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title: "2.4.1 Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 24 agosto 2023"
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# 2.4.1 Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 24 agosto 2023

## Art. 1 I {#art_1}



## Art. 2 {#art_2}



## Art. 3 {#art_3}

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Ordinanza 2.4.1
f. rilascio di deroghe di orario durante occasioni straordinarie (art. 35
Lear);
g. vigilanza sulla denominazione degli esercizi pubblici (art. 36 Lear);
h. avvio delle procedure di contravvenzione di competenza municipale
(art. 47 Lear);
i. avviso di sospensione dell’attività al Servizio autorizzazioni, commercio
e giochi della Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale, in caso di
chiusura di un esercizio per un periodo superiore a 60 giorni (art. 30
RLear);
j. rilascio delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari, tenuto conto
dell’art. 52 RLear;
k. prelievo delle tasse per deroghe d’orario (art. 65 RLear), delle tasse per
permessi speciali (art. 66 RLear), delle tasse per estensione dei posti
esterni (art. 67 RLear).
2 L’esercizio delle seguenti competenze è delegato alla Divisione edilizia
privata:
a. rilascio dell’attestazione d’idoneità dei locali (art. 8 Lear e art. 21
RLear);
b. verifica della conformità strutturale dell’esercizio con le normative
edilizie, pianificatorie e ambientali (art. 1 cpv. 3 lett. a RLear);
c. definizione della capacità ricettiva e commisurazione del numero dei
servizi igienici (art. 22 e 23 RLear);
d. prelievo della tassa per il rilascio dell’attestazione d’idoneità dei locali
(art. 68 RLear);
3 Valgono inoltre le deleghe previste dall’Ordinanza municipale sulle
deleghe operative dell’11 novembre 2022.
CAPITOLO 3
Disposizioni varie
Notifica dell’attività (art. 22 Lear, art. 41 RLear)
1 Il gestore ha l’obbligo di notificare alla Polizia comunale entro il 1°
gennaio di ogni anno, con validità per l’intero anno seguente:
a. gli orari di apertura e di chiusura;
b. i giorni di riposo settimanale;
c. i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2 Eventuali modifiche nel corso dell’anno devono essere comunicate alla
Polizia comunale se possibile con almeno 15 giorni di preavviso.
3 Eventuali aperture oltre gli orari o chiusure anticipate ai sensi dell’art. 41
cpv. 2 e 3 RLear, vanno notificate tempestivamente alla Polizia comunale.
r va

## Art. 4 y {#art_4}

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Ordinanza 2.4.1
Deroghe di orario (art. 35 Lear)
1 Il Municipio può concedere deroghe di orario in occasione di circostanze
o eventi particolari.
2 Le richiese di deroga devono pervenire alla Polizia comunale con un
preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
3 La concessione di deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio
all’interno e per quello all’esterno.
Permessi speciali (art. 27-31 Lear)
Le domande di permessi speciali devono pervenire alla Polizia comunale
almeno 20 giorni lavorativi prima della data di inizio dell’occasione
straordinaria.
Estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 Lear)
Le domande di estensione straordinaria dei posti devono pervenire alla
Polizia comunale almeno 1 0 giorni lavorativi prima della data richiesta.
Rispetto della quiete
1 Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e
apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo non devono provocare
disturbo a terzi.
2 Dopo le ore 23:00 sono ammessi solo rumori all’interno e nel rispetto della
quiete notturna. La Polizia comunale può autorizzare eccezioni.
CAPITOLO 4
Eventi
In generale 1
1 Eventi ordinari, quali ad esempio serate musicali, dj set, karaoke, feste e
manifestazioni che non comportano un’accresciuta utilizzazione
dell’esercizio pubblico non sono soggetti a nessuna procedura.
2 L’organizzazione di eventi straordinari, che determinano un’utilizzazione
accresciuta dell’esercizio pubblico, soggiace ad autorizzazione municipale.
3 Sono in particolare eventi straordinari e soggetti ad autorizzazioni, quelli
che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
a. è prevedibile una forte affluenza di avventori;
b. si prevede la presenza di artisti celebri;
c. è necessario implementare un dispositivo di sicurezza accresciuto;
d. richiedono il rilascio di autorizzazioni all’utilizzo di strumenti musicali e
apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo dopo le ore 23:00 ai sensi
dell’art. 8 cpv. 2 OMear;
e. Prevedono un’autorizzazione all’estensione dell’uso dell’area pubblica.

