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title: "5.9 Ordinanza municipale sugli archivi della Città di Lugano dell'8 febbraio 2024"
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# 5.9 Ordinanza municipale sugli archivi della Città di Lugano dell'8 febbraio 2024

## Art. 1 Disposizioni generali {#art_1}

Campo di applicazione
1 La presente Ordinanza municipale disciplina le finalità e l’attività degli
archivi della Città di Lugano.
2 Essa si applica ai seguenti archivi:
a. Archivio amministrativo del Dicastero istituzioni, Divisione cancelleria;
b. Archivio storico del Dicastero cultura, sport ed eventi, Divisione cultura;
c. Archivio delle scuole del Dicastero formazione, sostegno e socialità,
Istituto scolastico;
d. Archivio edilizia privata del Dicastero sviluppo territoriale, Divisione
edilizia private.
3 Le denominazioni professionali utilizzate nella presente ordinanza si
intendono al maschile e al femminile.

## Art. 2 {#art_2}

Scopo degli archivi della Città di Lugano
1 Gli archivi favoriscono la memoria storica, conservando e rendendo
accessibili nei limiti della legislazione in vigore i fondi custoditi dalla Città
di Lugano; essi promuovono inoltre progetti di valorizzazione del
patrimonio culturale cittadino.
2 Gli archivi della Città di Lugano sono l’istituto conservatore dei documenti
prodotti dalle autorità politiche e dall’amministrazione comunale. Inoltre
l’archivio amministrativo e l’archivio storico conservano fondi privati in
relazione con la storia del Comune di Lugano, ricevuti in deposito o in
donazione.
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## Art. 3 Ordinanza 5.9 {#art_3}

Contenuto degli archivi
Gli archivi della Città di Lugano raccolgono la seguente documentazione:
a. l’Archivio amministrativo conserva tutti i documenti raccolti o prodotti
dall’amministrazione comunale di Lugano dal 1945 e i documenti raccolti
o prodotti dai comuni aggregati;
b. l’Archivio storico conserva i documenti raccolti e prodotti prima del 1945;
c. l’Archivio delle scuole conserva l’archivio storico e gli elenchi degli allievi
presenti nelle classi dell’Istituto scolastico;
d. l’Archivio edilizia privata conserva gli incarti relativi a tutti i progetti edilizi
presenti sul territorio del Comune di Lugano.

## Art. 4 {#art_4}

Responsabilità e vigilanza sulla gestione degli archivi
1 La responsabilità sulla corretta gestione e organizzazione degli archivi
della Città di Lugano è di competenza delle divisioni di appartenenza di
ciascun archivio.
2 I responsabili dell’Archivio storico e dell’Archivio amministrativo possono
fornire supporto e consulenza agli altri archivi.
3 L’Archivio amministrativo stabilisce i luoghi in cui è permesso depositare
documenti e vigila sul rispetto di creare archivi non autorizzati.
4 La vigilanza sulla corretta gestione degli archivi è di competenza del
Municipio, che può delegare singoli compiti ai servizi comunali.
5 Sono considerati archivisti ai sensi dell’Ordinanza municipale per il
personale sulla classificazione delle funzioni del 18 marzo 2021 solo i
collaboratori dell’Archivio storico e dell’Archivio amministrativo preposti a
compiti di archiviazione.
CAPITOLO II

## Art. 5 Gestione della documentazione degli archivi {#art_5}

Versamenti all’Archivio amministrativo
1 Tutte le divisioni e i servizi dell’amministrazione comunale sono tenuti ad
offrire all’Archivio amministrativo i loro documenti allo scadere del valore
amministrativo degli stessi, collaborando nella consegna della
documentazione e redigendo un elenco ordinato dei documenti.
2 Lo scadere del valore amministrativo dei documenti si determina quando
gli stessi non sono più utilizzati in modo permanente o non sono più utili
per l’attività corrente.
3 L’Archivio amministrativo determina il valore archivistico della
documentazione offerta.
4 La documentazione per la quale non sussiste un valore archivistico viene
distrutta dal servizio che l’ha prodotta.
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## Art. 6 Ordinanza 5.9 {#art_6}

Donazioni e depositi
1 Gli archivi della Città di Lugano possono accettare fondi e documenti
provenienti da terzi, in donazione o in deposito. Restano riservate le
competenze degli organi comunali stabilite dalla LOC.
2 I fondi donati o depositati presso gli archivi sottostanno ai medesimi
termini di protezione previsti per documenti pubblici, riservate
disposizioni particolari concordate con i donatori o con i depositari.
3 I termini per la donazione e il deposito sono definiti di volta in volta.

