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title: "Regolamento per il servizio dentario scolastico"
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# Regolamento per il servizio dentario scolastico

## Art. 1 Dipartimento competente e Commissione {#art_1}

1Il Dipartimento della sanità e della socialità (Dipartimento) provvede all’organizzazione
ed alla vigilanza del servizio dentario scolastico (SDS) in collaborazione con l’Ordine dei medici
dentisti del Cantone Ticino (OMDCT).
2Il Dipartimento è assistito dalla Commissione cantonale per il servizio dentario scolastico
(Commissione), nominata ogni quadriennio dal Consiglio di Stato e composta di 10 membri, di cui 5
medici dentisti proposti dal Consiglio direttivo dell’OMDCT. I Dipartimenti dell’educazione, della
cultura e dello sport e della sanità e della socialità devono esservi rappresentati.
3La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:
- proporre le misure di profilassi collettiva;
- proporre le direttive di esecuzione del SDS per i medici dentisti e le assistenti profilattiche (di
seguito operatrici di prevenzione dentaria);
- controllare l’attività dei medici dentisti scolastici e delle operatrici di prevenzione dentaria;
- nei casi di contestazione o di irregolarità, svolgere le opportune indagini e formulare proposte al
Dipartimento.

## Art. 2 Prestazioni fornite {#art_2}

1Il SDS si rivolge ad ogni allievo delle scuole obbligatorie pubbliche e private, domiciliato
o residente nel Cantone.
2Esso fornisce, fino a un importo massimo di fr. 700.-- per allievo e anno, prestazioni di prevenzione
quali la profilassi collettiva, la profilassi individuale, la diagnosi come pure le prestazioni di cura.

## Art. 3 Accesso alle prestazioni4 {#art_3}

Le prestazioni di profilassi collettiva sono obbligatorie, mentre le altre prestazioni di cui
all’art. 2 sono fornite solo agli iscritti al SDS.

## Art. 4 Iscrizione ed esclusione {#art_4}

1L’iscrizione al SDS avviene all’inizio di ogni anno scolastico mediante dichiarazione dei
genitori o tutori registrata nel libretto di controllo.
2Gli allievi che trascurano gravemente ed abitualmente le misure profilattiche (specialmente la pulizia
dei denti e la limitazione del consumo di dolciumi) possono venir esclusi dal SDS, previo avviso scritto
alle famiglie.
3Gli allievi che non vengono iscritti al SDS possono essere ammessi negli anni successivi alla
condizione che si facciano prima risanare la dentatura a proprie spese.6
1 Ingresso modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.
2 Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514; precedenti modifiche: BU 1992,
123; BU 2002, 76.
3 Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.
4 Nota marginale modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.
5 Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.
6 Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514; precedente modifica: BU 1994,
459.
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4Le decisioni di cui al cpv. 2 e 3 spettano - sentito il medico dentista scolastico - all’Ufficio di sanità.7
5Contro la decisione dell’Ufficio di sanità può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della
Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25
giugno 1928.8

## Art. 5 Medici dentisti e circondari {#art_5}

1La cura è affidata al medico dentista scolastico di circondario. Eccezioni possono essere
autorizzate dall’Ufficio della Sanità.9
2La competenza per la nomina dei medici dentisti scolastici è delegata al Dipartimento. Essa avviene
previo pubblico concorso e con attribuzione dei rispettivi circondari.
3Possono essere nominati solo medici dentisti autorizzati al libero esercizio nel Cantone. La durata
in carica è di regola di quattro anni.

## Art. 6 Operatrice di prevenzione dentaria {#art_6}

1I Comuni, i Consorzi e gli Istituti scolastici privati si avvalgono dell’operatrice di
prevenzione dentaria per intensificare la loro azione nel campo della profilassi dentaria nelle rispettive
scuole dell’infanzia ed elementari.
2L’operatrice di prevenzione dentaria ha il compito di istruire gli allievi ad una sana alimentazione, ad
una corretta igiene della bocca e ad una appropriata tecnica di pulizia dei denti, secondo le direttive
emanate dal Dipartimento per proposta della Commissione.
3Essa deve possedere i seguenti requisiti:
a) requisiti minimi:
- attitudine al contatto con bambini di scuola dell’infanzia ed elementare;
- buone doti didattiche e corretta padronanza della lingua italiana;
- attestato di frequenza dell’apposito corso di formazione;
b) requisiti preferenziali:
- abilitazione all’insegnamento nelle scuole comunali oppure formazione nell’ambito delle
professioni sanitarie.
4L’incarico di operatrice di prevenzione dentaria è assegnato dal Municipio (rispettivamente dalla
Delegazione scolastica consortile), previo pubblico concorso, sentito il parere del medico dentista
scolastico. La decisione d’incarico è comunicata al Dipartimento, agli ispettorati delle scuole comunali,
alla Commissione ed al medico dentista scolastico. L’incarico è rinnovabile tacitamente di anno in
anno. Esso comporta l’obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento indicati dalla Commissione.