## Art. 5 {#art_5}



## Art. 6 {#art_6}



## Art. 7 {#art_7}



## Art. 8 {#art_8}



## Art. 9 {#art_9}

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Ordinanza 2.4.1
4 Il regolare svolgimento di eventi che determinano un rilevante
cambiamento di utilizzazione, presuppone il rilascio di una licenza edilizia
per il cambiamento di destinazione. Alla domanda di costruzione deve
essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle
disposizioni vigenti contro l’inquinamento fonico.
Autorizzazione
1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Polizia
comunale almeno 7 giorni lavorativi prima dell’evento occasionale,
accompagnata dalle seguenti informazioni:
a. giorno, orario e descrizione dell’evento, del genere di musica
riprodotta e supporti utilizzati;
b. numero degli avventori previsti;
c. misure previste per garantire la sicurezza.
2 L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e deve in particolare
considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le
conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali
problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
CAPITOLO 5
Tasse
Tassa per permessi speciali (art. 66 RLear)
1 La tassa per il rilascio di permessi speciali ammonta a CHF 60.00 per ogni
giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 1'000.00.
2 In casi particolari il Municipio può rinunciare a prelevare una tassa.
Tassa per deroghe d’orario (art. 65 RLear)
1 La tassa per deroga d’orario ammonta a CHF 60.00 per ora.
2 In casi particolari il Municipio può rinunciare a prelevare una tassa.
Tassa per l’estensione dei posti esterni (art. 67 RLear)
1 La tassa per l’estensione dei posti esterni ammonta a CHF 60.00 al giorno,
ritenuto un massimo di CHF 1'000.00 annui.
2 Per la messa a disposizione di suolo pubblico valgono le prescrizioni e le
tasse fissate dall’Ordinanza municipale concernente le tasse per l'uso
dell'area pubblica del 15 novembre 2006.

## Art. 10 {#art_10}

I
A
r
t.

## Art. 12 {#art_12}



## Art. 13 {#art_13}

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Ordinanza 2.4.1
Tassa per il rilascio dell’attestazione d’idoneità dei locali
(art. 68 RLear)
Per il rilascio dell’attestazione d’idoneità dei locali è prelevata una tassa di
CHF 60.00.
Spese di cancelleria e tassa di controllo
1 Per il rilascio di dichiarazioni, attestazioni, fotocopie o altre spese di
cancelleria, è prelevata una tassa da CHF 1 .00 a CHF 500.00, calcolata
tenendo conto delle prestazioni richieste all’amministrazione comunale.
2 Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa, tenendo conto
delle prestazioni fornite dall’autorità, nel rispetto dell’Ordinanza di
applicazione del Regolamento sulle tasse per prestazioni particolari della
polizia comunale del 25 maggio 2016. La tassa è esigibile con la crescita in
giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.
CAPITOLO 6
Sanzioni
Multe
1 Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza.
2 Le altre infrazioni sono punite dalla Polizia cantonale.
Revoche
1 I permessi speciali e le concessioni di deroghe d’orario possono essere
revocati quando:
a. Per ottenerli sono state fornite dichiarazioni che non corrispondono al
vero;
b. In caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell’ordine e
della quiete pubblici.
2 In caso di revoca, le tasse pagate per l’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni non vengono restituite.
Obbligo di chiedere autorizzazione per qualsiasi evento
In caso di abusi dello strumento della notifica, il Municipio può subordinare
qualsiasi evento occasionale a procedura autorizzativa.
Sospensione della possibilità di organizzare eventi
Il Municipio può sospendere per un periodo di tempo determinato e fino ad
un massimo di un anno, l’organizzazione di qualsiasi evento in caso di
ripetute violazioni alle disposizioni applicabili in materia di ordine pubblico.

## Art. 14 {#art_14}



## Art. 15 {#art_15}



## Art. 16 {#art_16}



## Art. 17 {#art_17}



## Art. 18 {#art_18}



## Art. 19 {#art_19}

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Ordinanza 2.4.1
CAPITOLO 7
Disposizioni finali
Rimedi di diritto
1 Contro le decisioni delegate a un servizio comunale è data facoltà di
reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro i termini prescritti dalle leggi applicabili.
3 La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013.
Abrogazione ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga l’Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici
e sulla ristorazione del 16 maggio 2012 ed entra in vigore al termine del
periodo di pubblicazione.
Per il Municipio
Il Sindaco
Michele Foletti
Il Segretario
Robert Bregy
Risoluzione municipale del 24 agosto 2023.
Pubblicata agli albi comunali dal 28 agosto al 27 settembre 2023.
1 Cpv. 3 lett. d modificata dal Municipio con risoluzione dell’8 febbraio 2024, pubblicata agli
albi comunali dal 12 febbraio al 1 3 marzo 2024.

## Art. 20 Note {#art_20}

IArt. 21
