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title: "Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni"
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# Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni

## Art. 1 Scopo {#art_1}

La presente legge disciplina le aggregazioni di Comuni e le separazioni di frazioni o parti
di Comuni.

## Art. 2 Obiettivi delle aggregazioni {#art_2}

1Il Cantone promuove le aggregazioni alfine di conseguire la formazione di Comuni
funzionali e autonomi.
2Le aggregazioni sono promosse in particolare:
a) per stimolare il dibattito democratico e garantire la gestione della cosa pubblica comunale,
assicurando il ricambio nelle cariche pubbliche;
b) per migliorare le capacità progettuali del Comune, il suo potere contrattuale nei confronti delle
istanze superiori e per favorire una corretta ripartizione delle competenze tra Cantone e
Comuni;
c) per perseguire, in sintonia con gli obiettivi del Piano direttore cantonale, nell’ambito di entità
territoriali coerenti, una concreta progettualità pianificatoria, un ordinamento e uno sviluppo
sostenibile e competitivo del territorio cantonale;2
d) per ricercare una localizzazione ottimale delle infrastrutture di servizio alla popolazione;
e) per conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione
finanziaria autonoma, basate su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;
f) per ridurre il numero dei Consorzi;
g) per porre le basi per un adeguato e equilibrato sviluppo socio-economico in ogni regione.3
Piano cantonale delle aggregazioni
a) contenuti e adozione
Art. 2a4 1Tenuto conto degli obiettivi dell’articolo 2, il Consiglio di Stato elabora un Piano
cantonale delle aggregazioni.
2Il Piano è comprensivo:
– di un rapporto sugli indirizzi della politica cantonale delle aggregazioni e di un’indicazione
sull’impegno globale complessivo derivante al Cantone;
– di un piano con una suddivisione del territorio cantonale in scenari di aggregazione;
– di schede grafiche e descrittive per ogni scenario.
3Nella fase di allestimento del Piano il Consiglio di Stato consulta i Municipi, ai quali è assegnato un
termine di quattro mesi per formulare le loro osservazioni.
4Il Consiglio di Stato sottopone il Piano al Gran Consiglio, che lo discute e lo approva oppure lo
rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, affinché lo modifichi nel senso indicato dalla
discussione parlamentare. La presentazione nel corso del dibattito parlamentare di emendamenti
per il voto è esclusa.
1 Titolo modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 49.
2 Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
3 Lett. introdotta dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
4 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
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5Il Consiglio di Stato può proporre modifiche al Piano, presentandole al Gran Consiglio al più tardi
con la sua proposta ai sensi dell’articolo 7.
b) effetti
Art. 2b5 1Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del
Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran
Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli articoli 4a, 5, 7, 8, 9 e 9a.6
2Il Consiglio di Stato, si adopera nel promuovere gli indirizzi del Piano anche attraverso gli strumenti
e gli aiuti finanziari delle altre politiche settoriali, quali quella perequativa, dello sviluppo territoriale,
della promozione economica regionale.

## Art. 3 Aggregazione e separazione {#art_3}

La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo
mediante:
a) l’aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;
b) l’aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per
creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;
c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un
Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b.
Capitolo II
Procedura di aggregazione
Avvio della procedura

