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title: "7.1.2 Ordinanza municipale per la promozione dell'alloggio del 24 febbraio 2022"
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# 7.1.2 Ordinanza municipale per la promozione dell'alloggio del 24 febbraio 2022

## Art. 1 Disposizioi generali {#art_1}

Scopo
Per promuovere la creazione di edifici a scopo abitativo di utilità pubblica, in
particolar modo alloggi a pigione moderata, la presente Ordinanza fissa i
criteri per l'attribuzione di un bonus SULAP supplementare per la
promozione dell'alloggio a progetti di pubblica utilitàvolti alla costruzione di
nuovi edifici rispettivamente alla trasformazione di immobili esistenti.

## Art. 2 {#art_2}

Campo di applicazione
Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili a progetti nelle
zone edificabili delle Sezioni di Lugano, Castagnola e Bré.

## Art. 3 {#art_3}

Condizioni
Beneficiano del bonus per la promozione dell'alloggio cui all'art. 15.1.1 del
Piano regolatore del Comune di Lugano, Sezioni di Lugano, Castagnola e
Brè, norme di attuazione del 21 marzo 1984, unicamente i progetti che
rispondono ad un chiaro interesse pubblico, in particolar modo progetti
volti alla promozione di alloggi a pigione moderata.
2 ossono richiedere la concessione del bonus organizzazioni di utilità
pubblica ai sensi dell'art. 37 dell'Ordinanza concernente la promozione di
alloggi a pigioni e prezzi moderati del 26 novembre 2003 (OP) così come
altri enti pubblici o privati senza scopo di lucro (ad es. fondazioni e
cooperative o altre organizzazioni mantello secondo l'art. 38 OP).
3 La concessione del bonusvienevalutata dal Municipio caso per caso.
4 Non sussiste un diritto acquisito all'ottenimento del bonus, né al suo
ottenimento al massimo previsto dalla norma di Piano regolatore.
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1-v Città di Lugano Ordinanza 7.1.2
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## Art. 4 y {#art_4}

Criteri
Per il riconoscimento del bonus, il Municipio tiene conto anche dei seguenti
ulteriori criteri divalutazione (cumulativi):
promozione della mobilità sostenibile;
qualità architettonica e inserimento urbanistico del progetto;
completezza e attendibilità del concetto di base (piano dei costi e
dell'affitto).
CAPITOLO 11

## Art. 5 Disposizioni amministrative {#art_5}

Procedura
1 Prima dell'inoltro della domanda di costruzione definitiva, il richiedente può
chiedere al Municipio una presa di posizione nonvincolante atta ad
acclarare l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 3 cpv. 2 della
presente Ordinanza.
La domanda per l'ottenimento del bonus per la promozione dell'alloggiova
presentata al Muncipio unitamente alla domanda di costruzione e deve
specificare:
a. nome e ragione sociale del richiedente;
b. decisione positiva del Municipio all'istanza di cui al capoverso 1 del
presente articolo;
c. motivazioni alla base della richiesta di ottenimento del bonus;
d. modalità di finanziamento dell'opera;
e. sostenibilità a lungo termine del progetto.
3 A complemento di quanto ricevuto, il Municipio può chiedere in qualsiasi
momento informazioni supplementari relative al progetto o al richiedente.
4 Nel caso in cui un bonus sia stato accordato sulla base di informazioni
errate, inviolazione di norme giuridiche o invirtù di fatti inesatti o
incompleti, il Municipio si riserva il diritto di revocare la licenza edilizia
accordata e di chiedere il conseguente ripristino dello stato quo ante.
5 11 Municipio sigla un accordo speciale con il richiedente affinché le
circostanze alla base della concessione del bonusvengano mantenute nel
tempo.

## Art. 6 {#art_6}

Contenuto dell'accordo
1 Laccordo speciale tra il Municipio e il richiedente deve essere siglato prima
del rilascio della licenza edilizia, di cui sarà parte integrante.
Esso dovrà specificare che l'edificio realizzato grazie al bonus dovrà essere
utilizzato unicamente a scopo abitativo e corrispondere a quanto previsto
nella domanda di costruzione (divieto di cambiamento della destinazione).
In caso di abuso, il Municipio si riserverà di emanare un divieto d'uso.
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1-v Città di Lugano Ordinanza 7.1.2
www.lugano.ch
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3 A garanzia del mantenimento della destinazione approvata, la Città di
Lugano godrà di un diritto di compera e di prelazione per un ammontare
pari alvalore di stima dell'immobile.
L'accordo prevede un obbligo di iscrizione a Registro fondiario degli
impegni presi. Il divieto di cambiamento della destinazione nonché il diritto
correlato di compera e di prelazione sono menzionati a Registro fondiario
quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
Eventuali costi derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo o ad esso correlati
saranno a carico del richiedente.

## Art. 7 {#art_7}

Autorità competenti
La sottoscrizione dell'accordo speciale compete al Municipio.

## Art. 8 {#art_8}

Casi particolari
11 Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi
particolari non contemplati nella presente Ordinanza.
CAPITOLO Ili

## Art. 9 Disposizioni finali {#art_9}

Competenza
1 L'applicazione della presente Ordinanza è di competenza del Municipio.
2 Nel caso di delega decisionale a un servizio dell'Amministrazione comunale,
contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Muncipio
entro quindici giorni dalla notifica della decisione.
3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

## Art. 10 {#art_10}

Entrata invigore
La presente Ordinanza entra invigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art.
208 LOC.
Per il Municipio
11 Sindaco 11 Segretario
M. Poletti R. Bregy
Risoluzione municipale del 24 febbraio 2022. Pubblicata agli albi comunali nel
periodo compreso tra il 3 marzo e il 4 aprile 2022.
