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title: "Regolamento sui Gruppi di gestione dei sentieri"
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provisions: 21
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# Regolamento sui Gruppi di gestione dei sentieri

## Art. 1 Costituzione {#art_1}

Ogni Ente turistico locale può diventare socio di un Gruppo di gestione dei sentieri.

## Art. 2 Attività {#art_2}

1I Gruppi di gestione dei sentieri svolgono esclusivamente i compiti di sistemazione,
manutenzione e segnalazione giusta l’art. 16 LCPS o altre prestazioni legate alla mobilità turistica
non motorizzata delegati loro dagli Enti turistici locali, dal Cantone o dai Comuni.
2Le attività e il loro svolgimento sono definite nello statuto.
3I rapporti di lavoro dei Gruppi di gestione dei sentieri sottostanno al diritto privato.

## Art. 3 Durata e scioglimento {#art_3}

1La durata del Gruppo di gestione dei sentieri può essere determinata o indeterminata.
Lo statuto regola le condizioni di uscita e di scioglimento che possono avvenire solo alla fine di
ogni anno civile.
2Trascorso il termine stabilito dallo statuto o in caso di scioglimento, si procede alla liquidazione
del Gruppo di gestione dei sentieri salvo che sia stata decisa una proroga.
3Per lo scioglimento del Gruppo di gestione dei sentieri occorre una decisione a maggioranza dei
due terzi dell’assemblea generale.
4L’assemblea generale nomina i liquidatori del Gruppo di gestione dei sentieri.

## Art. 4 Ratifica {#art_4}

Il Consiglio di Stato ratifica la costituzione dei Gruppi di gestione dei sentieri, i loro
statuti e regolamenti e la decisione di scioglimento, come pure l’adesione e l’uscita dei soci
tenendo conto di criteri geografici e dell’organizzazione sensata e razionale del lavoro.
Statuto

## Art. 5 a) Principio {#art_5}

I Gruppi di gestione dei sentieri sono disciplinati da uno statuto.

## Art. 6 b) Contenuto minimo {#art_6}

Gli Statuti dei Gruppi di gestione dei sentieri devono prevedere almeno le seguenti
disposizioni:
a) la denominazione;
b) la sede e la definizione del comprensorio;
c) le attività e le competenze secondo l’art. 2;
d) la composizione e funzionamento degli organi incaricati dell’amministrazione e della revisione
e il modo in cui il Gruppo di gestione dei sentieri si fa rappresentare;
e) l’ammissione di nuovi soci e perdita della qualità di socio;
f) il modo e tempi in cui si convoca l’assemblea generale;
g) i diritti di voto nell’assemblea generale;
h) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese tra i singoli Enti turistici locali,
regolando i casi di acquisizione di nuovi soci o di uscita di un socio;
i) l’ammontare massimo delle spese non preventivate di competenza del Consiglio di
amministrazione.
c) Adozione
726.170

## Art. 7 {#art_7}

1Il progetto di statuto è allestito da una delegazione degli Enti turistici locali interessati
ed adottato dagli Enti turistici locali nell’assemblea costitutiva.
2L’assemblea nomina il Consiglio di amministrazione che provvede a trasmettere lo statuto al
Consiglio di Stato che lo ratifica.

## Art. 8 Acquisto della personalità giuridica {#art_8}

Il Gruppo di gestione dei sentieri acquista la personalità giuridica con la ratifica dello
statuto da parte del Consiglio di Stato.
Modifica dello Statuto

## Art. 9 a) volontaria {#art_9}

1Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta di ogni socio oppure del
Consiglio di amministrazione.
2Il Consiglio di amministrazione del Gruppo di gestione dei sentieri esamina le proposte e le
trasmette con il proprio preavviso agli Enti turistici membri. L’assemblea generale approva la
modifica dello statuto.

