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title: "Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna"
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# Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il Cantone sostiene mediante l’assegnazione di sussidi il miglioramento delle condizioni
d’abitazione nelle regioni di montagna in conformità della legge federale del 20 marzo 1970.

## Art. 2 Misura del sussidio {#art_2}

1I sussidi federali e cantonali possono ammontare al massimo al 50% delle spese
computabili.
2Il sussidio cantonale copre al massimo la differenza tra il sussidio federale e il 50% delle spese
computabili.
3I sussidi federali e cantonali possono ascendere al 75% delle spese computabili se il richiedente si
trova in condizioni finanziarie particolarmente difficili o se i lavori necessari impongono allo stesso un
onere palesemente eccessivo6 .
4Il sussidio cantonale può essere diminuito se un importo ridotto è sufficiente a garantire il
finanziamento ritenuto che gli oneri non siano eccessivi per il richiedente.
Condizioni per l’ottenimento e il

## Art. 3 rimborso del sussidio7 {#art_3}

1La concessione del sussidio cantonale è subordinata all’adempimento delle condizioni
stabilite dalla legislazione federale e all’accoglimento della domanda da parte dell’Autorità federale.
2Il Cantone può esigere il rimborso del sussidio alle medesime condizioni previste dalla legislazione
federale per la restituzione del sussidio federale.

## Art. 4 Obbligo di rimborso {#art_4}

Il Dipartimento competente è autorizzato a chiedere l’iscrizione nel registro fondiario, a
titolo di limitazione di diritto pubblico, dell’obbligo di rimborso e a rilasciare l’autorizzazione di
trasferimento della proprietà e la cancellazione della menzione.
Finanziamento
1 Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
2 RS 844
3 RS 844.1
4 Ingresso modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
5 Art. modificato dal DL 18.12.1979; in vigore dal 1.2.1979 - BU 1980, 11.
6 Cpv. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
7 Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
8 Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
863.100

## Art. 5 {#art_5}

I crediti occorrenti per soddisfare agli obblighi spettanti al Cantone in virtù di questo
decreto legislativo sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato.
Competenze

## Art. 6 a) sussidia mento9 {#art_6}

1Il Consiglio di Stato decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-,
sull’eventuale rimborso e sull’annullamento dell’assegnazione.
2Per importi superiori il sussidio viene concesso dal Gran Consiglio.
b) vigilanza e procedura
Art. 6a11 1Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione del presente decreto legislativo e designa il
Dipartimento e gli Uffici competenti all’esecuzione della legge federale e del presente decreto ed
emana il regolamento d’applicazione.
2Per quanto non contemplato dal presente decreto e dal relativo regolamento, alla procedura di
sussidiamento cantonale è applicata per analogia la legislazione federale.
Ricorsi
Art. 6b12 1Contro le decisioni del Dipartimento e delle sue istanze subordinate è dato ricorso al
Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.13
3La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.14

## Art. 7 Abrogazione {#art_7}

1Il decreto legislativo del 10 marzo 1953 di applicazione al decreto federale del 3 ottobre
1951 è abrogato e sostituito dal presente.
2I sussidi concessi in base al decreto legislativo del 10 marzo 1953 dovranno essere rimborsati
quando si verificano le condizioni stabilite dall’art. 9 del decreto federale del 3 ottobre 1951.

## Art. 8 Entrata in vigore {#art_8}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è
pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1°
gennaio 1972.
Norma transitoria15
Le domande di sussidio inoltrate dopo il 1° febbraio 1991 sottostanno alle presenti disposizioni.
Pubblicata nel BU 1972, 98.
9 Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
10 Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103; precedente modifica: BU 1980,
11.
11 Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
12 Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
13 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
14 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
15 Norma transitoria introdotta dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
