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# Legge organica patriziale

## Art. 1 Definizione e scopo {#art_1}

1Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla
Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d’uso comune da conservare e utilizzare con spirito
viciniale a favore della comunità.
2Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico, proprietarie di beni d’uso comune, che hanno
svolto e svolgono un’attività d’interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato.
3I patriziati generali, le corporazioni, le degagne e i vicinati sono considerati analogamente purchè
adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti.
4Il patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i comuni nella gestione e
nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.2

## Art. 2 Altri enti {#art_2}

Il regolamento del patriziato stabilisce e disciplina l’esistenza di altri enti o eventuali
suddivisioni interne, con i relativi diritti e obblighi.

## Art. 3 Garanzia legale {#art_3}

1Ogni patriziato secondo l’art. 1 deve essere riconosciuto dal Consiglio di Stato.
2Tale riconoscimento ha effetto dichiarativo.
3Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile
al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.3

## Art. 4 Garanzia della proprietà: congodimento {#art_4}

1La consistenza dei beni di proprietà del patriziato o degli enti patriziali può essere mutata
unicamente secondo le norme della legge.
2Il godimento dei beni deve avvenire in comune da parte dei patrizi e dei non patrizi nei limiti stabiliti
dalla legge.
TITOLO II
Dei beni patriziali
CAPO I
Amministrazione

## Art. 5 Definizione {#art_5}

1I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali.
2I beni amministrativi sono beni che servono all’adempimento di compiti di diritto pubblico. Essi sono in
particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di
1 Titolo modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
2 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
3 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008, in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
uso pubblico, i terreni incolti, l’archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli accessi, gli acquedotti, le
teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie
di consolidamento dei terreni.
3I beni patrimoniali sono beni privi di uno scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili,
quali i capitali, il denaro contante e i crediti, nonchè gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato
(locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento.
4L’ufficio patriziale tiene l’inventario dei beni di proprietà del patriziato, come pure dei beni e dei capitali
affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.
5Il regolamento di applicazione fissa le norme d’esecuzione del presente articolo.

## Art. 6 Suddivisione dei beni amministrativi {#art_6}

Per lo scopo a cui sono destinati, i beni amministrativi si suddividono in:
a) beni destinati in primo luogo all’esercizio dell’attività agricola, costituiti dai beni di godimento o
primari quali boschi, alpi, maggenghi, prati, pascoli con i relativi diritti di pascolare, legnamare,
stramare, stabiliti dal regolamento del patriziato;
b) beni destinati anche all’uso sociale quali boschi, terreni pascolivi ed altri al piano ed in montagna
con le loro vie d’accesso e le relative opere di protezione e le eventuali infrastrutture quali gli
acquedotti e le teleferiche;
c) edifici;
d) opere di protezione e premunizione torrentizie e antivalangarie, di consolidamento dei terreni;
e) impianti sportivi;
f) cave;
g) beni culturali quale l’archivio.

## Art. 7 Compiti del patriziato {#art_7}

1Il patriziato ha il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l’uso
pubblico e di valorizzare le tradizioni locali.
2In particolare:
a) di curare la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei beni agricoli;
b) di assicurare il buon governo dei beni destinati anche all’uso sociale e di promuovere la
realizzazione di nuove opere quali il miglioramento o la creazione di accessi stradali o pedonali,
piazze di riposo, posteggi, impianti per lo svago e lo sport e subordinatamente l’edificazione a scopi
abitativi;
c) di assicurare l’efficienza degli impianti di uso pubblico e di promuoverne dei nuovi;
d) di promuovere la creazione in proprio o con altri enti di organismi e squadre specializzate per la
cura del pascolo e del bosco, per il taglio o il commercio del legname;
e) di assicurare e regolare l’esercizio del diritto di legnamare, stramare e pascolare nei boschi patriziali
provvedendo anche ad estinguere tali diritti qualora non fossero più usati;
f) di riscattare eventuali diritti di pascolo, prepascolo e postpascolo, e in genere i diritti di godimento
sui beni patriziali;
g) di integrare le aree boschive e pascolive patriziali con l’acquisizione di aree abbandonate, o in
procinto di esserlo, al piano e in montagna;
h) di valorizzare i beni culturali.
Alienabilità dei beni

## Art. 8 a) Limiti {#art_8}

1I beni amministrativi sono inalienabili.
2I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortizzare debiti, per finanziare opere di pubblica
utilità oppure quando l’alienazione sia fatta nell’interesse della collettività in genere e non sia comunque
pregiudizievole agli interessi del patriziato.
3È riservato l’art. 20 cpv. 2.
4Sono autorizzate la permuta dei fondi, l’alienazione di scorpori di terreno, la cessione di proprietà per
la rettifica di confine, o per scopi di miglioria fondiaria, che non hanno utilità prevedibile.
5È in ogni caso vietata l’assegnazione in godimento di particelle di boschi (quadrelle).

## Art. 9 b) Ratifica {#art_9}

1Ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del
Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione
sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all’albo patriziale.4

## Art. 10 c) Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone {#art_10}

1Il Comune nella cui giurisdizione si trovano fondi di proprietà patriziale, subordinatamente
il Cantone, hanno in caso di vendita ai privati un diritto di prelazione su fondi quando siano destinati a
scopi pubblici.
2Il Consiglio di Stato può delegare il diritto di prelazione del Cantone a un altro Comune o a un consorzio
di Comuni interessati.
3Le modalità, i limiti e l’esercizio del diritto di prelazione sono stabiliti nel regolamento di applicazione
della legge.

## Art. 11 Diritto di riscatto {#art_11}

1Il Comune ha il diritto di riscattare, dimostrata la necessità di utilità pubblica, o nel caso di
gestione insufficiente, le infrastrutture non agricole di proprietà patriziale.
2L’indennità è calcolata sul valore di costruzione al momento del riscatto dedotto il deprezzamento per
vetustà.
3Restano riservate le cessioni volontarie ad altre condizioni.
Pubblico concorso

## Art. 12 a) Obbligo; forme {#art_12}

1Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti
per pubblico concorso.
2Il concorso dev’essere accessibile a chiunque e annunciato all’albo per un periodo di almeno quindici
giorni consecutivi.
3Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il concorso dev’essere parimenti pubblicato sul
Foglio ufficiale cantonale.

## Art. 13 b) Eccezione {#art_13}

1Quando al patriziato non ne può derivare danno e quando l’interesse generale lo giustifica,
il Dipartimento può:
a) esonerare il patriziato dall’obbligo del pubblico concorso;
b) concedere segnatamente che l’alienazione, la locazione e l’affitto siano fatti per licitazione o a
trattative private.
2Sono riservate le norme di leggi speciali.
3Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla
ratifica.5

## Art. 14 c) Aggiudicazione {#art_14}

1L’aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente, riservati i cpv. 2 e 3.
2Solo in casi straordinari, quando l’offerta migliore non presenti, a giudizio dell’ufficio patriziale,
sufficienti garanzie, l’aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente.
3Quando nessuna delle offerte presenti sufficienti garanzie, oppure quando i prezzi offerti siano
manifestamente svantaggiosi per il patriziato, l’ufficio patriziale può decidere la riapertura del concorso.

