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title: "Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali"
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provisions: 12
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# Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali

## Art. 1 Competenze {#art_1}

1Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione
della legge ed esercita i compiti che questo regolamento dettaglia; esso esercita inoltre la vigilanza
sui pericoli naturali (art. 2 cpv. 1 LTPNat).
2La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi di cui all’art. 30 della legge
cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) sino a 500'000 franchi per opere di premunizione
e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, f.1
3…2
Informazione

## Art. 2 (art. 3 e 4 LTPNat) {#art_2}

1Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di
consultazione.
2Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato
della sua elaborazione (art. 3) può tenere un incontro informativo pubblico.
Capitolo secondo
Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali
Piano delle zone di pericolo
a) componenti

## Art. 3 (art. 4 LTPNat) {#art_3}

1Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali
dell’art. 4 verificatisi nel passato e, laddove possibile, da una rappresentazione cartografica.
2La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.
3La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.
4La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie
applicate.
5La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli
naturali, così come possono essere previsti dopo l’esecuzione di misure di risanamento e
premunizione. Essa è accompagnata da una relazione tecnica.
b) tipologie di pericolo

## Art. 4 (art. 4 LTPNat) {#art_4}

1Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali:
a) spostamenti di terreno permanenti;
b) processi di crollo;
c) scivolamenti;
d) valanghe;
e) inondazioni;
f) colate di detrito;
g) erosioni di sponda.
2Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale.
c) grado di pericolo
1 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
2 Cpv. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
701.510

## Art. 5 (art. 4 LTPNat) {#art_5}

1I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi:
a) grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all’interno, sia all’esterno
degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti;
b) grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all’esterno degli edifici, ma poco o
niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione,
eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici;
c) grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la
sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici;
d) grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio
la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una
concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri
con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).
2Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione.
d) procedura

## Art. 6 (art. 5, 6 e 7 LTPNat) {#art_6}

1Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale:
a) allestisce e aggiorna il PZP (art. 5 LTPNat);
b) cura le pubblicazioni (art. 6, 7 LTPNat);
c) elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato (art. 7 LTPNat).
2Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei
corsi d’acqua.
Modifica del PZP

## Art. 7 (art. 10 LTPNat) {#art_7}

1Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la presenza
di un nuovo fenomeno o di una nuova fonte di pericolo, come pure una modifica del limite o un
diverso grado di un pericolo già esistente.
2In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell’esecuzione di interventi
tecnici di premunizione richiede la modifica del PZP, se esso non comprende già la carta dei pericoli
post intervento.
3Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di
riferimento o nell’assetto pianificatorio.
4La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento.
Menzione

## Art. 8 (art. 11 LTPNat) {#art_8}

1L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di
pericolo basso o residuo; deve essere menzionata nei casi di pericolo elevato e medio, come pure
nei casi di spostamento permanente di terreno.
2La menzione avviene a cura della Sezione forestale.
Capitolo terzo
Gestione del rischio
Misure di gestione del rischio

## Art. 9 (art. 12 LTPNat) {#art_9}

A dipendenza del rischio, possono essere adottate:
a) misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona
non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive;
b) misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la
manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di
grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d’acqua; la
regolazione degli specchi d’acqua;
c) misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani
di emergenza ed evacuazione;
d) decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti.
Commissione tecnica

## Art. 10 (art. 12, 13 cpv. 5 LTPNat) {#art_10}

Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le misure
di gestione del rischio e di coordinare i servizi interessati.
Finanziamento
701.510

## Art. 11 (art. 14 LTPNat) {#art_11}

Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative
alle tipologie di pericolo naturale di cui all’art. 4 cpv. 1.
Capitolo quarto
Norme transitorie e finali

## Art. 12 Entrata in vigore {#art_12}

Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti
esecutivi, nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.3
Pubblicato nel BU 2017, 224.
3 Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 224.
