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title: "Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nell’ambito dell’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici"
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# Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nell’ambito dell’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici

## Art. 1 Oggetto {#art_1}

1Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge federale sulla protezione
dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS), nonché
delle disposizioni delle sezioni 1 e 2 dell’ordinanza concernente la legge federale sulla protezione
dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS).
2Esso si applica all’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici secondo l’elenco dell’allegato
2 numero 1 dell’O-LRNIS.

## Art. 2 Autorità competente {#art_2}

1Il Dipartimento della sanità e della socialità, per il tramite dell’Ufficio di sanità, applica
quanto previsto dalla LRNIS e dall’O-LRNIS negli ambiti di propria competenza e coordina i rapporti
con l’autorità federale.
2A tale scopo l’Ufficio di sanità può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio del medico cantonale
e dell’Ufficio del farmacista cantonale.

## Art. 3 Attestato di competenza {#art_3}

1Chi esegue i trattamenti nell’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS deve essere in possesso
dello specifico attestato di competenza, secondo quanto previsto dalla legislazione federale.
2L’attestato di competenza che autorizza l’esecuzione di trattamenti secondo l’allegato 2 numero 1
dell’O-LRNIS deve essere esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio da colui che l’ha
ottenuto.

## Art. 4 Controlli e provvedimenti amministrativi {#art_4}

1L’Ufficio di sanità è competente per l’esecuzione degli articoli 8 e 9 LRNIS.
2Per l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 1 l’Ufficio può eseguire in ogni momento e senza
preavviso controlli. All’Ufficio devono inoltre essere fornite gratuitamente tutte le informazioni
necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l’accesso ai locali.

## Art. 5 Contravvenzioni {#art_5}

Le infrazioni di cui all’articolo 13 LRNIS sono perseguite dall’Ufficio di sanità, riservati i
casi particolarmente gravi che sono perseguiti dal Ministero pubblico.

## Art. 6 Emolumenti {#art_6}

1Per i controlli e le misure possono essere riscossi emolumenti. Gli emolumenti sono
calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 90–200 franchi a seconda delle
conoscenze specifiche richieste e del livello di funzione del personale incaricato.
2Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.
Entrata in vigore
813.660

## Art. 7 {#art_7}

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore1.
Pubblicato nel BU 2024, 136.
1 Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 136.