## Art. 15 d) Procedura {#art_15}

Il regolamento d’applicazione della legge fissa la procedura per i concorsi pubblici e le
aggiudicazioni.
4 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2016,
443.
5 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.

## Art. 16 Costituzione in pegno di beni {#art_16}

1I beni amministrativi non possono essere costituiti in pegno.
2I beni patrimoniali possono essere costituiti in pegno nei limiti consentiti dagli art. 173, 174 e 175 della
legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

## Art. 17 Fideiussioni Mutui a terzi {#art_17}

1Il patriziato può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di
associazioni locali di interesse pubblico.
2Il Consiglio di Stato può accordare l’autorizzazione anche a favore di privati quando l’interesse del
patriziato è evidente.

## Art. 18 Divieto di speculazioni {#art_18}

I beni di proprierà del patriziato non possono essere impiegati in speculazioni.

## Art. 19 {#art_19}

…7

## Art. 20 Copertura del fabbisogno, imposta patriziale {#art_20}

1Se la gestione corrente del preventivo di un anno chiude con un disavanzo, l’assemblea,
rispettivamente il Consiglio patriziale decidono la copertura a medio termine:
a) in primo luogo attingendo alla riserva disponibile a bilancio;
b) in secondo luogo con il prelevamento di un’imposta per ogni fuoco patriziale. L’imposta corrisponde
al fabbisogno scoperto ripartito in modo uguale tra i fuochi. Il regolamento del patriziato stabilisce
se l’imposta può essere pagata, in tutto o in parte sottoforma di lavoro comune.
2Solo in casi straordinari i beni patrimoniali possono essere alienati per sopperire a bisogni correnti del
bilancio, purchè siano salvaguardati gli interessi della collettività.

## Art. 21 Lavoro comune {#art_21}

1Il patriziato può prevedere nel regolamento l’introduzione del lavoro comune sottoforma di
prestazione di lavoro per la conservazione o una migliore utilizzazione del suo patrimonio.
2Il regolamento del patriziato deve prevedere il pagamento della quota corrispondente se la prestazione
non viene data.
CAPO II
Interventi finanziari

## Art. 22 Fondo di riserva forestale {#art_22}

1Il patriziato è obbligato a devolvere un importo massimo del 10% del reddito netto di ogni
taglio di boschi al proprio fondo di riserva forestale.
2I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare specialmente per l’esecuzione di lavori
forestali.
3Il regolamento d’applicazione della legge stabilisce le norme per la costituzione, il controllo e l’impiego
di tale fondo.

## Art. 23 Fiscalità {#art_23}

I patriziati sono esenti dalla tassa immobiliare, dall’imposta sulla sostanza e sul reddito ad
eccezione delle loro aziende forestali.

## Art. 24 Opere sussidiate supplementari {#art_24}

Per le opere destinate anche all’uso sociale di cui all’art. 6 lett. b), il Cantone può
eccezionalmente accordare sussidi supplementari sui costi residui in aggiunta ai sussidi usuali, al
finanziamento del comune e di terzi.
6 Art. reintrodotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2014, 227; precedente modifica: BU 2012,
151.
7 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2014, 227; precedente modifica: BU 2002, 444.

## Art. 25 Consorzio per spese extra-aziendali {#art_25}

Il patriziato può chiedere al Consiglio di Stato la costituzione di un consorzio secondo l’art.
36 quando dovesse affrontare spese rilevanti per l’esecuzione, il ripristino o la manutenzione di opere
o infrastrutture utilizzate prevalentemente per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali.
Fondo di aiuto patriziale

## Art. 26 a) Contributo {#art_26}

1È istituito il fondo di aiuto patriziale.
2Quando l’esecuzione o il ripristino di un’opera o di un’infrastruttura di interesse pubblico essenziale
dovesse cagionare a un patriziato una spesa sproporzionata ai suoi mezzi e tale da pregiudicare
l’equilibrio finanziario, il patriziato può chiedere al Cantone un contributo dal fondo di aiuto patriziale.

## Art. 27 b) amministrazione e finanziamento {#art_27}

1Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento
competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in
rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato.
2Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:
a) il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni
patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente
superano i fr. 5000.--.
Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto;
b) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lett. a);
c) la devoluzione dei beni dei patriziati disconosciuti.
3I patriziati sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi netti di cui al cpv. 2 lett. a).
Essi devono compilare il modulo in modo completo e inviarlo, con gli allegati prescritti, al Dipartimento
entro il termine stabilito.
4Il patriziato che omette di inviare la dichiarazione dei redditi o che presenta un modulo incompleto, è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
5Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina
d’ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell’evoluzione
patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.– a fr. 2’000.– in sede di decisione.9
6Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di
reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui al
cpv. 2 lett. a).10
7Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su
richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una
evidente situazione di disagio finanziario.
a) Fondo per la gestione del territorio
Art. 27a11 1È istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del territorio, finanziato dal Cantone,
destinato ad incentivare interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni.
2Gli incentivi possono essere accordati quando cumulativamente:
a) gli interventi sono promossi in collaborazione da enti patriziali e comunali nell’ambito di un accordo
programmatico;
b) gli enti patriziali interessati forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed
operativa.
3Gli incentivi non possono superare il 50% dei costi complessivi degli interventi e saranno commisurati
alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti; essi possono essere cumulati ad aiuti e contributi
previsti da leggi speciali.
8 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
9 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
10 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
11 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
b) Amministrazione e finanziamento
Art. 27b12 1Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito
dalla Commissione di cui all’art. 27 cpv. 1 e dai Servizi cantonali interessati.
2Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione, fissa in un regolamento l’apporto annuo del Cantone, le
condizioni, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi, ritenuto che non vi è un diritto agli
stessi.
CAPO III
Modi di godimento

## Art. 28 Godimento in generale {#art_28}

1Il regolamento del patriziato stabilisce i modi e le condizioni del godimento come pascolare,
far erba, fieno e strame, e l’approvvigionamento in legna da ardere.
2Il godimento non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie domiciliate nel
comune del patriziato, dietro pagamento di un’equa tassa fissata dal regolamento del patriziato.
3Il regolamento del patriziato può prevedere il godimento per i non patrizi domiciliati nel comune del
patriziato con aziende agricole, alle stesse condizioni dei patrizi.
4È riservato l’art. 171a della LAC.

