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title: "Legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù"
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provisions: 22
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# Legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Per il tramite della presente legge e della definizione di una strategia d’azione, il Cantone
sostiene, promuove e coordina attività giovanili allo scopo di:
a) promuovere i diritti dei bambini e dei giovani (di seguito giovani) riconoscendo la specificità
delle loro esigenze e la loro capacità d’azione;
b) sviluppare l’autonomia dei giovani favorendo l’acquisizione di competenze e l’assunzione di
responsabilità in uno spirito di autodeterminazione;
c) riconoscere attività e progetti finalizzati alla partecipazione dei giovani alla vita sociale,
culturale, ambientale, economica e politica;
d) incoraggiare la formazione, il perfezionamento del personale e dei volontari nonché la ricerca
per l’approfondimento di fenomeni legati alla condizione giovanile;
e) favorire la messa in rete e la collaborazione degli enti attivi negli ambiti delle attività giovanili.

## Art. 2 Campo di applicazione {#art_2}

1La presente legge disciplina le attività giovanili promosse dal Cantone o da enti senza
scopo di lucro in ambito extrafamiliare, extrascolastico ed extrasportivo e rivolte a persone che
risiedono nel Cantone.
2I destinatari sono:
a) i giovani di età compresa tra i 4 e i 30 anni;
b) i giovani di età compresa tra i 4 e i 18 anni e le persone maggiorenni bisognose di particolare
cura per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni;
c) i gruppi giovanili (di seguito gruppi) intesi come gruppi informali composti in maggioranza da
giovani che elaborano e realizzano attività giovanili;
d) le associazioni giovanili (di seguito associazioni) composte in maggioranza da giovani che
assumono funzioni propositive, decisionali, operative o consultive all’interno delle stesse;
e) gli enti pubblici e privati che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro (di seguito
enti) che organizzano attività giovanili.
3Il Cantone può riconoscere e sostenere mediante la concessione di contributi:
a) l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e
l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle case di colonie di vacanza;
b) le spese per l’esercizio dei dispositivi del capitolo secondo.
4Le attività giovanili si distinguono in progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità,
progetti di educazione tra pari, attività con mentori, progetti partecipativi, colonie di vacanza, centri
estivi diurni e progetti generali.
5Esulano dalla presente legge le attività che possono essere sostenute tramite altre leggi cantonali,
segnatamente nell’ambito dell’educazione, della cultura, dello sport, della salute, della famiglia e del
sostegno sociale.

## Art. 3 Principi {#art_3}

1Ogni decisione presa in virtù della presente legge è fondata sul rispetto dei diritti
fondamentali delle persone e deve essere presa nell’interesse superiore dei giovani.
2I giovani hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che li riguarda;
gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati.
3Ogni attività riconosciuta dalla presente legge incoraggia le pari opportunità, l’inclusione, la
solidarietà, la sostenibilità, la coesione sociale e la realizzazione di ideali di bellezza e felicità.
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## Art. 4 Definizioni {#art_4}

Nella presente legge s’intende per:
a) progetti giovanili: le iniziative, puntuali o ricorrenti, aperte a tutti, ideate e realizzate da giovani,
gruppi, associazioni ed enti;
b) centri di attività giovanili: gli spazi destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni,
aperti a tutta la popolazione, gestiti da enti che organizzano attività di animazione
socioculturale;
c) attività di prossimità: le iniziative che offrono una presenza informale nello spazio pubblico
orientata all’ascolto dei giovani nei loro ambienti di vita e realizzano attività educative, di
animazione socioculturale e di progettazione individuale o di gruppo;
d) attività di educazione tra pari: le iniziative in cui i giovani partecipano a momenti di
apprendimento cooperativo e di scambio destinati ad altri giovani finalizzati a rafforzare
conoscenze, competenze per compiere delle scelte consapevoli e responsabili;
e) attività con mentori: le iniziative di accompagnamento educativo finalizzate a rafforzare le
competenze personali dei giovani e a favorire il loro inserimento nella vita sociale;
f) progetti partecipativi: le iniziative che conferiscono ai giovani funzioni propositive, decisionali,
operative e consultive finalizzate a condividere le scelte sulle questioni che li riguardano;
g) colonie di vacanza: i contesti di vita comunitaria residenziale che offrono attività con finalità
educative, ricreative e di socializzazione organizzate durante le vacanze scolastiche;
h) centri estivi diurni: le attività educative organizzate durante le vacanze estive che offrono ai
partecipanti programmi ricreativi e di socializzazione;
i) progetti generali: le attività d’informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione
e di ricerca come pure i programmi comunali o regionali finalizzati a sviluppare le attività
giovanili.
Capitolo secondo
Riconoscimento e finanziamento

