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title: "Legge cantonale sulla geoinformazione"
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# Legge cantonale sulla geoinformazione

## Art. 1 Scopo {#art_1}

1La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale sulla geoinformazione
del 5 ottobre 2007 (LGI) nonché il rilevamento, la gestione e la diffusione dei geodati cantonali e
comunali.
2Essa costituisce inoltre la base per la creazione di un’Infrastruttura cantonale di geodati (ICGD)
integrata nell’Infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

## Art. 2 Principi {#art_2}

1Il Cantone e i comuni collaborano nell’attuazione dei principi stabiliti dal diritto federale
sulla geoinformazione e dalla presente legge, coordinando le loro attività e valorizzando le
possibili sinergie.
2L’autorità e i servizi competenti ai sensi dell’art. 9 sono responsabili della sicurezza, della
protezione, della qualità e dell’attualità dei geodati.
3Il Cantone e i comuni si accordano reciprocamente l’accesso ai rispettivi geodati di base.

## Art. 3 Competenze del Cantone {#art_3}

1L’applicazione di questa legge compete, per quanto non disposto diversamente, al
Consiglio di Stato.
2Esso designa i servizi cantonali incaricati dell’esecuzione e può delegare determinati compiti ai
comuni, agli altri enti pubblici o ai privati.
3In particolare, il Consiglio di Stato:
a) adotta uno o più regolamenti d’applicazione;
b) allestisce un catalogo dei geodati di base di diritto cantonale e uno dei geodati di base di
diritto federale gestiti dal Cantone;
c) elabora una strategia per l’attuazione dei principi della geoinformazione;
d) istituisce un’infrastruttura cantonale di geodati dell’amministrazione cantonale;
e) emana prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base di diritto cantonale, dei
relativi geometadati e dei geoservizi;
f) stabilisce disposizioni esecutive per i geodati di base di diritto federale la cui gestione è
demandata al Cantone o ai comuni;
g) assicura la vigilanza e il coordinamento nell’ambito della modellizzazione dei geodati di base
cantonali e comunali nonché dell’allestimento e dell’esercizio dei relativi servizi di accesso e
utilizzo;
h) cura i contatti con la Confederazione (se del caso tramite la stipulazione di appositi accordi
programmatici), con gli altri Cantoni e con gli enti locali nel campo della geoinformazione.

## Art. 4 Competenze dei comuni {#art_4}

1I comuni svolgono i compiti di esecuzione loro affidati dalla presente legge e dai
regolamenti.
2In particolare i comuni:
a) coadiuvano l’autorità cantonale nella raccolta dei geodati federali e cantonali di competenza
comunale;
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b) possono stabilire in un catalogo i geodati di base di diritto comunale dandone notizia al
Cantone;
c) possono delegare determinati compiti di esecuzione a terzi.

## Art. 5 Informazione, consulenza e formazione {#art_5}

1Il Consiglio di Stato fornisce agli enti pubblici e privati un’adeguata consulenza e il
necessario supporto nel settore della geoinformazione.
2In collaborazione con gli istituti di ricerca e formazione e le associazioni professionali interessate,
esso promuove la formazione e l’aggiornamento professionale, in particolare dei funzionari e del
personale degli enti pubblici attivi nel settore.
Capitolo secondo
Infrastruttura cantonale di geodati

## Art. 6 Cataloghi dei geodati di base cantonali e comunali {#art_6}

I geodati di base cantonali e comunali sono contenuti in cataloghi conformi al catalogo
dei geodati di base federali.

## Art. 7 Requisiti qualitativi e tecnici {#art_7}

1I geodati di base cantonali, i relativi geometadati e i geoservizi devono rispettare i
requisiti qualitativi e tecnici fissati dal Consiglio di Stato.
2Nell’elaborazione di tali requisiti, il Consiglio di Stato considera le norme di diritto superiore in
modo da consentire uno scambio semplice e la più ampia utilizzazione dei dati. Esso può
dichiarare vincolanti i requisiti stabiliti dalla Confederazione, da organizzazioni intercantonali o da
associazioni professionali.

