---
title: "Legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare"
id: 4dfbfa66-0b47-47ef-8620-7b553f42d9d9
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "510.100"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/737
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/4dfbfa66-0b47-47ef-8620-7b553f42d9d9
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/33442/de
read_on: 2026-10-23
sha256: c50e22f85f3a88e3a0e4fa6a8c1102802dcf49d41e055bc869de0de4cd55aae7
provisions: 7
---

# Legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare

## Art. 1 Campo di applicazione {#art_1}

La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di
esercito e di amministrazione militare.

## Art. 2 Organizzazione {#art_2}

Il Cantone forma un unico circondario per l’organizzazione militare.

## Art. 3 Autorità militari {#art_3}

Il Consiglio di Stato designa l’autorità militare cantonale e nomina il Comandante di
circondario.

## Art. 4 Norme di applicazione {#art_4}

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di applicazione, in particolare
per:
a) l’amministrazione degli impianti di tiro;
b) la coordinazione tra le società di tiro e i Comuni;
c) i compiti dei Comuni e la coordinazione fra gli stessi;
d) i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro.

## Art. 5 Rimedi di diritto {#art_5}

Contro le decisioni dell’autorità cantonale militare è dato ricorso:
a) al Dipartimento delle istituzioni in materia di procedura disciplinare; si applica la procedura
prevista dagli art. 206 segg. del Codice penale militare;
b) negli altri casi al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale
amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## Art. 6 Abrogazione {#art_6}

Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è
abrogato.

## Art. 7 Entrata in vigore {#art_7}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.1
Pubblicata nel BU 2021, 117.
1 Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 117.
