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title: "Decreto legislativo concernente l’aggiornamento straordinario dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare e la revisione generale"
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provisions: 4
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# Decreto legislativo concernente l’aggiornamento straordinario dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare e la revisione generale

## Art. 1 Aggiornamento straordinario {#art_1}

1I singoli valori di stima ai sensi della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare
del 13 novembre 1996 (LStima) sono aumentati del 15 per cento.
2Non sono oggetto di aggiornamento i fondi agricoli e boschivi, i fondi senza destinazione specifica
e le forze idriche ai sensi degli articoli 11, 12, 14 e 24 LStima.
3ll Consiglio di Stato fissa l’entrata in vigore dei singoli valori di stima.

## Art. 2 Procedura {#art_2}

1L’intimazione delle decisioni di stima viene effettuata dal Consiglio di Stato sulla base
degli indirizzi forniti dai Comuni.
2Contro le decisioni di stima i proprietari o altri titolari di diritti reali possono presentare reclamo
all’Ufficio stima, entro trenta giorni dalla notificazione.
3Per il resto è applicabile la procedura prevista per l’aggiornamento intermedio, ad eccezione della
pubblicazione dei valori di stima.

## Art. 3 Revisione generale delle stime {#art_3}

1Tenuto conto dell’aggiornamento straordinario dei valori di stima, la revisione generale
dei valori di stima ai sensi dell’articolo 6 LStima è ordinata dal Consiglio di Stato per il 2035.
2Eventuali aggiornamenti intermedi ai sensi dell’articolo 7 LStima avvengono secondo cicli
quadriennali a far tempo dall’entrata in vigore dell’aggiornamento straordinario.

## Art. 4 Entrata in vigore {#art_4}

1Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
2Esso entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2026, 83.
