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title: "Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione"
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# Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione

## Art. 1 Sezione della popolazione (art. 2 legge) {#art_1}

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, è incaricato dell’esecuzione
della legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri.

## Art. 2 Ufficio della migrazione (art. 2, 3, 5 e 6 legge)4 {#art_2}

1La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (in seguito: Ufficio), è
competente a:
a) rilasciare, rinnovare, modificare, rifiutare, commutare o revocare i permessi, le
autorizzazioni e le assicurazioni (nulla osta);6
b) rilasciare e prolungare i visti;
c) pronunciare l’ammonimento;
d) pronunciare l’avviso;
e) ordinare l’allontanamento senza formalità;
f) …7
g) formulare i preavvisi relativi alle decisioni federali riguardanti i divieti di entrata;
h) fissare, prorogare e sospendere i termini di partenza;8
i) definire le modalità di trasmissione delle segnalazioni d’ufficio;9
l) collaborare con la Segreteria di Stato della migrazione per il corretto funzionamento del sistema
di migrazione centrale (SIMIC) ed emanare le relative disposizioni di applicazione;
m) esercitare le competenze di cui all’accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno
1999 (ALC) e ai relativi protocolli susseguenti, alla convenzione istitutiva dell’Associazione
europea di libero scambio del 4 gennaio 1960 (AELS) e alla legislazione federale e cantonale in
materia di cittadini stranieri;10
n) richiedere l’erogazione delle garanzie come previsto dall’ordinanza concernente l’entrata e il
rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV);11
1 Titolo modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedenti modifiche: BU
2012, 137; BU 2019, 375.
2 Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
3 Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.
4 Nota marginale modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.
5 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedenti modifiche: BU 2009,
461; BU 2016, 420.
6 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
7 Lett. abrogata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
8 Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
9 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
10 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedente modifica: BU 2021,
164.
11 Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
143.110
o) gestire le procedure ricorsuali inerenti all’accordo sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC), alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre
2005 (LStrI) e alle relative ordinanze;12
p) assumere il segretariato e la presidenza della Commissione consultiva del mercato del lavoro;13
q) rilasciare le attestazioni inerenti al periodo di soggiorno e di lavoro della persona straniera nel
Canton Ticino;14
r) eseguire l’esecuzione dell’espulsione penale (art. 66a, 66abis CP e 49a, 49abis CPM) ed
esaminare la sua effettiva attuazione.
2Per gli accertamenti del caso, l’Ufficio si avvale in particolare della collaborazione della Polizia
cantonale e delle Polizie comunali, come pure dei Comuni.
3Per il rilevamento dei dati personali e biometrici l’Ufficio della migrazione può avvalersi della
collaborazione dell’Ufficio dello stato civile.15

## Art. 3 Compiti della Polizia {#art_3}

1La Polizia cantonale è competente per:
a) svolgere le perquisizioni personali e degli alloggi ai sensi della legislazione federale sugli
stranieri e la loro integrazione;17
b) …;
c) accompagnare in modo forzato lo straniero, su ordine dell’Ufficio, in caso di mancata
collaborazione senza sufficiente giustificazione;
d) confiscare e mettere al sicuro i documenti di viaggio ai sensi dell’art. 121 LStrI e ritirare i
permessi ai sensi dell’art. 72 OASA;18
e) emanare le misure di allontanamento e respingimento ai sensi degli art. 64-64f LStrI;19
f) controllare, prima dell’invio della domanda all’Ufficio, il documento d’identità di coloro che
postulano un permesso di lavoro per frontaliere G dipendente.
2Le Polizie comunali possono essere incaricate dall’Ufficio, per il tramite della Polizia cantonale, a
svolgere i compiti di cui al cpv. 1 lett. a) e c).
TITOLO II
Organi consultivi

## Art. 4 Commissione consultiva del mercato del lavoro (art. 4 legge) {#art_4}

1La Commissione consultiva del mercato del lavoro è competente per preavvisare il
rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto di permessi di lavoro inoltrati da cittadini extra UE/AELS o di
altri paesi per i quali è previsto un controllo dell’accesso al mercato al lavoro.20
2Essa è composta da un massimo di 8 membri e rispettivi supplenti di cui 2 in rappresentanza dello
Stato, 3 dei rappresentanti padronali e 3 dei sindacati.
3La presidenza della Commissione è assunta dal capo della Sezione della popolazione, il cui
sostituto è il capo dell’Ufficio della migrazione.21
TITOLO III
Informazioni