## Art. 5 Riconoscimento {#art_5}

1Il Cantone può riconoscere progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le
attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni che
allestiscono un progetto pedagogico.
2I requisiti di riconoscimento sono definiti dal regolamento d’applicazione e dalle direttive.

## Art. 6 Finanziamento e mezzi {#art_6}

1Il Cantone può concedere dei contributi ai centri di attività giovanili, alle attività di
prossimità, alle attività con mentori, alle colonie di vacanza e ai centri estivi diurni, rispettivamente
ai progetti giovanili, ai progetti di educazione tra pari, ai progetti partecipativi e ai progetti generali
nei limiti stabiliti a preventivo.
2I contributi sono commisurati alla natura delle attività, alla composizione dei gruppi, delle
associazioni o degli enti, ai contributi di terzi, alla potenzialità finanziaria dell’istante e al risultato
finanziario dell’attività o dell’esercizio.

## Art. 7 Concessione di risorse e spazi pubblici {#art_7}

Il Cantone e i Comuni possono concedere, di principio gratuitamente o a prezzo modico,
a giovani, gruppi, associazioni o enti, prestazioni in natura ed in particolare:
a) la messa a disposizione di documentazione, di materiale, di mezzi e di infrastrutture;
b) l’uso, in ogni periodo dell’anno, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi e di
altre loro proprietà.

## Art. 8 Contributi per la costruzione {#art_8}

Il Cantone può concedere dei contributi per l’acquisto di terreni, la costruzione,
l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento fino a un massimo del 70% delle
spese effettive riconosciute per i centri di attività giovanili e le colonie di vacanza.

## Art. 9 Contributi per l’esercizio {#art_9}

1Il contributo per le spese d’esercizio riconosciute può ammontare fino a un massimo
del:
a) 50% per i progetti giovanili;
b) 60% per i centri di attività giovanili e le attività di prossimità;
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c) 80% per i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi e i progetti
generali.
2Il Cantone può concedere per le colonie di vacanza, per giornata di presenza e per ospite, un
contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 50% delle spese
riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 75% per le colonie di vacanza per ospiti
bisognosi di particolare cura. In caso di giornate di presenza e di numero di ospiti effettivi inferiori a
quanto preventivato, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.
3Il Cantone può concedere per i centri estivi diurni, per giornata di presenza e per ospite, un
contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 30% delle spese
riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 50% per i centri estivi diurni per ospiti bisognosi
di particolare cura. In caso di giornate di presenza e di numero di ospiti effettivi inferiori a quanto
preventivato, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.
Capitolo terzo
Organizzazione

## Art. 10 Autorità competente {#art_10}

1Il Consiglio di Stato provvede all’applicazione della legge tramite il dipartimento
competente, il quale si avvale dei seguenti organismi:
a) il Consiglio cantonale dei giovani;
b) la Commissione per l’infanzia e la gioventù (di seguito Commissione);
c) la Piattaforma delle politiche giovanili (di seguito Piattaforma).
2Il dipartimento può istituire gruppi di lavoro settoriali.

## Art. 11 Consiglio cantonale dei giovani {#art_11}

1Il Consiglio cantonale dei giovani è un organismo composto da giovani di età compresa
tra 14 e 25 anni residenti nel Cantone che ha quali finalità di:
a) assicurare ai giovani il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni;
b) garantire che il parere dei giovani sia adeguatamente considerato dalle autorità politiche;
c) favorire la discussione sui temi scelti dai giovani stessi;
d) avvicinare i giovani alla conoscenza dei meccanismi democratici;
e) motivare i giovani a partecipare all’attività politica.
2Il Consiglio di Stato riconosce il diritto di partecipare alle attività del Consiglio cantonale dei giovani
a cui attribuisce funzioni propositive e consultive, impegnandosi a rispondere alle risoluzioni da esso
adottate e a richiederne il parere sui progetti e sulle modifiche di normative riguardanti i giovani.
3Il Cantone assicura un contributo stabilito annualmente a preventivo a un ente di diritto privato
senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, per il supporto amministrativo, logistico e operativo
del Consiglio cantonale dei giovani.

