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title: "Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi"
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# Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

## Art. 1 Dipartimento della sanità e della socialità {#art_1}

1Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge
sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (in seguito: legge) e il
presente regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in
seguito: Divisione) e dell’Ufficio degli invalidi (in seguito: Ufficio).
2Il Dipartimento è in particolare competente per:
a) applicare la legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (in
seguito: LIPIn);
b) coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni in materia di integrazione di invalidi
previste dalla legislazione vigente;
c) emanare e revocare le decisioni di autorizzazione d’esercizio agli istituti per invalidi (in
seguito: istituti) ai sensi dell’art. 3c della legge;
d) emanare e revocare le decisioni di riconoscimento degli istituti e degli enti di integrazione ai
sensi dell’art. 3d della legge.
3Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre
autorità.

## Art. 2 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie {#art_2}

La Divisione è competente per:
a) rilevare i bisogni esistenti, prospettare l’offerta e l’ordine di priorità degli interventi ai sensi
dell’art. 2a della legge;
b) definire le prestazioni negoziate con i contratti di prestazione;
c) emanare le direttive inerenti all’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge;
d) decidere il sussidio per gli investimenti ai sensi dell’art. 12 della legge fino ad un massimo di
fr. 200’000.–;
e) stipulare i contratti di prestazione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 della legge;
f) decidere il finanziamento per le spese di esercizio dei servizi di integrazione ai sensi dell’art.
14a della legge;
g) elaborare le direttive per la fissazione di tariffe e rette ai sensi dell’art. 18 della legge;
h) assicurare la consulenza e curare l’informazione sui provvedimenti previsti dalla legge.

## Art. 3 Ufficio degli invalidi {#art_3}

L’Ufficio degli invalidi è competente per:
a) esercitare la vigilanza sugli istituti autorizzati e sull’applicazione dei provvedimenti previsti
dalla legge;
b) promuovere la realizzazione degli obiettivi della pianificazione cantonale, l’esecuzione e la
qualità dei provvedimenti d’integrazione degli invalidi;
c) decidere il contributo per i provvedimenti particolari ai sensi degli art. 8 e 15a della legge.
TITOLO II
Commissione consultiva

## Art. 4 Composizione e competenze {#art_4}

1La Commissione per l’integrazione degli invalidi è composta da un minimo di cinque
ad un massimo di nove membri scelti fra specialisti e persone attive nel settore o con attitudini e
competenze adeguate alle tematiche dell’integrazione sociale e professionale degli invalidi e da un
rappresentante del Dipartimento.
2Essa può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni previo consenso del Dipartimento.
3Essa è in particolare competente per:
a) esprimere il proprio preavviso sulla pianificazione cantonale ai sensi dell’art. 2a della legge;
b) fornire al Dipartimento pareri e proposte inerenti all’integrazione professionale di invalidi da
parte di enti pubblici o privati;
c) proporre orientamenti di politica sociale e mandati di ricerca in favore di invalidi;
d) esprimere il proprio giudizio in merito a modifiche di legge e del presente regolamento.

## Art. 5 Funzionamento {#art_5}

1La Commissione è convocata dal Presidente o su istanza di almeno tre membri.
2La durata del mandato della Commissione è stabilita secondo quanto previsto dal Regolamento
concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del
Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
3Essa organizza il proprio funzionamento.
TITOLO III
Istituti per invalidi
Capitolo primo
Autorizzazione

## Art. 6 A. Obbligo {#art_6}

1Gli istituti ai sensi dell’art. 3a della legge che accolgono e assistono regolarmente
invalidi necessitano di un’autorizzazione d’esercizio, come previsto all’art. 3c della legge.
2Non soggiacciono all’obbligo di autorizzazione:
a) le scuole speciali private autorizzate ai sensi della legge sulla pedagogia speciale;
b) le colonie e i campi di vacanza, i centri di tempo libero, riservate le vigenti disposizioni
cantonali specifiche;
c) le altre strutture ad uso sociale e collettivo promosse direttamente dagli invalidi che ne fanno
uso.
B. Requisiti

## Art. 7 I. In generale {#art_7}

1Gli istituti devono operare nel rispetto dei bisogni degli invalidi accolti e dei principi
stabiliti all’art. 4 della legge.
2Essi devono disporre di una solida base economica.
3L’amministrazione degli istituti deve gestire, aggiornare e archiviare in modo appropriato la
documentazione contabile, le informazioni relative agli utenti ed al proprio personale.