## Art. 5 Richieste d’informazioni (art. 5 legge) {#art_5}

L’Ufficio può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle
organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni
12 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedenti modifiche: BU 2019,
375; BU 2021, 164.
13 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
14 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
15 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
16 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
17 Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
18 Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2019,
375.
19 Lett. modificata dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375; precedente modifica: BU 2012,
137.
20 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedenti modifiche: BU 2012,
137; BU 2017, 141,
21 Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
143.110
economiche, salariali e di lavoro, o su altre questioni inerenti ai permessi di lavoro assoggettati ad
una sua decisione.
TITOLO IV
Persone straniere che esercitano un’attività lucrativa o senza attività lucrativa in Svizzera22
Capitolo primo
Procedure e protezione dei dati23
Art. 6…24
Istanze di massima e istanze preventive
Art. 725 1Sono presentate all’Ufficio:
a) istanze di massima intese ad ottenere nuovi permessi per esercitare un’attività lucrativa
dipendente;26
b) istanze preventive di cambiamento di posto o di Cantone di persone straniere, durante la
validità del permesso.
2L’accoglimento dell’istanza è limitato alle condizioni legate al mercato del lavoro.27
Domande nominative
Art. 828 1Le domande nominative tendenti al rilascio, alla modifica e/o al rinnovo di un permesso
di lavoro o di soggiorno possono essere presentate per il tramite di una piattaforma digitale e
trasmesse via elettronica all’Ufficio. Il richiedente con l’invio della documentazione in via elettronica
dichiara che si tratta di copie originali.29
2In occasione del primo rilascio del permesso, l’Ufficio convoca il richiedente una volta ricevuta
l’istanza; lo straniero è tenuto a presentarsi all’autorità competente.
3Nel caso della richiesta di rilascio di un permesso di lavoro per frontaliere G dipendente, l’Ufficio
può prescindere dal convocare l’istante. I cittadini stranieri interessati sono tenuti a presentarsi al
competente posto di Polizia cantonale prima dell’invio della domanda all’Ufficio, per il controllo del
proprio documento d’identità.
4L’Ufficio può esigere in ogni momento che il richiedente si presenti personalmente per fornire
ulteriori informazioni, in particolare nell’ambito della procedura di rilascio, di rinnovo o di modifica
del suo permesso.
4bisLo straniero è tenuto a conservare l’originale della documentazione trasmessa fino al termine
della procedura, in particolare fino alla crescita in giudicato della decisione. Su richiesta delle
autorità competenti, egli deve esibire la documentazione aggiornata.30
5Dall’invio della domanda per via elettronica i cittadini stranieri sono autorizzati a iniziare l’attività
lucrativa a titolo dipendente o indipendente in attesa della decisione da parte dell’Ufficio,
subordinatamente a quanto contemplato dall’ALC e dalla LStrI.31
6Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta oppure se la stessa non viene debitamente completata
nei termini prescritti dall’Ufficio, il medesimo può respingere la domanda per mancata collaborazione
da parte della persona straniera interessata.
Misure tecniche e organizzative
Art. 8a32 1L’Ufficio definisce le misure tecniche e organizzative concernenti:
a) l’identificazione e l’autenticazione elettronica degli utenti;
22 Titolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
23 Capitolo modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
24 Art. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedente modifica: BU 2017,
141.
25 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
26 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
27 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
28 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2009,
461.
29 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedente modifica: BU 2021,
164.
30 Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
31 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precendenti modifiche: BU
2019, 375; BU 2021, 164.
32 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
143.110
b) i formati di trasmissione ammessi;
c) la conferma di ricezione elettronica delle domande.
2Le comunicazioni elettroniche devono garantire:
a) l’integrità, la disponibilità e la completezza dei dati trasmessi;
b) la tracciabilità delle operazioni effettuate;
c) la protezione contro accessi, modifiche o divulgazioni non autorizzati.
Protezione e sicurezza dei dati
Art. 8b33 1L’Ufficio adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei
dati personali trattati nell’ambito delle procedure elettroniche.
2Devono in particolare essere garantiti:
a) la cifratura dei dati durante la trasmissione e la gestione elettronica;
b) la registrazione e la conservazione dei log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate;
c) il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi in caso di incidente tecnico o informatico.
3L’accesso ai dati personali è limitato ai collaboratori autorizzati.
Conservazione dei dati
Art. 8c34 1I dati e i documenti trasmessi elettronicamente sono conservati per la durata necessaria
all’adempimento dei compiti previsti dalla legislazione sugli stranieri.
2Decorso il termine di conservazione, i dati sono cancellati, anonimizzati o archiviati secondo la
legislazione vigente.
Violazioni della sicurezza dei dati
Art. 8d35 1Le violazioni della sicurezza dei dati suscettibili di compromettere i diritti o la personalità
delle persone interessate devono essere segnalate all’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
2Il Dipartimento delle istituzioni definisce procedure interne per:
a) la gestione degli incidenti informatici;
b) la limitazione degli effetti delle violazioni della sicurezza;
c) il ripristino della sicurezza e della disponibilità dei dati;
d) la documentazione degli incidenti.
Riserva di altre leggi
Art. 8e36 Per quanto non disciplinato dal presente capitolo si applicano la legge cantonale sulla
protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), le disposizioni federali concernenti i sistemi
informativi nel settore della migrazione e le prescrizioni cantonali sulla sicurezza informatica
dell’amministrazione.
Domande nominative di assunzione d’impiego o titolo indipendente in Svizzera sottoposte
all’esame preventivo del mercato del lavoro
Art. 937 1Tutti i cittadini stranieri che non possono prevalersi della libera circolazione delle
persone ai sensi dell’ALC e dei relativi Protocolli e che intendono esercitare un’attività lucrativa
dipendente o indipendente necessitano di un permesso dal primo giorno di lavoro.
2L’inizio dell’attività è subordinato all’intimazione della decisione inerente all’ottenimento del
permesso di lavoro o subordinatamente all’inizio previsto dal contratto di lavoro.38

