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title: "Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato"
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# Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

## Art. 1 Compiti del Gran Consiglio {#art_1}

Il Gran Consiglio svolge i compiti che gli assegnano la Costituzione e la legge.

## Art. 2 Oggetto della presente legge {#art_2}

La presente legge disciplina in particolare:
a) l’organizzazione e la procedura del Gran Consiglio;
b) i diritti e i doveri dei membri del Gran Consiglio;
c) i rapporti tra il Gran Consiglio e i poteri esecutivo e giudiziario.
TITOLO II
Costituzione del Gran Consiglio
Capitolo primo
Seduta costitutiva e verifica dei poteri

## Art. 3 Convocazione e verifica dei poteri {#art_3}

Il Gran Consiglio di nuova elezione è convocato dal Consiglio di Stato in seduta
costitutiva, nei termini stabiliti dalla Costituzione, per la verifica dei poteri.
Ufficio di verifica
1. Costituzione

## Art. 4 {#art_4}

1Immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati dell’elezione, il deputato più
anziano, convocato dal Segretario generale del Gran Consiglio e con la sua assistenza, costituisce
l’Ufficio di verifica dei poteri con undici scrutatori, designati dai rappresentanti delle liste che hanno
ottenuto dei seggi.
2Dopo l’assegnazione di uno scrutatore per ogni lista, i seggi rimanenti sono ripartiti nel medesimo
modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste.
3L’anzianità, ai sensi della presente legge, è stabilita secondo l’età dei deputati.
2. Competenze

## Art. 5 {#art_5}

1L’Ufficio provvede alla verifica dei poteri sulla scorta del verbale dell’Ufficio cantonale di
accertamento e ne riferisce al Gran Consiglio.
2L’Ufficio controlla segnatamente:
a) i risultati;
b) la ripartizione dei seggi;
c) la graduatoria dei candidati e la proclamazione degli eletti;
d) la corretta pubblicazione dei risultati;
e) le incompatibilità e l’esercizio del diritto di opzione.
Seduta costitutiva
1. Presupposti
1 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.

## Art. 6 {#art_6}

1Il Gran Consiglio è costituito quando almeno la maggioranza assoluta dei mandati risulta
convalidata.
2La seduta costitutiva è presieduta dal deputato più anziano per età.
2. Decisioni

## Art. 7 {#art_7}

1Il Gran Consiglio decide sui casi di incompatibilità; nel caso di subingresso o di elezione
complementare con il sistema maggioritario decide l’Ufficio presidenziale.
2Contro la decisione del Gran Consiglio e dell’Ufficio presidenziale è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

## Art. 8 {#art_8}

I deputati la cui elezione è stata convalidata assumono la carica con la dichiarazione di
fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al Presidente, firmando il relativo attestato.
4. Costituzione dei gruppi, dell’Ufficio presidenziale, degli scrutatori e delle Commissioni

## Art. 9 {#art_9}

Dopo la dichiarazione di fedeltà si procede:
a) alla costituzione dei gruppi parlamentari;
b) alla nomina dell’Ufficio presidenziale che entra immediatamente in funzione;
c) alla nomina di uno scrutatore per ogni gruppo;
d) alla composizione delle Commissioni;4

## Art. 10 e) …5 {#art_10}

…6

## Art. 11 Sostituzione di un deputato {#art_11}

1Se un seggio diventa vacante, l’Ufficio presidenziale accerta che non ci siano
impedimenti all’assunzione della carica da parte del subentrante e lo invita, se del caso, a esercitare
il diritto di opzione.
2Le dimissioni di un deputato sono effettive dopo che il Gran Consiglio ne ha preso atto.
Capitolo secondo
Gruppi parlamentari

## Art. 12 Definizione e costituzione {#art_12}

1I gruppi sono costituiti da tutti i deputati eletti sulla stessa lista, salvo per quanto disposto
dall’art. 13.
2Un gruppo deve essere costituito da almeno 5 membri.
3Ogni gruppo notifica al Presidente la sua costituzione, indicando il nome del capogruppo e del suo
sostituto.
4Un gruppo può essere costituito solo nella seduta costitutiva.

## Art. 13 Liste con meno di 5 eletti {#art_13}

1I deputati appartenenti a liste con meno di 5 eletti possono aderire a un gruppo ai sensi
dell’art. 12 con il consenso di quest’ultimo.
2L’adesione è ammessa a condizione che avvenga per tutti i deputati eletti su una stessa lista.
3L’adesione deve essere comunicata ai Servizi del Gran Consiglio almeno 5 giorni prima della
seduta costitutiva.
4L’adesione non modifica la ripartizione dei seggi nelle Commissioni, per la quale sono conteggiati
soltanto i deputati eletti sulla lista formante gruppo.
TITOLO III
Ufficio presidenziale, Commissioni e intergruppi
Capitolo primo
Ufficio presidenziale
2 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
3 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
4 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
5 Lett. abrogata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
6 Art. abrogato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.

## Art. 14 Composizione {#art_14}

1L’Ufficio presidenziale è nominato ogni anno dal Gran Consiglio nella prima seduta del
mese di maggio. Esso si compone:
a) di un Presidente;
b) di un primo e un secondo vicepresidente;
c) dei capigruppo o dei vicecapigruppo in casi di assenza del titolare.
2Il Presidente e i vicepresidenti non sono rieleggibili alla stessa carica nella medesima legislatura.

## Art. 15 Ripartizione tra i gruppi {#art_15}

Nell’avvicendamento delle presidenze e delle vicepresidenze si tiene conto della forza
numerica dei gruppi parlamentari.

## Art. 16 Sedute {#art_16}

1Il Presidente convoca l’Ufficio presidenziale quando lo richiede il regolare svolgimento
delle funzioni del Gran Consiglio come pure su richiesta di almeno un gruppo parlamentare.
2Il Segretario generale del Gran Consiglio partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell’Ufficio
presidenziale.
3Le sedute dell’Ufficio presidenziale non sono pubbliche.

## Art. 17 Compiti {#art_17}

1L’Ufficio presidenziale cura il regolare svolgimento dei lavori del Gran Consiglio e delle
Commissioni e ne dirige l’amministrazione.
2Riceve le proposte dei deputati inerenti al funzionamento del Gran Consiglio.
3Elabora il programma annuale dei lavori del Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato.
4Elabora l’ordine del giorno delle sedute del Gran Consiglio.
5Esercita la direzione suprema degli affari amministrativi del Gran Consiglio e vigila sulla gestione
e sull’amministrazione finanziaria dei suoi Servizi. In particolare, l’Ufficio presidenziale è competente
per:
a) l’elaborazione del progetto di preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi;
b) tutti gli altri affari amministrativi del Gran Consiglio e dei Servizi del Gran Consiglio che non
sono riservati o delegati ad altri organi.
6Svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge.

## Art. 18 Presidente {#art_18}

1Il Presidente dirige l’attività del Gran Consiglio, vigilando sull’osservanza della legge e
dell’ordine delle sedute.
2In qualità di Primo cittadino della Repubblica e Cantone Ticino, adempie compiti istituzionali e di
rappresentanza e dispone a tal fine delle risorse dello Stato.7

## Art. 19 Vicepresidenti {#art_19}

1Il primo vicepresidente sostituisce il Presidente quando questi è impedito, ed è sostituito
a sua volta dal secondo vicepresidente.
2In caso di impedimento del Presidente e di entrambi i vicepresidenti, presiede il più anziano dei
deputati presenti.

## Art. 20 Scrutatori {#art_20}

1Secondo necessità l’Ufficio presidenziale si avvale della collaborazione di scrutatori,
uno per ogni gruppo, eletti all’inizio della legislatura. Essi sono riproposti o mutati al rinnovo annuale
dell’Ufficio presidenziale.
2…8
3Nelle votazioni a scrutinio segreto e nelle elezioni essi eseguono lo spoglio delle schede, sotto la
vigilanza dell’Ufficio presidenziale.
Capitolo secondo
Commissioni parlamentari
Commissioni generali
7 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
8 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.

## Art. 21 {#art_21}

Nella seduta costitutiva e per l’intero quadriennio il Gran Consiglio compone le seguenti
Commissioni generali di 17 membri:
a) Commissione Costituzione e leggi;
b) Commissione giustizia e diritti;
c) Commissione gestione e finanze.

## Art. 22 Commissione Costituzione e leggi {#art_22}

La Commissione Costituzione e leggi:
a) esamina e preavvisa i disegni di modifica costituzionale;
b) esamina e preavvisa, sia nel loro contenuto sia nella loro forma, verificandone in particolare la
costituzionalità e vigilando sul loro coordinamento, i disegni di legge non assegnati ad altre
Commissioni;
c) provvede alla redazione di disegni di legge, su incarico del Gran Consiglio.

## Art. 23 Commissione giustizia e diritti {#art_23}

La Commissione giustizia e diritti:
a) esamina le questioni inerenti all’alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le
relazioni con il Consiglio della magistratura;
b) formula le proposte di elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge
sull’organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un’apposita sottocommissione, composta di
un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l’esercizio di determinate competenze;
c) esamina gli oggetti riguardanti l’organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale
e amministrativa;
d) esamina e formula le proposte di decisione sull’entrata in materia e sull’esame delle petizioni
indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;
e) esamina e preavvisa le domande di naturalizzazione;
f) esamina e preavvisa le domande di grazia;
g) esamina il contenuto e formula le proposte di decisione sui ricorsi interposti al Gran Consiglio
non assegnati ad altre Commissioni.

