#art_60}

1I proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di boschi, colture agricole o animali da reddito
possono chiedere all’Ufficio della caccia e della pesca il permesso di autodifesa mediante cattura o
abbattimento per danni provocati da:
a) volpi,
b) faine,
c) tassi,
d) piccioni domestici inselvatichiti,
e) tortore dal collare,
f) cornacchie grigie e nere,
g) corvi imperiali,
h) merli,
i) storni,74
l) passeri europei.75
b) Capi viziosi
2L’Ufficio della caccia e della pesca può ognora accordare l’autorizzazione per la cattura o
l’eliminazione di capi viziosi, appartenenti a specie cacciabili o protette, che causano danni rilevanti.
Fanno eccezione le specie protette elencate all’art. 10 OCP.
Uso di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili
3L’Ufficio della caccia e della pesca può accordare l’autorizzazione per l’uso di trappole a
trabocchetto, nelle immediate adiacenze di stabili, per la cattura di animali selvatici non protetti che
arrecano danni rilevanti.
d) Procedura
74 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.
75 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.

## Art. 61 {#art_61}

1La richiesta per l’autodifesa, per la cattura o l’eliminazione di capi viziosi e per la posa
di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all’Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto
che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:
a) recinzioni metalliche escluso l’impiego di fili spinati;
b) recinzioni con corrente elettrica;
c) protezione individuale di piante o arbusti;
d) prodotti repellenti compatibili con l’ambiente.
2Il permesso può essere concesso a chi:
a) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un’autorizzazione di caccia durante l’ultima stagione
venatoria;
b) non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni;
c) non è sottoposto ad un periodo di privazione del diritto di cacciare sospeso condizionalmente.76
Sussidi per l’acquisto di materiale protettivo
a) Oggetto

## Art. 62 (LCC art. 34) {#art_62}

1Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all’80% della spesa d’acquisto di
materiale destinato all’esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di
reddito.
2Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del
bosco.
3Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di fr. 30'000.−, ritenuto che per
le recinzioni esso è al massimo di fr. 15.− al metro lineare (ml).
4Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della
licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell’opera e dei giustificativi di spesa.
5L’opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.
6L’inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di
eventuali successive domande di risarcimento danni.

## Art. 63 b) Procedura {#art_63}

1La domanda di sussidio deve essere presentata dal proprietario all’Ufficio della caccia
e della pesca mediante modulo ufficiale prima dell’inizio dei lavori.
2L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.
3I sussidi sino a fr. 10'000.− sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr.
20'000.− dalla Divisione.
4Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio
di Stato entro il termine di 15 giorni.
Risarcimento danni
a) Colture forestali

## Art. 64 (LCC art. 35) {#art_64}

1Per i danni causati alle colture silvicole da animali contro i quali non sono ammesse
misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito derivante dalla
gestione del bosco.
2Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo del 70% del danno; quest’ultimo è calcolato
deducendo il 5% del reddito derivante dalla gestione del bosco, ritenuta una deduzione minima di
fr. 1000.−.
3Il risarcimento viene escluso dal cumulo con sussidi federali, cantonali e comunali.
4Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato
un accertamento attendibile del danno.

## Art. 65 b) Colture agricole e animali da reddito {#art_65}

1Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro
i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano
un reddito agricolo.
2Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell’80% del danno; quest’ultimo è calcolato
deducendo l’1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.−.78
3Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.
76 Lett. introdotta dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.
77 Art. modificato dal R 12.10.2010; in vigore dal 15.10.2010 - BU 2010, 419.
78 Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.
4Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato
un accertamento attendibile del danno.
c) Colture viticole
Art. 65a79 1Per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure
di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla
produzione di uva e dalla sua valorizzazione.
2Il risarcimento corrisponde a fr. 10.− per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli
accertamenti peritali).
3Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato
un accertamento attendibile del danno.

## Art. 66 d) Procedura80 {#art_66}

1Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal
danneggiato all’Ufficio della caccia e della pesca. Il richiedente è tenuto a comprovare
l’adempimento delle condizioni di risarcimento. In caso di mancata presentazione della
documentazione richiesta entro i termini impartiti dall’Ufficio della caccia e della pesca, la domanda
di risarcimento decade senza ulteriori formalità.81
2L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve
seduta stante copia dell’esito dell’accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni
all’Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni.82
2bisIn caso di danni causati da grandi predatori, l’Ufficio della caccia e della pesca è competente per
i necessari accertamenti, tranne la verifica della presenza di misure di protezione, che viene
eseguita dall'Ufficio della consulenza agricola. Gli accertamenti sono svolti alla presenza del
richiedente, o di un suo rappresentante, con possibilità di formulare osservazioni seduta stante.83
3I risarcimenti sino a fr. 10'000.− sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr.
50'000.− alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.
4Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio
di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.84
Capitolo VI
Norme penali