## Art. 29 Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi {#art_29}

1Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all’anno, legna da ardere lavorata,
proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere
concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del patriziato.13
2I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall’ufficio patriziale, sentito l’ufficio forestale di
circondario, giusta le disponibilità.14
3I fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone partecipano all’assegnazione se ne fanno richiesta.
4Il regolamento del patriziato può escludere o ridurre proporzionalmente l’assegnazione ai patrizi
domiciliati fuori comune, in considerazione delle particolari condizioni locali.
5Il patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo della lavorazione.
6L’assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni
quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi.
Assegnazione di legna d’opera

## Art. 30 a) Lavorata {#art_30}

1Ad ogni patrizio maggiorenne può essere concessa, a prezzo di favore, legna d’opera
lavorata per la costruzione o la riattazione in proprio di case, stalle o altri edifici nella giurisdizione del
comune a cui si estende il patriziato.
2Il quantitativo della legna d’opera assegnata non può superare la percentuale della produzione totale
di tale legname fissata dal regolamento del patriziato, ritenuto che il quantitativo massimo assegnato al
patrizio non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.

## Art. 31 b) In piedi {#art_31}

L’assegnazione di legna d’opera in piedi può essere fatta nelle medesime condizioni e negli
stessi quantitativi di quella lavorata, solo in casi straordinari, per la costruzione o la riparazione di case,
stalle o altri edifici in zone di montagna di difficile accesso sempre che il richiedente dia serie garanzie
per una corretta esecuzione del taglio.

## Art. 32 Divieto di cessione e ripartizione {#art_32}

1I diritti di godimento patriziali non possono essere ceduti.
2È vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni patriziali tra i patrizi.
12 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
13 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
14 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.

## Art. 33 Destinazione dei redditi e dei ricavi {#art_33}

1I redditi ed i ricavi devono essere destinati all’assolvimento dei compiti del patriziato,
all’ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite
o da eseguire nel comune del patriziato.15
2I ricavi dei boschi devono essere principalmente impiegati per investimenti a favore dell’economia
forestale e alpestre.
TITOLO III
Fusione, consorziamento e disconoscimento

## Art. 34 Aggregazione16 {#art_34}

1Due o più patriziati possono essere aggregati quando ciò fosse imposto da ragioni
d’interesse economico o amministrativo generali.17
2In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:
a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed una gestione più razionale dei beni
di loro proprietà, a favore della comunità;18
b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell’altro;
c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato;
d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un
comprensorio di comuni confinanti.

## Art. 35 Procedura di aggregazione19 {#art_35}

1La procedura di aggregazione può essere avviata:
a) su domanda di tutti i patriziati coinvolti, ovvero per ciascuno di essi dall’Ufficio patriziale,
dall’Assemblea patriziale o dal Consiglio patriziale;
b) d’ufficio dal Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato avvia lo studio di aggregazione, definendone il comprensorio. Esso nomina una
Commissione, in cui sono rappresentati tutti i patriziati coinvolti.
3La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra
al Consiglio di Stato, unitamente alla presa di posizione degli uffici patriziali dei patriziati coinvolti; il
Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede la completazione.
4La proposta del Consiglio di Stato è in seguito trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il
termine fissato la sottopongano con il loro preavviso a tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale
di ogni patriziato, riuniti in assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 70; nei patriziati con il Consiglio
patriziale, si esprime l’Assemblea dei cittadini patrizi.
5Il Consiglio di Stato decreta l’aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.
6Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte
dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione; se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli,
è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.
7Sono per il resto applicabili per analogia gli art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14
della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

## Art. 36 Consorziamento {#art_36}

1I patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di:
a) garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari,
specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi;
b) favorire l’esecuzione di opere di premunizione valangaria e di stabilizzazione del terreno e di altre
opere analoghe di interesse pubblico.
2Il consorzio può comprendere anche i comuni nella cui giurisdizione si trovino i beni patriziali, altri
comuni, gli enti turistici, le regioni, quando il fine del consorzio è l’utilizzazione dei fondi patriziali per
15 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
16 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
17 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
18 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
19 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
20 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2004, 60.
scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali, come il turismo, lo svago o il ristoro, la protezione
ambientale.

## Art. 37 Procedura di consorziamento {#art_37}

1La procedura di consorziamento è avviata:
a) su domanda dei singoli patriziati;
b) su domanda di altri enti interessati;
c) d’ufficio dal Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato decreta il consorziamento e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.
3È per il resto applicabile la legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.21

## Art. 38 Disconoscimento {#art_38}

1Il patriziato che non adempie più i requisiti di legge viene disconosciuto dal Consiglio di
Stato, sentiti i rappresentanti dell’ente.
2Contro il decreto i rappresentanti dell’ente ed i singoli interessati hanno facoltà di ricorso al Gran
Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione.
3Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il
termine di 30 giorni.22

## Art. 39 Devoluzione dei beni {#art_39}

Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell’ente disconosciuto. In
assenza di soluzioni concordate, gli stessi vengono devoluti ad altro patriziato presente sulla
giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento.
TITOLO IV
Appartenenza al patriziato
CAPO I
Acquisto dello stato di patrizio

## Art. 40 Presupposti {#art_40}

1Lo stato di patrizio presuppone la cittadinanza ticinese.
2Non si può acquistare lo stato di membro di un patriziato, se già si appartiene ad un altro patriziato,
salvo in caso di svincolo a norma dell’art. 43 lett. c).
Acquisto dello stato di patrizio

## Art. 41 a) Per filiazione {#art_41}

1Acquista lo stato di patrizio il figlio di genitore patrizio.24
2Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del
padre, a meno che dichiari ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre.
3...25
4La scelta vale anche per i discendenti.

## Art. 42 b) Per matrimonio {#art_42}

1Una persona acquista lo stato di patrizio per il fatto del matrimonio con un patrizio o una
patrizia.
2Nel caso di matrimonio tra cittadini di patriziati diversi, ciascun coniuge mantiene il proprio stato di
patrizio.
3In ambo i casi è riservato il diritto di opzione nel termine di un anno.
21 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2009,
22.
22 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
23 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
24 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 139.
25 Cpv. abrogato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.

## Art. 43 c) Per concessione {#art_43}

1Lo stato di patrizio può essere concesso dall’assemblea o dal consiglio patriziale alle
seguenti condizioni:
a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente del comune in cui ha sede il patriziato;
b) se il richiedente è cittadino ticinese domiciliato nel comune da almeno dieci anni;
c) se il richiedente, già membro di altro patriziato, domanda lo svincolo dal patriziato precedente. Lo
svincolo può essere condizionato all’acquisto del nuovo patriziato.
2La domanda di concessione comprende automaticamente i figli minorenni.