## Art. 24 Commissione gestione e finanze {#art_24}

1La Commissione gestione e finanze esamina e preavvisa:
a) il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione
del territorio;
b) le linee direttive e il piano finanziario quadriennali;
c) il conto preventivo e il conto consuntivo dello Stato, verificando la gestione amministrativa e
finanziaria dello Stato;
d) le proposte concernenti il prelievo di imposte cantonali;
e) le proposte, non assegnate ad altre Commissioni, concernenti la concessione di crediti o
l’emissione di prestiti o che, in genere, sono d’importanza finanziaria per lo Stato;
f) questioni inerenti all’alta vigilanza, su incarico del Gran Consiglio.
2L’esercizio, da parte della Commissione gestione e finanze, dell’alta vigilanza in materia
amministrativa e finanziaria è disciplinato agli art. 78 e 79 della presente legge.
3La Commissione gestione e finanze può chiedere alle altre Commissioni informazioni circa l’impatto
finanziario di oggetti loro assegnati.
4La Commissione gestione e finanze ha facoltà di formulare un preavviso sull’impatto finanziario di
un oggetto assegnato ad altra Commissione. Il preavviso dev’essere allegato al rapporto
commissionale.
Commissioni tematiche
Art. 24a13 1Per l’esame di oggetti afferenti a determinati ambiti o materie, il Gran Consiglio può
istituire, tramite regolamento, Commissioni tematiche.
2Il regolamento contiene l’elenco delle Commissioni tematiche e ne definisce il numero di membri e
le competenze.
9 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
10 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
11 Art. modificato dalla L 13.12.2023; in vigore dal 16.2.2024 - BU 2024, 35; precedente modifica: BU
2018, 195.
12 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
13 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.

## Art. 25 Commissioni speciali {#art_25}

1Il Gran Consiglio può designare, per l’esame di specifici oggetti, Commissioni speciali,
stabilendone composizione e mandato.14
2Una Commissione speciale può essere incaricata di esaminare più oggetti connessi.
3Evaso l’oggetto per l’esame del quale la Commissione speciale è stata costituita, la stessa è
automaticamente sciolta.

## Art. 26 Commissioni di controllo {#art_26}

1Il Gran Consiglio designa le Commissioni di controllo previste dalla presente e da altre
leggi, stabilendone la composizione e definendone i compiti per quanto non già disposto da norme
specifiche.15
2Le Commissioni di controllo sono tenute al riserbo sui loro lavori e si esprimono unicamente tramite
i loro rapporti.

## Art. 27 Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione {#art_27}

1La sorveglianza delle condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie cantonali è
affidata a una Commissione di controllo di 7 membri.
2Essa esercita la sorveglianza segnatamente attraverso:
a) visite regolari ai luoghi di detenzione;
b) audizione di persone detenute senza la presenza di testimoni;
c) audizione dei funzionari incaricati di attività presso le strutture carcerarie;
d) esame dei reclami presentati dalle persone detenute.
3Presenta annualmente un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato sulla sua attività, con
le raccomandazioni e le osservazioni che ritiene giustificate e informa tempestivamente il direttore
del Dipartimento competente su eventuali irregolarità constatate.

## Art. 28 Sottocommissioni {#art_28}

1Le Commissioni possono formare delle sottocommissioni al loro interno.
2Due o più Commissioni possono accordarsi per la costituzione di sottocommissioni miste.16

## Art. 29 Rappresentanza nelle Commissioni {#art_29}

1I seggi nelle Commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi nel medesimo
modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste, ritenuto che ogni gruppo
parlamentare ha diritto ad almeno 1 rappresentante in ogni Commissione.
2Il Gran Consiglio può decidere di assegnare in una o più Commissioni tematiche o speciali un
seggio supplementare a deputati non appartenenti a un gruppo parlamentare.17
3Ogni gruppo designa i commissari ai quali ha diritto, anche tra i deputati non appartenenti al gruppo,
e procede a eventuali sostituzioni durante il quadriennio.
4Le sostituzioni sono operative con la comunicazione all’Ufficio presidenziale, che ne informa il Gran
Consiglio e il Presidente della Commissione.
5Se un membro di una Commissione impedisce di fatto il buon funzionamento della stessa, la
Commissione può chiedere all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la sua sospensione in vista
di una sostituzione. Contro la decisione dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio è dato ricorso
al plenum del Gran Consiglio nel termine di 15 giorni sia alla Commissione che al membro per il
quale è proposta la sospensione. La decisione sulla sospensione deve essere presa dalla
maggioranza assoluta dei membri dell’Ufficio presidenziale, rispettivamente del Gran Consiglio.
6...18

## Art. 30 Seduta costitutiva {#art_30}

1Ogni Commissione è convocata per la seduta costitutiva dal Segretario generale del
Gran Consiglio entro 1 mese dalla sua designazione.
2La seduta costitutiva è aperta dal più anziano dei commissari presenti.
Ufficio presidenziale delle Commissioni
14 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
15 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
16 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
17 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
18 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.

## Art. 31 {#art_31}

1La Commissione nomina ogni anno un Presidente e due vicepresidenti e fissa il
programma dei propri lavori.
2Nelle Commissioni generali l’avvicendamento delle presidenze avviene, di regola, come per la
presidenza del Gran Consiglio.19
3Ogni Commissione è convocata e diretta dal suo Presidente, che fissa l’ordine del giorno.
4In caso d’impedimento del Presidente e dei vicepresidenti, la seduta è diretta dal deputato più
anziano presente.

## Art. 32 Compiti delle Commissioni {#art_32}

1Le Commissioni preparano la discussione su tutti gli oggetti di loro competenza,
presentando i relativi rapporti. L’esame commissionale considera ogni oggetto nel suo complesso,
valutandone anche gli aspetti tecnici, giuridici e finanziari. Sono fatte salve le competenze della
Commissione della gestione e delle finanze di cui all’art. 24 cpv. 3 e 4.
2L’attribuzione degli oggetti alle singole Commissioni è decisa dal Gran Consiglio in base alle
disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’art. 24a. In caso di urgenza, decide il
Presidente.

## Art. 33 Mezzi delle Commissioni {#art_33}

1Le Commissioni si avvalgono dei Servizi del Gran Consiglio e dell’amministrazione
cantonale.
2Le Commissioni possono far capo a mandati esterni.

## Art. 34 Sedute delle Commissioni {#art_34}

1Le Commissioni possono discutere e decidere solo se è presente la maggioranza
assoluta dei loro membri.
2Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
3I Presidenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni decidono la forma in cui si svolgono le
riunioni. Le Commissioni e le Sottocommissioni possono riunirsi in presenza presso la Residenza
governativa a Bellinzona, in un altro luogo oppure virtualmente in videoconferenza.22

## Art. 35 Votazioni {#art_35}

1Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
2Il Presidente vota per ultimo.
3In caso di parità di voti, decide il Presidente.
Rapporto commissionale
1. In generale

## Art. 36 {#art_36}

1La Commissione nomina uno o più relatori.
2I relatori presentano alla Commissione un rapporto scritto che prima di essere approvato
dev’essere letto o distribuito in copia ai commissari.
3Una minoranza può presentare alla Commissione un proprio rapporto entro il termine fissato dal
Presidente.
4I rapporti devono essere trasmessi al Gran Consiglio almeno 12 giorni prima della deliberazione,
riservato il caso di urgenza.
4aUn rapporto commissionale è qualificato di maggioranza o di minoranza in funzione del numero
di deputati firmatari al momento della sua trasmissione al Gran Consiglio.23
5I commissari dissenzienti su taluni punti delle motivazioni o delle conclusioni commissionali
possono firmare il rapporto con riserva.
2. Termini di consegna

## Art. 37 {#art_37}

1Il Presidente del Gran Consiglio può fissare alle Commissioni un termine per la
presentazione del loro rapporto.
2I presidenti delle Commissioni devono comunicare per iscritto all’Ufficio presidenziale i motivi di
eventuali ritardi.24
19 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
20 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
21 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
22 Cpv. introdotto dalla L 24.9.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 351.
23 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
24 Cpv. modificato dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
3L’Ufficio presidenziale decide se accettare le giustificazioni del ritardo e può fissare un termine per
la presentazione del rapporto.25

## Art. 38 Norme sussidiarie {#art_38}

Il funzionamento delle Commissioni è per il resto disciplinato, per analogia, dalle norme
concernenti il funzionamento del Gran Consiglio.
Capitolo terzo
Commissione parlamentare d’inchiesta

## Art. 39 Costituzione {#art_39}

1Allorché eventi di grande portata istituzionale nel Cantone richiedano uno speciale
chiarimento, il Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, può, a maggioranza assoluta, istituire
una Commissione parlamentare d’inchiesta.
2Il Gran Consiglio nel decreto istitutivo:
– definisce il mandato, il finanziamento e il numero dei membri (almeno 5);
– designa i membri;
– designa la presidenza.

## Art. 40 Facoltà d’indagine e segreto d’ufficio {#art_40}

1La Commissione parlamentare d’inchiesta ha facoltà d’indagine nei confronti:
– dell’amministrazione cantonale;
– del Consiglio di Stato;
– di ogni e qualsiasi ente o corporazione di diritto pubblico;
– di enti privati che hanno un mandato pubblico, limitatamente a quanto attiene all’esecuzione
del mandato.
2Alla Commissione parlamentare d’inchiesta non può essere opposto il segreto d’ufficio, né la stessa
vi è vincolata nel riferire al Gran Consiglio.
3La Commissione parlamentare d’inchiesta decide se sussiste preminenza dell’interesse pubblico
a suffragio della conoscenza di un fatto nell’assise parlamentare rispetto ad altri interessi di natura
pubblica o privata.
4I membri della Commissione parlamentare d’inchiesta sono tenuti al riserbo più assoluto e restano
vincolati al segreto d’ufficio anche dopo il termine dei lavori commissionali, per tutti quei fatti alla
stessa sottoposti e non portati a conoscenza del Gran Consiglio.

## Art. 41 Procedura {#art_41}

1La Commissione parlamentare d’inchiesta determina in conformità del suo mandato e
della presente legge i provvedimenti procedurali necessari allo svolgimento dei lavori.
2Essa si dota di un regolamento proprio.
3La Commissione ha i medesimi diritti della Commissione gestione e finanze nell’esercizio dell’alta
vigilanza e inoltre può sentire le persone interessate dai fatti oggetto d’inchiesta, interrogare
testimoni e chiedere la produzione di documenti.
4La Commissione può avvalersi di periti e procedere a ispezioni e sopralluoghi.
5All’assunzione di prove è applicabile, per analogia, per quanto non regolato dalla presente legge,
la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## Art. 42 Obbligo di collaborare {#art_42}

1Chiunque, come testimone, rende falsa deposizione o, come perito, rende falso
accertamento o fornisce falsa perizia davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta è punito in
conformità dell’articolo 307 del Codice penale svizzero.
2Chiunque, senza causa legale, rifiuta di fare una dichiarazione o di produrre dei documenti è punito
in conformità dell’articolo 292 del Codice penale svizzero.

