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title: "Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti"
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# Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’esecuzione delle sanzioni penali e l’assistenza
riabilitativa.

## Art. 2 Campo d’applicazione {#art_2}

Il regolamento si applica:
a) alle persone condannate dalle autorità ticinesi;
b) alle persone condannate da autorità di altri Cantoni o da autorità penali della Confederazione,
se l’esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino; rimangono riservate le decisioni di
competenza dei Cantoni che hanno emanato il giudizio o della Confederazione;
c) alle persone condannate da autorità ticinesi, ma che eseguono la loro pena in un altro Cantone,
nella misura in cui le competenze sono riservate al Cantone di giudizio e fatta riserva della
delega di competenze;
d) alle persone in carcere preventivo in attesa di giudizio ed a quelle in attesa di estradizione;
e) all’esecuzione anticipata di una pena o di una misura.
TITOLO II
Competenze

## Art. 3 Autorità competenti {#art_3}

1Le Autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure sono il Dipartimento
delle istituzioni (Dipartimento), la Divisione della giustizia (Divisione), il Giudice dell’applicazione
della pena (GIAP), la Direzione delle strutture carcerarie (Direzione) e l’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa (Patronato).2
2Il Dipartimento è autorizzato a stipulare contratti di prestazione, in base ai quali l’ente partner
organizza dei programmi di occupazione, di inserimento professionale e di formazione a favore di
persone in regime di esecuzione di pena. Inoltre, può decidere di confidare ad enti pubblici o privati
compiti relativi all’esecuzione delle pene e delle misure.

## Art. 4 Dipartimento {#art_4}

Il Dipartimento è competente per:
a) richiedere alla Confederazione le autorizzazioni in virtù del Codice penale e della relativa
ordinanza di applicazione;
b) approvare i regolamenti degli stabilimenti e degli enti incaricati dell’esecuzione delle sanzioni;
c) designare gli stabilimenti pubblici e privati destinati all’esecuzione delle pene e delle misure
privative di libertà;
d) definisce il diritto di accesso alla banca dati concernente l’esecuzione delle pene e delle misure
da parte della Direzione delle strutture carcerarie, dell’Ufficio di Patronato e di altre autorità
interessate.3
Divisione4
1 Ingresso modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
2 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
3 Lett. modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
4 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

## Art. 5 {#art_5}

1La Divisione è, nel settore dell’esecuzione delle pene e delle misure, «l’autorità
competente» o «l’autorità di esecuzione» a norma del diritto federale, salvo disposizione contraria
della legge o del regolamento.
2Essa si occupa inoltre:
a) ...;
b) della pianificazione e della sorveglianza degli stabilimenti privativi di libertà cantonali;
c) dell’assistenza riabilitativa, dell’assistenza sociale volontaria e delle norme di condotta;
d) della collaborazione, per l’esecuzione delle pene e delle misure, con gli altri Cantoni e con il
Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti.
e) dell’adozione, per quel che concerne le pene detentive inflitte da autorità della giustizia militare,
delle decisioni che la legge attribuisce, per le condanne pronunciate da autorità della giustizia
penale ordinaria, al giudice dell’applicazione della pena.6
3La Divisione coordina la gestione di una banca dati centrale concernente l’esecuzione delle pene
e delle misure, che è alimentata dalle singole autorità competenti in quest’ambito.

## Art. 6 Giudice dell’applicazione della pena7 {#art_6}

1Il GIAP è competente ad adottare le decisioni nei casi stabiliti dalla legge.
2Il GIAP collabora anche, per l’esecuzione delle pene e delle misure, con gli altri Cantoni e con il
Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti.

## Art. 7 Direzione delle strutture carcerarie9 {#art_7}

1La Direzione delle strutture carcerarie è subordinata alla Divisione e fa eseguire la
detenzione preventiva e le pene privative di libertà, come pure le misure che debbono essere
scontate nel Penitenziario cantonale.
2Essa esercita inoltre le competenze che le sono attribuite dal presente regolamento e dal
Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino.
Ufficio dell’assistenza riabilitativa

## Art. 8 Competenze e organizzazione11 {#art_8}

1L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa è subordinato alla Divisione e ha come scopo la
prevenzione della recidiva e l’integrazione sociale delle persone che gli sono affidate.
2Esso garantisce il controllo delle norme di condotta impartite al condannato giusta l’art. 94 CP,
l’applicazione e la sorveglianza delle misure ambulatoriali previste dall’art. 63 CP, nonché il controllo
dell’esecuzione delle misure dell’interdizione di esercitare un’attività e del divieto di avere contatti e
di accedere ad aree determinate secondo gli art. 67 e 67b CP.
3È inoltre incaricato di proporre e controllare l’evoluzione dei collocamenti nell’ambito delle misure
previste dagli art. 59, 60 e 61 CP.
4L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa sorveglia l’esecuzione delle misure sostitutive previste dall’art.
237 cpv. 2 lett. e), f) e g) del Codice di diritto processuale penale svizzero.
5Esso prepara e coordina l’allestimento e l’aggiornamento del piano di esecuzione della sanzione
penale (art. 75 CP) e del piano di esecuzione della misura (art. 90 CP).
6L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa applica e controlla l’esecuzione dell’alloggio esterno ai sensi
dell’art. 77a cpv. 3 CP; incassa le spese di partecipazione a carico del condannato ed è competente
per decidere sulla riduzione e sull’esonero delle stesse.
7L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa designa un operatore sociale di riferimento per ogni persona
che gli è affidata; l’operatore sociale esegue, nell’interesse della persona affidatagli, i compiti che
gli sono assegnati dal responsabile; l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa amministra, con l’accordo
dell’interessato, eventuali redditi da attività lucrativa, da assicurazioni sociali, da prestazioni
assistenziali e la retribuzione ai sensi dell’art. 83 CP.
8Esso può ordinare i controlli delle urine per le persone in libertà che gli sono affidate.
5 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
6 Lett. introdotta dal R 7.9.2011; in vigore dal 9.9.2011 - BU 2011, 492.
7 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
8 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
9 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
10 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
11 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente
modifica: BU 2010, 563.
12 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010,
563.
9L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa organizza e gestisce i programmi di prevenzione della violenza
durante la sospensione del procedimento penale ai sensi degli articoli 55a CP e 46b CPM. È
prelevata una tassa da fr. 50.– a fr. 500.–. I costi sono a carico dell’imputato in caso di condanna.
In caso di abbandono del procedimento o assoluzione i costi saranno a carico dello Stato salvo nei
casi di cui all’art. 426 CPP. L’imputato può chiedere l’esonero parziale.13

