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title: "Regolamento della legge sulle scuole universitarie"
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# Regolamento della legge sulle scuole universitarie

## Art. 1 Dipartimento competente {#art_1}

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è
competente per l’applicazione della legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (di seguito
legge) e del presente regolamento.
Autorizzazione insegnamenti in altre lingue
Art. 1a4 L’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana sono tenute a presentare al Consiglio di Stato la richiesta di autorizzazione per corsi di
laurea bachelor e master che prevedono più di 1/3 dei crediti ECTS erogati in lingue diverse
dall’italiano. Il Consiglio di Stato risponde entro due mesi dalla richiesta.
Capitolo secondo
Università della Svizzera italiana (USI) e Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI)

## Art. 2 Politica universitaria {#art_2}

1Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, cura gli interessi del Ticino come Cantone
universitario negli organi nazionali ed intercantonali preposti alla politica universitaria e della ricerca
scientifica o dinanzi ad essi. Esso sovrintende alla collaborazione transfrontaliera in questi campi.
2Il Consiglio dell’USI e il Consiglio della SUPSI curano, conformemente alla politica universitaria del
Cantone, i rapporti diretti con università e scuole universitarie professionali svizzere ed estere,
delegandoli agli organi loro subordinati per gli aspetti di loro competenza.
3Rientrano segnatamente nella politica universitaria del Cantone e limitano l’autonomia degli organi
dell’USI e della SUPSI:
a) gli aspetti di reciprocità che determinano conseguenze importanti per gli studenti ticinesi in altre
università o scuole universitarie professionali;
b) gli aspetti che determinano, anche indirettamente, conseguenze finanziarie rilevanti per il
Cantone.
4Il direttore del Dipartimento e il presidente dell’USI rispettivamente della SUPSI rappresentano o
concordano la rappresentanza nei diversi organi, secondo le competenze rispettive e le necessità
di coordinamento.

## Art. 3 Commissione permanente di coordinamento universitario {#art_3}

1La Commissione permanente di coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei
membri e coordina le linee strategiche della politica universitaria cantonale, nel rispetto delle
competenze e dell’autonomia dei rispettivi organi decisionali.
2La Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) ne assume i compiti di
segretariato.
Condizioni particolari per studi sanitari
1 Titolo modificato dalla L 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
2 Ingresso modificato dalla L 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
3 Art. modificato dalla L 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
4 Art. introdotto dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278.
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Art. 3a5 1Le persone in formazione che frequentano corsi di laurea triennali (bachelor) in cure
infermieristiche, ergoterapia e fisioterapia della SUPSI percepiscono dal Cantone le indennità
mensili definite dal Consiglio di Stato.
2Il Cantone recupera dagli istituti di formazione pratica il salario riconosciuto alle persone in
formazione di cui al cpv. 1 durante i periodi di formazione pratica.
3L’Unità di coordinamento stage sociosanitari della Divisione della formazione professionale
coordina la gestione amministrativa delle indennità e della fatturazione agli enti di formazione, in
collaborazione con la SUPSI e l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.
4La persona in formazione che intende interrompere la formazione è tenuta a rispettare un termine
di preavviso di un mese per la fine di un mese. Il versamento dell’indennità viene sospeso
immediatamente.
5La persona in formazione è tenuta ad osservare il segreto professionale e d’ufficio anche quando
termina o abbandona la formazione pratica e la SUPSI.
Capitolo terzo
Affiliazione e associazione di enti terzi6
Procedura di affiliazione
Art. 3b7 1L’affiliazione di una facoltà, di un dipartimento o di un istituto a USI o SUPSI è valutata
in prima istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI. In tale procedura il consiglio
tiene conto dei requisiti di cui agli art. 13 e 16 della legge.
2L’accordo di affiliazione per essere valido deve essere approvato preliminarmente dal Consiglio di
Stato se non comporta oneri finanziari o dal Gran Consiglio se comporta oneri finanziari per il
Cantone.
3Facoltà, dipartimenti o istituti affiliati con l’approvazione del Gran Consiglio sono finanziati di regola
attraverso i contratti di prestazioni della scuola affiliante, che devono essere in tal senso modificati.
I contributi cantonali sono versati in modo integrale dall’ente affiliante all’ente affiliato secondo
quanto specificato nell’accordo di affiliazione.
Procedura di associazione
Art. 3c8 1L’associazione di un istituto pubblico o privato all’USI o alla SUPSI è valutata in prima
istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI tenendo conto dei requisiti di cui all’art.
16 della legge o di requisiti equivalenti.
2La proposta di associazione viene comunicata dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI
al Consiglio di Stato, al quale spetta la ratifica definitiva.
3L’ente associato e la scuola associante stipulano un accordo di associazione.
4Eventuali contributi cantonali vengono versati direttamente all’ente associato attraverso un
contratto di prestazioni specifico.
Capitolo quarto
Protezione della denominazione e dei titoli9