## Art. 43 Diritti delle persone sentite {#art_43}

1Ogni persona sentita ha diritto di sapere se lo è in qualità di persona interessata dai fatti
oggetto d’inchiesta, testimone, esperto o altro.
2Ogni persona sentita ha il diritto di proporre le proprie osservazioni in merito ai fatti oggetto di
audizione.
25 Cpv. introdotto dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
3Ogni persona sentita ha il diritto, qualora la Commissione parlamentare d’inchiesta accerti elementi
a suo carico, di esserne informata, nonché di proporre le proprie osservazioni in merito.
4La Commissione parlamentare d’inchiesta ha l’obbligo di informare gli interessati del tenore del
presente articolo, così come di quello degli art. 292 e 307 del Codice penale svizzero.

## Art. 44 Collaborazione del Consiglio di Stato {#art_44}

1Il Consiglio di Stato ha diritto a che un proprio rappresentante presenzi ai lavori
commissionali, salvo preminenti esigenze di inchiesta.
2Il Consiglio di Stato ha diritto di essere informato degli elementi riscontrati a carico dei suoi membri
e più in generale dell’amministrazione nonché di pronunciarsi in merito.
3Il Consiglio di Stato ha diritto di presentare al Gran Consiglio un proprio rapporto pedissequo a
quello commissionale.

## Art. 45 Rapporti con altre procedure {#art_45}

1Se è istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta, le altre Commissioni cessano
di occuparsi dei fatti e delle responsabilità che essa è incaricata di accertare.
2L’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta non sospende alcuna procedura a
carattere civile, amministrativo o penale.
3Per giustificati motivi, sentito il Consiglio di Stato, la Commissione d’inchiesta può decidere di
vietare o sospendere, totalmente o parzialmente, indagini disciplinari o amministrative del Cantone
inerenti ai fatti e alle responsabilità che essa è incaricata di accertare.

## Art. 46 Rapporto finale {#art_46}

1Il rapporto finale della Commissione dovrà riassumere i fatti accertati e contenere le
conseguenti raccomandazioni all’indirizzo del Gran Consiglio. La Commissione gode del diritto di
iniziativa di cui alla presente legge.
2Se la maggioranza commissionale non intende rivelare dei fatti accertati siccome ininfluenti ai fini
dell’adempimento del mandato, la minoranza può chiedere che di ciò venga fatta espressa
menzione nel rapporto finale.
3Prima della presentazione del rapporto finale al Gran Consiglio, alle persone cui sono mossi
rimproveri dev’essere data la possibilità di esaminare la parte del testo che le riguarda e di
esprimersi dinanzi alla Commissione oralmente o per iscritto entro un congruo termine.
Capitolo quarto
Intergruppi

## Art. 47 Costituzione e modalità di lavoro {#art_47}

1I deputati che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi
parlamentari.
2Gli intergruppi devono essere aperti a tutti i parlamentari e devono annunciare la propria
costituzione e i propri membri al Segretario generale del Gran Consiglio.
3Gli intergruppi non hanno diritto a indennità.
4Per quanto possibile, gli intergruppi ottengono agevolazioni amministrative e sale di riunione per i
loro lavori.
5Gli intergruppi non possono agire in nome del Gran Consiglio.
TITOLO IV
Diritti e doveri dei deputati
Registro delle relazioni d’interesse
1. Comunicazione

## Art. 48 {#art_48}

1Assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto i Servizi del Gran Consiglio:
a) della sua attività professionale;
b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico
e privato;
c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d’interesse;
d) della sua partecipazione ad altri organi istituzionali.
2Le modificazioni devono essere comunicate immediatamente.
3È fatto salvo il segreto professionale.
4I Servizi del Gran Consiglio tengono un registro pubblico delle indicazioni fornite dai deputati.
2. Vigilanza

## Art. 49 {#art_49}

L’Ufficio presidenziale vigila sul rispetto di queste norme e può inappellabilmente imporre
a un deputato di far iscrivere una relazione d’interesse nel registro.

## Art. 50 Collisione di interessi {#art_50}

1Un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su un oggetto se vi è
collisione d’interessi.
2La collisione d’interessi è presunta se l’oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge, il
partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli;
fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora.
3È parimenti presunta, se l’oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli
amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante.
4L’interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interessi per i membri dei suoi
organi, salvo per il voto di scarico.
5Non vi è obbligo di astensione nell’esame e nell’adozione di disegni di legge.
6L’obbligo di astensione di cui al cpv. 1 si applica alla preparazione, alla discussione e al voto nel
plenum del Gran Consiglio e durante le sedute dei suoi organi.
7Il deputato tenuto all’obbligo di astensione deve lasciare la sala prima della discussione e del voto.
8In caso di contestazione, decide l’Ufficio presidenziale.

## Art. 51 Immunità parlamentare {#art_51}

1Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento penale per le
espressioni presumibilmente diffamatorie da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio,
delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con
l’autorizzazione del Gran Consiglio.
2Il Gran Consiglio decide se togliere l’immunità su richiesta del Ministero pubblico, sentito il
preavviso dell’Ufficio presidenziale. All’interessato è data la possibilità di esprimersi davanti
all’Ufficio presidenziale.
3La decisione di togliere l’immunità parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta. La
votazione avviene a scrutinio segreto.
4Un deputato può rinunciare volontariamente all’immunità parlamentare.

## Art. 52 Provvedimenti d’ordine {#art_52}

1Il Presidente richiama all’ordine il deputato che abusa dell’immunità parlamentare, in
particolare mediante espressioni manifestamente offensive, oppure contravviene in altro modo alla
legge.
2Se il richiamo non bastasse, il Presidente gli toglie la parola, rispettivamente stralcia o interseca il
documento con il quale viene commesso l’abuso.
3Il Presidente richiama all’ordine il deputato o il Consigliere di Stato che turba le discussioni con
osservazioni, interruzioni o in altro modo; se al richiamo non è dato seguito, il Presidente lo
ammonisce.
4In caso di persistenza, il Presidente può escludere il deputato per il tempo rimanente della riunione
o seduta, privandolo della relativa indennità.
5In caso di opposizione da parte dell’interessato, il Gran Consiglio decide immediatamente senza
discussione.

## Art. 53 Diritto alla documentazione {#art_53}

1Ogni deputato ha diritto alle informazioni e alla documentazione necessaria per i
dibattiti, riservate le leggi speciali.
2L’accesso ai verbali e ai documenti di una commissione parlamentare è riservato unicamente ai
membri di detta commissione, salvo decisione contraria della stessa.
3L’accesso ai verbali e ai documenti dell’Ufficio presidenziale è riservato unicamente ai membri
dell’Ufficio presidenziale, salvo decisione contraria dello stesso.
4Per le necessità dell’attività parlamentare, i deputati possono far capo al Centro di legislazione e
di documentazione.

## Art. 54 Segreto d’ufficio {#art_54}

1I parlamentari sono vincolati al segreto d’ufficio per quanto vengano a conoscenza di
fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi
preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione dei dati personali o per riguardo a
un procedimento in corso.
2L’autorità che comunica un’informazione o un documento coperto dal segreto d’ufficio lo deve
indicare esplicitamente.

## Art. 55 Obbligo di denuncia {#art_55}

1Il deputato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o all’Ufficio
presidenziale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio
della sua funzione.
2Nel caso di segnalazione all’Ufficio presidenziale, l’obbligo di denuncia incombe ad esso.
3Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.
TITOLO V
Rapporti con il Consiglio di Stato
Capitolo primo
Principi generali

## Art. 56 Competenze {#art_56}

1L’Ufficio presidenziale o, nei casi di loro competenza, i Presidenti delle Commissioni
tengono i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.
2I Presidenti e i relatori delle Commissioni possono anche rivolgersi direttamente al direttore del
Dipartimento competente, rispettivamente al competente funzionario dirigente.
Capitolo secondo
Interventi del Consiglio di Stato nei lavori del Gran Consiglio

## Art. 57 Messaggi {#art_57}

1Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per
iscritto nella forma di un messaggio.
2Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i Servizi del Gran
Consiglio, l’incarto completo, con l’indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.
3Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell’oggetto proposto
nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.
4Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 18 mesi dalla data della sua attribuzione formale
a una Commissione.27
5Per oggetti particolarmente complessi, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio può prevedere un
termine superiore ai 18 mesi, fino ad un limite di 24 mesi.28

## Art. 58 Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio {#art_58}

Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio
e può intervenire su ogni oggetto.

## Art. 59 Presenza di funzionari ai dibattiti {#art_59}

1Il Cancelliere dello Stato può assistere alle sedute del Gran Consiglio e intervenire su
aspetti di carattere tecnico e amministrativo di competenza della Cancelleria dello Stato.
2Gli altri funzionari cantonali, o eventuali esperti, la cui presenza sia espressamente richiesta dal
Consiglio di Stato o dal direttore del Dipartimento, assistono in aula ai lavori parlamentari.
3Il relatore può pure richiedere la presenza di funzionari dei Servizi del Gran Consiglio o di esperti
o, in accordo con il Consiglio di Stato o con il direttore del Dipartimento, di funzionari cantonali.

## Art. 60 Interventi nei lavori commissionali {#art_60}

1Nei rapporti con le Commissioni del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato è rappresentato
dal direttore del Dipartimento competente, a meno che il Consiglio di Stato stesso decida
diversamente.
2A richiesta della Commissione, un rappresentante del Consiglio di Stato deve intervenire nei lavori,
rispettivamente a sua richiesta deve essere sentito.
3Il Consiglio di Stato, o in sua rappresentanza il direttore del Dipartimento competente, può
delegare, con il consenso o su richiesta della Commissione, funzionari ad assistere ai lavori
commissionali.
26 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50.
27 Cpv. modificato dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
28 Cpv. introdotto dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
4I servizi dell’amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con le Commissioni.