## Art. 8 Modelli di geodati e di geometadati {#art_8}

1Ai geodati di base cantonali e comunali è attribuito almeno un modello di geodati.
2I servizi competenti ai sensi dell’articolo 9 elaborano i modelli per i rispettivi geodati di base
cantonali. In questo contesto il Consiglio di Stato assicura la vigilanza e il coordinamento.
3L’elaborazione dei modelli di geodati comunali competono al Municipio.
4Di regola, qualora in un determinato settore già esistano dei modelli di geodati elaborati dalla
Confederazione, da organizzazioni intercantonali o da associazioni professionali, gli stessi devono
essere considerati nell’elaborazione dei modelli cantonali e comunali.
5Ai geometadati è attribuito un modello definito dal Consiglio di Stato rispettivamente dal
Municipio.
Rilevamento, aggiornamento, gestione,

## Art. 9 archiviazione e storicizzazione {#art_9}

1Le autorità o i servizi competenti per il rilevamento, l’aggiornamento, la gestione,
l’archiviazione e la storicizzazione dei geodati di base cantonali sono definiti nei cataloghi di cui
all’art. 6.
2Tali autorità o servizi sono tenuti a garantire la disponibilità duratura dei geodati di base
conformemente alle disposizioni del Consiglio di Stato.

## Art. 10 Accesso e utilizzo {#art_10}

1I geodati di base cantonali e comunali sono pubblicamente accessibili e possono
essere utilizzati da chiunque, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati
preponderanti e fatte salve le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati.
2Nei cataloghi dei geodati è definita l’accessibilità degli stessi e segnatamente il livello di
autorizzazione all’accesso.
3L’autorità o i servizi competenti ai sensi dell’art. 9 curano l’allestimento e l’esercizio dei
geoservizi.
4Essi possono subordinare ad autorizzazione l’accesso ai geodati e il loro utilizzo.
L’autorizzazione è rilasciata mediante:
a) decisione;
b) contratto;
c) controlli organizzativi o tecnici dell’accesso.
5Nell’ambito dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 3 cpv. 3 lett. d), il Consiglio di Stato
designa un servizio cantonale incaricato del coordinamento dei geoservizi.
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## Art. 11 Finanziamento {#art_11}

Il Cantone e i comuni finanziano l’attuazione dei rispettivi compiti fissati dalla legge.

## Art. 12 Emolumenti {#art_12}

1Il Cantone e i comuni possono riscuotere degli emolumenti per l’accesso ai rispettivi
geodati e per il loro utilizzo.
2L’ammontare degli emolumenti cantonali è stabilito in uno o più tariffari emanati dal Consiglio di
Stato.
Capitolo terzo
Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP)

## Art. 13 Organizzazione e procedura {#art_13}

L’organizzazione amministrativa e tecnica del CRDPP nonché le procedure di
iscrizione e di accesso al medesimo sono definite dal Consiglio di Stato in un apposito
regolamento.

## Art. 14 Funzione di organo di pubblicazione ufficiale {#art_14}

Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà indicate nel regolamento, il Consiglio
di Stato può conferire al CRDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale.
Capitolo IV
Disposizioni finali

## Art. 15 Ricorsi {#art_15}

1Riservate le norme della presente legge, le procedure di ricorso sono quelle stabilite
dalla legge che regola la procedura nell’ambito della quale la decisione viene emanata.
2In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplini
a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato
ricorso al Consiglio di Stato.

## Art. 16 Esecuzione coattiva e sostitutiva {#art_16}

1Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente
l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art.
292 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 e dell’esecuzione sostitutiva a spese
dell’obbligato.
2Qualora un comune, un altro ente pubblico o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti di
esecuzione loro attribuiti da questa legge o dal regolamento, il Consiglio di Stato, dopo diffida e
comminatoria dell’esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.
3Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata, nel caso in cui si renda necessaria l’adozione
di misure d’urgenza. I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata
non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del presidente dell’autorità di ricorso.

## Art. 17 Disposizioni penali {#art_17}

1Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o al regolamento o a
decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 5’000.–. Se l’autore ha agito per
negligenza l’importo della multa può raggiungere al massimo fr. 3’000.–.
2Restano riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
3Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono
applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.
4Le contravvenzioni previste dalla legislazione federale e dalla presente legge sono perseguite e
giudicate dall’autorità amministrativa conformemente al Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007
e alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

## Art. 18 Entrata in vigore {#art_18}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo
allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.1
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2014 - BU 2013, 537.
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Pubblicato nel BU 2013, 537.