## Art. 44 Rapporto con il patriziato generale {#art_44}

L’acquisto dello stato di patrizio di enti o suddivisioni interne di cui all’art. 2 conferisce
automaticamente lo stato di patrizio generale.

## Art. 45 Procedura {#art_45}

La procedura per l’acquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d’applicazione
della legge.

## Art. 46 Tasse; importo {#art_46}

1Per la concessione dello stato di patrizio può essere prelevata una tassa dell’importo
massimo di fr. 1000.--.
2La tassa è commisurata alle condizioni economiche del richiedente.
CAPO II
Perdita e riacquisto dello stato di patrizio

## Art. 47 Perdita {#art_47}

Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause:
a) per la perdita della cittadinanza ticinese;
b) per la rinuncia allo stato di patrizio;
c) per nuovo matrimonio, successivo al divorzio o vedovanza, dell’uomo o della donna che ha
acquistato lo stato di patrizio all’atto del matrimonio.

## Art. 48 Effetti {#art_48}

1La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. b) dell’art. 47 non produce effetti
per il coniuge e per i discendenti del rinunciante.
2La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. c) dell’art. 47 non produce effetti per i
discendenti.

## Art. 49 Riacquisto {#art_49}

Chi riacquista la cittadinanza ticinese, riacquista lo stato precedente di patrizio.

## Art. 50 Procedura {#art_50}

La procedura per la rinuncia ed il riacquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento
d’applicazione della legge.
CAPO III
Esercizio dei diritti patriziali
Esercizio dei diritti patriziali

## Art. 51 a) In generale {#art_51}

1Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.
2Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve
notificare il suo recapito all’ufficio patriziale.26
26 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.

## Art. 52 b) Diritto di voto {#art_52}

1Ogni patrizio ha diritto di voto a diciotto anni compiuti ed è considerato maggiorenne ai sensi
della legge.
2L’esercizio del diritto di voto è personale.

## Art. 53 c) Diritto di godimento {#art_53}

1I diritti di godimento dei beni del patriziato sono esercitati per fuoco.
2Il fuoco patriziale è costituito:
a) di un maggiorenne, con economia propria;
b) di una comunione di persone patrizie formanti un’unica economia domestica;
c) della donna patrizia che mantiene il patriziato da nubile all’atto del matrimonio.

## Art. 54 Effetti della costituzione o estinzione del fuoco {#art_54}

1In caso di costituzione di un nuovo fuoco, i diritti di godimento si esercitano dal giorno di
iscrizione nel corrispondente registro.
2In caso di estinzione per decesso, rinuncia degli aventi diritto, o per altra causa, i diritti di godimento
cessano con la radiazione del fuoco dal registro.

## Art. 55 Rappresentanza del fuoco {#art_55}

1Per l’esercizio dei diritti di godimento, nei rapporti con l’amministrazione patriziale, il fuoco
è rappresentato di regola dal patrizio più anziano.
2Il diritto di rappresentanza può essere delegato.
CAPO IV
Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi
Registro

## Art. 56 a) Contenuto {#art_56}

Il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi attesta:
a) lo stato di patrizio;
b) la qualità di avente diritto di voto;
c) i fuochi con diritto di godimento.

## Art. 57 b) Allestimento {#art_57}

L’ufficio patriziale allestisce su formulario stabilito dal Dipartimento, il registro aggiornato ogni
anno, entro la fine di novembre.
c) Banca dati cantonale
Art. 57a28 1Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni
dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati.
2Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio.

## Art. 58 d) Pubblicazione29 {#art_58}

1Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre.
2La pubblicazione ha luogo con l’esposizione nell’ufficio patriziale o nella cancelleria comunale e, nel
caso di patriziati con giurisdizione in più comuni, nella cancelleria del comune sede del patriziato.

## Art. 59 e) Variazioni, pubblicazioni30 {#art_59}

1Nel corso dell’anno l’ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio
di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti
27 Entrata in vigore anticipata dal CdS rispetto alla entrata in vigore dell’intera legge (1.1.1995) in data
25.8.1992 - BU 1992, 273.
28 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
29 Nota marginale modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
30 Nota marginale modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
31 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e
collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.32
2L’ufficio patriziale è tenuto a consultare regolarmente la Banca dati Movimento della popolazione.
3L’ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all’albo patriziale.

## Art. 60 Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione {#art_60}

1Nessuna variazione, tranne se ordinata dal Consiglio di Stato, può essere apportata al
registro durante il periodo di pubblicazione.
2Le iscrizioni che si rendono necessarie durante il periodo di pubblicazione sono apportate decorso tale
periodo; le corrispondenti variazioni devono essere pubblicate all’albo secondo le norme dell’art. 59.
Ricorsi

## Art. 61 a) Legittimazione attiva {#art_61}

1Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante
ricorso al Consiglio di Stato.
2Il ricorso tendente a ottenere l’iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la
chiede o da un suo mandatario.
3…33

## Art. 62 b) Termini {#art_62}

1Il ricorso contro il registro deve essere interposto:
a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;
b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.
2I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.34

## Art. 63 Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili {#art_63}

Le contestazioni sullo stato di patrizio che sorgessero nel corso di una causa giudiziaria
devono essere demandate dal giudice civile al Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di
Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
TITOLO V
Organizzazione del patriziato
CAPITOLO I
Generalità

## Art. 64 Organi del patriziato {#art_64}

1Gli organi del patriziato sono: I’assemblea, il consiglio patriziale dove è stato costituito e
l’ufficio patriziale.
2Essi amministrano il patriziato secondo le competenze conferite dalla legge.

## Art. 65 Elezioni {#art_65}

L’elezione del consiglio patriziale e dell’ufficio patriziale ha luogo ogni quattro anni nel mese
di aprile nella data fissata dal Consiglio di Stato entro la fine del mese di agosto dell’anno precedente.

## Art. 66 Sigillo Patriziale {#art_66}

1Ogni patriziato deve avere un sigillo la cui impronta dev’essere apposta a ogni atto ufficiale.
2Il sigillo e le sue variazioni devono essere notifica al Dipartimento competente.
CAPITOLO II
Assemblea patriziale
32 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
33 Cpv. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
34 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2013,
471.
35 Art. modificato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1992, 273.

## Art. 67 Definizione: pubblicità {#art_67}

L’assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica.

## Art. 68 Competenze {#art_68}

L’assemblea:
a) elegge il consiglio patriziale, I’ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;
b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;36
c) esercita la sorveglianza sull’amministrazione patriziale;
d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;37
e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche,
la costituzione di pegno su beni mobili;38
f) autorizza l’acquisizione, l’affitto, la locazione, la permuta, I’alienazione, la commutazione delI’uso
e del godimento dei beni;39
g) decide l’esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti
necessari;
h) autorizza l’ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere,
riservate le procedure amministrative;
i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell’ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o
funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
I) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;40
n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato;
o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono
riservati leggi speciali e i casi di competenza dell’Ufficio patriziale.41

## Art. 69 Assemblee ordinarie {#art_69}

1Le assemblee ordinarie annuali sono due:
a) la prima si occupa principalmente della gestione dell’esercizio precedente del patriziato;42
b) la seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.43
2Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all’ordine del giorno.
3I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la
tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.