## Art. 61 Audizione commissionale {#art_61}

1Nell’ambito degli oggetti di sua competenza una Commissione può procedere
all’audizione di un Consigliere di Stato, anche se non vi sono messaggi o iniziative pendenti.
2Su richiesta del Consigliere di Stato, i quesiti dovranno essere presentati per iscritto almeno 10
giorni prima dell’audizione.
3Su richiesta della Commissione, o di sua iniziativa, il Consigliere di Stato dopo l’audizione può
prendere posizione per iscritto entro 1 mese dall’audizione.
4Se la Commissione lo ritiene opportuno, riferisce al Gran Consiglio con un rapporto, non soggetto
a discussione da parte del plenum, allegando l’eventuale presa di posizione scritta del Consiglio di
Stato.
Capitolo terzo29
Evasione e attuazione degli atti parlamentari
Rendiconto
Art. 61a30 Almeno una volta all’anno è pubblicato in internet, a cura dei Servizi del Gran Consiglio,
un rendiconto aggiornato degli atti parlamentari non ancora evasi o attuati. Il Consiglio di Stato è
tenuto a fornire le opportune spiegazioni.
TITOLO VI
Leggi, decreti, concordati e regolamenti

## Art. 62 In generale {#art_62}

1Sono di competenza del Gran Consiglio:
a) la legge;
b) il decreto legislativo.
2Sono di competenza del Consiglio di Stato:
a) il regolamento;
b) il decreto esecutivo.
3Il Gran Consiglio può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di esercitare il diritto di
veto sugli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti che comportano aggravi fiscali, su
richiesta scritta di almeno un terzo dei deputati.31

## Art. 63 Legge {#art_63}

1La legge è l’atto normativo di durata indeterminata contenente norme di carattere
generale e astratto.
2La forma della legge deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono
obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l’organizzazione, la
competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali
è prescritta da una disposizione speciale.
3La legge è munita della clausola referendaria, se non è giudicata di natura urgente ai sensi della
Costituzione cantonale.

## Art. 64 Legislazione cantonale di applicazione al diritto federale {#art_64}

1La competenza di emanare il diritto cantonale di applicazione alla legislazione federale
spetta al Gran Consiglio.
2Questa competenza può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.

## Art. 65 Decreto legislativo {#art_65}

1Sono adottati nella forma del decreto legislativo:
a) gli atti legislativi, di durata determinata, contenenti norme di carattere generale e astratto;
b) gli atti di portata generale o d’importanza finanziaria secondo l’art. 42 della Costituzione
cantonale che non contengono norme di diritto;
c) gli atti di carattere obbligatorio generale giudicati di natura urgente ai sensi dell’art. 43 della
Costituzione cantonale;
29 Capitolo introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
30 Art. introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
31 Cpv. introdotto dalla L 12.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 153.
d) gli atti di approvazione delle convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e di quelle
che comportano una spesa soggetta a referendum;
e) tutti gli altri atti che non contengono norme di diritto.
2Gli atti di cui alle lett. a), b) e d) sono muniti della clausola referendaria.

## Art. 66 Concordati {#art_66}

1Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio, tramite l’Ufficio
presidenziale, dell’apertura di trattative con altri Cantoni in vista della conclusione o della modifica
di un concordato intercantonale.
2La Commissione designata riceve dal Consiglio di Stato le informazioni sulla portata del concordato
e sull’evoluzione delle trattative. Essa può formulare raccomandazioni all’intenzione del Consiglio di
Stato, tramite l’Ufficio presidenziale.
3La Commissione designata può, se del caso, partecipare ai lavori di eventuali commissioni
intercantonali.

## Art. 67 Regolamento {#art_67}

1Il regolamento è l’atto normativo di competenza del Consiglio di Stato di durata
indeterminata e contenente norme di diritto di carattere generale e astratto.
2Il regolamento disciplina l’applicazione di una legge; non può tuttavia regolare questioni estranee
alla stessa.

## Art. 68 Decreto esecutivo {#art_68}

Il decreto esecutivo è l’atto di competenza del Consiglio di Stato di durata determinata
contenente norme di diritto o, anche senza limiti di durata, disciplinante questioni particolari.

## Art. 69 Modifica di atti {#art_69}

Le leggi, i regolamenti e i decreti possono essere modificati solo rispettando la
competenza e la procedura applicabili per la loro adozione.
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Leggi e decreti legislativi

## Art. 70 {#art_70}

1Le leggi e i decreti legislativi soggetti a referendum, trascorso il relativo termine, sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Essi entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio.
3La competenza di stabilire l’entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di
Stato.
4Le modalità particolari relative all’entrata in vigore devono essere disciplinate nell’atto legislativo
stesso.
2. Clausola d’urgenza

## Art. 71 {#art_71}

1Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura
urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran
Consiglio.
2L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere
rinnovato in via d’urgenza.
3. Decreti legislativi non soggetti a referendum

## Art. 72 {#art_72}

1I decreti legislativi non soggetti a referendum entrano in vigore alla data fissata dal Gran
Consiglio.
2La competenza di stabilire la data di entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al
Consiglio di Stato.
3Le modalità particolari relative all’entrata in vigore devono essere disciplinate nell’atto legislativo
stesso.
4. Atti emanati dal Consiglio di Stato

## Art. 73 {#art_73}

I regolamenti e i decreti esecutivi emanati dal Consiglio di Stato entrano in vigore con la
pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi, a meno che il Consiglio di Stato non stabilisca altra
data.
32 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
5. Atti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio
Art. 73a33 Gli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti soggetti al diritto di veto del Gran
Consiglio di cui all’art. 62 cpv. 3 sono pubblicati nel Foglio ufficiale e possono essere messi in vigore
soltanto se su di essi il Gran Consiglio non ha esercitato il diritto di veto entro il termine di 60 giorni
da detta pubblicazione, sospesi nel periodo di cui all’art. 114 cpv. 1 LGC.

## Art. 74 Redazione e firma degli atti {#art_74}

Le leggi e i decreti adottati dal Gran Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario
generale.
TITOLO VII
Alta vigilanza

## Art. 75 Obbligo costituzionale {#art_75}

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita
gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.

## Art. 76 Criteri {#art_76}

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri:
a) legalità;
b) conformità all’ordinamento vigente;
c) adeguatezza;
d) efficacia;
e) economicità.

## Art. 77 Limiti {#art_77}

1L’alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni e di dare
istruzioni per una singola decisione.
2È escluso il controllo di merito delle singole decisioni giudiziarie e amministrative.

## Art. 78 In materia amministrativa {#art_78}

1La Commissione gestione e finanze esercita l’alta vigilanza in materia amministrativa.
2Essa può presentare dei rapporti ogni qual volta lo ritenga necessario.
3La Commissione si avvale del Controllo cantonale delle finanze.

## Art. 79 In materia finanziaria {#art_79}

L’alta sorveglianza in materia finanziaria è organizzata secondo le norme previste dalla
legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato.
Pianificazione quadriennale e verifica
Art. 79a34 1Nell’ambito dell’alta vigilanza esercitata dal Gran Consiglio è prevista una pianificazione
quadriennale avente quale obiettivo la verifica finanziaria e procedurale di un settore amministrativo
a rotazione o, in alternativa, di un progetto di rilevanza particolare.
2La scelta del settore amministrativo o del progetto da esaminare spetta alla Commissione gestione
e finanze, che si avvale, per la verifica, del Controllo cantonale delle finanze.
3La programmazione dell’attività è discussa con il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del
Controllo cantonale delle finanze, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell’attività annuale
pianificata.
4Durante l’attività di verifica, il Controllo cantonale delle finanze riferisce alla sottocommissione
designata dalla Commissione gestione e finanze.
5La programmazione di cui ai capoversi precedenti non limita l’assegnazione al Controllo cantonale
delle finanze di altri mandati puntuali dettati da esigenze o situazioni contingenti.

## Art. 80 Diritto d’informazione {#art_80}

1La Commissione gestione e finanze ha diritto di essere informata dal Consiglio di Stato,
dall’amministrazione e da ogni ente di diritto pubblico o diritto privato in cui lo Stato detiene la
maggioranza del capitale o dei voti, circa qualsiasi pratica e di consultare la relativa
documentazione, riservate le leggi speciali e gli interessi preponderanti.
33 Art. introdotto dalla L 12.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 153.
34 Art. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 40.
2Con il consenso del Consiglio di Stato, può procedere all’audizione di persone a esso subordinate,
raccogliere informazioni presso persone o visionare documenti, riservate le leggi speciali.
3Il Consiglio di Stato può opporsi a una richiesta di informazioni o di audizioni solo in forza di leggi
speciali o per importanti interessi preponderanti, che devono essere indicati in forma scritta.
4Se la Commissione mantiene la sua richiesta, decide il Gran Consiglio a maggioranza assoluta.
5La Commissione prende provvedimenti appropriati a tutela del segreto d’ufficio e dei dati personali.

## Art. 81 Obbligo di informazione {#art_81}

1Le persone al servizio del Cantone sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera
veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.
2Alle persone al servizio del Cantone non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano
veridicamente dichiarato a una Commissione.
3Possono essere oggetto di un procedimento disciplinare o amministrativo in ragione di dichiarazioni
da loro fatte alla Commissione soltanto su parere conforme della Commissione medesima.
4Sono persone al servizio del Cantone a tenore della presente legge tutte le persone che assolvono
compiti di diritto pubblico per incarico di un ente sottoposto all’alta vigilanza, limitatamente a essi.

## Art. 82 Parere dell’autorità interessata {#art_82}

All’autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che la Commissione
riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.

## Art. 83 Raccomandazioni all’autorità responsabile {#art_83}

1Le Commissioni investite di compiti di alta vigilanza possono rivolgere raccomandazioni
all’autorità responsabile.
2L’autorità responsabile informa sulla realizzazione di tali raccomandazioni, nel termine fissato dalle
Commissioni.
3Le raccomandazioni medesime e i pareri dell’autorità responsabile vengono pubblicati, se non vi si
oppongono interessi degni di protezione.
TITOLO VIII
Petizioni, diritto di grazia e ricorsi

## Art. 84 Petizioni {#art_84}

1Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito
essa è trasmessa senza discussione, per esame, a una Commissione generale, tematica o
speciale.37
2La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo:
a) di entrare nel merito della petizione e di esaminarla;
b) di non entrare nel merito della petizione e di archiviarla;
c) di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità
competente.38
3Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran
Consiglio.
4Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione.
5Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l’operato
delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario
dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.

## Art. 85 Diritto di grazia {#art_85}

L’esercizio del diritto di grazia è disciplinato dalla legge speciale.

## Art. 86 Ricorsi diretti al Gran Consiglio {#art_86}

I ricorsi diretti al Gran Consiglio nei casi previsti dalla legge sono disciplinati dalla legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio
35 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
36 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
37 Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.
38 Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.

