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title: "1.2.9 Ordinanza municipale sull'indennità per il servizio di picchetto del 28 ottobre 2021"
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# 1.2.9 Ordinanza municipale sull'indennità per il servizio di picchetto del 28 ottobre 2021

## Art. 1 {#art_1}

Campo di applicazione e principi
1 La presente Ordinanza disciplina le modalità di pagamento delle indennità
per il servizio di picchetto e l'eventuale recupero e/o pagamento delle
relative ore lavorative.
2 Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si
intendono al maschile e al femminile.
3 Al personale uniformato di polizia si applicano le disposizioni cantonali.

## Art. 2 {#art_2}

Beneficiari
1 L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa ai collaboratori che
fuori dal normale orario o turno di lavoro e quindi durante il loro tempo
libero, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati
immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.
2 Essere a disposizione significa essere raggiungibili a un preciso recapito
e/o riuscire a essere dove richiesto al più tardi entro mezz'ora dalla
chiamata.

## Art. 3 {#art_3}

Indennità per il servizio di picchetto 1
1 Vengono riconosciute le seguenti indennità di picchetto:
a. indennità per picchetto svolto in giorni feriali: CHF 1.40/ora;
b. indennità per picchetto svolto in giorni festivi: CHF 3.50/ora.
2 L'indennità di picchetto è percepita anche durante il tempo dedicato agli
interventi.
3 Il pagamento delle indennità viene effettuato a cadenze regolari
unitamente alla retribuzione.
4 La richiesta di pagamento delle indennità deve essere presentata alla
Divisione risorse umane entro il termine massimo di sei mesi dal momento
in cui le stesse si sono verificate, pena la perdita del diritto al pagamento.
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Città di Lugano
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## Art. 4 Ordinanza 1.2.9 {#art_4}

Recupero e/o pagamento delle ore lavorative prestate durante il
turno di picchetto
1 I collaboratori di picchetto chiamati a prestare l'attività lavorativa fuori dal
normale orario o turno di lavoro, hanno diritto al recupero di tali
prestazioni fuori orario secondo i disposti delle direttive sul personale (con
eventuale maggiorazione del 25% o 50%). Qualora il recupero non fosse
possibile, la Divisione delle risorse umane può procedere al pagamento
(parziale o totale) delle ore lavorative prestate secondo le direttive sulle
prestazioni fuori orario.
2 Per i collaboratori che svolgono picchetti continui nel tempo il Municipio,
per motivi di praticità, può riconoscere delle indennità periodiche fisse
che saranno stabilite di volta in volta con apposita risoluzione municipale.
3 In caso di intervento durante il turno di picchetto, il tempo di tragitto per
recarsi dal domicilio al luogo di lavoro viene riconosciuto nel computo
delle ore lavorative prestate durante l'orario di picchetto e pertanto non
vengono riconosciute spese di trasferta.

## Art. 5 {#art_5}

Norma transitoria
Il pagamento delle indennità per eventi verificatisi prima dell'entrata in
vigore della presente Ordinanza avviene secondo le norme vigenti al
momento di tali eventi.
Art 5 bis Indicizzazione 2 3
Gli importi previsti dalla presente Ordinanza vengono adeguati ogni volta
che l’indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta del 5% rispetto
all’adeguamento precedente (stato novembre 2025/indice di base di
riferimento dicembre 2020).

## Art. 6 {#art_6}

Abrogazioni ed entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sull'indennità per il
servizio di picchetto, del 24 ottobre 201 9, ed entra in vigore il 1 ° gennaio
2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
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Città di Lugano
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Ordinanza 1.2.9
Per il Municipio
Il Sindaco
M. Foletti
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 28 ottobre 2021.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra l'8 novembre e l'8
dicembre 2021.
1 Capoverso 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli
albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
2 Articolo adottato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024 (l’articolo entra in vigore il 1°gennaio 2025).
3 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
Note
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