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title: "2.3.3 Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 14 marzo 2007"
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# 2.3.3 Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 14 marzo 2007

## Art. 1 {#art_1}

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.
L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e
castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del
Comune.
2 Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in
occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/0 privati.
Restano riservate il Regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza
federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli
effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser come pure disposizioni
emanate di volta in volta dal Municipio.
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I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino
disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2 I caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore
l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, ordine può venir
impartito dal comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.
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Luso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile,
specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante
le ore notturne, tra le ore 23:00 e le ore 07:00.
E segnatamente vietato:
a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto
il motore di veicoli fermi;
b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate
inutilmente le marce più basse;
c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
e. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle
curve e in salita;
f. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi
rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
g. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione
del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il
cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il
richiamo tramite segnalatori acustici.
3 Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla
circolazione stradale.
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1 Per |'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni
pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e
gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
2 11 Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle
prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il
deposito di materiale dell'aeromobile.
Art. 15 Giochi all'aperto e attività sportive
1 La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive all'aperto che
possono arrecare disturbo a terzi, é permessa di regola dalle ore 08.00
alle ore 23:00.
2 Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle
restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe
agli orari di cui al precedente capoverso.
3 I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in
modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.
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1 vietato Puso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e
simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai
quali sono destinati.
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2 P gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo
acustico udibile dall'esterno é fissata in cicli di al massimo 30 secondi.
3 Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 dell'Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, del 19 giugno 1995
(OETV).
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Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a
CHF 10'000.-- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
P
d
m
1 Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri
servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione
della presente Ordinanza.
2 Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi
comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista
dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei
funzionari competenti.
3 E riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre
Autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.
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on
La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulla repressione dei
rumori molesti, del 13 settembre 1965.
E
g
La presente Ordinanza entra in vigore il 1. maggio 2007, riservati eventuali
ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
Per il Municipio
11 Sindaco 11 Segretario
Arch. dipl. ETH G. Giudici A. Zoppi, Lic. oec. HSG
Risoluzione municipale del 14 marzo 2007.
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 22 marzo 2007 ed il 6
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Note
1 Cpv. 3 modificato e cpv. 3 bis introdotto dal Municipio con ris. mun. del 15 giugno 2011,
esposta agli albi comunali dal 27 giugno al 12 luglio 2011.
2 Cpv. 3 modificato dal Municipio con ris. mun. del 18 luglio 2013, esposta agli albi comunali dal
22 luglio al 6 agosto 2013.
3 Modificato dal Municipio con ris.mun. del 16 maggio 2012, esposta agli albi comunali dal 24
maggio all'8 giugno 2012.
4 Cpv. 1 modificato dal Municipio con ris.mun. del 15 settembre 2010, esposta agli albi
comunali dal 23 settembre all'8 ottobre 2010.
5 Cpv. 1 modificato dal Municipio con ris.mun. del 16 maggio 2012, esposta agli albi comunali
dal 24 maggio all'8 giugno 2012.
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