## Art. 87 {#art_87}

1Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio sono immediatamente trasmessi
all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Il Presidente ne informa il Gran Consiglio.
2A meno che l’Ufficio presidenziale decida diversamente, il Consiglio di Stato rappresenta il Gran
Consiglio per ogni atto procedurale e provvede segnatamente alla redazione degli allegati scritti.
TITOLO IX
Elezioni e destituzioni
Capitolo primo
Elezioni

## Art. 88 Modo di elezione, maggioranza richiesta {#art_88}

1Si procede alle elezioni di competenza del Gran Consiglio mediante il voto.
2Il voto si fa per scheda, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Per il computo
dei presenti fa stato il numero di schede rientrate.
3Se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a
maggioranza relativa.
4In caso di parità di voto la votazione è ripetuta immediatamente, a meno che il Gran Consiglio ne
decida il rinvio a una seduta successiva.
5Se nel terzo scrutinio si verifica nuovamente parità di voto, decide la sorte.
6Il sorteggio è eseguito dal Presidente.

## Art. 89 Proposte di candidati {#art_89}

1A meno che la legge disponga diversamente, i candidati vengono proposti al Gran
Consiglio dall’Ufficio presidenziale, che ne verifica preventivamente l’eleggibilità.
2Sono riservate le disposizioni speciali concernenti l’elezione dei magistrati.

## Art. 90 Scrutinio {#art_90}

1I deputati presenti ricevono una scheda recante l’indicazione dell’elezione e il numero
dei candidati da eleggere.
2I deputati depongono la scheda nell’urna.
3Il Presidente prende parte all’elezione.
4Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla
chiusura dello scrutinio.
5Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio è dichiarato
nullo e deve essere ripetuto.

## Art. 91 Validità delle schede {#art_91}

1Una scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati
da eleggere è valida.
2Sono nulle le schede che:
a) non sono ufficiali;
b) sono illeggibili;
c) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all’elezione;
d) recano più suffragi per lo stesso candidato;
e) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;
f) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.
Capitolo secondo
Destituzione di membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato

## Art. 92 Principio {#art_92}

La procedura di destituzione di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è
promossa dall’Ufficio presidenziale nei casi previsti dalla Costituzione.

## Art. 93 Inizio della procedura {#art_93}

1Il procuratore pubblico notifica all’Ufficio presidenziale, al più presto ma al massimo
entro 3 mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale quando l’interessato
è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
2L’Ufficio presidenziale verifica se siano date le condizioni di apertura di una procedura di
destituzione a seguito della comunicazione di una sentenza definitiva di condanna alla pena
detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
3L’Autorità giudiziaria cantonale che ha pronunciato la sentenza in ultima istanza è tenuta a
comunicarla all’Ufficio presidenziale non appena cresciuta in giudicato.

## Art. 94 Verifica delle condizioni {#art_94}

1L’Ufficio presidenziale non dà seguito alla procedura se accerta all’unanimità che la
condanna definitiva non si riferisce a crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
2In caso contrario, comunica al Gran Consiglio l’apertura della procedura di destituzione.
3Le decisioni dell’Ufficio presidenziale sono definitive.

## Art. 95 Preavviso della Commissione speciale {#art_95}

1Il Gran Consiglio nomina una Commissione speciale di 7 membri incaricata di formulare
un preavviso motivato.
2L’interessato ha il diritto di essere sentito e assistito da un avvocato.

## Art. 96 Decisione del Gran Consiglio {#art_96}

1Il Gran Consiglio decide sulla destituzione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta
dei suoi membri.
2Contro la decisione del Gran Consiglio è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
TITOLO X
Strumenti parlamentari
Capitolo primo
Interpellanze e interrogazioni

## Art. 97 Interpellanza {#art_97}

1L’interpellanza è la domanda formulata per iscritto, per il tramite dell’apposito formulario,
da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale e che
richiede una risposta urgente: interesse pubblico e urgenza devono essere motivati nel testo.
2L’interpellanza non può contenere affermazioni lesive delle istituzioni, deve mantenere toni
adeguati e riguardare un unico specifico oggetto di interesse pubblico generale.
3L’Ufficio presidenziale, esaminata l’interpellanza, decide se la stessa richieda una risposta urgente
e comunica all’interpellante la propria decisione; le interpellanze dichiarate non urgenti vengono
trasformate d’ufficio in interrogazioni.
4Se l’interpellanza è presentata entro le ore 12:00 del dodicesimo giorno che precede la seduta e a
condizione che ne sia riconosciuta l’urgenza, il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un
massimo di 10 minuti nella seduta stessa.40
5L’interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto; sono consentite una breve replica
dell’interpellante e la breve duplica del rappresentante del Consiglio di Stato.
6Dopo la risposta a un’interpellanza, vi può essere una discussione generale, se il Gran Consiglio
lo decide.

## Art. 98 Interrogazione {#art_98}

1L’interrogazione è la domanda formulata per iscritto, da uno o più deputati, rivolta al
Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale, che deve essere indicato nel testo.
2L’interrogazione può essere presentata in ogni tempo, per il tramite dei Servizi del Gran Consiglio
che la inviano in copia a tutti i deputati.
3Il Consiglio di Stato risponde all’interrogazione per iscritto entro 60 giorni. La risposta scritta è
inviata in copia a tutti i deputati dai Servizi del Gran Consiglio.

## Art. 99 Procedura {#art_99}

1Se un’interpellanza o un’interrogazione sono firmate da più deputati, il primo di essi è
considerato come unico proponente ai fini procedurali della presente legge.
2Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una
comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo,
distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi
39 Art. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 137; precedente modifica: BU
2018, 403.
40 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.
41 Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico
superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Consiglio di Stato indica
espressamente l’esistenza di tale impedimento.
3Le interpellanze e le interrogazioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono
stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
4I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio.
Capitolo secondo
Iniziative, mozioni e risoluzioni

## Art. 100 Iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale {#art_100}

1La proposta di revisione totale della Costituzione deve essere sottoscritta dalla
maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
2La proposta viene direttamente sottoposta al voto popolare preliminare.
Iniziativa per la revisione parziale della Costituzione cantonale e iniziativa in materia legislativa

## Art. 101 {#art_101}

I membri del Gran Consiglio esercitano il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale
della Costituzione cantonale e legislativa:
a) mediante iniziativa in forma elaborata, proponendo un progetto di articolo costituzionale, di
legge o di decreto legislativo;
b) mediante iniziativa in forma generica, proponendo l’elaborazione di un progetto di articolo
costituzionale, di legge o di decreto legislativo.

## Art. 102 Iniziativa in forma elaborata {#art_102}

1L’iniziativa elaborata deve essere presentata per iscritto.
2L’iniziativa è inviata a tutti i deputati, assegnata a una Commissione e trasmessa al Consiglio di
Stato.
3Il Consiglio di Stato comunica entro 2 mesi se intende esprimersi con un messaggio entro un
termine massimo di 9 mesi dalla presentazione dell’iniziativa.
4Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione
dell’iniziativa.
5Se la Commissione non riferisce al Gran Consiglio con un rapporto in tempo utile per una decisione
entro il termine indicato al capoverso precedente, l’iniziativa viene direttamente discussa dal
plenum.42

## Art. 103 Iniziativa in forma generica {#art_103}

1L’iniziativa in forma generica deve essere presentata per iscritto.
2L’iniziativa è inviata a tutti i deputati e assegnata a una Commissione, la quale, sentito il Consiglio
di Stato, riferisce entro 3 mesi proponendo:
a) di dare seguito all’iniziativa, trasmettendola al Consiglio di Stato per l’elaborazione del progetto
previsto dall’iniziativa;
b) di non accettare l’iniziativa.
3Se è votata l’urgenza, il Gran Consiglio decide immediatamente sul seguito da dare all’iniziativa,
secondo il cpv. 2 lett. a).
4Il Consiglio di Stato dà seguito all’elaborazione del progetto previsto dall’iniziativa generica entro 6
mesi dalla sua accettazione da parte del Gran Consiglio.
5Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione
dell’iniziativa.

## Art. 104 Controprogetto {#art_104}

Il Consiglio di Stato o la Commissione incaricata possono opporre un controprogetto a
un’iniziativa parlamentare.

## Art. 105 Mozione {#art_105}

1La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di
prendere un provvedimento di interesse generale.
2Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato.
42 Cpv. introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
43 Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
3È data facoltà al Consiglio di Stato di accettare integralmente la mozione, indicandone i tempi di
esecuzione. In tal caso, essa diventa vincolante attraverso la comunicazione scritta
dell’accettazione all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e al mozionante.
4Se il Consiglio di Stato non accetta integralmente la mozione, presenta un messaggio al Gran
Consiglio entro 6 mesi.
5Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato
siano trasmessi a una Commissione.
6In caso di inosservanza, da parte del Consiglio di Stato, del termine di 6 mesi per la presentazione
del messaggio, la mozione è trasmessa automaticamente a una Commissione, a meno che l’Ufficio
presidenziale del Gran Consiglio conceda una proroga per la presentazione del messaggio, dietro
richiesta motivata del Consiglio di Stato formulata prima della scadenza del suddetto termine.
7La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno.44
8Un eventuale ritiro, da parte del Consiglio di Stato, del suo messaggio sulla mozione non sospende
il prosieguo delle deliberazioni parlamentari, salvo diversa decisione della commissione incaricata,
rispettivamente del Gran Consiglio.
9Nella misura in cui il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio
di Stato, salvo le competenze costituzionali. Il Gran Consiglio può stabilire i tempi di attuazione della
mozione o stabilire delle scadenze per la presentazione di un rendiconto del Consiglio di Stato sulle
misure adottate.

## Art. 106 Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum cantonali {#art_106}

1I singoli deputati e il Consiglio di Stato possono proporre al Gran Consiglio di esercitare
i diritti di iniziativa e di referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2La proposta è presentata per iscritto e può essere motivata verbalmente.
3Dopo discussione, il Gran Consiglio delibera entro breve termine sulla proposta, salvo che decida
di sentire l’avviso preliminare di una sua Commissione o del Consiglio di Stato.

## Art. 107 Ritiro {#art_107}

Il firmatario di un atto parlamentare può ritirarlo in ogni momento, prima della decisione
del Gran Consiglio.