## Art. 8 II. Concetto quadro {#art_8}

1Gli istituti devono disporre di un concetto contenente le informazioni di base relative
all’ente gestore, all’attività dell’istituto, all’organizzazione, alle prestazioni erogate, alla
regolamentazione dei diritti, dei doveri e delle modalità di interazione e partecipazione delle
persone interessate.
2Il concetto quadro deve essere accessibile a tutte le persone interessate alle attività degli istituti.

## Art. 9 III. Prestazioni {#art_9}

1Gli istituti devono essere integrati nel contesto sociale, culturale ed economico in cui
operano.
2Essi devono in particolare garantire:
a) la gestione e l’aggiornamento di un piano individuale degli interventi;
b) la corrispondenza tra il piano individuale degli interventi e le prestazioni effettivamente
erogate;
c) la possibilità di integrazione sociale e professionale al di fuori dell’istituto;
d) la protezione contro gli abusi e i maltrattamenti;
e) la possibilità di ottenere un trasporto conforme ai bisogni dei propri utenti.
3Gli istituti verificano se gli utenti sono adeguatamente assicurati contro i rischi d’infortunio e
responsabilità civile e segnalano alle persone interessate eventuali mancanze in tal senso.

## Art. 10 IV. Infrastruttura {#art_10}

Gli istituti devono garantire:
a) il rispetto della sfera privata e un comfort adeguato alle esigenze degli utenti;
b) l’accessibilità ai locali per i propri utenti;
c) la conformità alle misure di sicurezza e antincendio vigenti;
d) il rispetto delle norme igienico-ambientali vigenti;
e) il rispetto delle norme in materia di conservazione e manipolazione delle derrate alimentari
vigenti.

## Art. 11 V. Personale {#art_11}

1Gli istituti devono disporre di personale direttivo, amministrativo, di presa a carico e
addetto ai servizi generali in numero sufficiente; essi devono inoltre designare un medico di
riferimento per i bisogni dell’istituto, degli utenti e del personale.
2Il personale deve disporre dei requisiti professionali, attitudinali e di esperienza idonei al tipo di
funzione svolta; almeno la metà del personale addetto alla presa a carico degli invalidi deve
disporre di un titolo riconosciuto a livello federale o cantonale in ambito sociale, educativo,
pedagogico o sanitario.
3L’Ufficio può eccezionalmente concedere una deroga a quanto previsto al cpv. 2 nel caso in cui il
personale disponga di una formazione inerente al tipo di integrazione professionale offerta
dall’istituto.

## Art. 12 VI. Formazione e supervisione {#art_12}

1Gli istituti devono offrire al personale la possibilità di acquisire, completare e
aggiornare la propria formazione.
2Essi devono assicurare al personale una supervisione regolare.

## Art. 13 C. Istanza di autorizzazione {#art_13}

1Gli istituti devono inoltrare l’istanza di autorizzazione per iscritto al Dipartimento,
tramite l’Ufficio.
2La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione
necessaria.
3L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.

## Art. 14 D. Procedura {#art_14}

1L’Ufficio esamina la documentazione ricevuta per verificare se i requisiti previsti per
l’ottenimento dell’autorizzazione sono soddisfatti; a tale scopo esso può procedere a sopralluoghi,
colloqui, richiedere informazioni supplementari agli interessati e a terzi e, se necessario, richiedere
perizie da parte di esperti.
2L’autorizzazione d’esercizio può essere rilasciata dal Dipartimento a tempo determinato ed
essere gravata da oneri e/o condizioni.
3Gli istituti devono comunicare immediatamente all’Ufficio ogni cambiamento inerente ai requisiti di
autorizzazione.