## Art. 10 b) coattiva {#art_10}

Il Consiglio di Stato può imporre in ogni tempo una modifica degli statuti sentito il
Consiglio di amministrazione e gli Enti turistici locali membri.

## Art. 11 Organi {#art_11}

1Gli organi del Gruppo di gestione dei sentieri sono:
a) l’assemblea generale;
b) il consiglio di amministrazione;
c) la direzione;
d) l’ufficio di revisione.
2Lo statuto può prevedere altri organi.
Assemblea generale

## Art. 12 a) Competenze {#art_12}

1L’assemblea generale è l’organo supremo del Gruppo di gestione dei sentieri.
2L’assemblea generale ha in particolare le seguenti competenze:
a) approva e modifica lo statuto;
b) nomina e revoca il consiglio di amministrazione e l’ufficio di revisione;
c) delibera sulle spese non previste dal preventivo che superano l’importo di competenza del
Consiglio di amministrazione;
d) approva le opere del Gruppo di gestione dei sentieri e il relativo piano di finanziamento;
e) approva il conto consuntivo, la relazione sulla gestione e il preventivo.

## Art. 13 b) Convocazione e deliberazione {#art_13}

1L’assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.
2Salvo contraria disposizione di legge o statutaria, l’assemblea generale decide a maggioranza
assoluta dei voti espressi.

## Art. 14 Consiglio di amministrazione {#art_14}

1Il Consiglio di amministrazione è responsabile dell’amministrazione del Gruppo di
gestione dei sentieri e ne cura gli interessi. Esso attua le decisioni dell’assemblea generale e
rappresenta il Gruppo di gestione dei sentieri di fronte a terzi.
2Il Consiglio di amministrazione esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) esercita l’alta direzione del Gruppo di gestione dei sentieri e ne definisce l’organizzazione;
b) organizza la contabilità;
c) provvede all’incasso delle quote a carico degli Enti turistici locali, dei contributi di altri enti
pubblici ed ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
d) provvede all’incasso dei crediti ed al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
e) nomina la direzione ed esercita la vigilanza su di essa, in particolare per quanto concerne
l’osservanza delle leggi, degli statuti e regolamenti;
f) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo e la relazione sulla gestione.
Direzione
726.170

## Art. 15 {#art_15}

Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o in
parte la gestione ad una direzione, attraverso un regolamento interno che definisce rapporti e
competenze.

## Art. 16 Organo di revisione {#art_16}

1L’ufficio di revisione effettua annualmente una revisione della contabilità e del conto
consuntivo. Presenta una relazione all’assemblea generale e propone l’approvazione o il rinvio del
conto consuntivo.
2L’ufficio di revisione deve essere indipendente dal consiglio di amministrazione.

## Art. 17 Finanziamento {#art_17}

1Il Gruppo di gestione dei sentieri provvede al proprio finanziamento mediante:
a) contributo annuo del Cantone
b) contributo annuo di ogni singolo Ente turistico locale socio
c) i sussidi di enti pubblici
d) fatturazione a terzi di prestazioni nel proprio ambito di attività.
2Il Gruppo di gestione dei sentieri non può prelevare tasse o imposte.

## Art. 18 Contributi dei soci {#art_18}

1Gli enti turistici locali partecipano alle spese di principio mediante quote proporzionate
alla lunghezza dei sentieri di loro competenza, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato in
applicazione dell’art. 16 della Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985.
2Lo statuto può prevedere una diversa ripartizione.

## Art. 19 Vigilanza {#art_19}

I Gruppi di gestione dei sentieri sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato e
per esso del Dipartimento del territorio.

## Art. 20 Ricorsi {#art_20}

Contro le decisioni dei Gruppi di gestione dei sentieri, escluse quelle relative ai rapporti
di lavoro, è dato il ricorso al Consiglio di Stato.

## Art. 21 Disposizioni finali {#art_21}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2009, 465, 471.
1 Entrata in vigore: 30 ottobre 2009 - BU 2009, 471.