## Art. 9 Trasmissione degli atti14 {#art_9}

La trasmissione degli atti, alle autorità che ne fanno motivata richiesta, può avvenire da
parte dell’Ufficio solo con il consenso della Divisione.
TITOLO III16
Stabilimenti di esecuzione, Commissione per l’esame dei condannati pericolosi,
Consiglio di vigilanza e servizio medico
Capitolo primo17
Stabilimenti

## Art. 10 Stabilimenti cantonali18 {#art_10}

1Il Cantone dispone dei seguenti stabilimenti:
- «La Stampa» e «La Farera» a Cadro
- «Lo Stampino» a Cadro e
- «Naravazz» a Taverne-Torricella.
2Gli stabilimenti servono all’esecuzione di:
a) pene e misure privative di libertà in regime chiuso o aperto;
b) detenzione preventiva (anche per minorenni), di sicurezza, in attesa di estradizione;
c) pene privative di libertà sottoforma di: semiprigionia, giorni separati, lavoro esterno;
d) pene e misure, che per motivi di sicurezza, disciplinari o di collocamento, non possono essere
temporaneamente eseguite altrove;
e) detenzione in attesa di trasferimento.
3Per le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP) e per il trattamento della tossicodipendenza o
di altre dipendenze (art. 60 CP), il Cantone dispone della Clinica psichiatrica cantonale e delle
istituzioni specializzate anche di carattere privato, sulla base di speciali convenzioni.
4Il Dipartimento emana il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino.
Capitolo secondo20
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e Consiglio di vigilanza
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi
Art. 10a21 La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi emana un regolamento che
disciplina il proprio funzionamento interno.
Consiglio di vigilanza
Art. 10b22 Il Consiglio di vigilanza emana un regolamento che disciplina il proprio funzionamento
interno.
Capitolo terzo
Servizio medico

## Art. 11 Competenze {#art_11}

1Il medico incaricato sovrintende al servizio sanitario.
13 Cpv. introdotto dal R 24.6.2020; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 214.
14 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
15 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
16 Titolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
17 Capitolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
18 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
19 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
20 Capitolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
21 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
22 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
23 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
2Egli è tenuto ad ispezionare periodicamente gli stabilimenti e a formulare le sue osservazioni e
proposte alla Direzione per quel che attiene al servizio sanitario in genere.
3Una volta all’anno rassegna una relazione scritta alla Direzione.
4I costi per le cure sono regolati dalla legge federale sull’assicurazione malattie, per i detenuti ad
essa sottomessi; per il resto sono valide le direttive ed i regolamenti del concordato latino in materia.
TITOLO IV
Forme di esecuzione
Capitolo primo
Pene pecuniarie e multe

## Art. 12 Procedura di incasso {#art_12}

1La Divisione può ordinare al condannato il pagamento rateale della pena pecuniaria o
di una multa (art. 35 cpv. 1, 106 cpv. 5 CP), in funzione del numero delle aliquote e dell’ammontare
della pena. Il termine massimo per il pagamento è di dodici mesi.
2In caso di mancato pagamento anche di un solo acconto, nei termini fissati, la procedura di
esecuzione della pena pecuniaria o della multa verte sulla totalità del dovuto.
3Se vi sono seri motivi di pensare che il condannato vuole sottrarsi alla pena pecuniaria (art. 35 cpv.
2 CP), la Divisione può domandare il pagamento immediato o la prestazione di garanzie, sottoforma
di pegno immobiliare gravante un immobile sito in Svizzera, di una fideiussione solidale sottoscritta
da una persona solvibile domiciliata in Svizzera o di una garanzia bancaria rilasciata da un istituto
con sede in Svizzera.
4Se la Divisione ordina l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento
della pena pecuniaria o della multa, il condannato ha la facoltà di formulare istanza all’autorità
competente (GIAP o Ministero pubblico), che statuisce sulla sospensione della pena sostitutiva e
sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della
multa o sulla conversione in lavoro di utilità pubblica (art. 36 cpv. 3 e 106 cpv. 5 CP).
Capitolo secondo
Lavoro di utilità pubblica