## Art. 4 Denominazioni e titoli tutelati10 {#art_4}

1Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di
declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini
omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti:
a) università, universitario;
b) accademia, accademico;
c) ateneo;
d) politecnico (sostantivo e aggettivo);
e) alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini «Hochschule» oppure «haute école»);
5 Art. reintrodotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 127; precedenti modifiche: BU 2016,
340 e 415; BU 2021, 278.
6 Capitolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.
7 Art. modificato dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016,
340.
8 Art. introdotto dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415.
9 Capitolo modificato dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182; precedente modifica: BU
2016, 340.
10 Nota marginale modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
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f) facoltà;
g) …11
2I titoli di studio di grado terziario universitario soggetti a protezione, inclusi i casi di declinazione al
femminile, di forma abbreviata, di uso di termini omologhi o analoghi anche in altre lingue, sono:
bachelor, master, dottore, PhD, licenza, laurea.12

## Art. 5 Effetti della protezione {#art_5}

1Senza autorizzazione del Consiglio di Stato di cui all’art. 14 cpv. 5 e 6 della legge, è
vietato usare le denominazioni o conferire titoli protetti da parte di enti che operano o hanno sede
sul territorio cantonale, offrendo in proprio o per conto di terzi o attraverso terzi, in forma completa
o parziale corsi di formazione di livello terziario universitario.
2L’utilizzo delle denominazioni e titoli protetti è precluso ai soggetti di cui al cpv. 1 nelle forme
seguenti:
a) nel nome;
b) nel testo che definisce lo scopo nell’iscrizione nel Registro di commercio;
c) negli atti ufficiali e nella comunicazione a terzi (pubblicazioni, internet ecc.);
d) negli attestati o diplomi di studio rilasciati.

## Art. 6 Autorizzazione provvisoria {#art_6}

1L’autorizzazione provvisoria è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di
accreditamento o l’ente da essa delegato stabilisce l’entrata in materia dichiarando superato l’esame
preliminare.
2L’autorizzazione provvisoria è valida al massimo per due anni e può venire rinnovata per giustificati
motivi. A tal fine il titolare informa il Consiglio di Stato sullo stato della procedura di accreditamento.
3L’autorizzazione provvisoria è revocata se la decisione di accreditamento è negativa.
4L’autorizzazione provvisoria deve essere esplicitamente dichiarata come tale nella comunicazione
a terzi secondo la formulazione indicata nella decisione del Consiglio di Stato.

## Art. 7 Autorizzazione definitiva {#art_7}

1L’autorizzazione definitiva è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di
accreditamento ha concesso l’accreditamento istituzionale.
2L’autorizzazione definitiva ha validità fino alla scadenza del periodo di accreditamento e può essere
rinnovata solo dopo comprovato rinnovo dell’accreditamento stesso.

## Art. 8 Titolarietà e procedura {#art_8}

1Le richieste di autorizzazione provvisoria o definitiva sono presentate da un soggetto
giuridico titolare della scuola o dell’istituto.
2Esse non possono essere trasferite ad altro soggetto giuridico senza il consenso del Consiglio di
Stato.
3Le richieste devono essere inviate alla DCSU corredate dei seguenti documenti:
a) in caso di richiesta di autorizzazione provvisoria, la lettera di conferma di entrata in materia
dell’autorità di accreditamento o dell’ente da essa delegato;
b) in caso di richiesta di autorizzazione definitiva, la decisione di accreditamento dell’autorità di
accreditamento;
c) gli statuti e i regolamenti;
d) la lista degli studenti iscritti e delle matricole per provenienza (Svizzera, Italia, altri Paesi)
all’inizio dell’ultimo semestre autunnale;
e) il numero di diplomi del precedente anno per tipologia (bachelor, master, dottorato).

## Art. 9 Obbligo di informare {#art_9}

I titolari di un’autorizzazione provvisoria o definitiva sono responsabili della
comunicazione tempestiva di tutte le modifiche del loro status alla DCSU.

