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title: "Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati"
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provisions: 11
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# Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati

## Art. 1 {#art_1}

La Commissione è nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; il Gran Consiglio
ne conferma la nomina (art. 31 cpv. 1 LPDP).
La Commissione è indipendente; essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o
un ex magistrato che ne assume la presidenza (art. 31 cpv. 2 LPDP).
La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge (art. 31 cpv. 3 LPDP).

## Art. 2 {#art_2}

Ogni persona dei cui dati si tratta può fare valere i diritti istituiti dalla LPDP oppure dal
diritto superiore (art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU) chiedendo il giudizio della Commissione
cantonale per la protezione dei dati (art. 31a cpv. 1 LPDP).
La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora
i dati o come denuncia contro quest’ultimo (art. 31a cpv. 2 LPDP).

## Art. 3 {#art_3}

Prima di entrare nel merito di una denuncia o di un ricorso la Commissione esamina
d’ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm).
In particolare, la Commissione non è competente se la denuncia rispettivamente il ricorso sono
proponibili ad altra autorità o altro tribunale, secondo una legge speciale. La Commissione non è
competente se la domanda è già stata giudicata (art. 31a cpv. 3 LPDP).
Se si ritiene incompetente, la Commissione emana una formale decisione d’inammissibilità e, una
volta cresciuta in giudicato, trasmette gli atti all’autorità competente e ne dà comunicazione al
denunciante o ricorrente (art. 6 LPAmm).

## Art. 4 {#art_4}

Il Presidente può, d’ufficio o su istanza di parte, adottare le opportune misure
provvisionali (art. 37 LPAmm).

## Art. 5 {#art_5}

L’istruzione e l’assunzione delle prove avvengono da parte del Presidente o del giudice
delegato.
Alla Commissione non può essere opposto il segreto d’ufficio.
Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti alla Commissione viene tenuto un verbale
(art. 25 cpv. 2 LPAmm).

## Art. 6 {#art_6}

La Commissione accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle
parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto (art. 25 cpv. 1
LPAmm).

## Art. 7 {#art_7}

La Commissione delibera di regola nella composizione di tre membri e giudica nella
composizione di cinque membri se un membro o la particolarità della questione sottoposta a
giudizio lo richiedono.
In caso di ricusa o di astensione di un membro la Commissione giudica in ogni caso nella
composizione di tre membri.
La Commissione delibera oralmente se un membro lo chiede o non vi è unanimità. Negli altri casi,
giudica mediante circolazione degli atti.
1 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
2 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
3 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
4 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
163.115
Il denunciante/ ricorrente ha il diritto di chiedere una seduta pubblica in applicazione dell’art. 6
CEDU.

## Art. 8 {#art_8}

La sentenza dev’essere motivata.
La sentenza è intimata al denunciante/ ricorrente, all’organo che elabora i dati, all’Incaricato
cantonale della protezione dei dati, al Consiglio di Stato.

## Art. 9 {#art_9}

Contro la sentenza della Commissione può essere interposto ricorso al TRAM entro 30
giorni, secondo le modalità descritte agli art. 68, 69 e 70 LPAmm.

## Art. 10 {#art_10}

Per la tassa di giustizia fa stato l’art. 47 LPAmm e per le indennità ripetibili l’art. 49
LPAmm.

## Art. 11 {#art_11}

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento sono applicabili i disposti della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
2. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.8
Pubblicato nel BU 2008, 714.
5 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
6 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
7 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
8 Entrata in vigore: 19 dicembre 2008 - BU 2008, 714.
