---
title: "Decreto legislativo concernente la costituzione della Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana"
id: 5064ee44-62a4-4076-a678-25aeb5de81b7
authority: ti
place: "Ticino"
applies_also_from: [ch]
kind: decree
in_force: true
number: "442.320"
publisher_url: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/263
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/5064ee44-62a4-4076-a678-25aeb5de81b7
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/23474/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 79c446b008989c354c2a07a15a41140d0028f0516f46d0ffd3e354409691c62c
provisions: 6
---

# Decreto legislativo concernente la costituzione della Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana

## Art. 1 {#art_1}

Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano” con sede a Lugano (di seguito Fondazione).

## Art. 2 {#art_2}

1È stanziato un credito di fr. 100’000.- da iscrivere nel conto degli investimenti del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi
universitari, per la partecipazione del Cantone al capitale di fondazione.
2È stanziato un credito di fr. 300’000.- quale prestito senza interessi da rimborsare entro 10 anni.

## Art. 3 {#art_3}

1Il contributo annuale ricorrente alla Fondazione è stabilito nell’ambito dei preventivi
annuali dello Stato.
2Le modalità operative sono definite dalla convenzione fra il Cantone e la Fondazione.
3Il contributo annuale alla Fondazione è iscritto nei conti di gestione corrente del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari.

## Art. 4 {#art_4}

1È approvato il progetto di trasferimento della gestione del Museo cantonale d’arte alla
Fondazione.
2Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport:
a) negozia il tenore definitivo della convenzione tra Cantone e Fondazione;
b) cura le relazioni fra il Cantone e la Fondazione;
c) gestisce la rendicontazione annuale delle attività della Fondazione.
3Rimangono di spettanza cantonale:
a) la proprietà e i costi di gestione degli immobili ceduti in uso alla Fondazione;
b) la proprietà delle opere d’arte della collezione cantonale.

## Art. 5 {#art_5}

La «Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano» è esente da qualsiasi
imposta cantonale e comunale.

## Art. 6 {#art_6}

1Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.1
Pubblicato nel BU 2015, 380.
1 Entrata in vigore: 1° agosto 2015 - BU 2015, 380.
