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title: "Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri"
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# Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri

## Art. 3 Uso automezzi e attrezzature {#art_3}

1Per l’utilizzazione degli automezzi e delle attrezzature in dotazione ai corpi pompieri e per
l’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione vengono riconosciute le seguenti indennità:
a) fr. 1.60 al km per veicoli leggeri durante gli interventi e cts 70 per altri spostamenti;
b) fr. 3.10 al km per veicoli pesanti durante gli interventi e fr. 1.30 per altri spostamenti;
c) fr. 75.– per ora di lavoro effettiva con le pompe dell’autobotte, con la motopompa tipo IV, con
l’autoscala e con il natante antinquinamento durante gli interventi;
d) fr. 39.– per ora effettiva con motopompe tipo II e ventilatori a grossa potenza, durante gli
interventi;
e) fr. 16.– per ora di lavoro effettiva con i grossi generatori di corrente, piccoli ventilatori a motore
e con motopompe tipo I;
f) fr. 9.– per ora di lavoro effettiva con motoseghe, soffiatori e piccoli generatori di corrente;
g) fr. 9.– per ora di lavoro effettiva con macchine lavatubi ed asciugatubi;
h) fr. 3.10 per ora di impiego dell’aggregato spandineutralizzante durante gli interventi;
i) fr. 5.– per ricarica di una bombola di aria compressa;
l) fr. 20.– per ricarica di ogni estintore;
m) fr. 16.– per tubo, per la riparazione e l’adattamento del raccordo;8
n) fr. 8.– per il ripristino di un dispositivo polmonare (erogatore);9
o) fr. 21.– per il lavaggio straordinario per singolo capo contaminato della tenuta fuoco urbana
in intervento.10
2Per quanto non previsto dal seguente decreto, per prestazioni speciali, valgono le tariffe riconosciute
dalla Società svizzera impresari costruttori, Sezione Ticino.
Manutenzione automezzi e attrezzature antincendio

## Art. 4 a) per incendi {#art_4}

Per la manutenzione del perfetto stato d’esercizio degli automezzi e delle attrezzature di
proprietà del Fondo Incendi in dotazione ai Corpi, vengono versate al Comune, al Corpo o al Consorzio,
alla fine di ogni anno, le seguenti indennità:
a) fr. 1250.– per veicolo leggero a quattro ruote motrici;
b) fr. 1050.– per veicolo leggero come bus e veicolo comando;
c) fr. 1900.– per veicolo pesante;
d) fr. 2500.– per autoscale;
e) fr. 650.– per motopompa;
f) fr. 275.– per generatore di corrente, motopompa tipo 1 e altre piccole macchine con motore a
combustione;
g) fr. 120.– per apparecchio per la protezione della respirazione ad aria compressa (controlli);
h) fr. 280.– per apparecchio per la protezione della respirazione a circuito chiuso (controlli).
7 Frase modificata dal DE 7.12.2021; in vigore dal 10.12.2021 - BU 2021, 366.
8 Cpv. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 679.
9 Lett. introdotta dal DE 7.12.2021; in vigore dal 10.12.2021 - BU 2021, 366.
10 Lett. introdotta dal DE 2.4.2025; in vigore dal 4.4.2025 - BU 2025, 81.
11 Art. modificato dal DE 19.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 328.
835.120

## Art. 5 b) per inquinamento {#art_5}

Resta riservata al Consiglio di Stato la facoltà di stipulare convenzioni particolari per indennità
forfetarie da corrispondere ai Corpi pompieri, in particolare per quanto attiene alla manutenzione degli
autoveicoli, delle attrezzature ed alla garanzia del servizio per interventi in caso d’inquinamento.
Riparazione e controlli

## Art. 6 a) riparazioni {#art_6}

1Le riparazioni dei meccanici cantonali, operanti presso l’Officina del corpo pompieri di
Lugano, per le riparazioni dei veicoli, aggregati e attrezzi in dotazione ai corpi pompieri, sono retribuite
in ragione di fr. 58.– all’ora (uso dell’Officina e piccolo materiale compreso); la fatturazione delle
prestazioni deve avvenire sulla base di cartelle di lavoro, da allegare alla fattura.
2Le prestazioni dei meccanici dei Centri di soccorso per le riparazioni dei propri veicoli, aggregati e
attrezzi in dotazione, sono retribuite in ragione di fr. 58.– all’ora (uso dell’Officina e piccolo materiale
compreso); la fatturazione delle prestazioni deve avvenire sulla base di cartelle di lavoro, da allegare alla
fattura.
3Per i corpi pompieri di categoria B e C, per semplici riparazioni, eseguite direttamente dal meccanico
qualificato del corpo, viene riconosciuta un’indennità di fr. 30.– all’ora, tutto compreso.
4Per tutti gli altri lavori viene riconosciuta un’indennità di fr. 30.– all’ora indistintamente.
b) autorizzazioni
5Le riparazioni di aggregati e attrezzature come pure le semplici riparazioni di veicoli di cui al cpv. 3
devono essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio della difesa contro gli incendi.
c) controlli
6Per i controlli periodici dei mezzi, eseguiti dai meccanici cantonali del CCP di Lugano, effettuati sul posto
di stazionamento dietro ordine dell’Ufficio della difesa contro gli incendi, è riconosciuta un’indennità di fr.
387.– al giorno, più spese di trasferta, ritenuta una media di almeno 3 veicoli controllati per giornata.

## Art. 7 Adeguamento delle indennità {#art_7}

1Le indennità ai membri dei corpi pompieri fissate, dagli art. 1, 2, 3 e 6 sono stabilizzate ai
punti 105 dell’indice nazionale dei prezzi al consumo; il Dipartimento delle finanze e dell’economia
d’intesa con il Dipartimento del territorio è autorizzato ad adeguarle ogni qualvolta l’aumento dell’indice sarà
stato di almeno il 10%.13
2Il Dipartimento delle finanze e dell’economia d’intesa con il Dipartimento del territorio, è pure autorizzato
ad adeguare le indennità per l’uso dei mezzi meccanici in base al costo del carburante.

## Art. 8 Finanziamento {#art_8}

1In caso di inquinamenti e incidenti chimici il versamento delle indennità ai corpi pompieri,
compresi i relativi oneri sociali, e delle spese degli interventi, così come il loro recupero presso i
responsabili, è di competenza della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
2Per gli altri interventi il versamento delle indennità ai corpi pompieri, compresi i relativi oneri sociali, e delle
spese, è di competenza dell’Ufficio della difesa contro gli incendi.

## Art. 9 Entrata in vigore15 {#art_9}

Il presente decreto, che abroga quello del 12 dicembre 1990, è pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1994, 654.
12 Art. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 679.
13 Cpv. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 679.
14 Art. modificato dal DE 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.
15 Nota marginale introdotta dal DE 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.
