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title: "Regolamento del Tribunale d’appello"
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provisions: 27
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# Regolamento del Tribunale d’appello

## Art. 1 Presidente {#art_1}

Il presidente svolge i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi o dal presente regolamento.
In particolare:
a) convoca e presiede il Plenum dei giudici e la Commissione amministrativa, allestendo l'ordine
del giorno;
b) convoca e dirige l'Assemblea dei magistrati a tempo pieno;
c) rappresenta il Tribunale d’appello verso l'esterno, con facoltà di delega ad altri membri della
Commissione amministrativa o al segretario generale;
d) avvisa il Consiglio di Stato in caso di ricusa dell'intero Tribunale d’appello;
e) esercita le competenze delegategli dalla Commissione amministrativa;
f) allestisce il rendiconto del Tribunale d’appello;
g) si esprime laddove viene chiesto il parere consultivo al Tribunale d’appello, sentite le Camere;
h) è responsabile del trattamento delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale in materia
civile nei casi di competenza del Tribunale d’appello; egli può autorizzare un funzionario del
Tribunale d’appello a firmare in sua vece i relativi atti.

## Art. 2 Vicepresidente {#art_2}

Il vicepresidente assiste il presidente e lo sostituisce in caso d'impedimento o di assenza.
Capitolo secondo
Plenum dei giudici

## Art. 3 Composizione {#art_3}

Il Plenum del Tribunale d’appello è costituito dei giudici ordinari.

## Art. 4 Compiti {#art_4}

Il Plenum dei giudici svolge i compiti che sono conferiti al Tribunale d’appello dalle leggi
o dal presente regolamento e che non sono attribuiti ad altro suo organo. In particolare:
a) su proposta della Commissione amministrativa:
1. designa il presidente e il vicepresidente del Tribunale d’appello;
2. designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere; in caso di
vacanza in una Camera va considerato il diritto di opzione secondo l'anzianità di carica nel
Tribunale e, qualora fosse la medesima, fa stato l'età maggiore;
3. attribuisce otto giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e altri otto alla Corte di appello
e di revisione penale, sentiti i rispettivi presidenti;
4. attribuisce eventuali giudici supplenti ordinari supplementari alle Camere;
5. nomina i membri e i supplenti della Commissione per l'avvocatura;
6. nomina i membri e i supplenti della Commissione per il notariato;
7. designa i membri dell'Ufficio cantonale di accertamento;
8. nomina il segretario generale;
9. istituisce gruppi o commissioni ad hoc e ne nomina i membri;
10.adotta il regolamento del Tribunale d’appello.
b) designa i membri della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG);
177.130
c) decide in caso di ricusa di tutti i componenti del Consiglio della magistratura o della
Commissione di ricorso sulla magistratura e, in caso di accoglimento della domanda, designa i
nuovi membri, nel rispetto delle norme sulla costituzione e sui requisiti dei membri del Consiglio
della magistratura e della Commissione di ricorso sulla magistratura.

## Art. 5 Convocazione {#art_5}

1Il Plenum è convocato dal presidente almeno una volta all'anno o a richiesta della
Commissione amministrativa oppure di almeno sette giudici ordinari.
2La convocazione dev'essere inviata per iscritto almeno 10 giorni lavorativi prima della seduta. Essa
contiene l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione determinante.
3Ogni giudice ordinario può chiedere di inserire ulteriori oggetti all'ordine del giorno. La richiesta
deve pervenire al presidente entro 5 giorni lavorativi prima della seduta.
4La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, può essere
trasmessa per posta elettronica.
5Possono fare oggetto di decisione unicamente i punti posti all'ordine del giorno, salvo presenza e
accordo di tutti i giudici ordinari.

## Art. 6 Deliberazioni {#art_6}

1Il Plenum delibera a porte chiuse e a maggioranza dei voti validamente espressi. In
caso di parità di voti viene ripetuta la votazione. Se il risultato è ancora di parità, decide il voto del
presidente.
2Nel caso di nomine e in presenza di più candidati, se vi è parità di voti, viene ripetuta la votazione.
Se il risultato è ancora di parità, decide la sorte. Se vi sono più di due candidati, colui che ha ottenuto
il minor numero di voti viene eliminato dopo ogni turno di scrutinio.
3La delibera può avvenire per via di circolazione, anche tramite voto elettronico. La procedura per
circolazione è tuttavia esclusa se almeno sette giudici ordinari chiedono la discussione.
4Se così richiesto da almeno sette giudici ordinari, la deliberazione avviene a scrutinio segreto.

