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title: "Regolamento sull’interruzione della gravidanza"
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# Regolamento sull’interruzione della gravidanza

## Art. 1 Scopo {#art_1}

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le disposizioni del Codice Penale
Svizzero relative all’interruzione non punibile della gravidanza. Esso definisce le autorità
competenti in questa materia e precisa le procedure.

## Art. 2 Autorizzazione {#art_2}

1Sono autorizzati d’ufficio a praticare l’interruzione della gravidanza e a fornire la
relativa consulenza approfondita:
a) i medici in possesso del titolo federale di perfezionamento, o di quello estero riconosciuto, in
ginecologia e ostetricia, autorizzati all’esercizio della professione nel Cantone, e
b) gli istituti di cura autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie (LAMal), con mandato di prestazione in ginecologia.
2Il Medico cantonale può, in casi particolari, concedere autorizzazioni ad altri medici e istituti di
cura, purché siano adempiti i requisiti di qualità necessari.

## Art. 3 Interruzione dopo la 12ma settimana {#art_3}

1Il giudizio del medico che giustifica l’esecuzione di un’interruzione di gravidanza, al
fine di evitare alla gestante un pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica
(art. 119 cpv. 1 CPS), è formulato per iscritto e dev’essere conservato quale parte della cartella
sanitaria.
2Solo i medici autorizzati in base all’articolo 2 possono emettere questo giudizio.

## Art. 4 Vigilanza e formazione {#art_4}

1Il Medico cantonale vigila sull’esecuzione delle interruzioni di gravidanza e può
emanare direttive ai medici ed agli istituti sanitari che le eseguono.
2Egli può organizzare appositi corsi di formazione e aggiornamento destinati ai medici autorizzati
ai sensi dell’ art. 2 ed agli operatori dei centri di consulenza.

## Art. 5 Informazione e consulenza {#art_5}

1Il Dipartimento della sanità e della socialità assicura che alle gestanti sia garantita
un’informazione scritta (opuscolo informativo) sulle pertinenti disposizioni legali, sui rischi medici
dell’intervento, sulle alternative all’interruzione di gravidanza e sugli aiuti materiali e morali forniti
da enti pubblici e privati.
2Ogni medico autorizzato a praticare l’interruzione di gravidanza come pure le strutture sociosanitarie pubbliche competenti, in particolare i Centri di pianificazione familiare, devono offrire alla
gestante una consulenza adeguata a complemento e sostegno dell’opuscolo informativo.
Opuscolo informativo

## Art. 6 (art. 120 cpv. 1 lett. b CPS) {#art_6}

1Il Medico cantonale è responsabile per l’allestimento dell’opuscolo informativo.
2Per la preparazione dello stesso egli si avvale della Commissione cantonale prevista dalla Legge
d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza.
3L’opuscolo informativo deve essere redatto in una lingua comprensibile per le gestanti dei
principali gruppi linguistici presenti sul territorio cantonale.
811.410

## Art. 7 Statistica {#art_7}

1Il medico che esegue un’interruzione della gravidanza deve tempestivamente
annunciarla al Medico cantonale, conformemente all’art. 119 cpv. 5 CPS e secondo le modalità
stabilite tramite Direttiva.
2Il Medico cantonale pubblica annualmente la statistica delle interruzioni di gravidanza nel
rendiconto d’attività del suo Ufficio e ne promuove la diffusione.

## Art. 8 Revoca {#art_8}

1In caso di grave o ripetuta inadempienza dei propri obblighi da parte del medico, il
Medico cantonale, sentita la Commissione di vigilanza (art. 21 Legge sanitaria), può revocarne
l’autorizzazione fondata sull’art. 2.
2Contro la decisione di revoca è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di
quest’ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.

## Art. 9 Abrogazione {#art_9}

Il Regolamento sull’interruzione della gravidanza del 27 settembre 1994 è abrogato.

## Art. 10 Entrata in vigore {#art_10}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2007, 127 e 131.
1 Entrata in vigore: 30 marzo 2007 - BU 2007, 128.
