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title: "Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino"
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provisions: 13
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# Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

## Art. 1 Definizione {#art_1}

1Il comprensorio delle Bolle di Magadino in territorio di Gordola, Locarno, Magadino e
Tenero soggiace alle norme di polizia della presente ordinanza, a salvaguardia dei suoi valori
ambientali, naturalistici e scientifici.
2I confini del comprensorio delle Bolle di Magadino sono indicati nel piano che è parte integrante
della presente ordinanza.
3Il comprensorio è suddiviso in tre zone distinte, contrassegnate con le lettere A, B e C ed è inoltre
segnalato nel terreno mediante affissi.
4La seguente ordinanza e il relativo piano possono essere consultati presso le cancellerie dei
Comuni interessati e il Dipartimento del territorio.1

## Art. 2 Divieti {#art_2}

Nella zona protetta sono vietati gli interventi e le attività che potrebbero compromettere
l’integrità della flora, della fauna e dei biotopi o alterare il paesaggio. Sono in particolare vietati:
a) le costruzioni, le ricostruzioni e gli impianti di ogni genere del genio civile e stradale;
b) la posa di recinzioni (ad eccezione di quelle per la custodia del bestiame al pascolo e di quelle
per la protezione delle colture intensive nelle zone B e C), di cartelli e di insegne che non siano
imposti dalle vigenti leggi;
c) le escavazioni, i riporti e i depositi di qualsiasi genere di materiale, come pure i lavori di
drenaggio e di bonifica dei terreni idrofitici (lischedi, giunchetti, canneti, ecc.) e l’escavazione di
materiale dai corsi d’acqua e dalla corona protetta del lago;
d) il traffico motorizzato nella zona A, riservati i bisogni della coltivazione agricola e forestale,
della manutenzione e della gestione degli impianti militari esistenti e del territorio protetto in
genere;
e) la circolazione pedonale nella zona A, all’infuori dei percorsi marcati sul terreno e di quelli
inerenti all’esercizio agricolo e forestale;
f) nelle zone A e B, il bagno, la navigazione con natanti a motore di ogni genere fino ad una
distanza di 150 m dalla riva, come pure la navigazione con barche a remi fino alla distanza di
50 m dalle sponde; è in ogni caso vietato l’approdo. La navigazione lungo il litorale di
Magadino e della Verzasca (zona C) è regolata da disposizioni emanate dal Dipartimento del
territorio;2
g) il campeggio, il parcheggio di roulottes e simili, ad eccezione dei settori della zona C per i quali
esiste un’autorizzazione cantonale;
h) nelle zone A e B, il cogliere, lo sradicare e il danneggiare piante di ogni genere all’infuori
dell’utilizzazione dei prati falciati e pascolati e del taglio annuo dei lischedi;
i) l’uccisione e la cattura di ogni genere di animali; ad eccezione della pesca con la lenza dalla
riva di Magadino e dalla Traversa della Peppa fino al punto 194.8 della carta nazionale 1:25
1 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
2 Lett. modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
484.150
000 e lungo il Ticino e la Verzasca nelle zone B e C e lungo i canali delle zone B e C fuori dai
canneti;
l) il cavalcare nella zona A e, entro i canneti delle zone B e C;
m) il lasciare i cani in libertà;
n) l’introduzione di nuove specie di vegetali e animali estranee al comprensorio, riservate le
necessità agricole;
o) l’accensione di fuochi all’aperto;
p) le immissioni e gli intorbimenti di ogni genere, anche delle acque affluenti da fuori zona.

## Art. 3 Pesca con reti da posta e tramagli {#art_3}

1La pesca con barche a remi e a 20 metri dai canneti è ammessa per i pescatori in
possesso di patente delle categorie 1 e 2 per reti da posta e tramagli.
2Per quanto concerne gli orari fanno stato le disposizioni che regolano la pesca nelle acque italosvizzere.
3È vietato l’uso di attrezzi ausiliari come il follone e il sasso con la fune.