## Art. 108 Proponenti {#art_108}

Se un’iniziativa o una mozione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato
come unico proponente ai fini procedurali.

## Art. 109 Diritto di essere sentiti {#art_109}

Il firmatario di un atto parlamentare deve essere sentito dalla Commissione cui l’oggetto
è trasmesso, anche tramite uno o più commissari da essa designati, a meno che rinunci a tale diritto.

## Art. 110 Stralcio {#art_110}

1Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono
stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
2I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio.

## Art. 111 Messaggio alla popolazione e alle autorità {#art_111}

Di fronte a problemi di particolare rilevanza politica o che suscitano particolare tensione
nel Cantone, l’Ufficio presidenziale può proporre un messaggio nella forma della risoluzione
generale, indirizzato alla popolazione o a qualsiasi autorità.
TITOLO XI
Organizzazione delle sedute
Capitolo primo
In generale

## Art. 112 Seduta {#art_112}

Una seduta del Gran Consiglio è costituita da una o più riunioni, di regola in giorni
consecutivi.
44 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.
45 Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.

## Art. 113 Convocazione {#art_113}

1Il Presidente convoca il Gran Consiglio in seduta quando lo richiede il regolare
svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno 30 deputati.
2La convocazione contiene l’ordine del giorno, è inviata ai deputati con gli atti e pubblicata sul Foglio
ufficiale.

## Art. 114 Giorni di seduta {#art_114}

1Le sedute sono tenute in giorni feriali, escluso il periodo dal 15 luglio al 15 agosto.
2L’Ufficio presidenziale elabora un programma annuale, sentito il Consiglio di Stato.

## Art. 115 Termini di convocazione {#art_115}

1Gli avvisi di convocazione con l’ordine del giorno e gli atti devono essere trasmessi ai
deputati almeno 12 giorni prima della seduta.
2Se tale termine non è osservato, in caso di opposizione da parte di almeno 3 deputati, il Gran
Consiglio può deliberare solo con il voto d’urgenza.
3Le norme del primo e del secondo capoverso non sono applicabili alla seduta costitutiva.

## Art. 116 Ordine del giorno {#art_116}

1Nell’ordine del giorno devono essere elencati separatamente e secondo priorità tutti gli
oggetti sui quali le Commissioni sono pronte a riferire per il giorno della seduta e quelli di cui è
prevista la discussione, indicandone la forma di deliberazione prevista, preso atto del preavviso
della Commissione.
2Il Gran Consiglio può decidere la modifica della successione delle trattande.
3Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall’Ufficio
presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno 5 deputati. La deliberazione sulla
richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta.
4Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all’ordine del giorno, purché venga
votata l’urgenza:
a) su proposta dell’Ufficio presidenziale;
b) su proposta di un gruppo parlamentare;
c) su proposta della Commissione designata.46

## Art. 117 Obbligo di presenza {#art_117}

1Il deputato è tenuto a partecipare a tutte le sedute.
2In caso d’impedimento, deve darne notizia al Presidente, indicando i motivi.
3Il deputato assente per 3 volte consecutive senza averne indicato i motivi al Presidente può da
questi essere ammonito alla prossima seduta.
4L’ammonimento è menzionato a verbale e notificato per iscritto al deputato interessato; se questi
ritiene il provvedimento infondato, può reclamare entro 5 giorni dalla notifica al Gran Consiglio, che
decide senza discussione.

## Art. 118 Liste di presenza {#art_118}

1All’inizio di ogni seduta i deputati si iscrivono nella lista di presenza deposta nell’aula.
2Il Presidente dichiara aperta la seduta, accertata la presenza del numero legale.
3La lista di presenza è ritirata mezz’ora dopo l’inizio della riunione; i deputati che raggiungono la
seduta dopo questo termine si annunciano al Presidente tramite i Servizi del Gran Consiglio.
4Ritardi e partenze anticipate possono comportare decurtazioni delle indennità di seduta, secondo
le modalità stabilite dall’Ufficio presidenziale.

## Art. 119 Numero legale {#art_119}

1Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta
dei suoi membri.
2È competenza del Presidente verificare in ogni momento la presenza del numero legale.

## Art. 120 Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione {#art_120}

Il Gran Consiglio decide sul bilancio consuntivo e sulla gestione dell’anno precedente
entro la fine di giugno; decide sul bilancio preventivo dell’anno seguente entro la fine di dicembre, a
condizione che il Consiglio di Stato rispetti i termini di pubblicazione previsti dalla legislazione sulla
gestione finanziaria dello Stato.
46 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.

## Art. 121 Discussione sulle linee direttive e il piano finanziario {#art_121}

1Il Gran Consiglio discute le linee direttive e il piano finanziario in occasione dell’esame
del bilancio preventivo dell’anno successivo a quello delle elezioni cantonali.
2Il Gran Consiglio discute gli aggiornamenti alle linee direttive e al piano finanziario in occasione
dell’esame dei bilanci preventivi per i successivi anni.
Capitolo secondo
Pubblicità e ordine delle sedute

## Art. 122 Pubblicità delle sedute {#art_122}

1Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
2La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante streaming audio e video, con registrazioni
audiovisive archiviate e rese senza indugio di libero accesso.47

## Art. 123 Presenza del pubblico {#art_123}

1Il pubblico non è ammesso in aula; assiste alle sedute dalle tribune che gli sono
riservate, in silenzio, astenendosi da manifestazioni di approvazione o di dissenso.
2Chi contravviene a queste disposizioni può essere allontanato o espulso per ordine del Presidente.

## Art. 124 Mantenimento dell’ordine {#art_124}

1Il Presidente vigila al mantenimento dell’ordine nell’aula parlamentare, nella sua
prossimità e nelle tribune del pubblico e della stampa. A tale scopo dispone degli uscieri e, se del
caso, degli agenti di polizia.
2In caso di disordini o tumulti, il Presidente può sempre sospendere o chiudere la seduta o ordinare
lo sgombero del pubblico.
3La seduta resta sospesa fino a esecuzione di questo ordine.
4Verificandosi durante una seduta un reato di azione pubblica, il Presidente provvede alla denuncia
all’autorità giudiziaria.

## Art. 125 Tribuna della stampa {#art_125}

1I rappresentanti della stampa assistono alle deliberazioni dalla tribuna loro riservata.
2L’accesso a questa tribuna è riservato alle persone autorizzate dalla Cancelleria dello Stato.
3Le riprese multimediali sono disciplinate dall’Ufficio presidenziale.

## Art. 126 Contatti con i mezzi di informazione {#art_126}

I contatti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dal Segretario generale
e, per oggetti di competenza delle singole Commissioni, dai Presidenti delle stesse.
TITOLO XII
Deliberazioni del Gran Consiglio
Capitolo primo
Interventi

## Art. 127 Ordine di intervento {#art_127}

1La parola dev’essere chiesta al Presidente, che l’accorda secondo il seguente ordine: i
relatori, i portavoce dei gruppi e dei partiti non formanti gruppo, gli altri deputati per ordine di
iscrizione, i Consiglieri di Stato.
2In caso di discussione di iniziative, mozioni, risoluzioni e interpellanze, il proponente prende per
primo la parola.
2aIn caso di discussione di iniziative popolari, il deputato designato a tal fine dal rappresentante dei
promotori, rispettivamente dal primo firmatario, prende per primo la parola. La designazione del
deputato è comunicata per iscritto, dal rappresentante dei promotori o dal primo firmatario, all’Ufficio
presidenziale.48
3Il Presidente non può partecipare alle discussioni del Gran Consiglio.
Diritto di parola e durata degli interventi
47 Cpv. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 17.6.2022 - BU 2022, 156.
48 Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.

## Art. 128 {#art_128}

1Salvo disposizione contraria, la durata di un intervento non deve eccedere i 3 minuti.
2L'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni, risoluzioni e iniziative popolari
non deve eccedere i 5 minuti.
3Nella misura in cui gli è consentito dalla forma stabilita per la deliberazione dell'oggetto, un deputato
può prendere la parola al massimo due volte sulla stessa questione. Questa limitazione non si
applica ai Consiglieri di Stato, ai relatori e all'autore di una proposta.
4Il Presidente può concedere tempi supplementari limitati a 3 minuti ai Consiglieri di Stato e ai
relatori commissionali.
5Il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un'iniziativa,
di un'interpellanza o di una mozione possono chiedere la parola sull'oggetto in discussione,
indipendentemente dalla forma di deliberazione stabilita per lo stesso. L'intervento è limitato a 3
minuti.
6È sempre premesso chiedere la parola per richiamare l'osservanza delle norme procedurali, per
presentare una proposta d'ordine o per fatto personale. L'intervento è limitato a 3 minuti.
7È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che
un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni un giudizio od opinioni manifestamente diversi
o contrari ai propri.
8Le dichiarazioni di voto sono limitate a 1 minuto.

## Art. 129 Modalità dell’intervento {#art_129}

1L’oratore deve attenersi all’argomento in discussione e astenersi da manifeste
ripetizioni.
2In caso di inosservanza di questa norma, il Presidente lo richiama all’ordine. Se il deputato non vi
dà seguito, il Presidente gli toglie la parola.
Capitolo secondo
Forme di deliberazione

## Art. 130 Forme previste {#art_130}

1Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme:
- dibattito libero;
- dibattito organizzato;
- dibattito ridotto;
- procedura scritta.
2La forma di deliberazione è decisa dall’Ufficio presidenziale, su proposta motivata della
Commissione interessata ed è indicata nell’ordine del giorno.50
3L'Ufficio presidenziale può proporre l’aumento dei tempi massimi d'intervento per ogni forma di
dibattito in funzione dell'oggetto trattato.51

## Art. 131 Dibattito libero {#art_131}

1Nel dibattito libero ogni intervento è limitato a un massimo di:
- 3 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;
- 10 minuti per il portavoce dei gruppi;
- 5 minuti per i portavoce dei partiti non facenti gruppo;
- 10 minuti per i relatori;
- 15 minuti per i Consiglieri di Stato.
2La forma del dibattito libero è obbligatoria per le deliberazioni su modifiche costituzionali.