## Art. 13 Principio {#art_13}

1Il lavoro di utilità pubblica è compiuto a profitto di istituzioni sociali, di enti di utilità
pubblica, di persone bisognose o di un’amministrazione pubblica (beneficiario).
2La Divisione conclude con il beneficiario ed il condannato un contratto che fissa le modalità di
esecuzione.25

## Art. 14 Regime giuridico {#art_14}

1La persona condannata lavora durante il suo tempo libero, senza essere remunerata.
2Il lavoro di utilità pubblica deve essere effettuato nel periodo fissato per ogni singolo caso
dall’autorità competente, ma non può superare i due anni. In regola generale, almeno 10 ore di
lavoro devono essere prestate settimanalmente. La sospensione provvisoria dell’esecuzione della
pena può essere decisa per un motivo grave.
3La durata del lavoro di utilità pubblica può essere cumulata con quella prevista nella legislazione
sul lavoro. Tuttavia, la durata settimanale dell’attività professionale, comprensiva dell’attività
professionale abituale e del lavoro di utilità pubblica, non deve privare la persona interessata del
suo diritto al riposo quotidiano o settimanale.
4La responsabilità civile delle persone messe a disposizione dei beneficiari di diritto pubblico è
regolata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24
ottobre 1988.
5La responsabilità civile delle persone messe a disposizione di beneficiari di diritto privato è regolata
dal Codice delle obbligazioni. Lo Stato risponde, a titolo suppletivo, per il danno che non è riparato
o per gli infortuni occorsi ai condannati.
Procedura
24 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
25 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

## Art. 15 {#art_15}

1Al fine di poter individuare il beneficiario adeguato, la Divisione assume informazioni
sulla personalità del condannato e ne verifica l’attitudine a compiere un lavoro determinato,
sentendo pure l’interessato.26
2Determina la natura e la forma del lavoro da compiere, così come i giorni e le ore durante i quali lo
stesso deve essere eseguito.
3Prima di iniziare il proprio lavoro, la persona condannata firma una dichiarazione con la quale essa
attesta:
a) di non essere affetta, a sua conoscenza, di una malattia pericolosa per altri;
b) di essere atta al lavoro che le viene assegnato;
c) di impegnarsi ad un dovere di discrezionalità sui fatti di cui è venuta a conoscenza durante
l’esecuzione della pena.
Capitolo terzo
Pene privative di libertà

## Art. 16 Giorni separati {#art_16}

1Al condannato ad una pena massima di quattro settimane e degno di fiducia, il GIAP
può concedere l’esecuzione in giorni separati, se motivi personali, familiari, professionali o sociali lo
giustificano.27
2L’esecuzione della pena in giorni separati consiste nel frazionare l’espiazione nei giorni di libero
del condannato, di regola durante il fine settimana.
3La persona al beneficio dell’esecuzione in giorni separati, che percepisce uno stipendio, deve
pagare una partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Divisione stabilisce l’ammontare
della partecipazione sulla base delle norme concordatarie.28
4La Direzione, su richiesta del condannato, può liberare lo stesso dall’obbligo del pagamento della
pensione, totalmente o parzialmente, se:
a) le rimanenti entrate mensili del condannato scendono al di sotto del minimo vitale;
b) il pagamento della pensione impedisce l’adempimento degli obblighi di mantenimento
familiare.29

## Art. 17 Semiprigionia {#art_17}

1Per le pene privative di libertà fino a un anno e i residui di pena, inferiori a sei mesi,
derivanti dal computo del carcere preventivo sofferto, il GIAP può concedere l’esecuzione in forma
di semiprigionia se le seguenti condizioni sono adempiute:
a) non vi è da attendersi che la persona detenuta si dia alla fuga o commetta nuovi reati;
b) la persona detenuta deve essere di principio in possesso di un’autorizzazione di soggiorno in
Svizzera;
c) la persona detenuta ha un’attività lucrativa regolare con un tasso d’occupazione minimo del
50%, oppure essa segue una formazione riconosciuta. Il lavoro domestico, gli stages e i
programmi d’inserimento sociale e professionale sono assimilati ad un’attività lucrativa
regolare.
2La persona al beneficio della semiprigionia, che percepisce uno stipendio, deve pagare una
partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Divisione stabilisce l’ammontare della
partecipazione sulla base delle norme concordatarie.
3La Direzione, su richiesta del condannato, può liberare lo stesso dall’obbligo del pagamento della
pensione, totalmente o parzialmente, se:
a) le rimanenti entrate mensili del condannato scendono al di sotto del minimo vitale;
b) il pagamento della pensione impedisce l’adempimento degli obblighi di mantenimento
familiare.31

## Art. 18 Modifiche del regime di semiprigionia {#art_18}

1La semiprigionia è interrotta dal GIAP e la pena è eseguita in regime ordinario qualora
la persona detenuta:
26 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
27 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
28 Cpv. introdotto dal R 9.11.2011; in vigore dal 11.11.2011 - BU 2011, 523.
29 Cpv. introdotto dal R 9.11.2011; in vigore dal 11.11.2011 - BU 2011, 523.
30 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563; precedente modifica: BU 2008,
656.
31 Cpv. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 11.11.2011 - BU 2011, 523.
32 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
a) non adempie più alle condizioni secondo l’art. 77b CP;
b) non rispetta, al momento dell’inizio della pena o durante l’esecuzione della stessa, le condizioni
fissate (per es. non rispetto degli orari, consumo di alcol o di droghe);
c) rifiuta di pagare senza motivo valido l’anticipo in contanti o il prezzo della pensione.
2La Direzione può sospendere provvisoriamente questo regime per motivi gravi o a titolo di misure
conservatorie (per esempio assenze ingiustificate sul luogo del lavoro, comportamento
inammissibile, interruzione del contratto per colpa grave del condannato, grave abuso della fiducia
accordata). La Direzione informa immediatamente le autorità competenti.
3La persona detenuta può fare richiesta di rinuncia del proseguimento del regime della
semiprigionia. In questo caso, la pena residua è di principio scontata immediatamente in regime
ordinario.
4In casi di poca entità, il GIAP può pronunciare un ammonimento.

