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title: "Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino"
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# Statuti della Chiesa evangelica riformata nel Ticino

## Art. 1 Composizione {#art_1}

La Chiesa evangelica riformata nel Ticino (CERT) unisce in forma federativa le
Comunità evangeliche riformate regionali.

## Art. 2 Personalità giuridica {#art_2}

Alla CERT è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo
24 della vigente costituzione del Cantone Ticino.
La CERT si dà i propri ordinamenti nell’ambito del diritto federale e cantonale.

## Art. 3 Relazioni {#art_3}

La CERT è membro della Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera
(FCES).
II. Finalità

## Art. 4 Dichiarazione di fede {#art_4}

La CERT e le Comunità che ne fanno parte dichiarano:
– di voler appartenere, confidando nella grazia del Signore Gesù Cristo, al popolo di Dio sul
fondamento della sua parola nelle Scritture ebraiche del Primo Testamento e nelle Scritture
cristiane del Nuovo Testamento;
– di accettare i principi essenziali della Riforma per la ricerca di una sempre rinnovata
obbedienza all’Evangelo;
– di riconoscere come loro scopo la testimonianza all’evangelo di Gesù Cristo che le impegna
nel servizio di tutti gli esseri umani;
– di collaborare nello spirito del movimento ecumenico con le altre Chiese cristiane.

## Art. 5 Scopi {#art_5}

La CERT si prefigge di:
– promuovere la collaborazione delle Comunità regionali e la solidarietà fra di esse;
– curare le relazioni con le autorità cantonali;
– rappresentare il protestantesimo riformato nel Ticino;
– promuovere le relazioni con altre chiese;
– assicurare il rispetto degli statuti e regolamenti.
III. Appartenenza

## Art. 6 Requisiti {#art_6}

Ogni Comunità evangelica membro della CERT:
– accetta i presenti statuti;
– è regolarmente costituita con un’assemblea dei membri e un Consiglio di chiesa;
– dichiara il numero di membri con diritto di voto.

## Art. 7 Ammissione {#art_7}

L’ammissione di una Comunità nella CERT avviene per decisione del Sinodo. La
domanda va presentata per scritto al Consiglio sinodale.
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## Art. 8 Membri attuali {#art_8}

Sono membri della CERT le Comunità regionali:
– Comunità evangelica riformata di Bellinzona e dintorni;
– Comunità evangelica riformata di Locarno e dintorni;
– Chiesa evangelica riformata nel Sottoceneri.

## Art. 9 Membri delle Comunità regionali {#art_9}

È membro di diritto delle Comunità regionali ogni persona domiciliata o dimorante nel
territorio che risponda ai seguenti requisiti:
1) sia stata battezzata;
2) chieda con la confermazione o per scritto di entrare a far parte della comunità.

## Art. 10 Diritto di voto e di eleggibilità {#art_10}

Ogni membro delle Comunità regionali ottiene il diritto di voto a 16 anni compiuti e il
diritto di eleggibilità dopo almeno un anno da quando è diventato membro.

## Art. 11 Autonomia {#art_11}

Nell’ambito dei presenti statuti e della Legge cantonale sulla Chiesa evangelica
riformata nel Cantone Ticino, le Comunità regionali godono di piena autonomia
IV. Organizzazione

## Art. 12 Organi {#art_12}

Gli organi della CERT sono:
– il Sinodo;
– il Consiglio sinodale;
– la Commissione di ricorso;
– il Capitolo dei ministri.
A. Il Sinodo

## Art. 13 Composizione {#art_13}

Il Sinodo, quale organo supremo della CERT, è l’assemblea dei delegati delle
Comunità regionali, dei loro pastori e diaconi. I delegati sinodali e i supplenti sono eletti dalle
assemblee delle Comunità regionali per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.

## Art. 14 Rappresentanza {#art_14}

Fanno parte del sinodo:
a) con voto deliberativo:
– 2 delegati per ogni Comunità regionale;
– 1 delegato ogni cinquecento membri iscritti;
– i membri del Capitolo dei ministri della CERT;
inoltre, se membri di una delle Comunità regionali:
– il coordinatore dei massmedia;
– 1 delegato dall’Assemblea dei docenti CERT;
– l’esperto cantonale per l’insegnamento della religione evangelica riformata nelle scuole;
– il coordinatore per l’insegnamento della religione evangelica riformata nelle scuole
elementari.
b) con voce consultiva:
– il segretario del Consiglio sinodale.

## Art. 15 Presidenza {#art_15}

Il presidente e il vicepresidente del Sinodo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Essi costituiscono l’ufficio di presidenza.