## Art. 70 Assemblee straordinarie {#art_70}

1L’assemblea patriziale si raduna straordinariamente:
a) ogni qualvolta l’ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero
dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le
sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione
ufficiale dell’8 novembre 2005.44
2Entro un mese dalla presentazione, l’ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del
capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione; riconosciutane la
regolarità e la ricevibilità, convoca l’assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo.45
36 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
37 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
38 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
39 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
40 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
41 Lett. introdotta dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
42 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
43 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
44 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
45 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.

## Art. 71 Date e termine {#art_71}

1Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che
l’approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l’approvazione del preventivo
entro il 31 dicembre.
2L’ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda
assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.46
3Il Consiglio di Stato, su istanza motivata dell’ufficio patriziale, può prorogare eccezionalmente i termini
di cui al cpv. 2.47

## Art. 72 Convocazione {#art_72}

L’Ufficio patriziale convoca l’assemblea mediante avviso all’albo e contemporaneamente al
domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del
patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall’art. 51, almeno dieci giorni prima
della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
Presidente dell’assemblea; ufficio presidenziale
Art. 72a49 1Ogni anno all’inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta
in carica un anno.
2L’ufficio presidenziale é completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.
3I membri dell’ufficio patriziale in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non
possono far parte dell’ufficio presidenziale.

## Art. 73 Numero legale {#art_73}

L’assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e
supplenti dell’ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

## Art. 74 Validità delle risoluzioni: revoca {#art_74}

1L’assemblea delibera a maggioranza dei votanti
2Per gli oggetti di cui all’art. 68 lett. e), f), g), h), e nel caso di revoca di risoluzioni precedenti, essa
delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà
dei presenti.
3In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate.

## Art. 75 Casi di collisione {#art_75}

1Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il
suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi
di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.
2L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di
fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
3La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone
giuridiche aventi scopo di lucro.

## Art. 76 Verbale delle risoluzioni; pubblicazione {#art_76}

1Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente delI’assemblea, dal
segretario e dagli scrutatori.
2Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all’albo le risoluzioni dell’assemblea con
l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

## Art. 77 Funzionamento dell’assemblea {#art_77}

1Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell’assemblea.
2Esso deve in particolare disciplinare:
46 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
47 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
48 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
49 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
50 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
a) il luogo, il giorno e l’ordine delle trattande;
b) la composizione dell’ufficio presidenziale e i compiti;
c) ll verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
d) il sistema di voto;
e) i messaggi e i rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;
f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;
h) I’ordine e la pubblicità dell’assemblea.
3Il presidente, i membri ed i supplenti dell’ufficio patriziale in carica o che lo furono nell’anno di cui si
discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della
gestione e per l’approvazione del consuntivo.51
CAPITOLO III
Il Consiglio patriziale

## Art. 78 Istituzione {#art_78}

1Il regolamento del patriziato può prevedere l’istituzione del consiglio patriziale.
2Esso ne stabilisce il funzionamento richiamati gli art. 75 e 76 disciplinando in particolare:
a) la seduta costitutiva;
b) I’ufficio presidenziale e i suoi compiti;
c) le sessioni ordinarie e straordinarie;
d) il luogo e i modi di convocazione;
e) le modalità di partecipazione;
f) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
g) i messaggi, i rapporti, i modi e i termini di presentazione e di deposito;
h) il sistema e il quoziente di voto;
i) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
I) le interpellanze e le mozioni con le forme e i termini di presentazione.

## Art. 79 Attributi {#art_79}

Il consiglio patriziale esercita gli attributi dell’assemblea patriziale di cui all’art. 68 riservato il
diritto di iniziativa e di referendum secondo le modalità previste dalla legge organica comunale, ritenuto
che i quozienti ivi previsti sono computati sul numero dei cittadini patrizi domiciliati nel comune o nei
comuni del patriziato.

## Art. 80 Eleggibilità {#art_80}

1Sono eleggibili in consiglio patriziale gli aventi diritto di voto del patriziato.
2La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell’ufficio patriziale o supplente
e di dipendente del patriziato, salvo che quest’ultima sia esercitata con funzione accessoria.
CAPITOLO IV
L’ufficio patriziale

## Art. 81 Composizione {#art_81}

1L’ufficio patriziale amministra il patriziato.
2Esso si compone di tre o di cinque membri, compreso il presidente.
3L’ufficio di un patriziato la cui giurisdizione si estende a più comuni può avere fino a un massimo di
nove membri.
4La carica è obbligatoria.
5Nei patriziati ove esiste un ufficio di tre membri occorrono due supplenti.

## Art. 82 Eleggibilità {#art_82}

1È eleggibile alla carica di membro e di supplente dell’ufficio ogni patrizio maggiorenne con
diritto di voto in materia patriziale.
51 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
2…52
Incompatibilità

## Art. 83 a) Per carica {#art_83}

La carica di presidente dell’ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

## Art. 84 b) per parentela {#art_84}

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro
o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e
nuore.

## Art. 85 {#art_85}

…54

## Art. 86 Dimissioni dalla carica {#art_86}

Il presidente, i membri e i supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti
motivi:
a) l’aver coperto la carica l’intero quadriennio immediatamente precedente;
b) l’età di 65 anni;
c) un’infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.

## Art. 87 Procedura {#art_87}

1Le dimissioni per i motivi di cui all’art. 86 lett. a) e b) sono inoltrate all’ufficio patriziale e
hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.
2La rinuncia alla carica e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise

## Art. 88 dall’ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.55 {#art_88}

…56

## Art. 89 Periodo di elezione57 {#art_89}

1Il presidente, i membri e i supplenti dell’ufficio patriziale stanno in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
2…58

## Art. 90 Nomina del vicepresidente {#art_90}

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l’ufficio nomina tra i suoi membri un
vicepresidente.

## Art. 91 Commissioni {#art_91}

1L’ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati
rami dell’amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.
2Di ogni commissione deve far parte un membro dell’ufficio, di regola in qualità di presidente.
3Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell’amministrazione loro affidati o propongono le
misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.
52 Cpv. abrogato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7.
53 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
54 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
55 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2009,
22.
56 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2009, 22.
57 Nota marginale modificata dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica:
BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
58 Cpv. abrogato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1998, 391;
FU 1999, 5138.
Competenza dell’ufficio patriziale

## Art. 92 a) In generale {#art_92}

L’ufficio patriziale:
a) è l’organo esecutivo del patriziato;
b) dirige l’amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell’interesse della corporazione,
comprese le procedure amministrative;
c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell’assemblea o del consiglio
patriziale;
d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea o del consiglio patriziale;
e) dà ragguagli sull’amministrazione all’assemblea o al consiglio patriziale con un rapporto scritto
annuale;
f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all’art. 70 cpv. 1 lett. b);59
g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.