## Art. 4 a) su istanza {#art_4}

1L’istanza per l’avvio della procedura di aggregazione ai sensi dell’articolo 3 lettere a e
b va presentata al Consiglio di Stato; essa deve proporre uno scenario di aggregazione e indicare i
Comuni coinvolti.
2L’istanza va sottoscritta da tutti i Comuni coinvolti, ovvero per ciascuno di essi da uno dei seguenti
istanti:
– Municipio;
– Consiglio comunale;
– almeno 15% dei cittadini iscritti in catalogo, esclusi quelli residenti all’estero, ritenuto un
massimo di 3000 cittadini; la raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito
alla cancelleria comunale; è applicabile analogamente l’articolo 76 capoverso 2 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987.
3Eventuali decisioni degli organi comunali ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987
non bloccano il diritto di istanza.8
b) decisione del Consiglio di Stato; Commissione di studio
Art. 4a9 1Entro un anno dall’introduzione dell’istanza, il Consiglio di Stato avvia uno studio
d’aggregazione, definendone il comprensorio; esso nomina una Commissione, in cui sono
rappresentati tutti i Comuni coinvolti.
2Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni è data facoltà al
Consiglio di Stato:
– di modificare lo scenario proposto con l’istanza, includendo o escludendo Comuni o Frazioni;
– di non dar seguito all’istanza.
La facoltà di modificare lo scenario è data anche in corso di procedura.
3In presenza di più istanze contraddittorie concernenti lo stesso Comune, il Consiglio di Stato ne
decide il seguito.
5 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
6 Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.
7 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
8 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.
9 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
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4Contro le decisioni negative e di esclusione del Consiglio di Stato, ai Municipi, ai Legislativi e ai
cittadini dei Comuni interessati è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 30 giorni.

## Art. 5 c) d’ufficio11 {#art_5}

1Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il
Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d’ufficio definendone il comprensorio,
rispettivamente inserire d’ufficio uno o più Comuni, frazioni e parti di un Comune, in uno studio
avviato ai sensi dell’articolo 4; sono applicabili l’articolo 4a capoversi 1 e 2 e l’articolo 6.12
2Sono riservati i disposti della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.
Chiusura della procedura
Art. 5a13 1Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi e gli altri istanti ai sensi dell’articolo 4 capoverso
2, per giustificati motivi e tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle
aggregazioni, può decidere la chiusura di una procedura avviata secondo gli articoli 4-5 prima della
votazione consultiva.
2È data facoltà di ricorso ai sensi dell’articolo 4a capoverso 4.

## Art. 6 Studio d’aggregazione; preavvisi comunali {#art_6}

1La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di
aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato. Essa unisce le prese di posizione dei Municipi dei
Comuni coinvolti, formulate dopo aver sentito i Legislativi, e degli altri istanti ai sensi dell’articolo 4
capoverso 2.15
2Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Sentiti gli istanti
e i Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può:
a) escludere uno o più Comuni, frazioni o parti di un Comune dal comprensorio di aggregazione,
a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente;
b) decidere la chiusura della procedura.
È data facoltà di ricorso ai sensi dell’articolo 4a capoverso 4.16
3In seguito trasmette ai Municipi la sua proposta, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle
rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato; va garantita
un’adeguata informazione alla popolazione.
4Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è
organizzato un ufficio di voto.
5Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.
Proroga elezioni generali
Art. 6a17 1Nei Comuni nei quali entro la fine del mese di novembre precedente alle elezioni
generali si è tenuta una votazione consultiva con esito favorevole e in quelli per cui sussiste una
proposta di aggregazione tramite messaggio governativo oppure un decreto di aggregazione del
Gran Consiglio ancorché non ancora definitivo, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere
dalle elezioni generali.18
2Le elezioni nel nuovo Comune devono in ogni caso potersi tenere entro un anno dalle elezioni
generali, riservati i casi in cui è pendente una procedura ricorsuale.
Proposta del Consiglio di Stato
10 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.
11 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti
modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.
12 Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375; precedenti modifiche: BU
2011, 503; BU 2012, 147; BU 2013, 402.
13 Art. introdotto dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.
14 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
15 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97.
16 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 15.5.2025 - BU 2025, 97; precedente modifica: BU
2016, 375.
17 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
18 Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 245.
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## Art. 7 {#art_7}

1Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la proposta di aggregazione o di
abbandono.
2Esso può proporre l’aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in
votazione consultiva, a condizione che non vi si discosti sostanzialmente.
Decisione del Gran Consiglio

## Art. 8 a) in generale {#art_8}

1Tenuto conto dell’interesse generale, degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle
aggregazioni, il Gran Consiglio decide sulla proposta di aggregazione con decreto legislativo
sottoposto a referendum facoltativo.
2Il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto
posto in votazione consultiva, alle condizioni dell’articolo 7 capoverso 2.
3Il decreto legislativo stabilisce il nome del nuovo Comune tenendo conto anche di riferimenti
storico-toponomastici, il distretto e il circolo a cui viene attribuito e tutte le modalità applicative
necessarie.

