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title: "Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto"
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# Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

## Art. 1 Dipartimento competente {#art_1}

Il Dipartimento del territorio è incaricato dell’esecuzione dell’art. 5a della Legge sui
trasporti pubblici.

## Art. 2 Principio {#art_2}

Il diritto di trasportare viaggiatori regolarmente ed a titolo professionale può essere
conferito mediante concessioni o autorizzazioni.

## Art. 3 Autorizzazione cantonale {#art_3}

È necessaria un’autorizzazione per:
a) le corse che, nell’arco di un anno, sono offerte al massimo durante otto settimane
consecutive;
b) il trasporto a richiesta con veicoli stradali, qualora le corse non abbiano una funzione di
collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;
c) le corse analoghe al servizio di linea, qualora non abbiano una funzione di collegamento
giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;
d) il trasporto di scolari;
e) il trasporto di operai;
f) il trasporto per conto proprio;
g) le corse nell’ambito di un servizio ausiliario;
h) le corse di sola andata;
i) le corse pendolari con alloggio.

## Art. 4 Rilascio e rinnovo {#art_4}

1Un’autorizzazione è rilasciata o rinnovata quando:
a) non comporta un’importante concorrenza per le imprese pubbliche di trasporto esistenti;
b) non vi si oppongono interessi importanti in materia di pianificazione del territorio e di
protezione dell’ambiente;
c) è garantita l’osservanza delle prescrizioni pertinenti di cui agli articoli 11 e 12 del presente
regolamento.
2Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre tener conto del coordinamento nell’ambito dei
trasporti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trasporto allievi con l’obiettivo di integrarli o
combinarli, nella misura del possibile, con il trasporto di linea.

## Art. 5 Durata {#art_5}

Le autorizzazioni sono concesse per un periodo massimo di dieci anni.

## Art. 6 Trasferimento, modifica, rinuncia {#art_6}

1Un’autorizzazione può essere trasferita o modificata a richiesta del titolare.
2Il titolare può rinunciare all’autorizzazione in qualsiasi momento, mediante preavviso di due mesi
notificato in forma scritta alla Sezione della mobilità.
Revoca
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## Art. 7 {#art_7}

L’autorizzazione può essere revocata, totalmente o parzialmente, se:
a) le condizioni per il rilascio non sono più adempiute;
b) sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni o degli oneri.
Capitolo II
Competenze e procedura

## Art. 8 Autorità competenti {#art_8}

1Il Dipartimento rilascia e revoca le autorizzazioni cantonali.
2La Sezione della mobilità è competente per:
a) lo svolgimento della procedura di consultazione;
b) il trasferimento, la modifica o il rinnovo delle autorizzazioni;
c) l’autorizzazione di rinuncia all’esercizio;
d) la riscossione delle tasse.

## Art. 9 Domanda d’autorizzazione {#art_9}

1Le domande per il rilascio, il rinnovo, il trasferimento o la modifica delle autorizzazioni
cantonali vanno inoltrate alla Sezione della mobilità almeno due mesi prima dell’inizio del servizio.
2Le domande devono indicare:
a) il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente oppure il nome, la sede e l’indirizzo della ditta;
b) le motivazioni del bisogno per il collegamento richiesto;
c) una cartina topografica 1:25’000 indicante l’itinerario e le fermate;
d) i periodi d’esercizio (annuale, stagionale, periodico);
e) il trasportatore incaricato;
f) la data prevista di inizio del servizio;
g) la durata desiderata dell’autorizzazione;
h) gli orari e le tariffe.

## Art. 10 Consultazione {#art_10}

1Prima del rilascio dell’autorizzazione, sono consultati i servizi cantonali interessati, le
autorità locali e le imprese di trasporto pubblico operanti nella zona.
2Il rinnovo, la modifica o il trasferimento delle autorizzazioni può avvenire d’ufficio, sentito il
committente, con la sola notifica al detentore, qualora non siano intervenuti cambiamenti
sostanziali nell’organizzazione del servizio e nell’organizzazione dei trasporti pubblici nella zona
interessata.
3Tutte le imprese di trasporto pubblico e gli enti pubblici possono in ogni momento richiedere alla
Sezione della mobilità l’elenco delle autorizzazioni in vigore.
Capitolo III
Prescrizioni tecniche e tasse

## Art. 11 Manutenzione e controllo dei veicoli {#art_11}

1Tutti i veicoli devono essere tenuti costantemente in buono stato e conformi alla
legislazione sulla circolazione stradale.
2Salvo i veicoli sottoposti al controllo dell’Ufficio federale dei trasporti, i veicoli utilizzati sono
esaminati e controllati dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, secondo quanto stabilito
dall’OECTV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).

## Art. 12 Conducenti {#art_12}

I conducenti devono essere in possesso del permesso di guida corrispondente alla
categoria del veicolo utilizzato e conforme alla legislazione federale.

## Art. 13 Tasse {#art_13}

1Vengono riscosse le seguenti tasse per:
a) il rilascio dell’autorizzazione fr. 500.--;
b) il rinnovo dell’autorizzazione fr. 350.--;
c) la modifica dell’autorizzazione in seguito
ad estensione della linea fr. 500.--;
d) la modifica dell’autorizzazione in casi diversi
da quelli previsti dalla lettera c fr. 250.--;
e) il trasferimento dell’autorizzazione fr. 250.--;
f) il rilascio dell’autorizzazione per servizi sostitutivi
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che coprono unicamente una parte dell’offerta fr. 250.--.
2Non si prelevano tasse per le autorizzazioni di trasporto di scolari.
Capitolo IV
Disposizioni finali

## Art. 14 Ricorsi {#art_14}

1Contro la decisione della Sezione della mobilità o del Dipartimento del territorio, è data
facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.1

## Art. 15 Contravvenzioni {#art_15}

Le sanzioni concernenti le infrazioni al diritto di trasporto delle persone sono di
competenza della Confederazione.

## Art. 16 Concessioni federali {#art_16}

Il Dipartimento del territorio, tramite la Sezione della mobilità, è incaricato di allestire i
preavvisi richiesti dall’Ufficio federale dei trasporti relativi alle concessioni federali.

## Art. 17 Entrata in vigore {#art_17}

1Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2È abrogato il Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto del 14 dicembre
1999.
Pubblicato nel BU 2007, 31.
1 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