## Art. 93 b) In particolare {#art_93}

L’ufficio patriziale, in particolare:
a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l’uso pubblico;
b) provvede all’incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del
preventivo, come pure all’impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme
della presente legge nonché della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001;60
h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria
iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall’autorità di vigilanza;
l) conserva e aggiorna l’archivio patriziale;
m) fissa la sportule di cancelleria.
Spese non preventivate
Art. 93a61 Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto
all’importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell’ultimo
consuntivo e non superiore a fr. 40’000.–, l’Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non
preventivate.

## Art. 94 Altre norme sul funzionamento {#art_94}

1Il regolamento del patriziato stabilisce le norme di funzionamento dell’ufficio patriziale a
completazione e integrazione di quelle prescritte dalla presente legge. In particolare esso deve
disciplinare:
a) il luogo delle sedute;
b) il funzionamento delle sedute;
c) la chiamata dei supplenti;
d) il modo di votazione;
e) il verbale delle discussioni e le modalità della tenuta e approvazione;
f) l’obbligo di discrezione, l’esame degli atti e il rilascio di estratti.
2L’art. 76 è applicabile per analogia.

## Art. 95 {#art_95}

…62
59 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
60 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
61 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
62 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.

## Art. 96 Validità della seduta {#art_96}

L’ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la
maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della
riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l’ufficio può deliberare la terza volta,
qualunque sia il numero dei presenti.

## Art. 97 Frequenza {#art_97}

1La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria
carica, l’ufficio segnala il caso all’autorità di vigilanza.

## Art. 98 Validità delle risoluzioni; revoca {#art_98}

1Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; l’astensione non è ammessa.
2Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti
dei terzi.

## Art. 99 Collisione {#art_99}

1Un membro dell’ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su
oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 75.
2L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di
fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
3La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone
giuridiche aventi scopo di lucro.

## Art. 100 Divieto di prestazione {#art_100}

Un membro dell’ufficio patriziale non può assumere né direttamente, né indirettamente
lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.
CAPITOLO V
I dipendenti del patriziato

## Art. 101 Nomina procedura {#art_101}

1L’ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario e gli altri dipendenti, previsti da leggi
speciali o dal regolamento.
2La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l’elezione dell’ufficio
patriziale.
3Salvo proroga da accordare dal Dipartimento competente, la riconferma è tacita se l’ufficio patriziale
non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata
conferma.

## Art. 102 Provvedimenti disciplinari {#art_102}

1La violazione dei doveri d’ufficio è punita dall’ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) l’ammonimento;
b) la multa fino a fr. 500.--;
c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
d) il licenziamento.
2L’applicazione d’ogni provvedimento disciplinare dev’essere preceduta da un’inchiesta nella quale
all’interessato dev’essere data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.
3Ogni provvedimento disciplinare dev’essere motivato e notificato per iscritto all’interessato.
4I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell’interessato al Consiglio di Stato.
5Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
63 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
64 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Rapporto d’impiego;

## Art. 103 diritti e obblighi {#art_103}

Il regolamento del patriziato oltre alle disposizioni della presente legge stabilisce i requisiti
per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio e le prestazioni sociali dei dipendenti.
CAPITOLO VI
Conti - Esame della gestione
Conti

## Art. 104 A) Anno amministrativo {#art_104}

Il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato si estendono alla gestione dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
B) Contenuto
1. del conto preventivo

## Art. 105 {#art_105}

1Il conto preventivo deve contenere:
a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto
economico;
b) la tabella degli ammortamenti e, a discrezione dell’Ufficio patriziale, l’inventario dei beni patriziali.
2Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo
a titolo informativo.
2. del conto consuntivo

## Art. 106 {#art_106}

Il conto consuntivo deve contenere:
a) il conto economico;
b) il conto degli investimenti;
c) il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti:
– la tabella degli ammortamenti;
– la tabella di controllo dei crediti d’investimento;
– l’elenco debiti, nonché l’inventario dei beni patriziali.

## Art. 107 C) Forma delle deliberazioni {#art_107}

Si procede alle deliberazioni sul conto preventivo e sul conto consuntivo articolo per articolo
e sul complesso.

## Art. 108 D) Destinazione dei crediti {#art_108}

I crediti possono essere destinati dall’ufficio patriziale solo per l’oggetto per cui furono
accordati.
E) Sorpassi di gestione corrente; credito suppletorio

## Art. 109 e sorpassi di credito67 {#art_109}

1L’ufficio patriziale non può far spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, nè
superare quelle iscritte, senta il consenso preliminare dell’assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei
casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione
del consiglio.
2Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.
3Il credito suppletorio deve essere richiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito
originario e superiore a fr. 20’000.–; la richiesta deve essere presentata con apposito messaggio, non
appena il sorpasso diventa prevedibile; per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera
terminata.
65 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
66 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
67 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
68 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.

## Art. 110 F) Prestiti a breve scadenza {#art_110}

Quando, nel corso dell’anno, l’ufficio patriziale mancasse di liquidità per sopperire a spese
della parte ordinaria del conto preventivo, potrà far capo a prestiti a breve scadenza, purché siano
integralmente rimborsati entro l’anno successivo.

## Art. 111 G) Pagamenti e riscossioni; forme {#art_111}

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario. Il
regolamento del patriziato designa gli aventi diritti di firma collettiva con il presidente dell’ufficio patriziale
per tutte le operazioni concernenti i conti suddetti.
H) tenuta dei conti, pagamenti

## Art. 112 e riscossioni: esenzioni. Norme esecutive {#art_112}

Le norme particolari circa la tenuta dei libri contabili e le registrazioni sono stabilite dal
regolamento speciale.

## Art. 113 Contabilità armonizzata {#art_113}

La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa s’ispira al
modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei
direttori cantonali delle finanze.

## Art. 114 Commissione della gestione; attribuzioni {#art_114}

1L’esame della gestione è affidato alla commissione della gestione.
2A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell’amministrazione patriziale, i verbali e gli
archivi.
3La commissione si pronuncia:
a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’assemblea o del consiglio patriziale in
virtú dell’art. 68 quando l’esame non rientri nella competenza esclusiva di un’altra commissione;
c) sul consuntivo.
4La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

## Art. 115 Incompatibilità {#art_115}

Non possono far parte della commissione:
a) i membri dell’ufficio patriziale ed i supplenti;
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli,
suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;70
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell’ufficio patriziale, i supplenti ed il
segretario.

