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title: "Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato"
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provisions: 10
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# Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato

## Art. 1 {#art_1}

Il Dipartimento militare, per mezzo del responsabile dei preparativi della difesa
integrata, è l’autorità competente a far applicare la concezione del servizio sanitario coordinato
(SSC) nell’ambito del Cantone.
Esso si avvale, per i preparativi, di una Commissione SSC, nominata dal Consiglio di Stato. La
condotta in caso di necessità è regolata nell’ambito dello Stato maggiore di condotta cantonale
(SMC).

## Art. 2 {#art_2}

1La Commissione SSC in particolare è responsabile per:
- la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie;
- l’elaborazione di disposizioni e direttive ai responsabili della sanità pubblica e della protezione
civile cantonale;
- l’elaborazione di direttive terapeutiche, tenendo conto del personale e dei mezzi tecnici a
disposizione:
- la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell’ospedalizzazione;
- l’informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione.
2Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per:
- la pianificazione e il promuovimento della realizzazione Posti sanitari (PO san) dei posti
sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile;
- l’istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile;
- l’istruzione dei medici nell’ambito della medicina di catastrofe;
- la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP);
- la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti.
3Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità competente per:
- la designazione delle categorie degli istituti di cura;
- la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS;
- l’attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali;
- la sorveglianza dell’istruzione del personale sanitario addetto ai COP e agli OS e dello
svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette;
- l’approvvigionamento, tramite gli istituti di cura interessati, del materiale sanitario e dei

## Art. 3 medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione.1 {#art_3}

1Per la condotta del Servizio sanitario coordinato il territorio del Cantone Ticino è
suddiviso nei seguenti settori sanitari:
- Leventina
- Blenio e Riviera
- Bellinzonese
- Locarnese
- Vedeggio / Capriasca / Malcantone
- Lugano e dintorni
1 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
520.250
- Mendrisiotto (dalle sponde sud del Ceresio).
2Il Dipartimento militare designa i capi e i sostituti dei settori del SSC.
3Per la ripartizione dei costi di realizzazione dei COP e OS, i settori sanitari
Vedeggio/Capriasca/Malcantone e Lugano e dintorni vengono riuniti.

## Art. 4 {#art_4}

1Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e gli
istituti sanitari in genere, designati quali ospedali di base. Questi istituti di cura sono tenuti:
- a realizzare e a gestire i COP previsti nella concezione;
- a gestire gli OS attribuiti, realizzati dalla protezione civile.
2Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.
3I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai
COP e agli OS e organizzare annualmente degli esercizi pratici.
4I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una
chiave di riparto determinata dal numero degli abitanti e dalla forza finanziaria.

## Art. 5 {#art_5}

Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria II gli istituti che devono
sospendere la loro attività e i cui mezzi in personale e materiale devono essere messi a
disposizione del SSC.

## Art. 6 {#art_6}

Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria III gli istituti che continuano la
loro attività in misura ridotta in superficie e nei rifugi.

## Art. 7 {#art_7}

1Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o
dagli organismi locali di protezione civile); essi sono gestiti dagli organismi locali di protezione
civile ad eccezione degli OS, la cui gestione è affidata a istituti di cura.
2I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una
chiave di riparto che tiene conto del numero degli abitanti e della forza finanziaria.
3Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente
alle disposizioni sottoscritte dai Comuni.

## Art. 8 {#art_8}

Il Dipartimento militare trasmette ad ogni Comune e agli organismi locali di protezione
civile la pianificazione settoriale del SSC, approvata dal Consiglio di Stato, comprendente l’elenco
degli impianti e le relative attribuzioni.

## Art. 9 {#art_9}

L’esecutore dell’impianto del SSC incassa le quote-parti dei singoli Comuni,
eventualmente tramite l’organizzazione locale di protezione civile.

## Art. 10 {#art_10}

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.2
Pubblicata nel BU 1990, 181.
2 Entrata in vigore: 26 giugno 1990 - BU 1990, 181.