## Art. 15 E. Vigilanza {#art_15}

1L’Ufficio verifica almeno una volta ogni due anni che le condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
2I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso agli spazi dove si
esercita un’attività sottoposta a vigilanza; essi possono inoltre richiedere l’accesso alla
documentazione inerente a tale attività.
3Nell’ambito della vigilanza l’Ufficio può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare
provvedimenti.
Capitolo secondo
Riconoscimento e finanziamento
A. Riconoscimento

## Art. 16 I. Requisiti {#art_16}

1Ogni istituto ai sensi dell’art. 3a della legge può essere riconosciuto se adempie
cumulativamente ai requisiti posti all’art. 3d cpv. 1 della legge e ai seguenti requisiti:
a. è gestito da un ente pubblico o privato senza scopo di lucro;
b. ha sede in Svizzera;
c. opera secondo i principi di razionalità ed economicità;
d. accoglie invalidi ai sensi dell’art. 3 della legge;
e. offre prestazioni che corrispondono a quanto stabilito nel catalogo dei servizi e delle
prestazioni emanato dalla Divisione ai sensi dell’art. 2 lett. b) del presente regolamento;
f. garantisce una separazione netta fra la direzione e l’ente proprietario;
g. dispone di spazi adeguati allo svolgimento delle attività previste e ai bisogni degli utenti, nel
rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla Divisione;
h. dispone di un’organizzazione che assicura la qualità delle prestazioni erogate, della gestione
degli utenti e del personale con un sistema periodicamente certificato in base alle indicazioni
della Divisione; gli istituti che ottengono il riconoscimento per la prima volta devono ottenere
la certificazione entro tre anni dalla domanda di riconoscimento;
i. nell’ammissione degli invalidi garantisce il rispetto di quanto previsto all’art. 11 della legge.
2Le case, i centri diurni e i laboratori protetti possono essere riconosciuti se, oltre a soddisfare i
requisiti sanciti al cpv. 1 dispongono di un numero minimo di 12 posti.
3Gli appartamenti protetti possono essere riconosciuti se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al
cpv. 1, dipendono per quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore
di una casa, di un laboratorio o di un centro diurno.
4Altre strutture ad uso sociale e collettivo possono essere riconosciute se, oltre a soddisfare i
requisiti sanciti al cpv. 1 sono organizzate sotto forma di locali decentralizzati e dipendono per
quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore di una casa.
5In presenza di esigenze e situazioni particolari il Dipartimento può eccezionalmente concedere
deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.

## Art. 17 II. Istanza {#art_17}

1Gli istituti devono inoltrare l’istanza di riconoscimento per iscritto al Dipartimento,
tramite l’Ufficio.
2La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione
necessaria.
3L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.

## Art. 18 B. Finanziamento {#art_18}

1Ogni istituto può percepire finanziamenti per prestazioni destinate ad invalidi adulti che
soddisfano i seguenti requisiti:
a. beneficiano di una rendita ai sensi della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (in
seguito: LAI) oppure;
b. sono accolti in istituto (pur non beneficiando di una rendita ai sensi della LAI) per progetti
individuali d’integrazione sociale e/o professionale o di prevenzione, previa autorizzazione da
parte dell’Ufficio oppure;
c. pur avendo raggiunto l’età stabilita per il diritto alla rendita di vecchiaia ai sensi della legge
federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono continuare a
soggiornare in istituto previa autorizzazione da parte dell’Ufficio.
2L’Ufficio valuta la conformità fra il bisogno individuale e il provvedimento proposto nei casi di cui
al cpv. 1 lett. b) e c).
3Ogni istituto può inoltre percepire finanziamenti per prestazioni destinate a minorenni invalidi che
necessitano di provvedimenti educativi e/o sanitari in esternato e/o in internato.
C. Organizzazione istituti riconosciuti