## Art. 19 Regime ordinario {#art_19}

1L’esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le misure di sicurezza
sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse
altre forme di esecuzione, in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.
2L’esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come
scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla
responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione
della pena.
3Una persona condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o parziale in
uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto
concerne l’organizzazione, il personale e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca
pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
4Un trasferimento da un regime aperto ad un regime chiuso è possibile anche per motivi disciplinari.

## Art. 20 Lavoro e alloggio esterni {#art_20}

1Il lavoro esterno nonché il lavoro e l’alloggio esterni iniziano di regola dopo che il
condannato ha scontato la metà della pena e fanno parte del piano di esecuzione della sanzione
penale. La formazione è equiparata al lavoro; per quest’ultima, si tiene conto degli imperativi del
calendario scolastico.33
2In generale, questa fase è preceduta dall’esecuzione della sanzione privativa di libertà in un
stabilimento aperto o in un reparto aperto di uno stabilimento chiuso.
3Nel regime di lavoro esterno, la persona detenuta trascorre il suo tempo libero e le notti nello
stabilimento.
4Se la persona detenuta supera la fase di lavoro esterno con successo, può in seguito alloggiare
fuori dallo stabilimento.
5Essa riceve una rimunerazione adeguata al lavoro e alla qualità delle prestazioni fornite, in principio
conformemente a un contratto di lavoro. La persona detenuta deve acconsentire all’occupazione
esterna.
6Durante l’occupazione fuori dallo stabilimento, la persona detenuta rimane sottomessa al regime
d’esecuzione delle sanzioni penali e al potere disciplinare dello stabilimento.

## Art. 21 Condizioni della concessione {#art_21}

1Il lavoro esterno nonché il lavoro e l’alloggio esterni possono essere concessi dal GIAP
a condizione che la persona detenuta:
a) non presenti rischio di fuga o di commettere altri reati;
b) non metta in pericolo il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico;
c) abbia rispettato il piano d’esecuzione della sanzione;
d) abbia partecipato in modo attivo agli sforzi di reinserimento;
e) si sia dimostrata capace di rispettare i suoi impegni;
f) sia capace di rispettare gli obblighi fissati dal datore di lavoro oppure previsti sul luogo di lavoro,
nonché quelli fissati dallo stabilimento o ancora per l’alloggio esterno.
2La persona detenuta può essere collocata al lavoro esterno se:
a) di regola, si è comportata in maniera soddisfacente durante il periodo di collocamento in regime
aperto;
b) un posto è disponibile in un’istituzione riconosciuta per l’esecuzione del lavoro esterno;
33 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
34 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
c) un lavoro appropriato fuori dallo stabilimento è garantito.
3La persona detenuta può essere collocata in alloggio esterno se:
a) in generale, il suo comportamento è stato soddisfacente per almeno i due terzi della durata
prevedibile del lavoro esterno (in funzione della liberazione condizionale e/o definitiva);
b) essa dispone di una camera o di un appartamento adeguati;
c) essa sottoscrive il contratto d’alloggio esterno, acconsente e facilita il controllo e la visita a
domicilio dell’operatore sociale. Se del caso, si sottopone all’obbligo degli esami delle urine.

## Art. 22 Partecipazione alle spese {#art_22}

1La persona al beneficio del lavoro e dell’alloggio esterni, che percepisce uno stipendio,
deve pagare una partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Divisione stabilisce
l’ammontare della partecipazione sulla base delle norme concordatarie.
2La Direzione per il lavoro esterno e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa per l’alloggio esterno, su
richiesta del condannato, possono liberare lo stesso dall’obbligo del pagamento delle spese,
totalmente o parzialmente, se:
a) le rimanenti entrate mensili del condannato sono al di sotto del minimo vitale;
b) il pagamento della pensione impedisce l’adempimento degli obblighi di mantenimento
familiare.36

## Art. 23 Revoca {#art_23}

1Se la persona detenuta al beneficio di una simile concessione non adempie più alle
condizioni, il GIAP può revocarla.
2In casi urgenti, la Direzione e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa possono sospendere
provvisoriamente il beneficio; in tal caso, la persona condannata deve ritornare nello stabilimento.38
Capitolo quarto
Misure

## Art. 24 Trattamento ambulatoriale {#art_24}

1Il trattamento ambulatoriale, con sospensione dell’esecuzione di una pena, viene
eseguito dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa con il terapeuta designato e con il condannato; questi
ultimi sottoscrivono l’impegno specifico.40
2Il terapeuta deve segnalare il mancato rispetto dell’impegno; allo stesso sarà chiesto di esprimersi
sul raggiungimento degli obiettivi terapeutici e sulla necessità di continuare il trattamento.