## Art. 7 Verbale {#art_7}

Il verbale, contenente le decisioni prese e, laddove richiesto, il breve riassunto delle
discussioni, dev'essere trasmesso ai giudici ordinari entro 15 giorni dalla seduta e si dà per
approvato in assenza di richieste di modifiche entro i successivi 15 giorni.
Capitolo terzo
Commissione amministrativa

## Art. 8 Composizione {#art_8}

1La Commissione amministrativa si compone del presidente del Tribunale d’appello, che
la presiede, del vicepresidente e dei presidenti delle tre Sezioni.
2Il presidente e il vicepresidente del Tribunale d’appello non possono essere contemporaneamente
presidenti di una Sezione.

## Art. 9 Compiti {#art_9}

1La Commissione amministrativa svolge i compiti assegnati dalla legge e dal presente
regolamento. In particolare:
a) si occupa della gestione amministrativa e del disbrigo degli affari correnti del Tribunale
d’appello;
b) vigila sul buon funzionamento delle Sezioni e delle Camere; a tal fine può adottare misure atte
a favorire l'equilibrio del carico di lavoro, sentiti il presidente e i giudici delle Camere coinvolte;
c) esercita tutte le competenze spettanti all'autorità di nomina secondo la legge sull’ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), segnatamente:
1. stabilisce d'intesa con i presidenti delle Camere e dei servizi interessati il fabbisogno di
personale;
2. conferisce la nomina e l'incarico del personale, su proposta delle Camere interessate e dei
servizi interessati;
3. svolge, salvo delega, l'inchiesta disciplinare e infligge le sanzioni disciplinari;
2La Commissione amministrativa informa il Plenum, almeno una volta all'anno, dell'attività svolta.
3La Commissione amministrativa può delegare determinati compiti al presidente, a uno o più suoi
membri, al segretario generale o a gruppi di lavoro.
Convocazione
177.130

## Art. 10 {#art_10}

1La Commissione amministrativa è convocata dal presidente o a richiesta di un suo
membro.
2Essa si riunisce a cadenza regolare secondo necessità.

## Art. 11 Deliberazioni {#art_11}

1La Commissione amministrativa delibera a porte chiuse e a maggioranza dei voti. In
caso di parità decide il voto del presidente.
2Con l'accordo di tutti i suoi membri, la delibera può avvenire per via di circolazione, anche tramite
voto elettronico.

## Art. 12 Verbali {#art_12}

1Il verbale, contenente le decisioni prese e, laddove richiesto, il breve riassunto delle
discussioni, dev'essere trasmesso ai membri della Commissione entro 15 giorni dalla seduta e si dà
per approvato in assenza di richieste di modifiche entro i successivi 15 giorni.
2Su richiesta, i verbali approvati delle sedute della Commissione amministrativa possono essere
consultati dai giudici ordinari, salvo giustificati motivi.
Capitolo quarto
Sezioni

## Art. 13 Presidenza {#art_13}

1Le Sezioni formulano una proposta di presidente e di vicepresidente alla Commissione
amministrativa.
2Per la durata delle cariche fa stato l'articolo 42 capoverso 5 lettera a LOG.
3Il presidente della Sezione la rappresenta nella Commissione amministrativa. Convoca, di regola
una volta all'anno o su richiesta di almeno due giudici, i membri della propria Sezione.
4Il vicepresidente assiste il presidente e lo sostituisce in caso d'impedimento o di assenza.
TITOLO II
Organizzazione dell’attività giudiziaria
Capitolo primo
Camere

## Art. 14 Organizzazione {#art_14}

1Le Camere si organizzano autonomamente, nella misura in cui l'organizzazione non è
data dalla LOG e dal presente regolamento.
2Le Camere formulano una proposta di presidente e di vicepresidente alla Commissione
amministrativa.