## Art. 19 I. Assunzione personale {#art_19}

1Ogni istituto riconosciuto deve garantire il rispetto delle condizioni minime stabilite
dalla Divisione per quanto concerne le qualifiche, l’effettivo e la retribuzione del personale.
2Di regola l’assunzione del personale deve avvenire tramite la pubblicazione di un bando di
concorso pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino.
3Ogni istituto riconosciuto deve assumere un unico Direttore che disponga della formazione,
dell’esperienza e delle attitudini necessarie; la nomina del Direttore avviene tramite la
pubblicazione di un bando di concorso sul Foglio ufficiale del Canton Ticino, che deve essere
preventivamente sottoposto alla Divisione per una verifica dei requisiti.

## Art. 20 II. Ammissione utenti {#art_20}

1Ogni istituto riconosciuto valuta le richieste di ammissione tenendo conto
dell’adeguatezza fra la propria offerta e i bisogni individuali dell’utente in questione.
2Ogni nuova ammissione deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti all’art. 11 della legge ed
essere segnalata all’Ufficio che può valutarne la conformità in base a quanto previsto dalla legge e
dal presente regolamento.
3Per urgenze o situazioni particolari ogni istituto può essere tenuto ad accogliere, nel limite delle
possibilità logistiche e d’adeguatezza della propria offerta, gli invalidi proposti dall’Ufficio.
4I minorenni con bisogni di misure di pedagogia speciale possono essere accolti previa
autorizzazione dell’Ufficio della pedagogia speciale; per i bisogni sanitari e per l’internato
l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio.
5Ogni ammissione è possibile unicamente con il consenso dell’utente o del suo rappresentante
legale.

## Art. 21 III. Dimissione utenti {#art_21}

1Un utente può essere dimesso se:
a) l’offerta dell’istituto non è più adeguata ai suoi bisogni individuali oppure;
b) tale misura è adottata allo scopo di garantire il rispetto di quanto previsto all’art. 11 cpv. 2
della legge oppure;
c) lui stesso o il suo rappresentante legale lo richiedono.
2Ogni dimissione deve essere corredata di un rapporto d’uscita con le principali informazioni
inerenti al periodo trascorso nell’istituto e, se necessario, da una o più proposte alternative,
compatibili con le esigenze dell’utente.
3Ogni dimissione è segnalata all’Ufficio che, in caso di controversia, decide sul provvedimento
proposto dall’istituto.
D. Costruzione, ricostruzione,
ampliamento, ammodernamento,
acquisto di immobili e attrezzature di base

## Art. 22 I. Determinazione del sussidio {#art_22}

1Nella determinazione del sussidio sono riconosciute le seguenti spese:
a. costi per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di istituti;
b. costi per l’acquisto di immobili e di attrezzature di base ad esclusione dei terreni.
2Le spese sono riconosciute in base alle direttive settoriali emanate dalla Divisione.

## Art. 23 II. Domanda preliminare {#art_23}

Prima di avviare la procedura di acquisto di immobili o di attrezzature di base, prima di
procedere all’elaborazione di progetti di costruzione, di ricostruzione, di ampliamento e di
ammodernamento di istituti, deve essere trasmessa una domanda preliminare di sussidio:
a. per importi fino ad un massimo di fr. 200’000.– alla Divisione;
b. per importi superiori a fr. 200’000.– al Dipartimento.

## Art. 24 III. Progetto di massima {#art_24}

Ottenuta l’approvazione della domanda preliminare, l’istituto deve presentare un
progetto di massima:
a. per importi fino ad un massimo di fr. 200’000.– alla Divisione;
b. per importi superiori a fr. 200’000.– al Dipartimento.