## Art. 132 Dibattito organizzato {#art_132}

1Nel dibattito organizzato, il tempo di parola è limitato ed è ripartito complessivamente
dall’Ufficio presidenziale tra i gruppi parlamentari, i deputati non appartenenti a un gruppo, il
rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori di rapporti commissionali.
2I gruppi parlamentari comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il
tempo di parola che loro spetta.
49 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81 e 118; precedenti modifiche:
BU 2018, 195; BU 2020, 33.
50 Cpv. modificato dalla L 7.11.2016; in vigore dal 30.12.2016 - BU 2016, 527.
51 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81.
52 Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81.

## Art. 133 Dibattito ridotto {#art_133}

1Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e
dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti
commissionali.
2Il tempo massimo di ogni intervento è:
- 6 minuti per i portavoce dei gruppi;
- 4 minuti per i portavoce dei partiti non facenti gruppo;
- 8 minuti per i relatori;
- 10 minuti per il Consiglio di Stato.53

## Art. 134 Procedura scritta {#art_134}

Nella procedura scritta il Gran Consiglio decide senza dibattito.
Capitolo terzo
Procedura per le deliberazioni

## Art. 135 Esame commissionale {#art_135}

1Il Gran Consiglio non può deliberare su un oggetto, tranne nei casi espressamente
stabiliti dalla presente legge, se non sulla base di un rapporto scritto della Commissione designata.
2Si può prescindere dall’esame commissionale su decisione dell’Ufficio presidenziale o quando sia
decisa l’urgenza: in tal caso il Gran Consiglio può deliberare immediatamente sull’oggetto.

## Art. 136 Emendamento {#art_136}

1L’emendamento è la proposta, formulata da un deputato o dal Consiglio di Stato, intesa
a modificare il progetto legislativo in discussione.54
2Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto entro le ore 12:00 del venerdì mattina che
precede il primo giorno della seduta.55
3Non possono essere presentati emendamenti al testo di un’iniziativa elaborata; è invece consentito
presentare emendamenti al testo di un controprogetto all’iniziativa.
4Su decisione dell’Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione
competente, gli emendamenti devono essere presentati almeno 7 giorni prima dell’inizio della
seduta. Gli stessi sono subito trasmessi alla Commissione competente e ai deputati. Il termine non
vale per emendamenti derivanti da quelli presentati entro il suddetto termine.56
5Per il dibattito sugli emendamenti la forma di deliberazione corrisponde a quella prevista per la
discussione della trattanda.57

## Art. 137 Proposta d’ordine {#art_137}

1Una proposta d’ordine (eccezione di incompetenza, sospensione o rinvio a una
Commissione, all’Ufficio presidenziale o al Consiglio di Stato) ha la precedenza nella discussione e
nel voto.
2L’eccezione di incompetenza ha la precedenza sulla proposta di sospensione e quest’ultima su
quella di rinvio.
3Una proposta d’ordine può essere formulata in ogni tempo nel corso delle deliberazioni. La
discussione deve limitarsi alla stessa.

## Art. 138 Inizio delle deliberazioni {#art_138}

1Le deliberazioni sono aperte con la discussione di entrata in materia.
2L’entrata in materia dev’essere sottoposta a votazione, a meno che il Gran Consiglio non sia tenuto,
per la natura dell’oggetto, a entrare nel merito.
3Non vi è, in particolare, voto di entrata in materia per l’esame di iniziative, mozioni, proposte
d’iniziativa cantonale, proposte di risoluzione, petizioni, ricorsi o domande di grazia, nonché per
l’esame dei bilanci preventivo e consuntivo dello Stato. In tali casi, il Gran Consiglio si pronuncia
direttamente sull’oggetto o, in presenza di una proposta commissionale, sulla stessa. È in ogni caso
riservato il diritto dell’autore di un’iniziativa di chiedere che la medesima venga posta in votazione
prima di un eventuale controprogetto.
53 Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 81.
54 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.
55 Cpv. modificato dalla L 25.1.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 103.
56 Cpv. modificato dalla L 25.1.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 103.
57 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.
4In presenza di più rapporti commissionali, il voto di entrata in materia verte sulle proposte del
rapporto di maggioranza.
5Qualora venga respinta l’entrata in materia sulle proposte del rapporto di maggioranza, si mette in
votazione l’entrata in materia sulle proposte contenute in eventuali rapporti di minoranza.
6In presenza di più rapporti di minoranza, essi vengono posti in votazione eventuale, secondo l’art.
147, al fine di determinare il rapporto sulle cui proposte dovrà essere messa in votazione l’entrata
in materia.
7Se il Gran Consiglio respinge l’entrata in materia, la proposta è da considerare respinta.
8I cpv. 4 a 7 si applicano per analogia alla messa in votazione dei rapporti commissionali su un
oggetto per il quale non è previsto il voto di entrata in materia.

## Art. 139 Prima lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo {#art_139}

1Accettata in votazione, se del caso, l’entrata in materia, il Gran Consiglio passa
all’esame del progetto, articolo per articolo o capitolo per capitolo, mettendo in votazione eventuali
proposte di emendamento, se del caso secondo le modalità previste all’art. 147.
2Ogni articolo o capitolo è messo in votazione; il Presidente può tuttavia dichiararne l’adozione
quando non sia fatta esplicita opposizione.
3Se la modifica di un articolo o di un capitolo implica la modifica di altri, il Gran Consiglio vota
separatamente su ognuna di esse.

## Art. 140 Discussione finale e votazione sul complesso {#art_140}

1Chiusa la discussione sui singoli articoli o capitoli, il Presidente apre quella sul
complesso del progetto come elaborato dal Gran Consiglio.
2Ogni deputato può proporre il riesame di singoli articoli o capitoli.
3Il Gran Consiglio decide sulla proposta di riesame.
4Chiusa la discussione, si vota sul complesso e l’oggetto è accolto o respinto nel testo uscito dalle
deliberazioni.
5Al termine della votazione sul complesso, il Presidente, quando occorre, domanda al Consiglio di
Stato se intende chiedere una seconda lettura.

## Art. 141 Commissione di redazione {#art_141}

1Chiusa la discussione sul complesso e prima della votazione finale, salvo che il progetto
iniziale non sia stato variato, oppure che il Gran Consiglio decida altrimenti, ogni disegno di riforma
costituzionale, di legge o di decreto legislativo di carattere obbligatorio generale può essere
sottoposto a una Commissione di redazione perché sia riveduto o coordinato.
2La Commissione di redazione si compone del relatore della Commissione e di almeno 2 deputati.
3In ogni caso, la Commissione di redazione può solo provvedere a modifiche di pura forma o a
rettifiche di errori redazionali, lasciando immutata la sostanza delle deliberazioni del Gran Consiglio.
Seconda lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
1. Principio

## Art. 142 {#art_142}

1Se il Consiglio di Stato chiede una seconda lettura, il Gran Consiglio procederà in tal
senso.
2Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di 3
mesi.
3È sempre in facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un progetto di legge o di decreto legislativo di
sua iniziativa, prima della sua definitiva accettazione.
2. Procedura

## Art. 143 {#art_143}

1Nella seconda lettura si discute sul testo votato in prima lettura, con le modifiche
proposte dal Consiglio di Stato.
2In seconda lettura la discussione e il voto avvengono come disposto per la prima, senza
discussione né voto sull’entrata in materia; la Commissione di redazione o, se del caso, una
Commissione provvede nondimeno alle opportune verifiche prima del voto sul complesso.
3La decisione adottata dal Gran Consiglio in seconda lettura è definitiva.
Capitolo quarto
Votazioni
Decisioni
1. In generale

## Art. 144 {#art_144}

1Il Gran Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizione
contraria della Costituzione o della legge.
2In caso di parità di voti, la votazione si ripete senza discussione all’inizio della seduta successiva
ad esclusione di quelle sul preventivo e sul consuntivo, la cui ripetizione avviene immediatamente.
In entrambi i casi, verificandosi nuovamente parità, la proposta è considerata respinta.58
3Il Presidente, o chi ne fa le veci, non prende parte alle votazioni palesi.59
2. Urgenza

## Art. 145 {#art_145}

Ogni decisione sull’urgenza deve raccogliere il voto affermativo di almeno 2/3 dei votanti.
Modo di votazione, maggioranza assoluta, computo dei voti, pubblicazione dei risultati

## Art. 146 {#art_146}

1La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la legge preveda lo scrutinio
segreto.
2…60
3La maggioranza assoluta equivale alla metà più 1 dei membri del Gran Consiglio.
4La maggioranza assoluta dei votanti equivale al numero di voti che, raddoppiato, dà un totale
superiore di almeno un’unità a quello dei voti computabili.
5Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le
schede bianche e le schede nulle, riservate le norme per le elezioni.
6Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati
e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.
7Il risultato della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo
quello sul complesso.
8In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione avviene per appello nominale.

## Art. 147 Votazione eventuale {#art_147}

1Quando vi sono più proposte, si procede per votazione eventuale.
2Si mettono in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando, in ogni susseguente votazione,
quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.
3In caso di parità, per determinare l’esclusa, si procede contrapponendo in votazione le proposte
interessate. In caso di ulteriore parità si procede col sorteggio.
4La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
TITOLO XIII
Servizi del Gran Consiglio

## Art. 148 Organizzazione {#art_148}

1I Servizi del Gran Consiglio comprendono in particolare:
- il Segretario generale del Gran Consiglio;
- il Consulente giuridico del Gran Consiglio;
- i segretari di commissione e redattori;
- un responsabile della gestione amministrativa.
2I Servizi del Gran Consiglio dipendono direttamente dall’Ufficio presidenziale.

## Art. 149 Il Segretario generale del Gran Consiglio {#art_149}

1Il Segretario generale dirige i Servizi del Gran Consiglio e ne coordina le attività.
2Il Segretario generale fa capo ai servizi centrali dell’amministrazione cantonale, segnatamente per
quanto attiene agli aspetti finanziari, logistici e relativi alla gestione del personale dei Servizi del
Gran Consiglio.
3Il Segretario generale organizza la propria supplenza.

## Art. 150 Il Consulente giuridico del Gran Consiglio {#art_150}

1Il Consulente giuridico del Gran Consiglio coadiuva l’Ufficio presidenziale e le
Commissioni nell’espletamento dei compiti a esse assegnati.
2Egli adempie il proprio mandato in modo autonomo e indipendente.
I segretari delle Commissioni
58 Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.
59 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
60 Cpv. abrogato dalla L 10.10.2016; in vigore dal 2.12.2016 - BU 2016, 485.

