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title: "Decreto esecutivo concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità"
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# Decreto esecutivo concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il presente decreto ha per scopo di prevenire gli incendi di bosco che possono essere
provocati dall’uso di fuochi d’artificio e dall’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in
periodo di siccità.
Divieto

## Art. 2 a) Principio {#art_2}

1Il divieto di accendere fuochi all’aperto in periodi di siccità o in giornate con tempo secco
e ventoso, trasmesso per radio e TV, si estende anche all’uso di fuochi d’artificio e all’accensione
di falò a scopi commemorativi.2
b) Eccezioni
2In deroga al principio i Municipi possono autorizzare eccezionalmente, e sotto la loro responsabilità,
l’uso di fuochi d’artificio e l’accensione di falò a scopi commemorativi.
3Essi ne informano tempestivamente il Dipartimento dell’ambiente. In casi particolari e per
preminenti motivi di sicurezza, il Dipartimento può annullare l’autorizzazione eccezionale concessa
dal Municipio.

## Art. 3 Servizio di sorveglianza {#art_3}

Il Municipio che autorizza l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò, deve
predisporre un servizio di sorveglianza adeguato.

## Art. 4 Responsabilità del Municipio {#art_4}

La responsabilità del Municipio in caso d’incendio di boschi provocato da fuochi d’artificio
o falò autorizzati in via d’eccezione ai sensi dell’art. 2 lett. b è retta dall’art. 17 della legge cantonale
sulle foreste del 21 aprile 1998.

## Art. 5 Penalità {#art_5}

1Chiunque, senza autorizzazione, usa fuochi di artificio o accende falò a scopi
commemorativi è punito con una multa fino a 10'000 franchi.4
2La multa è inflitta dal Municipio secondo gli art. 145 e segg. della legge organica comunale del 10
marzo 1987.
1 Ingresso modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351; precedente modifica: BU
1997, 111.
2 Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.
3 Art. modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351.
4 Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.
835.150

## Art. 6 Rapporti al Dipartimento dell’ambiente5 {#art_6}

Gli agenti di polizia e il personale forestale fanno rapporto al Dipartimento dell’ambiente6
in caso di uso di fuochi d’artificio e di accensione di falò non autorizzati.

## Art. 7 Entrata in vigore {#art_7}

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed
entra immediatamente in vigore.7
Pubblicato nel BU 1990, 245.
5 Adesso Dipartimento del territorio.
6 Adesso Dipartimento del territorio.
7 Entrata in vigore: 17 luglio 1990 - BU 1990, 245.
