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title: "Legge sull’esercizio della prostituzione"
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# Legge sull’esercizio della prostituzione

## Art. 1 Scopo e campo d’applicazione {#art_1}

1La legge ha lo scopo di:
a arginare il fenomeno della prostituzione illecita;
b) proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prostituzione,
tutelandone la libertà di azione e di decisione;
c) disciplinare l’esercizio della prostituzione allo scopo di salvaguardare la popolazione dalle
ripercussioni negative che ne derivano;
d) favorire l’adozione di misure preventive, sociosanitarie e di promozione della salute, nonché
d’informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.
2La presente legge si applica all’esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle modalità e
dai luoghi in cui è svolto.

## Art. 2 Definizioni {#art_2}

1È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a
disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per
mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di
altri vantaggi economici. L’acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.
2È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani
costituenti un’unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all’esercizio della
prostituzione.
3Il gerente è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione del locale erotico, al quale è
rilasciata l’autorizzazione prevista a tale scopo.
Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione

## Art. 3 a) Prostituzione di strada {#art_3}

1L’esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi e nei momenti in cui
questa può turbare l’ordine o la quiete pubblica, segnatamente all’aperto ed in tutti i luoghi, anche
su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case
per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici, edifici pubblici
aperti al pubblico e parchi gioco.
b) Prostituzione nelle zone residenziali
2I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione
all’aperto è vietata.
3L’esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura
preponderante all’abitazione.
Capitolo secondo
Esercizio della prostituzione

## Art. 4 a) Notifica {#art_4}

1Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l’intenzione di farlo deve annunciarsi
senza indugio alla polizia cantonale.
550.500
2La polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l’esecuzione dei
suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale.

## Art. 5 Registro cantonale {#art_5}

1La polizia cantonale gestisce un registro concernente le persone annunciate, i locali
erotici e i gerenti in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati.
2Il regolamento ne disciplina i particolari.
Capitolo terzo
Locale erotico

## Art. 6 Autorizzazione {#art_6}

1Un locale erotico può essere aperto e gestito soltanto previo ottenimento
dell’autorizzazione.
2L’autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato.
3L’autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in
grado di dimostrare che:
a) il locale dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all’esercizio della
prostituzione;
b) nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio, il locale dispone
dell’autorizzazione quale esercizio pubblico;
c) qualora sia esercitata contemporaneamente un’attività accessoria, siano parimenti ossequiati i
requisiti richiesti in tale ambito;
d) il locale dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio
cantonale;
e) la gestione del locale è affidata a un gerente in possesso dei requisiti di legge;
4L’autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che
formano un’unità funzionale. Il rilascio dell’autorizzazione e il suo rinnovo possono essere
assoggettati a condizioni e oneri.
5Se l’autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera
e deve essere designata una persona fisica, designata in qualità di responsabile. Nel caso in cui la
persona giuridica sia una società anonima, essa deve disporre esclusivamente di azioni nominative.
6L’autorizzazione è rilasciata la prima volta per la durata di due anni ed è rinnovabile ogni due anni.
La durata della sua validità può essere ridotta in presenza di giustificati motivi, o revocata se i
presupposti per il suo rilascio vengono a mancare.
7L’autorizzazione deve essere esposta in maniera visibile all’entrata del locale. Negli appartamenti,
essa può anche essere posta all’interno.
8La polizia cantonale gestisce un registro dei locali erotici e dei loro gerenti.

## Art. 7 Accesso ai locali {#art_7}

L’accesso ai locali erotici è vietato ai minorenni ai sensi del Codice civile svizzero.

## Art. 8 Orari d’esercizio {#art_8}

I locali erotici possono essere aperti durante gli orari fissati dalla licenza edilizia, in
nessun caso prima delle 10:00 o dopo le 03:00. Il Municipio può ridurre gli orari, previa diffida, in
caso di ripetute turbative della quiete pubblica e dell’ordine pubblico, tuttavia non ad un orario che
precede la 01:00.