## Art. 25 IV. Progetto definitivo {#art_25}

Ottenuta l’approvazione del progetto di massima, l’istituto deve presentare il progetto
definitivo:
a. per importi fino ad un massimo di fr. 200’000.– alla Divisione;
b. per importi superiori a fr. 200’000.– al Dipartimento.
V. Inizio lavori, acquisto di immobili e

## Art. 26 attrezzature di base {#art_26}

L’inizio dei lavori, l’acquisto di immobili e di attrezzature di base sono subordinati
all’autorizzazione da parte dell’istanza competente ad emanare la decisione di concessione del
sussidio, secondo quanto previsto all’art. 16 della legge.

## Art. 27 VI. Istanza {#art_27}

1Le istanze previste agli artt. 23, 24 e 25 del presente regolamento devono essere
trasmesse per iscritto in duplice copia al Dipartimento, tramite l’Ufficio.
2La Divisione stabilisce la documentazione necessaria.
3L’Ufficio può procedere a sopralluoghi, colloqui, richiedere informazioni supplementari agli
interessati e a terzi e, se necessario, richiedere perizie da parte di esperti; esso assicura inoltre la
consulenza agli istanti.
E. Esercizio, acquisto di altre attrezzature
e arredamento
I. Determinazione del contributo globale
1. In generale

## Art. 28 {#art_28}

1Il finanziamento degli istituti riconosciuti avviene attraverso la concessione di un
contributo globale, stabilito annualmente in un contratto di prestazione.
2Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente le entrate e le uscite
funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una individualizzata.
4La parte standard è calcolata sulla base dei ricavi e dei costi-obiettivo delle prestazioni definiti
dalla Divisione per il settore. Essa può essere differenziata per gruppi di istituti paragonabili per
dimensioni e per livelli qualitativi delle prestazioni erogate.
5La parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di
eventuali situazioni particolari di singoli istituti.
2. Costi

## Art. 29 {#art_29}

1Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da
quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
2Gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato
per le ipoteche di 1° grado.
3Il rimborso di prestiti cantonali, federali o di un debito ipotecario può essere riconosciuto nella
percentuale massima stabilita dalla Divisione.

## Art. 30 II. Adeguamento del contributo globale {#art_30}

1Al fine di mantenere un’adeguata correlazione tra sussidio, quantità e qualità delle
prestazioni, evitare effetti indesiderati connessi con la gestione di ricavi e consentire la presa in
considerazione di eventi esogeni rispetto alla gestione dell’istituto, il contratto di prestazione può
prevedere adeguamenti del contributo globale.
2Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui
sono accertati.

## Art. 31 III. Garanzie di equilibrio finanziario {#art_31}

1Gli istituti riconosciuti adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio
finanziario di medio e lungo periodo.
2A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di
riserva per la copertura dei rischi aziendali.
3Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.

## Art. 32 IV. Contratto di prestazione {#art_32}

1Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.
2Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi quantitativi e
qualitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di
tale contributo; di regola il contributo globale è versato nell’anno di esercizio in rate definite dal
contratto.
TITOLO IV
Servizi di integrazione
A. Riconoscimento

## Art. 33 I. Requisiti {#art_33}

1Ogni servizio d’integrazione ai sensi dell’art. 3b della legge può essere riconosciuto se
adempie cumulativamente ai requisiti posti all’art. 3d cpv. 2 della legge e ai requisiti seguenti:
a. beneficia del sussidio ai sensi dell’art. 74 LAI;
b. garantisce in modo adeguato la qualità;
c. dispone di un concetto quadro in cui figurano il funzionamento e gli obiettivi d’integrazione del
servizio offerto;
d. offre servizi d’integrazione nel rispetto dei principi stabiliti all’art. 4 della legge, delle norme
vigenti in materia igienico-ambientali, di sicurezza, di misure antincendio e di accessibilità;
e. impiega personale che dispone dei requisiti professionali, attitudinali e di esperienza, idonei al
tipo di funzione svolta;
f. garantisce al personale momenti di formazione e perfezionamento.
2In presenza di esigenze e situazioni particolari il Dipartimento può eccezionalmente concedere
deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.