## Art. 25 Misure terapeutiche stazionarie {#art_25}

1Le misure terapeutiche stazionarie sono eseguite d’intesa con i servizi specialistici, sia
pubblici che privati.
2I collocati presso la Clinica psichiatrica cantonale o in istituzioni specializzate per il trattamento
delle turbe psichiche (art. 59 CP), delle tossicodipendenze (art. 60 CP) e per i giovani adulti (art. 61
CP) dipendono dalla Direzione medica, rispettivamente dalla Direzione dell’istituto, per tutto quanto
concerne le modalità di trattamento e d’esecuzione della misura, ritenuto che la Direzione deve agire
nell’ambito del piano di esecuzione della misura, concertato con l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa
e approvato dalla Divisione.42
3La Direzione, su richiesta del GIAP o in base a termini prestabiliti, fornisce un rapporto in merito
all’evoluzione del trattamento, il raggiungimento degli obbiettivi terapeutici, la prognosi e la necessità
di continuare il collocamento. Inoltre, deve segnalare eventi straordinari e il mancato rispetto degli
accordi da parte della persona condannata.
Internamento
35 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
36 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2011,
523.
37 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
38 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515.
39 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
40 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515.
41 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
42 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2011,
523.

## Art. 26 {#art_26}

1L’internamento secondo l’art. 64 CP è eseguito presso la Clinica Psichiatrica Cantonale
o presso il Penitenziario «La Stampa».
2Nel primo caso, è applicabile l’art. 25.
3Nel secondo caso, l’internato è sottoposto al regime ordinario del carcere chiuso, riservate le
eccezioni richieste dalle circostanze.
Capitolo quinto
Esecuzione anticipata della pena o della misura

## Art. 27 Condizioni e modalità {#art_27}

1L’esecuzione anticipata di una pena o di una misura permette all’accusato di scontare
anticipatamente pene detentive o misure privative di libertà, sempre che lo stato del procedimento
lo consenta.
2Autorizzata l’anticipazione di pena o di collocamento, la Direzione, o l’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa per i collocamenti previsti dagli art. 59, 60 e 61 CP, si occupano dell’esecuzione.
L’esecuzione anticipata avviene in una struttura chiusa, secondo le regole previste per l’esecuzione
di sentenze. Con l’entrata nello stabilimento di esecuzione, l’accusato inizia a scontare la pena o la
misura; a partire da tale istante, sottostà al regime di esecuzione, eccetto che lo scopo della
carcerazione preventiva o di sicurezza vi si opponga.43
3Una volta che la decisione penale diventa esecutiva, inizia l’esecuzione ordinaria.
Capitolo sesto
Trasferimento di condannati

## Art. 28 Principio e condizioni {#art_28}

1Il GIAP può ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura in uno
stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il
raggiungimento degli obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da
necessità di cura medica; la Direzione può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza
o di ordine interno.
2La Direzione, su istanza dell’autorità competente, può autorizzare l’espiazione di una pena o
l’esecuzione di una misura presso uno stabilimento ticinese di condannati di altro Cantone, in
particolare se si tratta di domiciliati nel Ticino o di condannati di lingua italiana.
TITOLO V
Norme generali e comuni sulla detenzione
Capitolo primo
Principi direttivi e modalità di trattamento

## Art. 29 Obblighi del condannato {#art_29}

Le persone condannate devono rispettare le regole dell’esecuzione e gli ordinamenti
degli stabilimenti di esecuzione.

## Art. 30 Incarcerazione {#art_30}

1Nessuna persona può essere incarcerata senza un titolo di detenzione valido.
2La persona incarcerata è accolta dal funzionario incaricato e fornisce ogni informazione utile alla
costituzione del fascicolo individuale.
3Le informazioni devono comprendere:
a) i dati sull’identità della persona incarcerata, e per i minorenni l’identità del rappresentante
legale;
b) il motivo dell’incarcerazione;
c) l’Autorità che ha ordinato l’incarcerazione;
d) la data e l’ora dell’incarcerazione;
e) le informazioni su ferite visibili o denunce di maltrattamento;
f) ogni informazione utile sullo stato di salute fisica o mentale della persona incarcerata.
4All’incarcerazione la persona detenuta viene di regola sottoposta ai rilievi dattiloscopici.
43 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010,
563.
44 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
5La persona incarcerata ha il diritto di conservare i suoi effetti personali e il suo abbigliamento, a
condizione che sia pulito e decente.
6La persona incarcerata in attesa di giudizio è ospitata, nel limite del possibile, in cella individuale e
non è messa a contatto con i condannati contro la sua volontà.

## Art. 31 Informazione al detenuto {#art_31}

1La persona incarcerata deve essere informata sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le
regole che reggono la privazione di libertà e la vita quotidiana nello stabilimento. Essa è accolta dal
personale di sorveglianza che le fornisce le prime informazioni utili e riceve una copia del
regolamento dello stabilimento, possibilmente in una lingua a lei nota.
2Entro sette giorni dall’incarcerazione, ha luogo un colloquio con un operatore sociale dell’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa, allo scopo di conoscere la personalità del nuovo arrivato, le sue attitudini,
problematiche e bisogni al fine di organizzare la presa a carico.45
3La persona incarcerata può chiedere per iscritto un colloquio di Direzione.