## Art. 9 b) preavvisi assembleari non favorevoli {#art_9}

Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell’esito della
votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione anche
quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare:
a) quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non
gli permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente;
b) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per
ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi
e di apporto di risorse umane e finanziarie;
c) se perdura l’impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale
amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri
d’ufficio.
Art. 9a21 Nel rispetto delle premesse e delle condizioni dell’articolo 9, il Gran Consiglio può
decidere la separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune ai sensi dell’articolo 3 lettera b,
anche quando il preavviso assembleare non è favorevole.
Capitolo III
Procedura di separazione di frazioni o parti di territorio

## Art. 10 Requisiti {#art_10}

1Le decisioni tendenti alla separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune per
essere aggregate in un Comune a sé o ad un altro Comune esistente, anche se appoggiate dalla
maggioranza dei Comuni interessati, richiedono cumulativamente il soddisfacimento di queste
condizioni:
a) le frazioni o le parti di territorio che si trovino topograficamente riunite in modo che il nuovo
Comune costituisca un’entità territoriale coerente;
b) la costituzione del nuovo Comune soddisfi gli obiettivi di legge e il Piano cantonale delle
aggregazioni.22
2Sono applicabili per analogia gli articoli 4, 4a, 6, 6a, 7, 8.23
Capitolo IV
Costituzione del nuovo Comune
Elezione dei poteri Comunali
19 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
20 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
21 Art. introdotto dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.
22 Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
23 Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
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## Art. 11 {#art_11}

1Decretata la costituzione del nuovo Comune, il Consiglio di Stato stabilisce la data per
la convocazione dell’assemblea per l’elezione dei poteri comunali.
2...
3...
4Sono riservati i disposti della legge sull’esercizio dei diritti politici.

## Art. 12 Entrata in funzione del nuovo Comune {#art_12}

1Il nuovo Municipio entra immediatamente in carica dopo le elezioni.
2Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l’entrata in funzione del
nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d’interessi preponderanti del nuovo
Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni
in aggregazione o prendere ulteriori provvedimenti a partire da quando sottopone la sua proposta
al Gran Consiglio secondo l’articolo 7.25
3Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti.
Ripartizione di attivi e passivi nel caso di separazione di frazioni o di parti di Comuni

## Art. 13 {#art_13}

1Quando una frazione o una parte di un Comune si separa, attivi e passivi sono ripartiti
secondo un principio di equità.
2Gli elementi essenziali della ripartizione devono essere indicati nel progetto sottoposto a votazione
popolare.

## Art. 14 Definizione dei rapporti patrimoniali {#art_14}

Le contestazioni circa la definizione dei rapporti patrimoniali nei casi di aggregazione o
separazione di frazioni o parti di Comuni sono devolute al Tribunale cantonale amministrativo, quale
istanza unica.

## Art. 15 Rapporti d’impiego {#art_15}

1Riservate disposizioni particolari nel decreto di aggregazione, tutti i rapporti di lavoro
riguardanti i Comuni aggregati sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo
all’entrata in carica del Municipio del nuovo Comune; il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato
per giustificati motivi.26
2Il Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.
3È riservata la corresponsione dell’indennità prevista dalla legge concernente l’organico dei
segretari.
4È riservata la corresponsione di un’indennità per soppressione di funzione agli altri dipendenti non
riassunti se prevista dai regolamenti organici precedenti.
5Gli anni di servizio in un Comune aggregato sono cumulati a quelli prestati nel nuovo Comune ai
fini dei diritti dei dipendenti.27

## Art. 16 Regolamenti comunali {#art_16}

1Entro sei mesi dall’entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il
regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.
2Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.
3Fino all’entrata in vigore degli altri regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli
comprensori dei Comuni aggregati. È riservato l’articolo 15.
4Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione.

