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title: "Statuto dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino"
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# Statuto dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino

## Art. 1 Generalità {#art_1}

L’Ordine dei notai del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma
dell’art. 15 della Legge sul notariato (LN).

## Art. 2 Sede, recapito {#art_2}

1L’Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d’appello.
2Il suo recapito è presso il segretario.

## Art. 3 Scopo {#art_3}

L’Ordine promuove la dignità e l’esercizio corretto della professione, tutela gli interessi
della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra i notai, presta
concorso all’autorità per questioni generali e particolari del notariato e dell’amministrazione.

## Art. 4 Compiti {#art_4}

1L’Ordine esercita tutti i poteri e i compiti conferitigli dalla legge.
2L’Ordine emana le norme deontologiche che servono quale base per le regole professionali e per
l’interpretazione delle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sul notariato.
3L’Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per discutere i problemi generali del notariato e
dell’amministrazione, per preparare atti legislativi nel settore, per organizzare gli esami di notariato e
la formazione professionale dei notai e dei praticanti.
4L’Ordine propone i nominativi dei notai chiamati a far parte delle commissioni per il notariato,
esaminatrice e di disciplina, come pure degli ispettori notarili.
5L’Ordine cura e organizza la formazione continua dei propri membri.

## Art. 5 Membri, tassa annuale {#art_5}

1I notai iscritti nel registro cantonale fanno obbligatoriamente parte dell’Ordine.
2Ogni membro è tenuto al pagamento della tassa annuale fissata dall’Assemblea. Il mancato
pagamento costituisce una violazione professionale.
3La tassa annuale è integralmente dovuta indipendentemente dalla data di entrata o di uscita
dall’Ordine nel corso dell’anno.
II ORGANIZZAZIONE

## Art. 6 Organi {#art_6}

Organi dell’Ordine sono:
– l’Assemblea,
– il Consiglio,
– la Commissione di revisione.
III ASSEMBLEA
Competenze
952.215

## Art. 7 {#art_7}

1L’Assemblea è l’organo superiore dell’Ordine.
2Adotta lo statuto, le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il presidente e il vice
presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto d’attività, su quello finanziario e sulla
gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.

## Art. 8 Convocazione {#art_8}

1L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria
quando il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un quinto dei membri dell’Ordine.
2È convocata dal Consiglio, con l’indicazione delle trattande.

## Art. 9 Deliberazioni {#art_9}

L’Assemblea delibera validamente sugli oggetti all’ordine del giorno a maggioranza
semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali
fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.
IV CONSIGLIO

## Art. 10 Composizione e organizzazione {#art_10}

1Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’Ordine.
2È composto di cinque fino a sette membri.
3Presidente e vice presidente sono eletti dall’Assemblea.
4Per il resto si organizza in modo autonomo.

## Art. 11 Carica {#art_11}

1I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
2In caso di vacanza per dimissioni o altro, il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo
corrente.

## Art. 12 Competenze {#art_12}

1Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad
altri organi o autorità
2In particolare esegue le decisioni dell’Assemblea, istituisce commissioni speciali, studia, propone e
preavvisa le questioni che rientrano nella sfera di attività dell’Ordine, mantiene i contatti con la
Federazione Svizzera dei Notai e con le autorità, tutela il libero esercizio e la dignità della
professione.

## Art. 13 Convocazioni e deliberazioni {#art_13}

1II Consiglio è convocato dal presidente e delibera a maggioranza semplice, purché sia
presente la maggioranza dei suoi membri.
2Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro
si opponga.

## Art. 14 Rappresentanza {#art_14}

L’Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente o
del segretario.
V COMMISSIONE DI REVISIONE

## Art. 15 Composizione carica e compiti {#art_15}

1La Commissione di revisione è composta di due membri, esclusi i membri del Consiglio.
2I membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
3Esamina e controlla la gestione annuale e propone all’Assemblea la delibera sugli argomenti di sua
competenza.
952.215
VI NORME GENERALI E FINALI

## Art. 16 Indennità {#art_16}

1Per ogni seduta i membri del Consiglio e delle commissioni speciali percepiscono, oltre
al rimborso delle spese vive e di trasferta, un’indennità di presenza.
2Il Consiglio fissa annualmente le indennità, tra le quali quelle forfettarie per il presidente e il
segretario.

## Art. 17 Diritto suppletorio {#art_17}

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.

## Art. 18 Disposizione finale {#art_18}

Il presente statuto, adottato dall’Assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore1 dopo
l’approvazione da parte della Commissione per il notariato, abrogando quello del 17 giugno 1972.
Pubblicato nel BU 2015, 459.
1 Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 461.