## Art. 12 Commissione per l’infanzia e la gioventù {#art_12}

1Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per l’infanzia e la gioventù quale
organismo consultivo del dipartimento competente per l’applicazione della presente legge.
2La Commissione ha quale compito principale di esprimere pareri sulle questioni che riguardano le
attività giovanili, nonché su ogni proposta di modifica della presente legge, del regolamento di
applicazione e delle direttive.
3La composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal
regolamento d’applicazione.

## Art. 13 Piattaforma delle politiche giovanili {#art_13}

1La Piattaforma è un organismo composto dai rappresentanti dei gruppi, delle
associazioni e degli enti pubblici e privati che operano nell’ambito delle attività giovanili.
2La Piattaforma promuove la reciproca conoscenza, lo scambio d’informazioni, lo sviluppo di
competenze e la collaborazione. La Piattaforma può proporre strategie, obiettivi, progetti innovativi
e azioni comuni al dipartimento competente.
3Il Cantone assicura un contributo stabilito annualmente a preventivo a un ente di diritto privato
senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, che opera per il coordinamento e l’organizzazione
delle attività della Piattaforma.
Funzionamento degli organismi
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## Art. 14 {#art_14}

La composizione, le competenze, il funzionamento e le modalità di finanziamento del
Consiglio cantonale dei giovani, della Commissione e della Piattaforma sono definiti dal regolamento
di applicazione.
Capitolo quarto
Disposizioni comuni

## Art. 15 Vigilanza {#art_15}

1Il dipartimento competente esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge.
2I conti di esercizio e i bilanci patrimoniali delle attività finanziate tramite la presente legge devono
essere sottoposti annualmente per l’approvazione del dipartimento competente.
3Il dipartimento richiede la presentazione di un rapporto d’attività, di un consuntivo delle spese e
può ordinare le opportune verifiche e revisioni, nonché dare istruzioni di ordine contabile e
organizzativo.

## Art. 16 Preferenza indigena {#art_16}

Nell’assunzione del personale per le attività riconosciute dalla presente legge a parità di
requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi dell’attività, gli enti danno la precedenza alle
persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto; essi tengono in debita
considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio di prestazioni sociali.

## Art. 17 Rapporti di impiego {#art_17}

1Gli enti che svolgono attività finanziate tramite la presente legge, nella misura in cui i
rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, assicurano il rispetto delle
condizioni di lavoro usuali del settore.
2I requisiti dei rapporti d’impiego sono definiti dal regolamento d’applicazione.
Rifiuto e revoca del riconoscimento e rifiuto, revoca e restituzione dei contributi

## Art. 18 {#art_18}

1Il Cantone può rifiutare e revocare il riconoscimento e i contributi agli enti o ordinarne la
restituzione quando:
a) il beneficiario non ottempera alle disposizioni della presente legge e alle condizioni specifiche
fissate in base ad essa, o non fornisce le informazioni richieste;
b) il contributo è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello per il quale è stato concesso;
c) il contributo è stato ottenuto con informazioni inveritiere;
d) il contributo è cumulato a posteriori con altri contributi.
2Anziché la restituzione di un contributo erogato, il Cantone può computarlo a posteriori con altri
contributi.
3Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione fa stato la legge sui sussidi cantonali del
22 giugno 1994.
4È riservata l'azione penale.

## Art. 19 Rimedi di diritto {#art_19}

1Contro le decisioni di riconoscimento e di finanziamento è data facoltà di reclamo
all’autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni. Il reclamo deve essere presentato
per iscritto e motivato. La procedura di reclamo è gratuita.
2Contro le decisioni su reclamo è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.
Capitolo quinto
Disposizioni finali

## Art. 20 Abrogazioni {#art_20}

Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973;
b) legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996.

## Art. 21 Modifica di atti normativi {#art_21}

La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Entrata in vigore
874.200

## Art. 22 {#art_22}

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.1
Pubblicata nel BU 2025, 368.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2026 – BU 2025, 368.