## Art. 16 Convocazione {#art_16}

Il Sinodo è convocato dall’ufficio di presidenza almeno due volte all’anno o su proposta
scritta e motivata di una Comunità regionale.
La convocazione, con l’ordine del giorno, deve essere inviata ai membri almeno 10 giorni prima
della data della sessione.
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## Art. 17 Competenze {#art_17}

Le competenze del Sinodo sono le seguenti:
– elegge il presidente e il vicepresidente;
– elegge i membri del Consiglio sinodale e il suo presidente;
– elegge i membri della Commissione di ricorso;
– elegge i delegati all’assemblea della FCES e i loro supplenti;
– elegge i membri delle commissioni speciali ed eventuali incaricati per scopi particolari;
– approva la gestione, i conti annuali, il preventivo ed eventuali prestiti;
– stabilisce le quote annue delle Comunità regionali per la CERT e altri eventuali contributi;
– decide con effetto vincolante per le Comunità regionali in merito alle proposte dei membri del
Sinodo o del Consiglio sinodale;
– incarica il Consiglio sinodale di studiare determinate proposte;
– incarica un ufficio fiduciario per la revisione dei conti;
– tratta problemi di attività nella vita delle chiese (predicazione, missione, diaconia,
ecumenismo), problemi di formazione cristiana e di impegno politico-sociale;
– delibera su eventuali unioni o suddivisioni territoriali delle Comunità regionali;
– approva eventuali revisioni degli statuti delle Comunità regionali a condizione che i presenti
statuti e le leggi cantonali non vengano lesi;
– emana regolamenti e ordinamenti ecclesiastici;
– emana un regolamento sulla eleggibilità dei pastori e dei diaconi;
– modifica gli statuti della CERT.
Tutte le decisioni del Sinodo hanno effetto vincolante per le Comunità regionali e il Consiglio
sinodale.

## Art. 18 Deliberazioni {#art_18}

L’assemblea sinodale è valida se è presente almeno la metà dei membri; essa delibera
a maggioranza relativa. È escluso il voto per procura.

## Art. 19 Elezioni {#art_19}

Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta. In seconda votazione è sufficiente
la maggioranza relativa. Su domanda di almeno 5 (cinque) membri dell’assemblea si procede a
elezioni segrete. In caso di elezioni i diretti interessati devono astenersi dall’esprimere il proprio
voto.

## Art. 20 Modifica degli statuti {#art_20}

Per la modifica degli statuti è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri del
Sinodo e una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. Qualora in una prima sessione non
si raggiunga il minimo prescritto dei membri, il consiglio sinodale ne convoca una seconda, che
può decidere a maggioranza di due terzi.
La seconda assemblea deve aver luogo al più tardi entro 30 giorni e non prima di 10 dalla
precedente.
B. Il Consiglio sinodale

## Art. 21 Composizione {#art_21}

Il Consiglio sinodale, quale organo esecutivo della CERT, è composto da un
rappresentante per ogni Comunità regionale, da un pastore in rappresentanza del Capitolo dei
ministri e da un quinto membro proposto dall’assemblea docenti che sia membro di una Comunità
regionale. Si costituisce liberamente. I membri del Consiglio sinodale restano in carica 4 anni e
sono rieleggibili.

## Art. 22 Compiti e competenze {#art_22}

Il Consiglio sinodale:
– esegue gli incarichi affidatigli;
– promuove la collaborazione fra le Comunità regionali;
– decide spese straordinarie non ripetibili fino a CHF. 10 000.- (diecimila) e fino a un massimo
annuo di CHF. 20 000.- (ventimila); spese superiori devono essere approvate dal Sinodo;
– fa opera di mediazione fra le Comunità regionali in caso di conflitto;
– propone al consiglio della FCES i membri per le sue commissioni.
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## Art. 23 Rappresentanza legale {#art_23}

La CERT è legalmente rappresentata verso terzi dalla firma del presidente e di un altro
membro del Consiglio sinodale.
C. La commissione di ricorso

## Art. 24 Composizione {#art_24}

La Commissione di ricorso è composta da tre membri che non facciano parte del
Sinodo o del Consiglio sinodale. Essa viene nominata dal Sinodo per la durata di 4 anni.

## Art. 25 Competenze {#art_25}

La Commissione di ricorso decide in via esclusiva su reclami contro infrazioni dei
presenti statuti, dei regolamenti emanati dal Sinodo, degli statuti delle singole Comunità regionali,
nonché sui contrasti tra i membri delle Comunità e gli organi della CERT o delle Comunità
regionali.
Le decisioni della Commissione di ricorso sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo
(TRAM) secondo la legge sulla procedura amministrativa.
D. Il Capitolo dei ministri

## Art. 26 Composizione {#art_26}

I pastori e i diaconi in servizio nella CERT o nelle Comunità regionali formano il
«Capitolo dei ministri».

## Art. 27 Organizzazioni {#art_27}

Il Capitolo dei ministri ha un proprio regolamento nel quadro dei presenti statuti.

## Art. 28 Compiti {#art_28}

Il capitolo dei ministri:
– promuove programmi di formazione;
– organizza attività e incontri a livello cantonale;
– elabora perizie e prese di posizione teologiche;
– provvede alla consacrazione dei candidati in teologia e all’insediamento dei nuovi pastori
eletti nelle Comunità regionali;
– sollecita l’aggiornamento e il lavoro teologico collettivo.

## Art. 29 E. Segretariato {#art_29}

Il Consiglio sinodale assume il personale necessario al funzionamento del segretariato
e ne fissa i compiti, mansioni e competenze in apposito regolamento.

## Art. 30 V. Disposizioni finali {#art_30}

Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente statuto del 30 ottobre 1976 e
successivi emendamenti (ultimo del 13 novembre 1999). È stato approvato dal Sinodo nelle
sessioni del 15 novembre 2014 a Muralto e del 14 novembre 2015 a Lugano, ed entra in vigore
alla data dell’approvazione da parte del Consiglio di Stato.
Approvati dal Consiglio di Stato con ris. gov. n. 2695 del 15 giugno 2016.
Pubblicato nel BU 2016, 316.