## Art. 116 Collisione {#art_116}

1Chi ha rivestito la carica di membro dell’ufficio patriziale o di supplente può far parte della
commissione della gestione.
2Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

## Art. 117 Rapporto {#art_117}

1La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto.
2Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i
motivi all’assemblea o al consiglio patriziale.
3L’assemblea o il consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l’ufficio
patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
CAPITOLO VII
Contravvenzioni
69 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2012,
151.
70 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.

## Art. 118 Competenze {#art_118}

1L’ufficio patriziale applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi
la cui applicazione gli è affidata.
2Il massimo della multa è di fr. 10'000.--, riservate le leggi speciali.

## Art. 119 Rapporti; segnalazioni {#art_119}

1I membri dell’ufficio patriziale e i dipendenti di cui all’art. 101 che vengono a conoscenza di
una trasgressione ne fanno rapporto al patriziato.
2Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
Procedura:

## Art. 120 a) rapporto di contravvenzione {#art_120}

1Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le
infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.
2L’ufficio patriziale lo intima al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le
osservazioni scritte.
3È applicabile per il resto la legge di procedura per le cause amministrative.

## Art. 121 b) decisione {#art_121}

1Accertata la violazione, l’ufficio patriziale infligge la multa; nella decisione devono essere
richiamati:
a) il rapporto di contravvenzione;
b) i motivi della multa;
c) l’indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;
d) l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
2La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.
3Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev’essere notificata al denunciato.

## Art. 122 Prescrizione {#art_122}

Per la prescrizione è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le
contravvenzioni.

## Art. 123 Pagamento e commutazione {#art_123}

1Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.
2L’ufficio patriziale può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di
pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.
3Se la multa non è pagata tempestivamente, l’ufficio patriziale procede in via esecutiva.
4Non essendo possibile l’incasso, il giudice dell’applicazione della pena, su istanza dell’ufficio patriziale
e previa diffida di dieci giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre
mesi con comunicazione all’autorità di esecuzione.73 74
71 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
72 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006,
561.
73 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU 2007,
17; BU 2010, 252.
74 Norma transitoria: BU 2007, 21. (27 novembre 2006)
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell’autorità
designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
5Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e l’ufficio patriziale possono interporre
reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il codice di procedura penale del 5 ottobre
2007.75 76
TITOLO VI
Regolamenti

## Art. 124 Regolamenti {#art_124}

Il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

## Art. 125 Esposizione {#art_125}

I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:
a) per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;77
b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di quarantacinque giorni durante
il quale è data la facoltà di referendum.78

## Art. 126 Approvazione {#art_126}

1Trascorsi i termini di esposizione di cui all’art. 125, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio
di Stato per l’approvazione.
2Analoga procedura dev’essere ossequiata per ogni loro variazione.
3Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione
sulla ratifica.79

## Art. 127 Facoltà del Consiglio di Stato {#art_127}

1Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali, valendosi dei
poteri di vigilanza conferitigli dall’art. 130 della legge può:
a) apportare d’ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le
norme della costituzione e delle leggi;
b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
c) sospendere l’approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a
procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine
adeguato.
2Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell’organo patriziale competente il regolamento,
limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un patriziato, trascorso il termine stabilito e
previa formale diffida con l’assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.
3I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi.
4Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all’albo patriziale.80

## Art. 128 Applicabilità {#art_128}

1Con l’approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.
2L’approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.
Convenzioni
Art. 128a81 1Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati
per l’esecuzione dei suoi compiti.
75 Norma transitoria: BU 2007, 21. (27 novembre 2006)
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell’autorità
designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
76 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1994,
285; BU 2007, 17; BU 2008, 204.
77 Lett. modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
78 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
79 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
80 Cpv. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
81 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il
termine di rinnovo e di disdetta.
3La stessa dev’essere adottata dall’assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità
previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell’ufficio patriziale.
Mandati di prestazione
Art. 128b82 1Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l’esecuzione
di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:
– la prestazione e le modalità esecutive,
– i mezzi finanziari,
– i controlli,
– diritti e obblighi reciproci,
– durata, facoltà di revoca.
2Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art.
146 e seguenti.
3Il mandato deve essere adottato dall’assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste
per il regolamento patriziale.
TITOLO VII
Del coordinamento e della vigilanza dei patriziati
CAPITOLO I
Coordinamento
Promovimento e coordinamento

## Art. 129 alla pianificazione cantonale {#art_129}

1Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l’utilizzazione razionale
dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e la promozione socioeconomica prevista dagli enti regionali di sviluppo.83
2Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l’Alleanza patriziale, i servizi e gli enti
cantonali interessati.
3Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.
CAPITOLO II
Vigilanza

## Art. 130 Vigilanza {#art_130}

1I patriziati sono sottoposti alla vigilanza del Cantone.
2Essa è esercitata dal Consiglio di Stato che designa il Dipartimento competente.

## Art. 131 Oggetto84 {#art_131}

1La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:
a) il controllo di legalità sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro
organi;
b) il controllo di opportunità, limitato all’arbitrio;
c) la sorveglianza sull’amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la
gestione e l’impiego dei beni di proprietà patriziale;
d) i provvedimenti adottati dal presidente dell’assemblea o del consiglio patriziale nell’ambito delle
sue competenze.
2A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi
patriziali come pure sull’uso e sulla gestione dei beni patriziali.
82 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
83 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
84 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
3Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di
leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.85
Limiti
Art. 131a86 1L’Autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata sia d’ufficio,
quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi
collettivi, rispettivamente si ravvisasse una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.
2Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o
sospetto di cattiva amministrazione.
3La procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile
promuovere una normale procedura ricorsuale; se è pendente una procedura penale, il Consiglio di
Stato sospende la procedura di vigilanza.

## Art. 132 Annullamento di decisioni degli organi patriziali {#art_132}

1L’Autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli
organi patriziali, allorquando, cumulativamente:
a) l’agire degli organi patriziali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.
2La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi patriziali si prescrive nel termine di cinque anni dalla
loro crescita in giudicato; è riservata ai terzi l’azione di risarcimento.
Sanzioni disciplinari:

## Art. 133 a) nell’ambito delle funzioni {#art_133}

1Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell’ufficio patriziale, della
commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di
inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’autorità di vigilanza o di grave negligenza
nell’esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:
a) ...;
b) l’ammonimento;
c) la multa fino a un massimo di fr. 2000.–;
d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi;
e) la destituzione.88
2Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei
propri incombenti.89
3Ogni provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato
la possibilità di giustificarsi.
4Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’albo dei provvedimenti presi; nel caso di
sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.90
5I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.
6Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.