## Art. 7 {#art_7}

Acquisti
Gli archivi della Città di Lugano possono acquistare fondi e documenti da
terzi. Restano riservate le competenze degli organi comunali stabilite dalla
LOC.
CAPITOLO III

## Art. 8 Selezione e conservazione {#art_8}

Conservazione
1 I documenti con valore archivistico permanente sono da conservare in
formato originale. Solo se ciò risultasse impossibile, deve essere
conservata almeno una copia di buona qualità.
2 Hanno valore archivistico i documenti che rivestono un’importanza
giuridica, politica, amministrativa, economica, sociale e culturale oppure
che hanno un grande potenziale informativo (art. 3 cpv. 3 LArch).

## Art. 9 {#art_9}

Selezione e scarto
1 La procedura di selezione e quella di scarto sono di competenza
dell’Archivio amministrativo e sottoposte al Municipio per approvazione.
2 I documenti scartati vengono distrutti con procedimenti atti a impedire la
loro ricostruzione.

## Art. 10 {#art_10}

Cessione a terzi
I documenti conservati presso gli archivi della Città di Lugano non possono
essere ceduti a terzi.
CAPITOLO IV

## Art. 11 Consultabilità {#art_11}

Consultazione e consulenza
1 La consultazione dei documenti degli archivi è di principio gratuita.
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Ordinanza 5.9
2 Per ricerche effettuate dagli archivisti che superano l’ora di lavoro è
prevista la riscossione di una tassa, come previsto dall’Ordinanza
municipale sulle tasse di cancelleria del 16 febbraio 2005.

## Art. 12 {#art_12}

Accesso
1 I documenti degli archivi sono generalmente accessibili dopo il periodo di
protezione previsto dalla legislazione vigente, se ciò non pregiudica
interessi pubblici o privati meritevoli di protezione.
2 Possono essere esclusi dalla consultazione documenti particolarmente
deperibili, in cattivo stato di conservazione o quelli non ancora riordinati.

## Art. 13 {#art_13}

Deroghe ai termini di protezione
1 Deroghe rispetto al periodo di protezione possono essere concesse
laddove sia dimostrata l’esistenza di uno scopo scientifico accertato e in
assenza di violazione di interessi pubblici e privati meritevoli di protezione.
2 Le deroghe possono essere concesse alle seguenti condizioni cumulative:
a. dimostrazione dell’esistenza di uno scopo scientifico, tramite
presentazione di domanda scritta con indicazione precisa di epoca e
argomento della ricerca;
b. sottoscrizione di dichiarazione d’impegno da parte del richiedente
sull’uso dei documenti e sulle proprie responsabilità.

## Art. 14 {#art_14}

Opere pubblicate
1 Tutte le persone che consultano gli archivi della Città di Lugano sono
tenute a consegnare una copia del lavoro che dovesse risultare dalle loro
ricerche in formato analogico o digitale.
2 Fanno eccezione i collaboratori della Città di Lugano che consultano
l’archivio per motivi professionali.
CAPITOLO V

## Art. 15 Prestiti e riproduzioni {#art_15}

Prestito
1 Il prestito di documenti degli archivi è di principio escluso e accordato
solo in casi eccezionali, se adempiuta una delle seguenti condizioni:
a. per i bisogni dell’amministrazione comunale;
b. per restauro;
c. per esposizioni o mostre presso istituzioni terze.
2 Ogni prestito è accordato per iscritto.
3 In caso di prestiti interni all’amministrazione comunale, la Divisione o
servizio è considerato responsabile della gestione della documentazione
dal momento della consegna fino alla restituzione all’archivio.
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4 La competenza per eventuali prestiti di documenti al di fuori
dell’amministrazione comunale è di competenza dell’Archivio
amministrativo per l’archivio amministrativo e per quello delle scuole,
mentre gli archivi edilizia privata e l’Archivio storico sono competenti per i
rispettivi archivi.
5 Il prestito è di principio gratuito.

## Art. 16 {#art_16}

Riproduzione di documenti
1 La riproduzione mediante fotocopia o altro mezzo tecnico dei documenti
deve essere preventivamente autorizzata dai responsabili di ciascun
archivio.
2 Da qualsiasi tipo di riproduzione sono esclusi documenti fragili, in cattivo
stato di conservazione o se sussiste il pericolo di danneggiarli.
3 In particolare sono esclusi dalla fotocopiatura le pergamene ed i volumi di
grande formato.
4 La trascrizione e la riproduzione di documenti degli archivi sono soggette
alle vigenti disposizioni svizzere sul diritto d’autore e di proprietà.
5 Il costo delle riproduzioni è stabilito dall’Ordinanza municipale sulle tasse
di cancelleria del 16 febbraio 2005.
CAPITOLO VI

## Art. 17 Disposizioni finali {#art_17}

Rimedi di diritto
1 Contro le decisioni delegate a un servizio comunale è data facoltà di
reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro i termini prescritti dalle leggi applicabili.
3 La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013.

## Art. 18 {#art_18}

Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.
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Ordinanza 5.9
Per il Municipio
Il Sindaco
M. Foletti
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale dell’8 febbraio 2024.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 12 febbraio
e il 13 marzo 2024.
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