## Art. 34 II. Istanza {#art_34}

1Gli enti d’integrazione devono inoltrare l’istanza di riconoscimento per iscritto al
Dipartimento, tramite l’Ufficio.
2La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione
necessaria.
3L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.
B. Contributo fisso

## Art. 35 I. Determinazione {#art_35}

1Il finanziamento degli enti d’integrazione riconosciuti avviene attraverso la
concessione di un contributo fisso.
2Per stabilire il contributo fisso si prendono in considerazione unicamente le uscite funzionali al
perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento; nella determinazione
del contributo fisso si considerano inoltre tutte le entrate d’esercizio e di eventuali altri contributi e
sussidi relativi all’attività svolta.
3Il contributo fisso è basato su unità di prestazioni moltiplicate per un importo fisso unitario,
preventivamente definiti dalla Divisione in funzione del tipo di attività svolta.
4Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto
per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

## Art. 36 II. Decisione {#art_36}

1Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione della
Divisione; esso può essere versato a rate.
2La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo
fisso.
3Il contributo fisso può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella
decisione non sono stati rispettati o raggiunti.
TITOLO V
Provvedimenti particolari
A. Assunzione dei costi supplementari
per provvedimenti particolari
(art. 8 lett. a) e b) legge)

## Art. 37 I. Determinazione del contributo fisso {#art_37}

1Per stabilire il contributo fisso si prendono in considerazione unicamente le uscite
funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2Il contributo è stabilito a preventivo in base ad una valutazione del rapporto fra i costi effettivi del
provvedimento particolare e i benefici in termini d’integrazione sociale o professionale; l’Ufficio può
ricorrere a pareri o valutazioni esterni.
3Il contributo tiene inoltre conto di eventuali altri contributi e sussidi relativi al provvedimento
d’integrazione.

## Art. 38 II. Istanza {#art_38}

1L’istanza deve essere trasmessa per iscritto all’Ufficio prima dell’attivazione delle
misure per le quali si intende richiedere il contributo.
2L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti, stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i
termini e la documentazione necessaria.

## Art. 39 III. Decisione {#art_39}

1Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione dell’Ufficio,
esso può essere versato a rate.
2La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo
fisso.
3Il contributo può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella
decisione non sono stati rispettati o raggiunti.
B. Partecipazione finanziaria per i collocamenti
in istituti riconosciuti in altri cantoni

## Art. 40 (art. 8 lett. c) legge) {#art_40}

1Prima di effettuare un collocamento di un invalido in un istituto riconosciuto da un altro
Cantone, l’Ufficio valuta l’idoneità della richiesta compatibilmente con l’offerta esistente sul
territorio, e decide se autorizzare o meno il collocamento.
2Le spese di tale collocamento sono assunte soltanto se l’Ufficio l’ha preventivamente autorizzato.
3La partecipazione finanziaria tiene conto unicamente dei costi derivanti da collocamenti in istituti
riconosciuti ai sensi della LIPIn.
4Le modalità e la procedura sono stabilite dalla Convenzione intercantonale per gli istituti sociali
del 13 dicembre 2002.
TITOLO VI
Rimedi di diritto e disposizioni finali

## Art. 41 A. Rimedi di diritto {#art_41}

1Contro le decisioni dell’Ufficio o della Divisione è data facoltà di reclamo all’autorità
che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto
e motivato; la procedura di reclamo è gratuita.
2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.1

## Art. 42 B. Norma finale {#art_42}

Il Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 5
marzo 2008 è abrogato.

## Art. 43 Entrata in vigore {#art_43}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.2
Pubblicato nel BU 2012, 239.
1 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
2 Entrata in vigore: 22 giugno 2012 - BU 2012, 239.