## Art. 15 Presidente {#art_15}

1Il presidente è responsabile del buon funzionamento della Camera e la rappresenta
verso l'interno e l'esterno.
2Egli convoca la Camera quando lo ritiene necessario o quando uno dei suoi membri lo richiede.
Dirige la seduta.
3Il presidente e il vicepresidente rimangono in carica per un periodo di due anni, rinnovabile per due
volte fino a un massimo di sei anni consecutivi. A tale termine massimo può essere derogato nel
caso delle camere presidenziali (Camera dei ricorsi penali, Camera di diritto tributario, Terza
Camera civile, Camera di esecuzione e fallimenti, Camera civile dei reclami, Camera di protezione).

## Art. 16 Firma {#art_16}

1Le sentenze sono firmate:
a) dal presidente del collegio giudicante, rispettivamente dal giudice unico o, in loro sostituzione,
da un membro della Camera, e
b) dal cancelliere o dal segretario.
2Il presidente o il giudice delegato può autorizzare un cancelliere o un segretario a firmare in sua
vece una decisione di istruzione.

## Art. 17 Cancellerie {#art_17}

1Le cancellerie svolgono i compiti affidati loro dai giudici, in particolare:
a) registrano i ricorsi e la corrispondenza in entrata;
b) intimano gli atti;
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c) gestiscono gli incarti;
d) gestiscono l'archivio;
e) assicurano il contatto con l'utenza (sportello, telefono);
f) si occupano della pubblicazione delle sentenze;
g) svolgono altri compiti affidati loro dai giudici.
2Le cancellerie collaborano con i servizi centrali.
Capitolo secondo
Cancellieri e ispettori

## Art. 18 Cancellieri {#art_18}

1I cancellieri sono attribuiti alle Camere e svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) partecipano all'istruzione delle cause;
b) elaborano e redigono i progetti di decisione sotto responsabilità di un giudice;
c) allestiscono il verbale delle udienze;
d) svolgono ricerche giuridiche, redigono pareri;
e) si occupano dell'anonimizzazione della sentenza e preparano la scheda per la banca dati delle
sentenze;
f) si sostituiscono e si aiutano vicendevolmente;
g) collaborano con la cancelleria nella gestione degli incarti;
h) adempiono altri compiti loro affidati dalle Camere o da altri organi del Tribunale d’appello.
2Essi hanno voto consultivo laddove partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause.

## Art. 19 Ispettori {#art_19}

1Gli ispettori della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) coadiuvano i giudici in tutte
le attività della camera e gestiscono l'ispettorato di esecuzione e fallimenti, collaborando sulle
questioni di interesse comune con il Dipartimento delle Istituzioni. In particolare:
a) eseguono le ispezioni annuali delle sedi dell’Ufficio di esecuzione (UE) e dell’Ufficio dei
fallimenti (UF) e redigono i rapporti;
b) forniscono consulenza agli UE/UF;
c) provvedono alla formazione professionale e all’aggiornamento continuo dei funzionari UE/UF;
d) preparano o emanano pareri, promemoria, progetti di circolari;
e) curano i contatti con le autorità;
f) partecipano a gruppi di lavoro e a progetti relativi agli UE/UF;
g) se richiesto, svolgono le stesse mansioni dei cancellieri.
2Gli ispettori della Camera di protezione coadiuvano i giudici in tutte le attività della Camera. Essi
svolgono inoltre i compiti assegnati loro dalle leggi speciali e dai relativi regolamenti.
Capitolo terzo
Mobilità interna

## Art. 20 Principio {#art_20}

1Il Tribunale favorisce la mobilità interna dei collaboratori.
2Il segretario generale informa i cancellieri quando è vacante un’analoga posizione all’interno di una
Camera, in modo da permettere loro di manifestare il proprio interesse. Essi non godono tuttavia di
un diritto di opzione vincolante.
3Le modalità di un eventuale trasferimento vengono concordate dai presidenti e dai giudici
interessati. In assenza di intesa decide la Commissione amministrativa nell’interesse del buon
funzionamento del Tribunale d’appello.
TITOLO III
Amministrazione del Tribunale
Capitolo primo
Segretario generale