## Art. 17 Piani Regolatori {#art_17}

Fino all’entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore
per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.
Consorzi, Enti pubblici e privati
24 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
25 Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 49.
26 Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
27 Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
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## Art. 18 {#art_18}

1A seguito di aggregazione o separazione, gli statuti dei Consorzi e degli altri Enti pubblici
devono essere adeguati entro un anno dall’entrata in funzione del nuovo Comune. Il termine è
prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.
2Gli eletti negli organi consortili e negli altri enti pubblici o privati rimangono in carica fino alle elezioni
generali successive alle aggregazioni e separazioni.
3Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione e del Consiglio di Stato.28
Capitolo V
Aiuti finanziari

## Art. 19 Scopi {#art_19}

1Per le nuove aggregazioni di Comuni possono essere previsti aiuti o agevolazioni
finanziarie del Cantone aventi i seguenti scopi:
a) il risanamento finanziario dei Comuni con disavanzi strutturali di gestione corrente attraverso
la riduzione sino al totale annullamento dei debiti verso i terzi, al fine di conseguire nel nuovo
Comune una gestione finanziaria autonoma basata su criteri di razionalità ed economicità nella
spesa pubblica;
b) ...;
c) il sussidiamento di investimenti particolarmente significativi per il nuovo Comune;
d) in circostanze particolari, la risoluzione di situazioni anomale a seguito di considerevoli
peggioramenti conseguenti all’aggregazione nell’applicazione della legge sulla perequazione
finanziaria intercomunale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento per un
determinato periodo:
– delle percentuali di sussidio e di partecipazione degli articoli 11 e 12 della legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale,
– del calcolo individuale per quanto riguarda la determinazione del contributo di livellamento degli
articoli 4 e 5 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.29
2I Comuni che sorgono da aggregazioni entro 12 mesi dalla loro costituzione, devono allestire un
piano finanziario quadriennale, da utilizzare quale strumento per perseguire l’equilibrio finanziario
della gestione corrente a medio termine, garantire un adeguato autofinanziamento e contenere il
debito pubblico.

## Art. 20 Forme dell’erogazione {#art_20}

1L’aiuto finanziario può essere erogato tramite:
– versamenti in capitale;
– il condono di debiti dei Comuni aggregati verso il Cantone;
– l’esenzione totale o parziale di partecipazioni per opere pubbliche da eseguire dal Cantone;
– la maggiorazione o la riduzione delle percentuali di sussidio o di partecipazione secondo gli
articoli 11 e 12 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale per il periodo massimo
di un quadriennio.
2Il decreto di aggregazione stabilisce l’entità e le modalità dell’aiuto.
3...30
4Sono inoltre riservati i disposti della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

## Art. 21 Finanziamento degli aiuti {#art_21}

1Gli aiuti alle aggregazioni previsti all’articolo 19 capoverso 1 lettere a e c sono di regola
finanziati mediante crediti quadro, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo.31
2La ripartizione del credito sui singoli progetti viene stabilita dal Gran Consiglio nei decreti di
aggregazione.
Capitolo VI
Disposizioni transitorie e finali
28 Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
29 Cpv. modificato dalla L 17.3.2011 in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
30 Cpv. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
31 Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
182.200

## Art. 22 Disposizioni transitorie: procedure in corso {#art_22}

1La presente legge è applicabile anche alle procedure in corso al momento della sua
entrata in vigore, e per le quali il Gran Consiglio non abbia ancora votato il decreto di aggregazione
al momento della sua entrata in vigore.
2L’articolo 6 capoverso 1 non si applica ai progetti di aggregazione le cui istanze in base all’articolo
4 sono già state accolte dal Consiglio di Stato al momento della sua entrata in vigore.32
Piano cantonale delle aggregazioni
Art. 22a33 1Il Piano cantonale delle aggregazioni è sottoposto al Gran Consiglio entro un anno
dall’entrata in vigore degli articoli 2a e 2b.
2La procedura di elaborazione del Piano fino alla sua adozione in Gran Consiglio, non blocca l’avvio
e la continuazione delle procedure ai sensi dell’articolo 4 e seguenti.

## Art. 23 Entrata in vigore {#art_23}

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.34
Pubblicata nel BU 2004, 55.
32 Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU
33 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011,
503; BU 2012, 147.
34 Entrata in vigore: 13 febbraio 2004 - BU 2004, 55.