## Art. 9 Attività accessorie {#art_9}

1I locali erotici possono offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio se risultano
soddisfatti i presupposti per l’apertura e la gestione di un esercizio pubblico prescritti dalla legge
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023. Devono comunque essere
qualificati e presentarsi al pubblico come tali.1
2Qualora in un locale erotico fossero esercitate ulteriori attività collaterali disciplinate da specifiche
norme settoriali, tali disposizioni devono essere parimenti ossequiate.

## Art. 10 Gerente del locale erotico {#art_10}

1Il gerente del locale erotico:
a) deve disporre dell’esercizio dei diritti civili;
1 Cpv. modificato dalla L 15.3.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 214.
550.500
b) deve essere di nazionalità svizzera o se straniero in possesso dell’autorizzazione per esercitare
un’attività lucrativa in Svizzera;
c) deve presentare sufficienti garanzie di corretto adempimento dell’attività; in particolare, non
deve aver subito condanne per reati inconciliabili con l’attività di gerente di locale erotico in
Svizzera o all’estero negli ultimi cinque anni;
d) deve essere solvibile; in particolare, non deve essere in stato di fallimento, trovarsi in stato
d’insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o versare in una situazione economica
che pregiudica la sua indipendenza;
e) non deve essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di revoche dell’autorizzazione per la
gestione di un locale erotico o di un esercizio pubblico;
f) deve avere diritto di firma ed essere iscritto a registro di commercio.
2Non adempie altresì ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c) chi in altro modo rappresenti o abbia
rappresentato una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all’estero.
3Chi intende qualificarsi come gerente deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili)
del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al
responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche
la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l’estratto del casellario giudiziale (o simili).

## Art. 11 Responsabilità e doveri del gerente {#art_11}

1Il gerente è responsabile della gestione del locale erotico e ne assicura una conduzione
conforme alla legge.
2Il gerente è tenuto in particolare a:
a) garantire la sua costante presenza nel locale durante gli orari di apertura e la sua reperibilità;
b) accertare che tutte le persone in attività nel locale siano in regola con la legislazione in materia
di stranieri;
c) assicurare che tutte le persone in attività nel locale siano in possesso dei documenti di identità
e svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o di
sfruttamento;
d) tenere un registro costantemente aggiornato indicante l’identità delle persone che esercitano
la prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti;
e) assicurare il mantenimento dell’ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili;
f) assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico nelle zone adiacenti il locale;
g) garantire la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione, incoraggiandone l’uso;
h) esporre la documentazione informativa e di promozione della salute, messa a disposizione dal
Cantone e dagli enti preposti da quest’ultimo designati;
i) ha l’obbligo di trattenere giornalmente l’imposta dovuta dalle persone che esercitano la
prostituzione, conformemente al Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche;
j) ha l’obbligo di versare entro il 1° di ogni mese le imposte trattenute ai sensi dell’art. 11 cpv. 2
lett. i) all’autorità fiscale competente.
3Il gerente è tenuto a segnalare senza indugio alle competenti autorità situazioni che potrebbero
originare inchieste penali.
4In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito
da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento
di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in
possesso dei requisiti dell’art. 10.

## Art. 12 Revoca dell’autorizza-zione e chiusura {#art_12}

1L’autorizzazione per la gestione di un locale erotico è revocata se non sono più dati i
presupposti per il rilascio.
2In caso di revoca, il Dipartimento ordina la chiusura del locale erotico e, se le condizioni poste dalle
rispettive leggi non sono più adempiute, anche le autorizzazioni rilasciate per attività accessorie e
collaterali sono revocate.