## Art. 7 Contributo delle famiglie {#art_7}

1Ai fini del calcolo della partecipazione ai costi di cura da parte delle famiglie il Dipartimento
elabora, conformemente a quanto previsto dall’art. 47a cpv. 6 della legge, una tavola dei contributi
indicativa all’attenzione dei Comuni.
2Il Dipartimento approva la tavola di partecipazione e stabilisce il limite al di sotto del quale non può
essere imposto nessun contributo alle famiglie.

## Art. 8 Direttive. Cure escluse {#art_8}

1Le prestazioni offerte dal SDS devono essere eseguite secondo le direttive emanate dal
Dipartimento su proposta della Commissione.
2Le cure dentarie che superano l’importo massimo di cui all’art. 2 e quelle non contemplate dalla
convenzione tariffaria sono offerte alle famiglie previo consenso esplicito e loro fatturate direttamente.
Prevenzione13
7 Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514; precedente modifica: BU 1994,
459.
8 Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.
9 Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
10 Art. modificato dal R 7.3.2018; in vigore dal 9.3.2018 - BU 2018, 89.
11 Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.
12 Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.
13 Nota marginale modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.
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## Art. 9 {#art_9}

1Nelle scuole, le direzioni ed i docenti vegliano a che non siano venduti e consumati
dolciumi che favoriscono lo sviluppo della carie.
2Le mense scolastiche devono, nell’allestimento delle pietanze, rispettare i principi ed i criteri della
profilassi anticarie.
3Il SDS può promuovere azioni di profilassi collettiva rivolte anche ad allievi delle scuole dell’infanzia
e degli asili nido.14

## Art. 10 Collaborazione di altre autorità {#art_10}

Le autorità scolastiche, i medici delegati e scolastici, nell’ambito dei loro compiti, devono
prestare piena collaborazione al SDS.

## Art. 11 Responsabile scolastico {#art_11}

In ogni scuola elementare o media deve venir designato un responsabile per il SDS, che
può essere il direttore o un membro del Consiglio di direzione.
Egli deve in particolare:
- comunicare al medico dentista scolastico, entro 15 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, gli
elenchi nominativi degli allievi delle singole classi;
- collaborare con il medico dentista scolastico nell’organizzazione delle visite di controllo iniziali e
delle sedute di cura;
- trasmettere agli allievi interessati la convocazione per le cure, accertarsi che vengano rispettate
ed organizzare i trasporti d’intesa con il Municipio o rispettivamente la direzione della scuola
media;
- comunicare almeno un giorno prima al medico dentista scolastico l’impossibilità da parte di uno
o più allievi di attenersi all’appuntamento.

## Art. 12 Compiti del docente di classe {#art_12}

Il docente di classe allestisce e tiene aggiornati i libretti della cura dentaria, provvede a
recapitarli ai genitori o tutori per l’iscrizione al servizio e successivamente per la notifica dei risultati
della visita di controllo, e li riconsegna sollecitamente al medico dentista, che li tiene in custodia.

## Art. 13 Interruzione e fine della cura {#art_13}

1Gli allievi che si ritirano dal SDS durante l’anno scolastico devono presentare alla
direzione della scuola ed al medico dentista scolastico una dichiarazione scritta di rinuncia da parte
dei genitori o del tutore.
2Il docente di classe consegna il libretto di controllo all’allievo che nel corso dell’anno cambia scuola,
informando il medico dentista. Il libretto deve essere consegnato al medico dentista del nuovo circondario,
che indicherà quando e come dev’essere ripresa la cura.
3La cartella clinica rimane invece al medico dentista, che è tenuto a trasmettere informazioni
importanti al nuovo medico dentista. La famiglia può ottenere una copia a proprie spese.
4Alla fine della scuola elementare e della scuola media il libretto viene consegnato definitivamente
all’allievo.