## Art. 4 Agricoltura {#art_4}

1Le zone agricole sono definite dalla carta dei terreni agricoli e idrofitici.
2La coltivazione agricola è regolata dalle disposizioni emanate dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia, Sezione agricoltura, d’intesa con il Dipartimento del territorio e tenuto conto delle
finalità prottetive della presente ordinanza.3
3In particolare l’impiego di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti è concordato annualmente dagli
agricoltori con l’Ufficio di consulenza agricola.

## Art. 5 Manutenzione dei terreni e dei canali {#art_5}

1Nei limiti della presente ordinanza la buona manutenzione dei terreni e dei canali
spetta ai proprietari o agli affittuari.
2I lischedi devono essere tagliati una volta all’anno, previa informazione del Dipartimento del
territorio, nel periodo dal 15 settembre al 1° dicembre e la lettiera deve essere raccolta e asportata.
3I proprietari o gli affittuari che non potessero provvedere direttamente al taglio dei lischedi sono
tenuti a darne comunicazione entro il 1° settembre al Dipartimento del territorio.
4Il Dipartimento del territorio si riserva ogni altro intervento necessario per la conservazione di
particolari biotopi. I proprietari o gli affittuari verranno preventivamente informati.
Deroghe

## Art. 6 a) del Dipartimento {#art_6}

Tenuto conto delle finalità protettive della presente ordinanza, il Dipartimento del
territorio può rilasciare permessi speciali per le attività seguenti:5
a) costruzioni e ricostruzioni ritenuto che sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato
preminente sull’interesse della protezione;
b) taglio di alberi ed arbusti, compresi i boschi di golena;
c) livellamento di terreni agricoli;
d) uso del fuoco a scopo di manutenzione dei terreni;
e) modifica dei comprensori soggetti a utilizzazione agricola o forestale;
f) circolazione pedonale in zona A, a scopo scientifico e didattico, all’infuori dei percorsi
segnalati;
g) navigazione nei canali con barche a remi;
h) caccia selettiva e cattura di animali dannosi all’agricoltura.

## Art. 7 b) del Consiglio di Stato {#art_7}

1Il Consiglio di Stato può permettere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza,
quando interessi pubblici, manifestamente prevalenti, lo esigono.
2Le richieste vanno inoltrate tramite il Dipartimento del territorio.6

## Art. 8 Commissione consultiva {#art_8}

1Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva nella quale sono anche
rappresentate le associazioni interessate.
3 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
4 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
5 Frase modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
6 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
7 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
484.150
2Essa ha segnatamente il compito di preavvisare le deroghe di cui all’art. 7 della presente
ordinanza, di collaborare con il Dipartimento del territorio e di proporre misure adeguate al
conseguimento delle finalità dell’ordinanza.
3La vigilanza compete al Dipartimento del territorio che può avvalersi della collaborazione dei
servizi cantonali interessati.

## Art. 9 Ricorsi {#art_9}

Contro le decisioni del Dipartimento emanate in virtù della presente ordinanza è data
facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica; è applicabile la
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## Art. 10 Infrazioni e provvedimenti coattivi {#art_10}

1In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza il Dipartimento del
territorio può chiedere il ripristino dello stato anteriore e il risarcimento del danno cagionato.
2In caso di inadempienza entro il termine prescritto il Dipartimento del territorio, previa diffida, è
autorizzato a far eseguire i provvedimenti necessari a spese del responsabile.

## Art. 11 Penalità {#art_11}

1Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alle decisioni emanate in virtù
della medesima sono punite conformemente all’art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940
sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione,
secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.10
2Sono riservate le sanzioni previste da leggi speciali.

## Art. 12 Provvedimenti transitori {#art_12}

Il Dipartimento del territorio può ordinare la cessazione della manomissione in corso al
momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e chiedere inoltre il ripristino della
situazione anteriore.

## Art. 13 Entrata in vigore {#art_13}

La presente ordinanza abroga l’ordinanza 28 maggio 1974 ed entra in vigore12 con la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Pubblicato nel BU 1979, 125.
8 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.
9 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
10 Cpv. modificato dall’O 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 354.
11 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
12 Entrata in vigore: 12 giugno 1979 - BU 1979, 125.
