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title: "Decreto legislativo concernente la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto"
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# Decreto legislativo concernente la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Con il presente decreto si intende promuovere un progetto pilota per il raggruppamento
di terreni agricoli in affitto, situati in un delimitato comparto territoriale, attraverso la concessione di
aiuti agli investimenti, allo scopo di razionalizzare l’attività degli agricoltori con conseguente
diminuzione dei costi di produzione.

## Art. 2 Beneficiari {#art_2}

Può beneficiare degli aiuti agli investimenti un gruppo di persone fisiche e/o giuridiche
costituitosi in associazione, consorzio o cooperativa e avente quale scopo la distribuzione di
superfici agricole in affitto in modo razionale tra le aziende agricole.

## Art. 3 Presentazione del comparto territoriale delimitato {#art_3}

1Il beneficiario presenta al Consiglio di Stato un progetto di comparto territoriale
delimitato.
2La documentazione da produrre include almeno un piano di assieme basato sulla carta nazionale
con definito il perimetro del comparto e i dati della definizione informatica di tale perimetro.
3Dopo esame del comparto territoriale il Consiglio di Stato comunica al beneficiario il prosieguo di
procedura.

## Art. 4 Convenzione {#art_4}

1Tra i proprietari dei terreni agricoli e il beneficiario è stipulata una convenzione che
regola la ridistribuzione, lo scambio e altri compiti di gestione.
2Per poter procedere alla sottoscrizione della convenzione occorre l’accordo di almeno due terzi
dei proprietari dei terreni del comparto territoriale definito, ritenuto che solo questi ultimi ne sono
vincolati.
3La convenzione disciplina in particolare la messa a disposizione a lungo termine dei terreni
agricoli contro indennità unica fino ad un importo massimo di 800 franchi per ettaro, ritenuto che in
caso di una durata di affitto agricolo inferiore ai 18 anni di cui all’art. 7, l’indennità può essere
ridotta proporzionalmente.
4La convenzione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

## Art. 5 Vincoli {#art_5}

1Dalla sottoscrizione della convenzione all’immissione in possesso dei fondi in affitto
non è consentito ai proprietari di procedere con mutazioni fondiarie (rettifiche, permute,
frazionamenti).
2In caso di modifica di proprietà dopo l’immissione in possesso, il nuovo proprietario subentra nei
diritti e doveri del proprietario precedente.

## Art. 6 Concessione del contributo {#art_6}

La concessione del contributo è vincolata alla sottoscrizione della convenzione di cui
all’art. 4 nonché alla presentazione di un preventivo di spesa riconosciuto dal Consiglio di Stato.

## Art. 7 Versamento del contributo {#art_7}

Il versamento del contributo è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono
approvati dal Consiglio di Stato e sono presentati tutti i contratti di affitto agricolo stipulati tra i
locatori e gli affittuari per una durata di 18 anni.
910.300

## Art. 8 Ammontare del contributo {#art_8}

Il contributo è pari al 40% dei costi sussidiabili riconosciuti dal Consiglio di Stato.

## Art. 9 Revoca e restituzione {#art_9}

1Il Consiglio di Stato può revocare le prestazioni concesse in virtù del presente decreto
rispettivamente ordinarne la restituzione totale o parziale, con l’aggiunta degli interessi nei casi
seguenti:
a) il contributo è stato concesso a torto;
b) il contributo è stato concesso in violazione di norme giuridiche;
c) il contributo è stato concesso in virtù di fatti o informazioni false, inesatte o incomplete
determinanti per la concessione del contributo;
d) quando per l’ottenimento del contributo o successivamente non siano adempiute le condizioni
o gli obblighi stabiliti dal decreto o fissati dalla decisione che assegna i contributi e dalla
convenzione.
2È riservata l’azione penale.

## Art. 10 Diritto sussidiario {#art_10}

Sono applicabili le disposizioni della legge cantonale sull’agricoltura del 3 dicembre
2002, della legislazione federale e cantonale sull’affitto agricolo nonché il capitolo III della legge
sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

## Art. 11 Rimedi di diritto {#art_11}

Contro le decisioni prese in applicazione del presente decreto è dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall’intimazione.

## Art. 12 Credito {#art_12}

Per l’applicazione del presente decreto è stanziato un credito di 300’000 franchi che
verrà iscritto al nuovo conto (sotto il CRB 851) del Dipartimento delle finanze e dell’economia,
Sezione dell’agricoltura, denominato «Contributo raggruppamento di terreni in affitto».

## Art. 13 Entrata in vigore e durata {#art_13}

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore; esso decade dopo 5 anni dalla sua
entrata in vigore.1
Pubblicato nel BU 2018, 445.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 - BU 2018, 445.