## Art. 32 Informazione alla famiglia {#art_32}

1La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il
rappresentante legale (genitore, tutore o curatore) dell’avvenuta incarcerazione, previa
autorizzazione dell’Autorità competente nel caso di detenzione preventiva.
2Successivamente, il flusso di informazioni con la famiglia viene garantito dalla direzione o dal
personale designato della struttura. E’ riservata l’autorizzazione dell’Autorità competente.
Scarcerazione
Art. 33 1...46
2Al momento della liberazione, al detenuto vengono restituiti il denaro e gli oggetti ancora depositati
presso lo stabilimento. Il detenuto deve firmare una ricevuta di scarico per i beni restituiti.
3Conferma della scarcerazione viene trasmessa alle Autorità interessate. Per le persone minorenni
è pure trasmessa al rappresentante legale.
Capitolo secondo
Piano di esecuzione
Pianificazione dell’esecuzione della sanzione penale
Art. 3447 1Il piano dell’esecuzione della sanzione penale o a titolo anticipato è allestito
dall’operatore sociale di riferimento, d’intesa con i collaboratori della Direzione, ed è approvato dalla
Divisione.
2Per decidere, essi si fondano in modo particolare su:
a) la situazione della persona detenuta;
b) i suoi precedenti;
c) il suo stato di salute;
d) il rapporto su eventuali collocamenti in altre prigioni o stabilimenti;
e) il suo luogo di inserimento sociale alla liberazione;
f) l’eventuale piano d’esecuzione della sanzione penale già in corso in un altro stabilimento.
3Il piano di esecuzione è sottoposto alla persona detenuta per l’approvazione o per la formulazione
di eventuali osservazioni.
4La Direzione, l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e la Divisione vigilano sulla trasmissione delle
diverse informazioni e decisioni tra le autorità coinvolte. Allo stesso modo, esse controllano la
preparazione delle decisioni relative all’applicazione della pianificazione dell’esecuzione della
sanzione e della misura penale o dell’esecuzione anticipata, come anche dei mandati eseguiti
all’esterno del carcere.48
Casi particolari49
45 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010,
563.
46 Cpv. abrogato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
47 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
48 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515.
49 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
Art. 3550 1Per la semiprigionia, per le pene o residui di pena, dedotto il carcere preventivo, sino a
sei mesi, è previsto un piano di esecuzione semplificato, allestito dall’operatore sociale di riferimento
e sottoscritto dalla Direzione.
2Se il collocamento è inferiore a 6 mesi, l'Ufficio dell’assistenza riabilitativa si occupa di preparare
la scarcerazione, in funzione dei bisogni (ricerca di un alloggio, di un posto di lavoro, creazione di
una rete sociale, eventuale organizzazione di un seguito terapeutico).
Capitolo terzo
Assistenza

## Art. 36 Generica {#art_36}

Ogni membro del personale dello stabilimento qualunque sia la sua funzione e attività,
deve assolvere, a favore dei carcerati, un preciso compito di assistenza morale e materiale, e ciò
conformemente alle finalità del trattamento, collaborando in tal senso con gli specialisti incaricati.

## Art. 37 Sanitaria {#art_37}

1Ogni persona incarcerata deve essere sottoposta a visita medica al più tardi entro sette
giorni dall’incarcerazione; su richiesta della persona incarcerata o per decisione del medico, viene
effettuata una visita medica d’uscita.51
2Il carcerato ha diritto all’assistenza medica. I medici possono sottoporlo a visite di controllo e,
d’intesa con la Direzione, prendere le misure che si impongono.

## Art. 38 Religiosa {#art_38}

Ogni carcerato può appagare le necessità della sua vita religiosa assistendo ai servizi
previsti all’interno dello stabilimento e può tenere con sé i testi necessari.
Capitolo quarto
Contatti con l’esterno

## Art. 39 Principio {#art_39}

1Ogni carcerato deve essere incoraggiato e aiutato a mantenere o stabilire contatti con
il mondo esterno che possano favorire il suo reinserimento nella vita sociale.
2Di principio i contatti sono garantiti e liberi con:
a) le competenti Autorità penali;
b) le Autorità di esecuzione delle pene e delle misure;
c) le Commissioni europee, nazionali e cantonali di sorveglianza sui diritti dell’uomo e sulle
condizioni di detenzione;
d) le Rappresentanze consolari e diplomatiche del Paese di origine.
3Sono riservate le restrizioni e i controlli resi necessari nell’interesse della sicurezza e della
disciplina dello stabilimento e le limitazioni che, per ragioni di inchiesta, vengono ordinate
dall’Autorità competente.

## Art. 40 Mezzi di informazione {#art_40}

I carcerati possono avere accesso ai mezzi d’informazione autorizzati dal responsabile
dello stabilimento riservate le limitazioni che, per ragioni di inchiesta, vengono ordinate dall’Autorità
competente.
Capitolo quinto
Attività nello stabilimento

## Art. 41 Principio {#art_41}

1Tutti i carcerati prendono parte alla vita interna dello stabilimento secondo la loro
situazione.
2La Direzione provvede ad organizzare l’attività lavorativa dei detenuti e, in collaborazione con
l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, i corsi di istruzione, l’esercizio fisico e sportivo, il tempo libero ed
ogni altra attività culturale o ricreativa in comune.52
50 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
51 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
52 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010,
563.