## Art. 10 {#art_10}

…39
Capitolo secondo
Frontalieri
Zona di frontiera
33 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
34 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
35 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
36 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
37 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2012,
137.
38 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
39 Art. abrogato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
143.110

## Art. 11 {#art_11}

1L’elenco dei Comuni della zona di frontiera con il Ticino è pubblicato nel Foglio ufficiale.
2La zona di frontiera è situata a 20 chilometri dal confine, sulla linea Claro-Preonzo.41
Capitolo terzo
Norme comuni

## Art. 12 Obblighi fiscali e contributivi {#art_12}

1L’Ufficio può respingere le domande di nuovi permessi, di cambiamenti di posto e di
professione e/o di proroga presentate da datori di lavoro che non rispettano gli obblighi fiscali e
contributivi (AVS/AI/IPG, assicurazione infortuni, previdenza professionale) relativi ai propri
dipendenti.42
2L’Ufficio può richiedere i corrispondenti documenti giustificativi.
TITOLO IVbis43
Integrazione
Competenze linguistiche
Art. 12a44 Per soddisfare il presupposto inerente le competenze linguistiche di cui all’art. 58a cpv.
2 LStrI, lo straniero deve presentare all’Ufficio la documentazione comprovante la sua situazione,
come ad esempio un certificato medico, un parere del medico curante o una decisione dell’Ufficio
AI attestante capacità cognitive limitate, disabilità mentale o altri problemi simili (senilità,
analfabetismo ecc.).
Finanziamento (art. 8a legge)
Art. 12b45 1La Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Servizio per
l’integrazione degli stranieri (SIS), è competente per determinare i contributi per i progetti che
rientrano tra gli obiettivi strategici del Programma d’integrazione cantonale.46
2Il contributo per i progetti del Programma d’integrazione cantonale può ammontare al massimo del
75% dei costi riconosciuti a preventivo. Il totale dei contributi pubblici, compresi quelli di altri enti,
non può superare il 75% dei costi riconosciuti.47
3Il richiedente presenta al SIS un progetto, nonché il preventivo dei costi e dei ricavi. Il SIS stabilisce
i documenti che corredano la domanda.
4Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta del consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.
Il contributo definitivo non può superare la somma determinata a preventivo.48
5Le richieste di contributo devono essere presentate preventivamente e per iscritto, secondo le
direttive stabilite dal SIS.
TITOLO V
Notifiche