## Art. 13 Estinzione dell’autorizzazione {#art_13}

L’incapacità civile o il decesso del gerente comporta l’estinzione dell’autorizzazione per
la gestione, qualora non venga sostituito entro cinque giorni con una persona che ossequia quanto
stabilito dall’art. 10.
Appartamenti
550.500

## Art. 14 {#art_14}

1Purché non vi sia condivisione degli spazi con altre persone che esercitano la stessa
attività, non è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 6:
a) se chi esercita l’attività della prostituzione lo fa a titolo individuale, in locali di sua proprietà o
per i quali vanta dei diritti d’uso;
b) se una persona non mette a disposizione più di un appartamento destinato all’esercizio della
prostituzione e questa attività è esercitata unicamente dalla persona alla quale il locale è messo
a disposizione.
2I locali rimangono soggetti ai controlli di cui agli art. 20 e 21.
3L’accesso agli enti della rete d’aiuto designati dal Consiglio di Stato deve essere garantito.
4L’esercizio della prostituzione in tali locali va notificato al Dipartimento. Il Consiglio di Stato ne
stabilisce le modalità.
5L’eccezione prevista dal cpv. 1 non vale nel caso in cui nel medesimo stabile vi siano più
appartamenti in cui è esercitata la prostituzione, indipendentemente dal numero di persone che la
esercitano all’interno dello stesso appartamento. In tal caso tutti gli appartamenti devono chiedere
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6. Il Consiglio di Stato ne stabilisce i dettagli.
Capitolo quarto
Tasse

## Art. 15 Tasse {#art_15}

Le decisioni concernenti il rilascio, il rifiuto, il rinnovo o la revoca dell’autorizzazione sono
soggette al prelevamento di una tassa a copertura dei costi da fr. 50.– a fr. 1’000.–.
Capitolo quinto
Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza

## Art. 16 Difesa della salute pubblica {#art_16}

1Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo individuo, lo Stato
promuove, finanzia e sostiene l’informazione volta a sensibilizzare sulle possibili conseguenze
sanitarie legate al fenomeno della prostituzione. Esso collabora con enti pubblici o privati senza
scopo di lucro, preposti all’aiuto e al sostegno di persone che esercitano la prostituzione, alla
prevenzione dal contagio di malattie sessualmente trasmissibili e alla promozione della salute.
Rimane riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione in caso di
contagio da malattie sessualmente trasmissibili.
2Il Cantone può sussidiare i progetti o le attività presentati e gestiti dai summenzionati enti, tramite
un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo.
3Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento del sussidio.

## Art. 17 Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento {#art_17}

1Le persone che esercitano la prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente
agli enti designati dal Consiglio di Stato, che prestano loro una consulenza di natura psicologica,
sociale, sanitaria e legale, per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.
2Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto
professionale.

## Art. 18 Lotta alla tratta degli esseri umani {#art_18}

1Il Cantone mette in atto tutte le misure necessarie per combattere la tratta degli esseri
umani attraverso un dispositivo che preveda:
a) l’identificazione delle potenziali vittime e delle situazioni a rischio;
b) la presa a carico delle vittime (consulenza psicosociale e giuridica);
c) la concessione di un periodo di riflessione di 30 giorni alle vittime ai fini della denuncia;
d) la concessione di un permesso di soggiorno per la durata del processo e il riconoscimento di
uno statuto legale duraturo nel tempo al fine di garantire alle vittime adeguata protezione;
e) l’identificazione di un luogo protetto per il soggiorno delle vittime;
f) il finanziamento del soggiorno delle vittime a corto e medio termine;
g) la collaborazione tra le autorità giudiziarie e gli enti d’aiuto.
2I membri delle autorità di polizia, di giustizia e dell’Ufficio immigrazioni ricevono una formazione
continua sul tema della tratta degli esseri umani. All’interno di questi uffici vengono designati
collaboratrici e collaboratori specializzati nella trattazione di casi di tratta.
3Il Cantone designa un servizio di aiuto alle vittime di tratta e ne sostiene finanziariamente l’attività.
550.500

## Art. 19 Facoltà degli enti {#art_19}

Gli enti designati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 16 e 17
hanno diritto di accedere ai locali in cui viene esercitata la prostituzione e possono disporre al
riguardo delle informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei loro compiti.
Capitolo sesto
Controlli

## Art. 20 Diritto d’ispezione {#art_20}

La Polizia cantonale e, su sua delega, la Polizia comunale, come pure i competenti
funzionari dell’autorità cantonale possono, in ogni momento, eseguire controlli nei locali in cui si
esercita o si ritiene sia esercitata la prostituzione, al fine di accertare l’identità delle persone che si
trovano all’interno e verificare il rispetto della presente legge.