## Art. 134 b) Sospensione per altri motivi {#art_134}

1Se un membro dell’ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può
sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.
2La sospensione può essere decisa dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un
ufficio patriziale, ai sensi della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti
provvedimenti:
a) rilascio di un attestato di carenza beni;
85 Cpv. reintrodotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2012,
151.
86 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
87 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
88 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
89 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
90 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
b) dichiarazione di fallimento.91
3L’interessato dev’essere udito prima del provvedimento.

## Art. 135 Destituzione {#art_135}

1Se un membro dell’Ufficio patriziale è condannato alla pena detentiva o alla pena
pecuniaria, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla
dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni.92
2In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.
3Il provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la
possibilità di giustificarsi.

## Art. 136 {#art_136}

…93

## Art. 137 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria {#art_137}

Il procuratore pubblico notifica al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre
mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un membro
dell’ufficio patriziale quando l’interessato è perseguito per reati contrari alla dignità della carica.
Provvedimenti di eccezione:

## Art. 138 a) In casi di cattiva amministrazione {#art_138}

Quando un patriziato si trova in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando
l’ufficio patriziale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l’autorità di vigilanza
può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi all’ufficio
patriziale nell’amministrazione del patriziato, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato
l’intervento.
b) In caso di mancata costituzione

## Art. 139 dell’ufficio patriziale {#art_139}

1Se l’assemblea patriziale non provvede alla elezione dell’ufficio patriziale, o se quest’ultimo
non può essere costituito per motivi di incompatibilità secondo la norma dell’art. 84 tra i membri eletti, il
Consiglio di Stato delega al municipio locale l’amministrazione del patriziato.
2Tale misura ha fine tosto che si renda possibile l’elezione di un ufficio patriziale o quando siano cessate
le cause d’incompatibilità.

## Art. 140 c) Competenze dell’assemblea {#art_140}

Nei casi stabiliti dagli art. 138 e 139 l’assemblea o il consiglio patriziale mantengono
nondimeno le proprie competenze.

## Art. 141 Aggregazione, disconoscimento95 {#art_141}

Perdurando i motivi d’intervento di cui agli art. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare
d’ufficio il procedimento di aggregazione a norma dell’art. 35, rispettivamente di disconoscimento a
norma dell’art. 38.

## Art. 142 Spese d’intervento e d’inchiesta {#art_142}

1Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d’intervento o d’inchiesta fino ad un importo
massimo di fr. 10'000.--.
2Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.
3Se l’istanza è infondata l’istante deve essere tenuto a pagare le spese.97
91 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
92 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 17.
93 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
94 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.
95 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
96 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
97 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.

## Art. 143 Prestiti e aperture di crediti; ratifica {#art_143}

1Le risoluzioni dell’assemblea o del consiglio patriziale concernenti prestiti o aperture di
crediti devono essere ratificate dal Dipartimento.
2Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla
ratifica.98
Mancata approvazione dei conti e

## Art. 144 dei sorpassi di credito99 {#art_144}

Se i conti patriziali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, l’ufficio
patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.

## Art. 145 Rimedi di diritto101 {#art_145}

1Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
CAPITOLO III
Dei ricorsi contro le decisioni degli organi patriziali

## Art. 146 Competenza {#art_146}

1Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
2Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti.
In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della
decisione.

## Art. 147 Legittimazione attiva {#art_147}

Sono legittimati a ricorrere contro le deliberazioni degli organi patriziali:
a) ogni patrizio avente diritto di voto;
b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

## Art. 148 Nullità assoluta {#art_148}

Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia patriziale emanate da un organo
incompetente a decidere.
Annullabilità:

## Art. 149 a) Di tutte le decisioni degli organi patriziali {#art_149}

Tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili:
a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quanto tale violazione fosse
stata influente sulle deliberazioni;
b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

## Art. 150 b) Delle singole decisioni {#art_150}

Le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili:
a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto
influire sulle deliberazioni;
c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge;
d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da
presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto;
e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.
98 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
99 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
100 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
101 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
102 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.

## Art. 151 Termini e forma {#art_151}

1Le decisioni degli organi patriziali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in
ogni tempo.
2Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall’intimazione o dalla
data di pubblicazione della decisione impugnata.103
3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni
di altre leggi speciali.104
Capitolo IV105
Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali
Autorità di ricorso
Art. 151a106 1Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso
al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
TITOLO VIII

## Art. 152 Norme transitorie, abrogative e finali {#art_152}

…107
Reintegra nel patriziato da nubile

## Art. 153 della donna patrizia coniugata {#art_153}

1La donna patrizia che per matrimonio ha acquistato il patriziato del marito può chiedere
entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la reintegra nel patriziato da nubile mediante
notifica scritta all’ufficio patriziale del patriziato originario e copia a quello del patriziato del marito.
2La reintegra comporta il riacquisto del diritto di voto e dei diritti di godimento, nonché la costituzione di
fuoco ai sensi degli art. 53 e 54.

## Art. 154 Figli: opzione e acquisto {#art_154}

1I figli maggiorenni di genitori patrizi la cui madre intende esercitare il diritto di reintegra di
cui all’articolo precedente possono parimenti optare per il patriziato della madre entro il medesimo
termine.
2I figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio possono acquistare lo stato di patrizio
della madre entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge se ne fanno richiesta all’ufficio
patriziale.

## Art. 155 Appartenenza a più patriziati {#art_155}

1Il patrizio che appartiene a più patriziati di giurisdizione comunale diversa è tenuto ad optare
per uno di questi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
2Nel caso di mancata opzione fa stato il patriziato del comune di attinenza.

## Art. 156 Riconoscimento di patriziati esistenti {#art_156}

1Ogni patriziato è tenuto a presentare un’istanza di riconoscimento secondo l’art. 3 della
presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2I patriziati che non intendono postulare il riconoscimento o lasciano decorrere infruttuosamente il
termine di cui al cpv. 1 soggiacciono alla procedura di disconoscimento di cui all’art. 38.
103 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
104 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
105 Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
106 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
107 Art. abrogato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.

## Art. 157 Modifica dei regolamenti patriziali {#art_157}

I patriziati sono tenuti a conformare le norme dei loro regolamenti alla presente legge entro
quattro anni dalla sua entrata in vigore.

## Art. 158 Applicazione della legge {#art_158}

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione della presente legge.

## Art. 159 {#art_159}

…108

## Art. 160 Disposizioni abrogative {#art_160}

La legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 e successive modificazioni è abrogata con
l’entrata in vigore della presente legge.

## Art. 161 Entrata in vigore {#art_161}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.109
Pubblicata nel BU 1994, 523.
108 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
109 Entrata in vigore: 1 gennaio 1995 - BU 1994, 523.
