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title: "Decreto esecutivo sui docenti di appoggio obbligatori per l’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole comunali"
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# Decreto esecutivo sui docenti di appoggio obbligatori per l’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole comunali

## Art. 1 Docenti di appoggio alla scuola dell’infanzia {#art_1}

1Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio
per ogni sezione di scuola dell’infanzia con più di 20 allievi; egli può essere assunto per tutto l’anno
scolastico o parte dello stesso, con un onere d’insegnamento compreso tra 10 e 16/32 dell’orario
settimanale.
2Nelle sezioni con più di 21 allievi l’assunzione di un docente di appoggio per almeno metà tempo
e per tutta la durata dell’anno scolastico è obbligatoria.
3In casi particolari il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport può autorizzare
l’assunzione di un docente di appoggio al di fuori dei parametri di cui al cpv. 1; l’onere
d’insegnamento è compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale.

## Art. 2 Docenti di appoggio alla scuola elementare {#art_2}

Per la scuola elementare sono confermati i parametri stabiliti dall’art. 25 della legge sulla
scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e dall’art. 30 del regolamento delle
scuole comunali del 3 luglio 1996.

## Art. 3 Contributo cantonale per sezione di scuola comunale {#art_3}

La riduzione del contributo annuo di cui all’art. 1 cpv. 3 del decreto esecutivo sul
contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2022 verrà adeguato nel decreto
esecutivo per l’anno 2023.

## Art. 4 Entrata in vigore {#art_4}

Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° agosto 2022.
Pubblicato nel BU 2022, 55.