## Art. 10 Sospensione e revoca dell’autorizzazione {#art_10}

In caso di violazione delle prescrizioni dell’art. 5 nonché di mancate comunicazioni o di
comunicazioni ingannevoli il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può:
a) ammonire l’ente che incorre nella scorrettezza o nell’abuso;
11 Lett. abrogata dal R 24.2.2016; in vigore dal 26.2.2016 - BU 2016, 95.
12 Cpv. introdotto dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
13 Art. modificato dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
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b) sospendere l’autorizzazione;
c) revocare l’autorizzazione.

## Art. 11 Elenco delle scuole e degli istituti {#art_11}

1L’elenco aggiornato delle scuole e degli istituti accreditati o in via di accreditamento è
pubblicato sul sito Internet dell’amministrazione cantonale.
2L’elenco menziona:
a) la denominazione e la sede;
b) lo status dell’autorizzazione;
c) lo status di accreditamento istituzionale.

## Art. 12 Vigilanza {#art_12}

Il Dipartimento vigila affinché siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione delle
denominazioni e dei titoli. In particolare esso:14
a) vigila sulla conformità dell’utilizzo delle denominazioni e dei titoli tutelati;15
b) verifica la conformità delle informazioni fornite agli studenti sul valore dell’autorizzazione e sullo
status di accreditamento;
c) chiede alle scuole o agli istituti l’immediata rettifica delle informazioni non chiare, errate o
ingannevoli fornite a terzi;
d) segnala all’autorità penale i casi di cui agli art. 14 cpv. 10 e 14a cpv. 4 della legge.16
Capitolo quinto
Istituti di ricerca17

## Art. 13 Modalità per i contributi {#art_13}

1I contributi di cui all’art. 16 cpv. 3 della legge possono essere erogati:
a) come partecipazione al capitale di dotazione o per sostenere particolari fasi di sviluppo;
b) per il tramite di un contratto di prestazioni, di regola per istituzioni consolidate con le quali è
possibile definire un contributo di gestione annuo;
c) come capitale di avvio per un progetto di polo di competenza definito dal Consiglio di Stato.
2I contributi di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono riservati agli istituti che adempiono ai requisiti dell’art.
16 cpv. 2 della legge e che non ricevono altri finanziamenti cantonali. La verifica compete alla DCSU.
3…18

## Art. 14 Sviluppo della ricerca e di poli scientifici di competenze {#art_14}

Per finanziare i contributi previsti all’art. 13 cpv. 1 lett. a) e c) il Cantone può avvalersi di
un credito quadro per lo sviluppo della ricerca scientifica.

## Art. 15 Valorizzazione dei risultati della ricerca {#art_15}

La valorizzazione dei risultati della ricerca deve essere prevista espressamente dallo
statuto dell’Istituto che richiede i contributi cantonali.
Capitolo sesto

## Art. 16 …19 {#art_16}

…20
Capitolo settimo
Contributi cantonali ai cantoni universitari21
Pagamento dei contributi
14 Frase modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
15 Lett. modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
16 Lett. modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.
17 Capitolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.
18 Cpv. abrogato dal R 14.10.2020; in vigore dal 16.10.2020 - BU 2020, 304.
19 Capitolo abrogato dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278; precedente modifica: BU
2016, 340.
20 Art. abrogato dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278.
21 Capitolo modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80; precedente modifica: BU 2016,
340.
421.110
Art. 16a22 I pagamenti ai Cantoni universitari dei contributi del Cantone Ticino previsti dall’accordo
intercantonale sulle università e dall’accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali
in vigore, nonché quelli agli organi intercantonali previsti dall’accordo intercantonale nel settore delle
scuole universitarie svizzere e dalla convenzione tra la Confederazione e i cantoni sulla
cooperazione nel settore universitario in vigore, avvengono su autorizzazione dell’Ufficio del
controlling e degli studi universitari della Divisione della cultura e degli studi universitari del
Dipartimento.
Capitolo ottavo23
Norme finali

## Art. 17 Abrogazione {#art_17}

Il regolamento della legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 13 marzo 2007 è
abrogato.

## Art. 18 Entrata in vigore {#art_18}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.24
Pubblicato nel BU 2014, 109.
22 Art. modificato dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 281; precedente modifica: BU 2017,
80.
23 Capitolo introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80.
24 Entrata in vigore: 21 febbraio 2014 - BU 2014, 109.