## Art. 42 Retribuzione {#art_42}

1Ogni persona detenuta riceve una retribuzione per il suo lavoro. Lo stesso vale nel caso
in cui la persona detenuta esercita un’attività all’interno o all’esterno dello stabilimento, organizzata
dalla Direzione.53
2Un congruo compenso è versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un programma
riconosciuto di formazione di base o di formazione continua, che il piano di esecuzione o la sanzione
penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato all’applicazione di tale
programma di studio deve corrispondere almeno alla durata del lavoro quotidiano.

## Art. 43 Partecipazione alle spese {#art_43}

Ogni persona condannata è tenuta a partecipare alle spese in maniera adeguata.

## Art. 44 Formazione {#art_44}

1La persona detenuta è autorizzata ad intraprendere una formazione di base,
professionale o superiore, come anche un aggiornamento o una riqualifica professionale o
superiore, a condizione che le circostanze lo permettano.
2La partecipazione a tale formazione, rispettivamente ai corsi, deve essere iscritta nel piano di
esecuzione della sanzione penale. Se un contratto è necessario, è richiesta la firma della persona
detenuta e/o del tutore, se del caso.
3La persona detenuta può essere chiamata a partecipare alle spese.
Capitolo sesto
Congedi e accompagnamenti

## Art. 45 Condizioni {#art_45}

Il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per
scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non
deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine
pubblico.

## Art. 46 Competenze {#art_46}

Riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli accompagnamenti sono concessi dalla
Direzione.
Capitolo settimo
Regime disciplinare

## Art. 47 Principio e condizioni {#art_47}

1Può essere punito con sanzione disciplinare il carcerato che agisce intenzionalmente o
per grave negligenza contro le norme del presente regolamento e del regolamento interno dello
stabilimento.
2Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di
autocontrollo.
3Sono in particolare considerate infrazioni disciplinari:
a) l’evasione e ogni atto teso manifestamente a preparare un’evasione;
b) la perturbazione del lavoro e il rifiuto di lavorare;
c) il danneggiamento del patrimonio altrui;
d) l’insubordinazione e le offese nei confronti del personale dello stabilimento;
e) le minacce pronunciate nei confronti del personale dello stabilimento o dei codetenuti e le
lesioni portate alla loro integrità corporale;
f) il fatto di intrattenere dei contatti vietati con codetenuti o persone esterne allo stabilimento;
g) gli abusi nell’ambito dei congedi;
h) l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come
armi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi;
i) l’introduzione, il possesso, la consumazione ed il commercio di alcol o stupefacenti e di prodotti
similari, così come l’abuso di medicamenti.
4Il tentativo, la complicità e l’istigazione a commettere delle infrazioni disciplinari sono ugualmente
punibili.
53 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
54 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
55 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
5L’azione penale rimane riservata.

## Art. 48 Procedura {#art_48}

1Nell’applicazione della sanzione, si deve tenere conto del comportamento e delle
condizioni personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le sono imputati
ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto.
2La Direzione o i funzionari da essa incaricati procedono, se del caso, ad effettuare gli accertamenti
ed i confronti necessari.56
3Ogni sanzione deve essere motivata.
4La decisione è comunicata verbalmente all’interessato con l’indicazione della possibilità di reclamo;
la decisione scritta deve essergli intimata entro 24 ore e copia ne deve essere data al GIAP.57

## Art. 49 Sanzioni {#art_49}

1Le infrazioni disciplinari possono essere punite con le seguenti sanzioni, che sono inflitte
dalla Direzione e che sono cumulabili:
a) …;
b) l’ammonizione scritta;
c) la sospensione di benefici del regime di incarcerazione;
d) la multa fino a fr. 200.-;
e) l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni durante il tempo libero;
f) l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni;
g) l’isolamento in cella di rigore fino a dieci giorni.59
2Il carcerato punito con l’isolamento in cella di rigore deve essere visitato dal medico incaricato, il
quale può, per ragioni mediche, interrompere l’esecuzione del provvedimento.

## Art. 50 {#art_50}

…60

## Art. 51 Comunicazioni {#art_51}

1Il GIAP è informato di tutte le decisioni di sanzioni prese dalla Direzione.
2Un rapporto è inviato al Ministero pubblico nel caso di prevenuti.

## Art. 52 Risarcimento dei danni {#art_52}

1I carcerati sono responsabili dei danni causati con intenzione o per grave negligenza e
sono tenuti a risarcirli, senza pregiudizio dell’eventuale procedimento penale e disciplinare.
2La decisione in materia spetta alla Divisione.62

## Art. 53 Perquisizione {#art_53}

1I carcerati e le loro celle possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di
sicurezza.
2La perquisizione deve essere effettuata nel rispetto della dignità umana del carcerato.
Capitolo ottavo
Impiego della forza fisica, uso dei mezzi di coercizione e uso dell’arma da fuoco63

## Art. 54 Impiego della forza fisica {#art_54}

1Nei confronti dei carcerati è vietato l’impiego della forza fisica se non nei casi seguenti
e nella misura strettamente necessaria:
a) per impedire atti di violenza;
b) per impedire tentativi di evasione;
56 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621.
57 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
58 Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432; precedenti modifiche: BU
2010, 563; BU 2012, 621.
59 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621; precedente modifica: BU 2010,
563.
60 Art. abrogato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621; precedente modifica: BU 2010,
563.
61 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
62 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
63 Sottotitolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
c) per vincere la resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti.
2I membri del personale che hanno dovuto far uso della forza fisica hanno l’obbligo di immediata
segnalazione e di rapporto alla Direzione.64