## Art. 21 Idoneità della struttura {#art_21}

1Le autorità competenti possono procedere in ogni momento a verificare l’idoneità della
struttura soggetta all’autorizzazione.
2Il diritto d’ispezione si estende a tutti i locali della struttura soggetta all’autorizzazione ai sensi della
legge e agli appartamenti.
Capitolo settimo
Collaborazione e assistenza amministrativa tra autorità

## Art. 22 Collaborazione e assistenza {#art_22}

1Le autorità competenti per l’applicazione della presente legge si assistono
vicendevolmente nell’adempimento dei loro compiti, scambiandosi tempestivamente le informazioni
utili e necessarie ai fini di un’applicazione coerente ed efficace della presente legge.
2Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se
vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle
autorità competenti, tutte le informazioni utili e necessarie all’applicazione della presente legge.
3Esse segnalano inoltre d’ufficio alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività che
possono dare adito a un intervento o ad una revoca ai sensi dell’art. 25 della presente legge.
4Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in
giudicato, le sentenze e i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti inconciliabili con
l’attività autorizzata.

## Art. 23 Trasmissione a organi pubblici da parte della Polizia cantonale {#art_23}

1La Polizia cantonale trasmette d’ufficio alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle
assicurazioni sociali e alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione, le informazioni e
i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, idonei e necessari all’adempimento dei
rispettivi compiti legali.
2Il regolamento d’applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere
elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità d’accesso alle
informazioni come pure l’organizzazione e la gestione del registro cantonale per l’esercizio della
prostituzione e l’apertura dei locali erotici.
3Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni della Legge
sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali
(LPDPpol) del 13 dicembre 1999.
Capitolo ottavo
Pubblicità

## Art. 24 Pubblicità {#art_24}

1Ogni forma di comunicazione al pubblico di un locale erotico deve essere
accompagnata dalla seguente formulazione: «locale autorizzato all’esercizio secondo la LProst».
2È fatto divieto di utilizzare la formulazione di cui al cpv. 1 a locali non autorizzati ai sensi della
presente legge.
3La pubblicità dell’attività della prostituzione mediante cartellonistica stradale all’interno dei perimetri
definiti dai Comuni è vietata.
4Rimane riservata l’applicazione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.
Capitolo nono
550.500
Sanzioni

## Art. 25 Revoca {#art_25}

L’autorizzazione a gestire un locale erotico è revocata:
a) se sono state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere;
b) in caso di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento;
c) in caso di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte;
d) in caso di mancata trattenuta dell’imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione
ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) LProst;
e) in caso di mancato versamento, entro il 1. di ogni mese, dell’imposta trattenuta all’autorità
fiscale ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) LProst.
Capitolo decimo
Rimedi di diritto

## Art. 26 Ricorso {#art_26}

La procedura ricorsuale è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013.
Capitolo undicesimo
Disposizione penale

## Art. 27 Multa {#art_27}

1Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con una
multa da un minimo di fr. 200.– a un massimo di fr. 40 000.–.
2Al contravventore residente all’estero può essere chiesto un’anticipata garanzia necessaria a
coprire le spese procedurali e la multa.
3Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la Legge di procedura per le
contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Capitolo dodicesimo
Disposizioni finali, transitorie e abrogative

## Art. 28 Regolamento di applicazione {#art_28}

Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per emanare le necessarie disposizioni
d’esecuzione e designa le autorità competenti preposte all’applicazione della presente legge.

## Art. 29 Abrogazione {#art_29}

La legge sull’esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 è abrogata.

## Art. 30 Norma transitoria {#art_30}

Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un’autorizzazione comunale per
l’apertura e la gestione di un locale erotico, sono tenute a richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 5,
entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Se chi ne fa richiesta rende verosimile
l’esistenza dei presupposti all’autorizzazione, viene concessa per questi locali un’autorizzazione
provvisoria.

## Art. 31 Entrata in vigore {#art_31}

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2II Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore2.
Pubblicata nel BU 2018, 111 e 439
2 Entrata in vigore: 1° luglio 2019 - BU 2018, 439.