## Art. 14 Convenzione tariffaria, conteggi, acconti {#art_14}

1Il Consiglio di Stato stipula con l’OMDCT una convenzione tariffaria per le prestazioni
fornite nell’ambito del SDS.
2Le note delle prestazioni dei medici dentisti devono essere trasmesse al Dipartimento, il quale
allestisce i conteggi definitivi e li invia loro per controllo.
3È ammesso il versamento di acconti. Il pagamento a saldo avviene entro la fine di settembre.
Compiti dei Comuni
14 Cpv. modificato dal R 7.3.2018; in vigore dal 9.3.2018 - BU 2018, 89; precedente modifica: BU 2007,
514.
15 Art. modificato dal R 7.3.2018; in vigore dal 9.3.2018 - BU 2018, 89.
402.160

## Art. 15 {#art_15}

1Il Comune è tenuto a partecipare alle spese del SDS per tutti gli allievi domiciliati o
residenti, nella misura prescritta dagli art. 47 e 47a della legge sulla base dei conteggi allestiti dal
Dipartimento.16
2Questi conteggi servono pure per prelevare i contributi a carico delle famiglie, secondo l’art. 7.
3Il Comune non può pretendere dallo Stato la rifusione delle somme che, per qualsiasi motivo, non
ha potuto incassare dalle famiglie.
4Il compenso alle operatrici di prevenzione dentaria, indicato nelle specifiche direttive dipartimentali,
ed il materiale necessario alla loro attività (spazzolini, gelatine al fluoro, tovaglioli, materiale didattico
ecc.) sono a carico dei Comuni o dei Consorzi, rispettivamente degli Istituti privati.
Trasporti

## Art. 16 a) organizzazione17 {#art_16}

1Il trasporto degli allievi dalla scuola allo studio del medico dentista è organizzato dai Municipi
per le scuole elementari e dalle direzioni scolastiche per le scuole medie.
2Per le scuole elementari, spetta ai Comuni assicurare la necessaria sorveglianza degli allievi, sia
durante il trasporto, sia durante l’attesa nello studio del medico dentista. Un eventuale compenso
all’accompagnatore è a carico del Comune.
3Nelle scuole medie un sorvegliante può essere richiesto dal medico dentista per gruppi di 5 allievi o
più. Un eventuale compenso al sorvegliante è a carico dello Stato.
4…18
b) spese
Art. 16a19 1Le spese di trasporto sono a carico dello Stato a condizione che siano adeguate e che
nella scelta del mezzo di trasporto sia rispettato il seguente ordine di priorità:
a) trasferimento a piedi;
b) trasferimento con un mezzo messo a disposizione dalla scuola o dal Comune;
c) trasferimento con il servizio di trasporto pubblico;
d) trasferimento con un mezzo di una ditta privata.
2Nel caso di trasferimento con un mezzo di una ditta privata il Municipio, rispettivamente la Direzione
della scuola media, dovrà inoltrare a inizio anno scolastico all’Ufficio di sanità una lettera di
motivazione e, salvo eccezioni autorizzate preventivamente dall’Ufficio, l’offerta delle aziende invitate in
ossequio della procedura prevista dall’art. 6 cpv. 1 lett. c della legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 (LCPubb) con l’indicazione dell’azienda prescelta.20
3Le spese di trasporto di cui al cpv. 2 sono a carico dello Stato se preventivamente approvate
dall’Ufficio di sanità.
4Le note di spesa per gli allievi ed un solo accompagnatore per scuola media sono trasmesse dal
Municipio, rispettivamente dalla Direzione della scuola media, in un unico invio, al Dipartimento entro
il 31 luglio.

## Art. 17 Norma finale {#art_17}

1È abrogato il Regolamento del SDS del 23 febbraio 1968.
Sono inoltre abrogate le risoluzioni governative n. 7894 del 16 dicembre 1986 e n. 302 del 28 gennaio
1987 riguardanti l’introduzione dell’assistente profilattica comunale.
2Questo regolamento entra in vigore21 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli
atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 1989, 317.
16 Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.
17 Nota marginale modificata dal R 27.6.2017; in vigore dal 1.8.2017 - BU 2017, 188.
18 Cpv. abrogato dal R 27.6.2017; in vigore dal 1.8.2017 - BU 2017, 188.
19 Art. introdotto dal R 27.6.2017; in vigore dal 1.8.2017 - BU 2017, 188.
20 Cpv. modificato dal R 19.8.2020; in vigore dal 21.8.2020 - BU 2020, 269.
21 Entrata in vigore: 15 dicembre 1989 - BU 1989, 317.