## Art. 55 Uso dei mezzi di coercizione {#art_55}

1Non può essere usato alcun mezzo coercitivo nei confronti di carcerati, se non al fine di
evitare danni alle persone o cose, di garantire la incolumità del soggetto o per misure di sicurezza.
2L’uso di mezzi di coercizione deve essere limitato al tempo strettamente necessario e controllato,
nel limite del possibile, dal medico incaricato.
Uso dell’arma da fuoco da parte degli agenti di custodia armati
Presupposti e circostanze
Art. 55a65 1Gli agenti di custodia armati, solo nell’ambito del trasporto di detenuti, possono utilizzare
l’arma da fuoco unicamente per legittima difesa e per impedire la fuga di persone che hanno
commesso o sono seriamente sospettate di aver commesso un grave reato.
2L’uso dell’arma da fuoco per impedire la fuga di persone ai sensi del cpv. 1 è limitato ai luoghi e
alle circostanze di adempimento dei compiti affidati dalla legge agli agenti di custodia.
Proporzionalità e modalità particolari
Art. 55b66 1L’uso dell’arma da fuoco deve essere proporzionato allo scopo e alle circostanze; esso
è autorizzato esclusivamente quale mezzo estremo di difesa o di coercizione, se altri mezzi
disponibili non bastano; quando possibile, l’arma da fuoco va usata in modo da non colpire parti
vitali.
2In tutti i casi di uso dell’arma da fuoco, nel valutare le circostanze, va particolarmente tenuta in
considerazione la messa in pericolo di terze persone.
3L’impiego dell’arma da fuoco è preceduto dall’avvertimento “alt o sparo”, se lo scopo e le
circostanze lo permettono; lo sparo di avvertimento è giustificato di regola soltanto quando appare
dalle circostanze che l’avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso. In caso di
ferimento, l’agente di custodia è obbligato a prestare immediatamente soccorso alla persona ferita.
4L’agente di custodia che ha fatto uso dell’arma avverte immediatamente i suoi superiori e fa
rapporto scritto alla Direzione sui motivi e le circostanze.
Formazione e gestione dell’arma
Art. 55c67 1L’agente di custodia dotato di arma da fuoco deve seguire una formazione permanente
presso la Polizia cantonale.
2I risultati che fanno stato per l’autorizzazione al porto dell’arma da fuoco vengono definiti da un
ordine di servizio interno.
3Per la gestione dell’arma, si applicano di regola le disposizioni vigenti presso la Polizia cantonale.
Capitolo nono
Diritto di reclamo

## Art. 56 Reclamo al Direttore e alla Divisione68 {#art_56}

I carcerati possono rivolgere istanze o reclami alla Direzione e alla Divisione.

## Art. 57 Procedure e competenze {#art_57}

1I reclami devono essere indirizzati al Direttore, salvo quelli contro il suo operato, che
sono direttamente inviati alla Divisione.
2Il reclamo è presentato entro cinque giorni dal momento della pretesa infrazione e non ha effetto
sospensivo; in materia di sanzioni disciplinari, il termine di reclamo è di tre giorni.71
3La Divisione può concedere, su istanza, l’effetto sospensivo.
64 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
65 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
66 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
67 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
68 Nota marginale modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432.
69 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
70 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
71 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621.
4Se il reclamo è respinto, l’autorità competente può applicare una tassa di decisione da fr. 20.– a fr.
100.–.72

## Art. 58 Reclamo alla Commissione di sorveglianza {#art_58}

1I carcerati possono, in ogni tempo, rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla
Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio.
2Il reclamo, motivato, è trasmesso in forma scritta e in busta chiusa, per il tramite del Direttore, alla
Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio.
3Il reclamo non è soggetto a censura.
4I carcerati debbono essere informati, mediante consegna di un apposito documento, di questo
diritto.
TITOLO VI
Disposizioni particolari

## Art. 59 Prevenuti {#art_59}

1I prevenuti sono sottoposti alle restrizioni stabilite, riservati i casi d’urgenza, in forma
scritta dal magistrato per esigenze d’inchiesta e dalla Direzione per motivi di ordine interno,
disciplina e sicurezza.73
2Possono svolgere individualmente un’attività propria o attribuita.

## Art. 60 Relazioni con l’esterno e con il difensore {#art_60}

1Le relazioni del prevenuto con l’esterno e con il difensore sono disciplinate dal
magistrato competente.
2Le decisioni del magistrato devono essere comunicate in forma scritta alla Direzione.74
Art. 61 ...75
TITOLO VII
Disposizioni finali

## Art. 62 Diritto transitorio {#art_62}

L’esecuzione delle pene e delle misure, così come il regime della detenzione preventiva,
sono sottomesse al presente regolamento dal momento della sua entrata in vigore, a meno che il
diritto anteriore non sia più favorevole al condannato, all’internato o al prevenuto.

## Art. 63 Abrogazione {#art_63}

1Tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento sono abrogate.
2Sono in particolare abrogati:
- il regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 23
novembre 1978;
- il regolamento sul patronato nel Cantone Ticino del 20 novembre 1991.

## Art. 64 Entrata in vigore {#art_64}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.76
Pubblicato nel BU 2007, 83.
72 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432; precedente modifica: BU
2012, 621.
73 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
74 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
75 Art. abrogato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
76 Entrata in vigore: 9 marzo 2007 - BU 2007, 83.