## Art. 67 Contravvenzioni85 {#art_67}

1Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, come pure alle prescrizioni
emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono
perseguite giusta gli art. 41 e ss LCC.
2...86
Multe disciplinari
Art. 67a87 Le contravvenzioni di diritto cantonale punite con multa disciplinare e i relativi importi
sono elencati nell’allegato 1.
Ritiro immediato della patente
Art. 67b88 I reati gravi della legislazione cantonale che comportano il ritiro immediato della patente
ai sensi dell’art. 43 LCC sono:
a) esercizio venatorio in giorni o orari vietati alla caccia;
b) uso di armi e mezzi ausiliari vietati;
c) nei periodi vietati, avere con sé o far portare a eventuali accompagnatori, apparecchi per
l’intensificazione della luce residua e/o le camere termiche;
79 Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
80 Nota marginale modificata dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
81 Cpv. modificato dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
82 Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.
83 Cpv. introdotto dal R 22.11.2023; in vigore dal 24.11.2023 - BU 2023, 316.
84 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.
85 Nota marginale modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264.
86 Cpv. abrogato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modfiica: BU 2022,
214.
87 Art. introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214.
88 Art. introdotto dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
d) esercizio venatorio in bandita o in zona di divieto;
e) mancata o parziale iscrizione dei dati relativi a uno o più capi di selvaggina sul proprio foglio di
controllo, se ciò comporta un vantaggio;
f) falsificazione del foglio di controllo;
g) iscrizione di dati inveritieri;
h) opposizione a un atto di un organo della polizia della caccia;
i) grave mancanza nel rispetto delle regole di sicurezza inerenti al maneggio e l’uso delle armi da
fuoco (le 4 regole di sicurezza di Jeff Cooper).
Capitolo VII
Norme transitorie

## Art. 68 Tassidermia {#art_68}

Ai tassidermisti è fatto obbligo di avere i registri aggiornati entro un anno dall’entrata in
vigore del presente regolamento.
Capitolo VIII
Norme finali

## Art. 69 Entrata in vigore {#art_69}

1Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2006.
2Esso sostituisce il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia del 4 agosto 1993
e modifica del 6 luglio 2005.
Pubblicato nel BU 2006, 263.
Allegato 189
1 Esercizio della caccia
C1.1 Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di controllo della
selvaggina (fino a un giorno di ritardo)
(art. 11 LCC, art. 29 lett. b-d, art. 31)
fr. 50.00
C1.2 Inosservanza dell’obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle
bandite cantonali
(art. 36)
fr. 150.00
C1.3 Lasciare vagare cani senza sorveglianza (art. 37 cpv. 1), fatte
salve le eccezioni previste dall’art. 37 cpv. 1
fr. 100.00
C1.4 Mancato rispetto delle norme per la detenzione di armi e munizioni
durante il periodo di caccia
(art. 47 cpv. 2 e cpv. 3)
fr. 100.00
C1.5 Uso di veicoli a motore e di ciclomotori su strade vietate
(art. 20 LCC, art. 50 lett. a - c)
fr. 200.00
C1.5.1 Uso di veicoli a motore e di ciclomotori negli orari vietati
(art. 20 LCC, art. 50 lett. d)
fr. 100.00
C1.6 Posteggio non consentito
(art. 51)
fr. 70.00
C1.7 Impiego di mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per
l’osservazione della selvaggina a scopo non venatorio
(art. 24 LCC, art. 6b cpv. 4 lett. a)
fr. 50.00
C1.8 Posa di lecche saline
(art. 24 LCC, art. 6b cpv. 4 lett. a)
fr. 200.00
C1.9 Adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti
(art. 24 LCC, art. 53 lett. i)
fr. 200.00
C1.9.1 Usare qualsiasi tipo di richiamo per la fauna selvatica.
(art. 24 LCC, art. 6b cpv. 4 lett. e)
fr. 150.00
89 Allegato modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU
2022, 214; BU 2024, 163.
C1.10 Foraggiare la selvaggina
(art. 24 LCC, art. 6b cpv. 4 lett. c)
fr. 50.00
C1.11 Uso di fototrappole a scopo venatorio
(art. 53 lett. g)
fr. 100.00
C1.12 Inosservanza delle prescrizioni relative al recupero della
selvaggina (art. 54 cpv. 2)
fr. 200.00
C1.13 Utilizzo non autorizzato di elicotteri per il recupero della selvaggina
o praticare il sezionamento senza autorizzazione
(art. 54 cpv. 3)
fr. 50.00
C1.14 Inosservanza delle prescrizioni relative all’abbigliamento
da indossare durante le battute di caccia
(53 lett. l)
fr. 150.00
C1.15 Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di iscrizione online
delle catture.
(art. 29 cpv. 1 lett e) e art. 31 cpv. 2 e 3)
fr. 50.00