## Art. 151 {#art_151}

1I segretari delle Commissioni coadiuvano le medesime, in particolare i loro Presidenti,
nell’espletamento dei compiti a esse assegnati.
2Se necessario, i segretari delle Commissioni, d’intesa con i Presidenti delle Commissioni e il
Dipartimento interessato, possono far capo al servizio materialmente competente
dell’amministrazione cantonale.
Collaborazione dei Servizi del Gran Consiglio con l’amministrazione cantonale e con terzi

## Art. 152 {#art_152}

1I Servizi del Gran Consiglio hanno relazioni dirette con i servizi dell’amministrazione
cantonale; all’occorrenza, ne informano previamente il Dipartimento competente.
2Se il loro mandato lo esige, i Servizi del Gran Consiglio possono chiedere informazioni generali,
tecniche e giuridiche ai servizi del Consiglio di Stato nonché ai Dipartimenti e ai loro servizi.
Dipartimenti e servizi sono tenuti a soddisfare tali richieste.
3L’amministrazione consegna ai Servizi del Gran Consiglio, in quanto ne sia autorizzata dal
Consiglio di Stato, gli atti necessari all’adempimento dei loro compiti.
4Nella misura in cui non sono in grado di adempiere essi stessi le mansioni amministrative
necessarie per lo svolgimento dell’attività parlamentare, i Servizi del Gran Consiglio fanno capo, su
mandato del Gran Consiglio o dei suoi organi, ai servizi dell’amministrazione cantonale.
5I Servizi del Gran Consiglio possono concludere contratti inerenti allo svolgimento di tali mansioni.

## Art. 153 Rapporti di servizio dei funzionari {#art_153}

1Il Segretario generale è nominato dal Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio
presidenziale. Alla nomina si applica, per analogia, l’art. 88 della presente legge.
2Gli altri funzionari sono nominati dall’Ufficio presidenziale.
3Riservato il cpv. 4, le decisioni riguardanti il rapporto d’impiego dei funzionari del Gran Consiglio,
nonché i procedimenti amministrativi e disciplinari nei loro confronti, sono di competenza dell’Ufficio
presidenziale. Esso può avvalersi della collaborazione dei servizi dell’amministrazione cantonale.
4Le decisioni riguardanti la disdetta del rapporto d’impiego del Segretario generale del Gran
Consiglio sono di competenza del Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale. Il Gran
Consiglio decide, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti.
5Contro le decisioni di cui al presente articolo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
6Il ricorso contro la disdetta non ha effetto sospensivo.
7Rimane riservata l’applicazione dell’art. 91 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata.
TITOLO XIV
Documentazione e verbali del Gran Consiglio

## Art. 154 Gestione dei documenti e della corrispondenza {#art_154}

Devono essere tenuti:
a) copia degli atti e delle comunicazioni indirizzati al Gran Consiglio o inviati da quest’ultimo alle
autorità e ai privati;
b) il verbale delle sedute del Gran Consiglio;
c) l’elenco e la raccolta dei messaggi del Consiglio di Stato e dei rapporti delle Commissioni, dei
ricorsi, delle petizioni, delle proposte d’iniziativa e di risoluzione, delle mozioni, delle
interpellanze e delle interrogazioni;
d) il registro dei deputati e l’elenco delle Commissioni;
e) i verbali delle Commissioni, i documenti e le informazioni raccolte per l’esame dei singoli
oggetti;
f) la corrispondenza dell’Ufficio presidenziale, delle Commissioni e dei Servizi del Gran Consiglio.
Verbale delle sedute del Gran Consiglio
1. Contenuto

## Art. 155 {#art_155}

1Il Segretario generale è responsabile della tenuta del verbale che deve contenere:
a) l’elenco dei deputati presenti e degli assenti con o senza giustificazione;
b) l’elenco e il testo dei messaggi e dei rapporti del Consiglio di Stato;
c) il testo delle petizioni e delle iniziative presentate al Gran Consiglio;
d) il testo dei rapporti delle Commissioni;
e) le discussioni e il testo delle decisioni del Gran Consiglio;
f) l’esito delle votazioni con l’indicazione dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e, in caso
di votazione per appello nominale, l’indicazione del voto espresso da ogni deputato;
g) il testo delle mozioni, delle interpellanze e delle relative risposte e discussioni;
h) l’elenco delle interrogazioni e delle relative risposte.
2Le discussioni del Gran Consiglio sono registrate e riportate nel verbale.
2. Pubblicazione, reclami e rettificazioni

## Art. 156 {#art_156}

1Il verbale è trasmesso dai Servizi del Gran Consiglio ai deputati entro 6 mesi dalla
chiusura della seduta.
2Entro 1 mese dalla trasmissione, i deputati possono presentare reclamo all’Ufficio presidenziale
contro il contenuto del verbale.
3Sul reclamo non ammesso dall’Ufficio presidenziale decide il Gran Consiglio.
4Le rettifiche al verbale possono riferirsi solo a errori od omissioni nella trascrizione; nessuna
decisione del Gran Consiglio può essere modificata.
3. Firma

## Art. 157 {#art_157}

1Decorso il termine di reclamo, il verbale si ritiene approvato; esso è firmato dal
Presidente e dal Segretario generale.
2Dopo 5 anni dall’approvazione del verbale, la registrazione delle discussioni è offerta all’Archivio di
Stato.
3I verbali del Gran Consiglio sono pubblici.

## Art. 158 Accesso alla documentazione del Gran Consiglio {#art_158}

1Alla documentazione hanno accesso i deputati, i membri del Consiglio di Stato e i
funzionari da quest’ultimo autorizzati. Sono riservate le disposizioni riguardanti l’accesso ai verbali
e alla documentazione delle Commissioni parlamentari e dell’Ufficio presidenziale.
2Per l’accesso alla documentazione e l’uso della stessa, devono essere rispettate le norme che
tutelano la confidenzialità e la protezione dei dati.
3Terzi possono richiedere l’accesso a documenti ufficiali conformemente alla legge
sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011. Le domande di accesso devono
essere inoltrate all’Ufficio presidenziale o, trattandosi di documenti commissionali, alla Commissione
interessata.

## Art. 159 Altri diritti dei deputati {#art_159}

L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza la documentazione e il materiale che deve
essere distribuito ai deputati.
TITOLO XV
Finanziamento del Gran Consiglio, dei gruppi parlamentari e indennità ai deputati

## Art. 160 Finanziamento del Gran Consiglio {#art_160}

L’Ufficio presidenziale, su proposta del Segretario generale, allestisce il progetto di
preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi e lo trasmette al Consiglio di Stato che lo inserisce
nei conti generali dello Stato.

## Art. 161 Contributi ai gruppi parlamentari {#art_161}

1I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo di fr. 40’000.– per ogni gruppo e un
supplemento di fr. 3’000.– per ogni deputato, versati secondo le modalità indicate da ogni gruppo.
2I deputati che non costituiscono gruppo ricevono l’indennità annua pari al supplemento previsto per
ogni deputato.

## Art. 162 Indennità di seduta61 {#art_162}

1Ai deputati è versata un’indennità di seduta di fr. 200.– per le riunioni del Gran Consiglio,
delle Commissioni e dei gruppi parlamentari.
2Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un’indennità aggiuntiva pro
rata.
3…62
4…63
Indennità per rapporti e attività speciali al servizio di una Commissione
61 Nota marginale modificata dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
62 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
63 Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.

## Art. 163 {#art_163}

1L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio stabilisce le modalità di calcolo delle indennità
per l’allestimento di rapporti e per l’espletamento di attività speciali al servizio di una Commissione.
2L’ammontare dell’indennità per un determinato rapporto o una determinata attività speciale
dev’essere approvato dal Presidente della Commissione e dal Presidente del Gran Consiglio.
Indennità per compiti istituzionali o di rappresentanza
Art. 163a65 1Al Presidente del Gran Consiglio è riconosciuta un’indennità per l’assolvimento di
singoli compiti istituzionali o di rappresentanza, entro i limiti stabiliti dall’Ufficio presidenziale.
2L’indennità di cui al cpv. 1 è riconosciuta anche ad altri deputati per l’assolvimento di compiti
istituzionali o di rappresentanza su incarico dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

## Art. 164 Indennità per i Presidenti {#art_164}

1Al Presidente del Gran Consiglio è dovuta un’indennità di fr. 10’000.- all’anno.66
2Ai Presidenti delle Commissioni è dovuta un’indennità di fr. 1’000.– all’anno, aumentata a fr. 2’000.–
se il numero di riunioni è superiore a 20 all’anno.
Spese di trasferta
Art. 164a67 1Ogni deputato ha diritto al rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione
alle sedute, nonché per l’assolvimento, su incarico dell’Ufficio presidenziale o di una Commissione,
di compiti strettamente connessi all’attività parlamentare.
2L’indennità di viaggio per gli spostamenti nel Cantone corrisponde a quella riconosciuta dalla
legislazione fiscale per gli spostamenti in auto; essa si riferisce al tragitto dal luogo di dimora al
luogo di destinazione, e ritorno.
3Per i viaggi fuori Cantone l’indennità è pari al costo del biglietto di I classe in ferrovia.

## Art. 165 Rincaro {#art_165}

I contributi e le indennità sono eventualmente adeguati al rincaro, su decisione dell’Ufficio
presidenziale.

## Art. 166 Disposizioni esecutive {#art_166}

L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza le norme di applicazione circa gli orari di
lavoro, le modalità di assegnazione delle diarie e delle indennità, stabilisce il numero delle riunioni
di gruppo indennizzabili e vigila sulla corretta applicazione di queste norme.
Resoconto finanziario
Art. 166a69 L’Ufficio presidenziale pubblica ogni anno un resoconto finanziario in cui sono
elencate, per ogni gruppo e per ogni deputato, le indennità percepite secondo gli articoli 161-164a.
TITOLO XVI
Disposizioni finali e abrogative

## Art. 167 Abrogazione {#art_167}

È abrogata la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17
dicembre 2002.

## Art. 168 Entrata in vigore {#art_168}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.70
Pubblicata nel BU 2015, 101.
64 Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
65 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
66 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
67 Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
68 Art. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 153.
69 Art. introdotto dalla L 14.10.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 427.
70 Entrata in vigore: 17 aprile 2015 - BU 2015, 101.