## Art. 13 Comuni (art. 3 e 5 legge) {#art_13}

Gli uffici del controllo abitanti sono tenuti a notificare, entro 30 giorni, all’Ufficio della
migrazione:
a) i cambiamenti e le rettifiche di identità, in particolare dei nomi, della data di nascita, del sesso,
dello stato civile e della cittadinanza;
b) i casi di decesso di cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno;
c) i casi di nascita di figli di persone straniere, se necessitano di un permesso;
d) le modifiche di indirizzo all’interno del Cantone o dello stesso Comune nonché le partenze per
un altro Cantone rispettivamente per l’estero;
40 Art. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
41 Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
42 Cpv. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
43 Titolo introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
44 Art. introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
45 Art. introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
46 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
47 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
48 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
49 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2009,
461.
143.110
e) le notifiche previste dal regolamento di applicazione della legge federale sull’armonizzazione
dei registri e concernenti la banca dati movimento della popolazione;
f) i nominativi dei lavoratori frontalieri che pernottano durante la settimana.
TITOLO VI
Emolumenti e tasse per l’emissione dei permessi50
Capitolo primo
Emolumenti51

## Art. 14 Tasse (art. 7 legge) {#art_14}

1L’Ufficio percepisce per la propria attività i rispettivi emolumenti massimi sanciti
dall’Ordinanza (OEmol-LStrI).
2Per le decisioni emesse l’Ufficio preleva una tassa di 250 franchi.53
Capitolo secondo
Norme comuni

## Art. 15 Tasse di cancelleria (art. 8 legge) {#art_15}

1Per le spese e i lavori di cancelleria (autorizzazione per il rilascio del visto d’entrata,
riconvalida e/o modifica di un’assicurazione/autorizzazione d’entrata o di un visto per assunzione
d’impiego, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, ritorno di documenti originali, telefono, telefax,
fotocopie, spese postali, comunicazioni in forma elettronica ecc.) l’Ufficio preleva una tassa fino a
500 franchi a copertura dei costi.
2Per i richiami dei documenti non prodotti entro i termini fissati, l’emanazione di tasse di diffida e per
la mancata comparizione all’appuntamento fissato per la carta di soggiorno biometrica, l’Ufficio
preleva una tassa fino a 500 franchi a copertura dei costi.
3Per l’assegnazione e le decisioni di proroga di un termine di partenza l’Ufficio preleva una tassa
fino a 500 franchi a copertura dei costi.

## Art. 16 Cumulo (art. 7 e 8 legge) {#art_16}

Le tasse sono tra loro cumulabili.
TITOLO VII
Sanzioni

## Art. 17 Sanzioni (art. 12 legge) {#art_17}

1L’Ufficio infligge le sanzioni relative alle infrazioni di cui agli articoli 120 e 122 della legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI), all’articolo 116 della legge
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi) e agli articoli 9, 32 e 32a dell’ordinanza sulla libera circolazione
delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP).56
2Per il computo dell’avvenuta infrazione fa stato la data di trasmissione del modulo di domanda.57
3…58
4L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro è l’autorità competente per l’esecuzione dei
controlli e il perseguimento della violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti
(art. 117a LStrI).59
TITOLO VIII
Disposizioni finali ed abrogative
50 Titolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
51 Capitolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
52 Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.
53 Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
54 Art. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2017,
141.
55 Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
56 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedenti modifiche: BU 2019,
375; BU 2021, 164.
57 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
58 Cpv. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
59 Cpv. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.
143.110

## Art. 18 Norma abrogativa {#art_18}

Il presente regolamento abroga:
- il regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari
dell’accordo sulla libera circolazione delle persone del 2 luglio 2002 (RLaLPS-CE/AELS);
- il regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini extra CE/AELS del 2 luglio 2002 (RLaLPSextra CE/AELS).

## Art. 19 Entrata in vigore {#art_19}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.60
Pubblicato nel BU 2009, 288.
60 Entrata in vigore: 26 giugno 2009 - BU 2009, 288.