## Art. 21 Compiti {#art_21}

1Il segretario generale coadiuva il presidente del Tribunale d’appello e la Commissione
amministrativa al fine di garantire il buon funzionamento del Tribunale, svolgendo i compiti che gli
vengono attribuiti.
2Egli, in particolare:
a) dirige i servizi centrali;
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b) attua le decisioni del Plenum dei giudici e della Commissione amministrativa in collaborazione
con il presidente;
c) assicura il segretariato del Plenum dei giudici e dell’Assemblea dei magistrati, partecipando
alle sedute e redigendo i verbali;
d) assicura il segretariato della Commissione amministrativa redigendone i verbali e partecipa alle
sedute con voto consultivo informandola regolarmente sul proprio operato;
e) coadiuva il presidente nelle procedure di consultazione sottoposte al Tribunale (modifiche
legislative, atti parlamentari vari) e allestisce i progetti di risposta;
f) partecipa, su incarico del presidente e in rappresentanza del Tribunale d’appello, a gruppi di
lavoro o progetti vari di interesse del Tribunale;
g) si occupa, quale funzionario dirigente, della gestione delle risorse umane e, laddove
necessario, in collaborazione con i presidenti delle Camere e, a loro richiesta, li coadiuva nel
processo di selezione del personale a loro attribuito;
h) si occupa delle esigenze logistiche, informatiche, della sicurezza e della gestione dei rischi;
i) supervisiona le esigenze finanziarie del Tribunale, esaminando i preventivi, verificando i
consuntivi e implementando le raccomandazioni del Controllo cantonale delle finanze;
j) si occupa della comunicazione interna ed esterna in collaborazione con il presidente e i giudici;
k) cura i contatti con l'Amministrazione cantonale;
l) pianifica e organizza l’attività di perfezionamento professionale e altri eventi; in particolare,
d’intesa con il presidente, organizza la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, collaborando
a tal fine con la Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi;
m) supervisiona l’attività di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.

## Art. 22 Firma {#art_22}

Negli affari amministrativi che sono attribuiti al segretario generale per disbrigo, egli firma
da solo.
Capitolo secondo
Servizi centrali

## Art. 23 Direzione, organizzazione, compiti {#art_23}

1Il Tribunale d’appello è dotato di servizi centrali diretti dal segretario generale che li
organizza d'intesa con la Commissione amministrativa.
2I servizi centrali si occupano in particolare dei seguenti settori:
a) finanze, contabilità e fatturazione;
b) controllo interno e gestione dei rischi;
c) informatica, logistica e digitalizzazione;
d) documentazione e biblioteca;
e) risorse umane;
f) assistenza internazionale in materia civile.
TITOLO IV
Perfezionamento professionale

## Art. 24 Principio {#art_24}

Il Tribunale promuove il perfezionamento professionale dei suoi membri e del personale.

## Art. 25 Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi {#art_25}

1È istituita in seno al Tribunale d’appello la Commissione ticinese per la formazione
permanente dei giuristi (CFPG).
2La CFPG si compone di almeno sei membri nominati dal Tribunale d’appello per un periodo di due
anni. È presieduta da un giudice del Tribunale d’appello.
3La CFPG organizza a cadenza regolare formazioni per l’aggiornamento scientifico nel campo del
diritto, con particolare attenzione alle necessità e alle peculiarità degli operatori e della cultura
giuridica della Svizzera italiana.
TITOLO V
Disposizioni finali

## Art. 26 Disposizione transitoria {#art_26}

I presidenti e i vicepresidenti delle Camere che al momento dell'entrata in vigore del
presente regolamento, o che tra l'entrata in vigore e il rinnovo integrale del Tribunale d’appello,
177.130
hanno superato il termine massimo di durata della carica di cui all'articolo 15 capoverso 3, possono
continuare a ricoprire la carica fino al momento del prossimo rinnovo integrale del Tribunale
d’appello.

## Art. 27 Entrata in vigore {#art_27}

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2025.
Pubblicato nel BU 2025, 318.
